Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo», depositata il 25 agosto 20082; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 20103, decreta: Art. 1 1 L'iniziativa popolare del 25 agosto 2008 «Per veicoli a misura d'uomo» č valida ed č sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale4 č modificata come segue: Art. 82a (nuovo)
Protezione dell'ambiente e sicurezza dei veicoli a motore
La Confederazione emana prescrizioni per ridurre gli effetti negativi dei veicoli a motore, in particolare le conseguenze degli incidenti stradali e il carico inquinante delle automobili.
1
Non sono ammessi alla circolazione i veicoli a motore che causano eccessive emissioni nocive, segnatamente di CO2 o di polveri fini. La Confederazione stabilisce i valori limite d'emissione per le diverse categorie di veicoli a motore.
2
Non sono ammessi alla circolazione i veicoli a motore che costituiscono un pericolo eccessivo per i ciclisti, i pedoni o altri utenti della strada. La Confederazione emana prescrizioni applicabili alle diverse categorie di veicoli a motore.
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La Confederazione adegua periodicamente le prescrizioni e i valori limite d'emissione al progresso tecnico e alle nuove conoscenze.
4
1 2 3 4
RS 101 FF 2008 6931 FF 2010 855 RS 101
2009-2794
905
Iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo». DF
5 I veicoli a motore immatricolati all'estero o prima dell'entrata in vigore del presente articolo possono continuare a circolare in Svizzera. La Confederazione riduce la velocitą massima consentita alle automobili cui si applicherebbe il capoverso 2 o 3.
La Confederazione disciplina le eccezioni relative all'immatricolazione e all'utilizzo di veicoli indispensabili a determinati impieghi e cui si applicherebbe il capoverso 2 o 3.
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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 82a (Protezione dell'ambiente e sicurezza dei veicoli a motore) 1 Per quanto riguarda le automobili, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 82a si basano sui seguenti valori minimi:
a.
ad cpv. 2: i valori limite (consumo secondo norma) sono di 250g CO2/km e 2,5 mg particelle/km.
b.
ad cpv. 3: il peso a vuoto massimo č di 2,2 tonnellate; la superficie frontale non presenta un rischio eccessivo di arrecare gravi lesioni.
c.
ad cpv. 5: la velocitą massima č di 100 km/h.
2 Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 82a non entrano in vigore entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo provvisorio, per via d'ordinanza, le necessarie disposizioni d'esecuzione.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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