Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 20101; decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 24 lett. f bis (nuova) Non sottostanno all'imposta sul reddito: f bis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 3000 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 4 lett. hbis (nuova) 4

Sono esenti dall'imposta soltanto: hbis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un ammontare annuo determinato dal diritto cantonale per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i

1 2 3

FF 2010 2497 RS 642.11 RS 642.14

2010-0628

2515

Esenzione fiscale del soldo dei pompieri. LF

lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri; Art. 72k (nuovo)

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ..., i Cantoni adeguano la loro legislazione alla disposizione modificata dell'articolo 7 capoverso 4 lettera hbis.

1

Scaduto tale termine, l'articolo 7 capoverso 4 lettera hbis si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni ad esso contrarie.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2516