10.047 Messaggio concernente l'approvazione della partecipazione della Svizzera all'Impianto di ricerca europeo XFEL del 28 aprile 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la partecipazione della Svizzera all'Impianto di ricerca europeo XFEL.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-0290

2651

Compendio XFEL è un progetto di cooperazione internazionale finalizzato alla costruzione e all'esercizio di un impianto di nuova generazione per lo studio di fenomeni scientifici naturali a livello nanometrico e picometrico. La partecipazione della Svizzera all'Impianto di ricerca europeo XFEL, oggetto del presente messaggio, costituisce il prosieguo degli sforzi di cooperazione scientifica internazionale volti a consolidare e rafforzare il polo di ricerca e di innovazione svizzero.

Il laser a elettroni liberi a raggi X (abbreviato XFEL, dall'inglese X-Ray Free Electron Laser) permette di osservare e analizzare le proprietà dei materiali, ma anche le strutture e i processi biochimici su scala atomica. Il progetto è retto da una Convenzione multilaterale stipulata da Cina, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria e Svizzera. La costruzione e l'esercizio dell'Impianto sono affidati a una società a responsabilità limitata costituita ad hoc e denominata «European XFEL GmbH».

La Svizzera si impegna, in una prima fase, a partecipare alla costruzione dell'Impianto europeo XFEL. Questa partecipazione fornirà un prezioso contributo alla realizzazione di un XFEL svizzero (SwissFEL) complementare a quello europeo e basato sulle più moderne tecnologie. La decisione di partecipare all'esercizio sarà presa successivamente.

I mezzi necessari per finanziare la partecipazione della Svizzera all'Impianto di ricerca europeo XFEL sono stati richiesti nel messaggio del 24 gennaio 2007 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008­2011 (FF 2007 1131) e approvati con il decreto federale del 20 settembre 2007 sui crediti per la cooperazione scientifica in materia di educazione e ricerca in Europa e nel mondo per gli anni 2008­2011 (FF 2007 6797).

Al momento della decisione del Consiglio federale per una sua applicazione provvisoria, la partecipazione della Svizzera al progetto europeo XFEL abbisognava dell'approvazione del Parlamento. Sebbene, dal 1° marzo 2010, la legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1) preveda una competenza sufficiente del Consiglio federale per questo progetto, l'Atto finale, la Convenzione e lo Statuto sono sottoposti per approvazione al Parlamento.

2652

Indice Compendio

2652

1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.2 Il progetto europeo XFEL 1.3 La partecipazione della Svizzera al progetto europeo XFEL 1.4 La Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X 1.5 Svolgimento dei negoziati e risultati 1.6 Importanza per la ricerca svizzera

2654 2654 2654 2655 2656 2656 2657

2 Panoramica del contenuto della Convenzione e degli impegni che essa comporta 2.1 Entità della partecipazione della Svizzera 2.2 Governance del progetto 2.3 Contribuzione della Svizzera 2.4 Partecipazione temporanea della Svizzera

2658 2658 2658 2658 2658

3 Ripercussioni 3.1 Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 3.2 Per l'economia e le generazioni future

2659 2659 2660

4 Programma di legislatura

2661

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.2 Ripercussioni sulla legislazione svizzera

2661 2661 2662

Decreto federale che approva la partecipazione della Svizzera all'Impianto di ricerca europeo XFEL (Disegno)

2663

Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X

2665

Allegati: 1. Statuto della «European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (European XFEL GmbH) 2. Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X

2674

2687

2653

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Su iniziativa della Repubblica Federale di Germania e in cooperazione con tredici Stati1, sorge ad Amburgo un impianto di ricerca unico al mondo. La costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser a elettroni liberi a raggi X (Impianto XFEL) sono affidati a una società a responsabilità limitata, costituita in base al diritto tedesco.

I costi globali del progetto per lo sviluppo e la costruzione ad Amburgo dell'Impianto XFEL ammontano, in base alla pianificazione attuale, a un massimo di 1082 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). La Germania, Stato sede dell'Impianto, prende a carico oltre la metà dei costi previsti. La Svizzera intende partecipare in un primo momento, ossia fino al 2015, alla costruzione dell'Impianto con un importo di 15 milioni di euro (sempre in base ai prezzi di riferimento 2005) e con conferimenti in denaro e in natura. Il conferimento in natura, sotto forma di componenti ed equipaggiamenti, è sviluppato e realizzato dall'Istituto Paul Scherrer (IPS), in stretta collaborazione con il team del progetto XFEL.

L'atto di costituzione della società a responsabilità limitata «European XFEL GmbH» era inizialmente previsto per l'inizio del 2009. Per garantire alla Svizzera il diritto di codecisione nella fase costitutiva di questa nuova organizzazione, il Consiglio federale ha deciso il 29 ottobre 2008 di ricorrere alla possibilità di un'applicazione provvisoria, prevista dall'articolo 7b capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

Le Commissioni di politica estera e le Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura delle due Camere federali, consultate prima della decisione, si sono dette favorevoli a un'applicazione provvisoria. Con la firma, avvenuta il 30 novembre 2009, dell'Atto finale, della Convenzione e dello Statuto della «European XFEL GmbH» la Svizzera è per ora provvisoriamente associata al progetto.

1.2

Il progetto europeo XFEL

L'Impianto europeo XFEL è una sorgente di luce di sincrotrone della quarta generazione che consente di effettuare studi scientifici su materiali, processi chimici e biochimici fino al livello atomico. Le sorgenti di luce di sincrotrone sono impianti di grandi dimensioni paragonabili, nella loro finalità di applicazione, a un normale microscopio. Le radiazioni prodotte e utilizzate permettono tuttavia di studiare strutture di dimensioni molto più piccole rispetto a un microscopio ottico. La Svizzera partecipa dal 1988 al Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF).

Inoltre, nel 1998, è stata realizzata all'IPS di Villigen una sorgente nazionale di luce di sincrotrone, denominata Sorgente di luce di sincrotrone Svizzera (SLS). Questi due impianti di terza generazione sono molto utilizzati e figurano tra le migliori 1 2

Cina, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

RS 172.010

2654

sorgenti di luce di sincrotrone al mondo. Benché i metodi di ricerca siano simili, l'Impianto europeo XFEL impiega una tecnologia completamente nuova per generare le radiazioni necessarie per illuminare i campioni di prova. In questo modo XFEL permette di penetrare in campi di ricerca finora inaccessibili e costituisce un complemento appropriato alle due sorgenti di luce di sincrotrone menzionate. L'interesse della Svizzera per l'Impianto europeo XFEL risiede, da un lato, nello sviluppo tecnologico del laser XFEL e, dall'altro, nelle applicazioni future di questa tecnologia per la ricerca universitaria e industriale. La partecipazione permette di prevedere inoltre un ritorno corrispettivo in termini industriali ­ naturalmente soprattutto durante la fase di costruzione dell'Impianto.

Una volta entrato in funzione, l'Impianto europeo XFEL diventerà un'infrastruttura di servizio che metterà a disposizione, gratuitamente per la ricerca pubblica e a pagamento per la ricerca privata, i propri strumenti complessi a giornata o a settimana. Discipline scientifiche molto diverse si troveranno a cooperare. Come insegna l'esperienza, da questa interazione possono nascere numerosi impulsi e idee che porteranno a risultati concreti e a un ampliamento del sapere. L'Impianto permetterà di acquisire nuove conoscenze in quasi tutti i settori scientifico-tecnici rilevanti per la vita di tutti i giorni: dalla medicina alla farmacia, dalla chimica alla scienza dei materiali, dalla nanotecnologia alla tecnologia energetica e all'elettronica.

La pianificazione del progetto prevede per i sei anni di costruzione investimenti di circa un miliardo di euro. Il periodo di costruzione si articola in due fasi: durante la fase I sarà realizzata un'infrastruttura minima che consentirà di effettuare primi esperimenti, mentre nella fase II sarà ultimato l'Impianto che offrirà alla comunità scientifica possibilità applicative uniche e diventerà così un centro per la ricerca di punta internazionale. Per il periodo di esercizio dell'Impianto europeo XFEL, che durerà almeno 12 anni, sono previsti costi d'esercizio di circa 120 milioni di euro l'anno, a seconda della grandezza finale dell'Impianto.

1.3

La partecipazione della Svizzera al progetto europeo XFEL

La Svizzera, che il 14 dicembre 2004 ha firmato il Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-ray Free Electron Laser Facility), ha seguito da vicino, sia sul piano scientifico che amministrativo, la proposta di progetto XFEL. Durante questa fase preparatoria è apparso evidente che un impianto di ricerca di questo genere riveste per la Svizzera un grande interesse sia dal punto di vista scientifico che tecnologico. Considerando il vantaggio concorrenziale decisivo per il polo di ricerca svizzero, ai ricercatori svizzeri deve essere facilitato l'accesso alle tecnologie che vanno oltre le prestazioni delle odierne sorgenti di sincrotrone. Una tale strategia prevede, a breve e medio termine, una partecipazione al progetto europeo XFEL, e a medio e lungo termine anche l'utilizzazione di un impianto nazionale compatto e complementare al progetto XFEL, basato sulle più moderne tecnologie (SwissFEL). Le modalità di gestione strategica del progetto per il periodo complessivo di costruzione e di esercizio dell'Impianto europeo XFEL non sono ancora definite in dettaglio. Per questo motivo la Svizzera, in una dichiarazione unilaterale allegata all'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a 2655

elettroni liberi a raggi X, ha limitato al momento il suo impegno alla fase I di costruzione. La decisione di proseguire la partecipazione al progetto europeo XFEL dopo il 2015 dipenderà dall'esito dei chiarimenti supplementari concernenti l'utilità scientifica per il polo di ricerca svizzero, il progresso tecnologico dei metodi di ricerca alternativi e, naturalmente, dall'avanzamento e dalle modalità di attuazione del progetto europeo XFEL.

1.4

La Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X

Dopo la firma del Protocollo d'intesa menzionato precedentemente da parte di Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Polonia, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria e Svizzera sono stati avviati negoziati relativi all'impostazione della cooperazione. Oltre alla Convenzione in cui sono disciplinati, sulla base di precedenti cooperazioni internazionali (p. es. ESRF3), aspetti rilevanti di un'infrastruttura di ricerca quali il finanziamento, i criteri per l'utilizzo scientifico, i privilegi e le immunità, la proprietà intellettuale, sono stati elaborati l'Atto finale e lo Statuto della società «European XFEL GmbH». L'Atto finale, che può essere considerato il protocollo finale della Conferenza del 30 novembre 2009, contiene le dichiarazioni unilaterali degli Stati firmatari, tra cui quella della Confederazione Svizzera. Nello Statuto sono precisate le basi amministrative e giuridiche per la costituzione di una società a responsabilità limitata retta dal diritto tedesco.

La partecipazione della Svizzera all'Impianto di ricerca europeo XFEL, oggetto del presente messaggio, prevede che la Svizzera diventi socio della «European XFEL GmbH» approvando lo Statuto, la Convenzione XFEL e l'Atto finale.

1.5

Svolgimento dei negoziati e risultati

Nel quadro della cooperazione realizzata finora tra la Svizzera e gli altri Stati contraenti, esperti svizzeri dell'Amministrazione e della ricerca hanno accompagnato la pianificazione, i lavori preparatori e la costituzione della società a responsabilità limitata «European XFEL GmbH». Grazie alla sua partecipazione fin dal 2005, la Svizzera ha potuto influire sulla preparazione dei documenti costitutivi. Le discussioni tra gli esperti per la finalizzazione dei documenti dell'accordo sono risultate nel frattempo molto complesse, sicché i lavori preparatori hanno subito un ritardo consistente rispetto al calendario iniziale. Infine, i testi dell'accordo comprensivi dell'Atto finale, della Convenzione e dello Statuto della società, hanno potuto essere finalizzati nel settembre 2009 in occasione di una cosiddetta conferenza dei traduttori.

Subito dopo la firma del Protocollo d'intesa, numerosi Stati interessati all'accordo hanno dichiarato che, dopo la conclusione dei negoziati e prima della firma della Convenzione, sarebbe stato necessario portare a termine dapprima le procedure di approvazione nazionali. Anche per questa ragione il testo dell'accordo è stato concepito in modo tale che Stati interessati possano entrare a far parte del progetto in 3

European Synchrotron Radiation Facility a Grenoble.

2656

qualsiasi momento. La Svizzera, in base alla decisione riguardante l'applicazione provvisoria della Convenzione, ha potuto firmare i documenti insieme a nove altri Stati già il 30 novembre 2009. Nel dicembre 2009 i partner del progetto sono stati informati che la Gran Bretagna ha rinviato la propria decisione di partecipare al progetto. Il 4 febbraio 2010 la Francia ha sottoscritto l'accordo come undicesimo Stato. La Spagna e la Cina dovrebbero seguire nel corso dell'anno.

Il fatto che forse la Gran Bretagna non verserà la sua quota di contribuzione originariamente prevista non avrà alcun influsso sulla contribuzione svizzera, o in generale sul progetto europeo XFEL. Del resto si deve osservare che un Paese che dovesse entrare più tardi dovrà versare alla società «European XFEL GmbH» una quota di contribuzione ulteriore per la fase di realizzazione già effettuata. Questa procedura è stata applicata con successo già in altre organizzazioni internazionali, quali ESRF.

Da parte svizzera, i negoziati sono stati seguiti in particolare dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (DFI), dalla Direzione del diritto internazionale pubblico (DFAE) e dall'Ufficio federale di giustizia (DFGP). Il risultato raggiunto corrisponde in tutti i punti alle esigenze della Svizzera. Questo significa anche che i documenti dell'accordo sono interamente compatibili con il diritto svizzero vigente.

1.6

Importanza per la ricerca svizzera

Nel 2001, presso l'Istituto Paul Scherrer (IPS) è entrata in servizio la Sorgente di luce di sincrotrone Svizzera (SLS), una sorgente di luce di terza generazione. La comunità scientifica svizzera ha potuto sfruttare la tecnologia della sorgente di radiazione di luce di sincrotrone grazie a precedenti partecipazioni a progetti internazionali, a tal punto che la Svizzera dispone oggi di una delle macchine più avanzate al mondo di questo genere.

Se tuttavia si vogliono esplorare altri campi, finora preclusi perché al di là delle possibilità concesse dalle odierne sorgenti di sincrotrone, occorre utilizzare una nuova tecnologia, ossia il principio del laser a elettroni liberi (FEL, Free Electron Laser) per il settore dei raggi Röntgen. Per questo, fin dal 2004, l'IPS ha partecipato ai lavori di sviluppo di un tale sistema, acquisendo così una competenza mondialmente riconosciuta in questo campo. Una partecipazione della Svizzera alla costruzione dell'Impianto europeo XFEL è molto importante per il polo di ricerca svizzero sotto due aspetti. Da una parte, la Svizzera potrà fornire tecnologie di punta per elementi determinanti della macchina, e contribuire così in modo decisivo alla riuscita del progetto; dall'altra, l'esame, la validazione e l'ulteriore sviluppo di queste tecnologie di punta forniscono un importante contributo in vista della realizzazione di un impianto laser nazionale a raggi X (SwissFEL). Mediante un rapido accesso all'Impianto europeo XFEL e al primo impianto nazionale a livello europeo, orientato alle esigenze della ricerca accademica e industriale svizzera, la Svizzera potrà assumere un ruolo d'avanguardia e beneficiare di un vantaggio concorrenziale a lungo termine. In questo modo, la partecipazione della Svizzera all'Impianto europeo XFEL da un lato contribuirà a promuovere e consolidare la comprensione di una nuova tecnologia, che potrebbe persino andare oltre la sua finalità qui descritta di uno strumento di ricerca, e dall'altro darebbe alla ricerca svizzera, dal 2016, un accesso privilegiato a una delle infrastrutture di ricerca più moderne e meglio integrate a livello mondiale.

2657

2

Panoramica del contenuto della Convenzione e degli impegni che essa comporta

2.1

Entità della partecipazione della Svizzera

I testi dell'accordo prevedono che la Svizzera fornisca per la costruzione dell'Impianto europeo XFEL una contribuzione sotto forma di conferimenti in denaro e in natura per complessivi 15 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). La Svizzera è così rappresentata anche nell'Assemblea della società «European XFEL GmbH» e dispone di un diritto di voto ponderato in funzione della sua quota di contribuzione in tutte le decisioni dell'Assemblea. Va qui precisato che lo Statuto della società prevede una procedura di voto differenziata. Così la Svizzera, pur con una quota relativamente piccola, in certe questioni dove è richiesta l'«unanimità» potrebbe rappresentare una minoranza di blocco.

2.2

Governance del progetto

La struttura amministrativa della società «European XFEL GmbH» comprende l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione. L'Assemblea è costituita da delegati rappresentanti dei soci. I direttori del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea. A questi due organi si aggiungono un Comitato consultivo scientifico (Scientific Advisory Committee) e un Comitato consultivo macchine (Machine Advisory Committee). Il primo si occupa, fra l'altro, del buon funzionamento della procedura di selezione relativa alla ripartizione del tempo di utilizzo del laser, mentre il secondo è competente per gli aspetti tecnici e tecnologici dell'Impianto, nonché per i bisogni dei suoi utilizzatori. Anche i membri di questi comitati sono nominati dall'Assemblea.

2.3

Contribuzione della Svizzera

A causa del volume ingente degli investimenti richiesti, alcuni Stati contraenti hanno scelto di non versare le loro quote di contribuzione unicamente sotto forma pecuniaria. Se questa opzione da un lato complica la realizzazione efficiente ed effettiva del progetto, dall'altra assicura un ritorno industriale e tecnologico chiaramente definito.

La Svizzera si è assicurata una certa flessibilità in materia, proponendosi di versare in denaro circa un terzo della contribuzione svizzera stabilita nella Convenzione e due terzi in natura.

2.4

Partecipazione temporanea della Svizzera

Il periodo di costruzione dell'Impianto europeo XFEL è stato diviso in due fasi.

Durante la fase I, alla quale si limita provvisoriamente la partecipazione della Svizzera, la società «European XFEL GmbH» costruisce l'acceleratore di elettroni e un cosiddetto ondulatore. Questa fase comprende anche la costruzione del complesso edilizio necessario per alloggiare l'Impianto. Il complesso si compone di tre siti collegati per una lunghezza di 3,5 km dal tunnel dell'Impianto. Tale fase non deve 2658

durare più di otto anni. Per determinare questo termine relativamente vago, nell'allegato alla Convenzione sono stati fissati obiettivi intermedi. L'Assemblea decide circa il raggiungimento di questo obiettivo intermedio. Durante la fase II, la società esercita il primo ondulatore e contemporaneamente, per una durata non superiore a tre anni, procede alla costruzione di più ondulatori e alla messa in funzione dell'intero Impianto. I costi di costruzione già menzionati di circa 1,1 miliardi di euro comprendono sia i costi di preparazione del progetto che i costi di costruzione delle fasi I e II, ma non i costi d'esercizio a partire dalla fase I.

Nella sua dichiarazione aggiunta all'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari, la Svizzera conferma di partecipare alla fase I con 15 milioni di euro. Qualora non fosse in grado di partecipare al prosieguo della costruzione o all'esercizio dell'Impianto, la Svizzera può porre fine alla sua partecipazione con un preavviso di un anno al termine della fase I. In questo caso, alla Svizzera non deriverebbero né sanzioni né obbligazioni in relazione ai fondi di smantellamento dell'Impianto.

3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La partecipazione richiesta della Svizzera al progetto europeo XFEL e la conseguente partecipazione alla società a responsabilità limitata «European XFEL GmbH» comporteranno costi per un importo di 26,7 milioni di franchi. Il corrispondente credito d'impegno per gli anni 2008­2015 di 26,7 milioni di franchi è già stato autorizzato dall'Assemblea federale nel quadro del decreto federale del 20 settembre 20074 sui crediti per la cooperazione scientifica nel campo dell'educazione e della ricerca in Europa e nel mondo per gli anni 2008­2011, più precisamente in base all'articolo 6. I mezzi corrispondenti sono iscritti nel budget al credito A2310.0438 «XFEL», Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca. Per la ripartizione del credito d'impegno fra i conferimenti in denaro e i conferimenti in natura si rimanda alla tabella di cui sotto.

La difesa degli interessi della Svizzera nella società «European XFEL GmbH» sarà assicurata grazie alla rappresentanza nei rispettivi organi. In generale, ne faranno parte alcuni impiegati della Confederazione ed esperti provenienti dal settore dei politecnici o dell'industria. L'onere supplementare per l'Amministrazione federale potrà essere compensato con la soppressione di altre attività da parte dei servizi federali interessati.

L'adesione della Svizzera alla società «European XFEL GmbH» non ha ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni.

4

FF 2007 6797

2659

Tabella

ERI 08-11 Nuovo fabbisogno finanziario Conferimenti in denaro Conferimenti in natura

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

2.1

4.6

5.7

5.2

3.6

3.0

1.9

0.6

26.7

0

4.6

5.7

5.2

3.6

3.6

2.5

1.5

26.7

­

1.5

1.8

1.5

1.2

1.0

0.7

0.6

8.3

­

3.0

3.9

3.7

2.4

2.6

1.8

0.9

18.3

Legenda: confronto fra la pianificazione finanziaria (stato al 2006) e i dati attualmente disponibili sul fabbisogno finanziario per i conferimenti in denaro (progetto europeo XFEL) e per i conferimenti in natura (IPS). Le cifre indicate non comprendono riserve per eventuali fluttuazioni del tasso di cambio (conferimenti in denaro) o nel caso di un superamento dei costi. Dal 2013 il profilo dei pagamenti potrebbe variare ulteriormente in base al fabbisogno del progetto.

3.2

Per l'economia e le generazioni future

La partecipazione della Svizzera alla costruzione dell'Impianto europeo XFEL offre all'economia svizzera una situazione di partenza preferenziale per la partecipazione agli appalti della società «European XFEL GmbH». Soprattutto la partecipazione in natura della Svizzera sarà realizzata in gran parte direttamente tramite fornitori svizzeri.

L'economia svizzera potrà anche trarre profitto del fatto che la sede della società «European XFEL GmbH», compresi gli impianti da costruire, si trova nel nord della Germania. Questa relativa vicinanza geografica crea una reale opportunità di mercato non soltanto per i componenti speciali e i prodotti o servizi di nicchia provenienti dalla Svizzera, ma anche per gli equipaggiamenti standard, quali le installazioni di telecomunicazione, gli elementi in cemento armato, le installazioni elettriche ad alta e a bassa tensione ecc. Inoltre si apre per l'economia svizzera la possibilità di approfittare di nuovi procedimenti e prodotti, come pure dei progressi in materia d'innovazione risultanti dalla costruzione dell'Impianto europeo XFEL, analogamente a quanto è già accaduto in passato con le realizzazioni dei progetti CERN, ESRF, ESA5 e ESO6.

Una partecipazione della Svizzera al progetto europeo XFEL consolida la base per una prosecuzione a medio e a lungo termine della ricerca svizzera di punta. Contemporaneamente è posta la prima pietra per i risultati della ricerca oggi non ancora valutabili, che con i prodotti derivati influenzeranno positivamente lo standard di vita delle generazioni future. Rispetto ai vantaggi, gli oneri connessi con la costruzione, l'esercizio e la dismissione dell'Impianto europeo XFEL sono da ritenere trascurabili per le future generazioni.

5 6

ESA: European Space Agency ESO: European Southern Observatory

2660

4

Programma di legislatura

Il progetto è menzionato esplicitamente nel messaggio del 24 gennaio 20077 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008­2011. Esso è inoltre stato annunciato nel rapporto del 25 febbraio 20048 sul programma di legislatura 2003­2007 sotto l'obiettivo 1 «potenziare la crescita economica».

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale che approva la partecipazione della Svizzera al progetto europeo XFEL poggia sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), in base al quale gli affari esteri competono alla Confederazione.

L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Una ratifica è tuttavia possibile solo con un corrispondente decreto federale. Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all'Assemblea federale approvare i trattati internazionali.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sono sottoposti a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

Sebbene non sia denominata espressamente come un'organizzazione internazionale, la società «European XFEL GmbH» presenta le caratteristiche fondamentali di un'organizzazione internazionale. Essa si fonda su un trattato internazionale, costituisce un raggruppamento di Stati associati durevolmente per la realizzazione di determinati compiti e dispone di una personalità giuridica propria e organi che sono autonomi e indipendenti dagli Stati membri, nella misura in cui la loro opinione e determinate decisioni non debbano necessariamente coincidere con la volontà degli Stati membri.

Di conseguenza, il decreto d'approvazione dell'Assemblea federale è sottoposto al referendum facoltativo previsto per i trattati internazionali conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost.

La Convenzione è applicata a titolo provvisorio dal momento della firma, il 30 novembre 2009, sulla base del decreto del Consiglio federale del 29 ottobre 2008 e dell'articolo 7b capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Secondo l'articolo 7b capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria ha termine se il Consiglio federale, entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, non sottopone all'Assemblea federale il progetto di decreto federale per l'approvazione della Convenzione. Col presente messaggio il termine prescritto è osservato.

7 8

FF 2007 1240 FF 2004 969

2661

5.2

Ripercussioni sulla legislazione svizzera

La partecipazione della Svizzera al progetto europeo XFEL non richiede nessun adeguamento del diritto svizzero.

2662