Legge federale concernente adeguamenti legislativi relativi al rilevamento di dati nel settore della migrazione
Disegno
(Modifica della LF sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo e della LF sugli stranieri) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20091, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 20 giugno 20032 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 2 lett. j (nuova), cpv. 3 lett. i (nuova) Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:
2
j.
agevolazione delle procedure nel settore degli stranieri mediante un accesso elettronico ai fascicoli nel settore degli stranieri dell'UFM.
Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:
3
i.
agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo.
Art. 4 cpv. 1 lett. d (nuova) 1
Il sistema d'informazione contiene: d.
1 2
un sotto-sistema con i fascicoli relativi alle procedure nel settore degli stranieri e dell'asilo in forma elettronica.
FF 2010 51 RS 142.51
2009-2168
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Adeguamenti legislativi relativi al rilevamento di dati nel settore della migrazione. LF
Art. 9 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:
1
a.
autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri e autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali dell'aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;
L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:
2
a.
autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri e autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali dell'aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone.
2. Legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri Art. 104 cpv. 2 lett. a e b 2
Devono essere comunicate le seguenti categorie di dati: a.
generalità (cognome, nomi, sesso, data di nascita, cittadinanza);
b.
numero, Stato emittente e tipo di documento di viaggio utilizzato;
Art. 111 cpv. 5 lett. d ed e L'UFM può rendere accessibili i dati da esso registrati secondo il capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:
5
d.
le autorità e i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
e.
le autorità e i servizi designati dai Cantoni, per il rilevamento dell'immagine del volto e delle impronte digitali.
Art. 120a cpv. 3 3
In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa.
3
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RS 142.20
Adeguamenti legislativi relativi al rilevamento di dati nel settore della migrazione. LF
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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Adeguamenti legislativi relativi al rilevamento di dati nel settore della migrazione. LF
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