Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale In virtů dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), l'Organo responsabile per l'esame professionale quale accompagnatore/accompagnatrice di escursionismo (composto dai seguenti membri: Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM), Association Suisse des Guides-Interprčtes du Patrimoine (ASGIP), Associazione Operatori Turistici di Montagna (Guide OTM), Association Suisse des Guides Montagnes (ASGM), Bündner Wanderleiter Verband (BWL) Swiss Outdoor Association (SOA)) ha presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale di accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale / accompagnatrice di escursionismo con attestato professionale federale.

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tiene tale progetto a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

19 maggio 2010

2010-1143

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2809