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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Cina concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 27 gennaio 2009 Entrato in vigore con scambio di note il ...

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Cina, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il knowhow e la clientela; (e) le concessioni di diritto pubblico a fini economici, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità, in applicazione della legge.

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Dal testo originale francese.

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Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Acc. con la Cina

(2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone e altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio della medesima; (c) gli enti giuridici costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato terzo, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.

(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.

(4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, che comprende il territorio terrestre, le acque interne, e, se del caso, il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante, nonché le zone marittime situate oltre il mare territoriale della Parte contraente interessata, compresi i fondali marini, il loro sottosuolo e le loro risorse naturali, sui quali tale Parte contraente esercita i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione conformemente alla sua legislazione e al diritto internazionale.

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell'altra Parte contraente, prima o dopo l'entrata in vigore dello stesso. Tuttavia non si applica ai crediti o alle controversie risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore.

Art. 3

Promozione, autorizzazione

(1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti sul proprio territorio di investitori dell'altra Parte contraente e li autorizza in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

(2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, le autorizzazioni o i permessi necessari relativi a tale investimento, incluse quelle per l'esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica o amministrativa, nonché le autorizzazioni richieste per il personale scelto dall'investitore.

Art. 4

Protezione, trattamento

(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell'altra Parte contraente.

Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti 762

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ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, lo sviluppo o l'alienazione di tali investimenti.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei propri investitori (trattamento nazionale) o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo (trattamento della nazione più favorita), considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore in questione.

(3) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori (trattamento nazionale) o agli investitori di uno Stato terzo (trattamento della nazione più favorita) per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore in questione.

(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di un qualsiasi Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune, oppure in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 5

Trasferimenti

(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente, accorda a questi investitori il trasferimento degli importi relativi a detti investimenti, in particolare: (a) dei redditi; (b) dei pagamenti legati ai prestiti o altri obblighi contratti per l'investimento; (c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti; (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (1) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) dei salari e delle altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione con l'investimento; (f) del capitale iniziale e dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo dell'investimento; (g) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell'investimento, comprese le eventuali plusvalenze.

(2) Il trasferimento suddetto è effettuato senza indugio in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio vigente sul mercato e applicabile il giorno del trasferimento sul territorio della Parte contraente in cui è stato effettuato l'investimento. In assenza di un mercato dei cambi, il tasso di cambio da utilizzare corrisponde al tasso incrociato ottenuto sulla base dei tassi che sarebbero applicati dal Fondo monetario

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internazionale, alla data del pagamento, per la conversione delle valute in questione in diritti speciali di prelievo.

Art. 6

Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, misure di espropriazione o nazionalizzazione, né misure analoghe o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, salvo per ragioni di interesse pubblico e a condizione che esse non siano discriminatorie e che implichino il pagamento di un indennizzo. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o divenga di dominio pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L'ammontare dell'indennizzo comprende un interesse a un tasso commerciale normale calcolato dalla data dell'espropriazione alla data di pagamento dell'indennizzo, è fissato in una valuta liberamente convertibile e pagato senza ritardo, ed è liberamente trasferibile. L'investitore interessato ha il diritto, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, di far tempestivamente esaminare il suo caso e la stima del suo investimento da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità indipendente di tale Parte contraente, in conformità dei principi enunciati nel presente paragrafo.

(2) La Parte contraente che espropria gli averi di una società registrata o costituita conformemente alla legislazione in vigore su una parte qualsiasi del proprio territorio e di cui investitori dell'altra Parte contraente possiedono delle quote garantisce, nella misura necessaria e conformemente alla sua legislazione, che l'indennizzo previsto nel paragrafo (1) del presente articolo sia versato a questi investitori.

Art. 7

Compensazione per perdite

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, disordine civile o eventi simili sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o altro regolamento.

Art. 8

Altri obblighi

Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi specificamente assunti nei confronti di determinati investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte.

Art. 9

Disposizioni più favorevoli

Le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o le norme di diritto internazionale che accordano agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo prevalgono su quest'ultimo in quanto siano più favorevoli.

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Art. 10

Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell'investitore se, in virtù di questa garanzia, è stato effettuato un pagamento dalla prima Parte contraente.

Art. 11

Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente in merito agli investimenti, e lasciando impregiudicato l'articolo 12 del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.

(2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta di consultazioni, l'investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione giudiziaria o amministrativa competente della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento oppure all'arbitrato internazionale. In quest'ultimo caso l'investitore può scegliere tra: (a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652; e (b) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo diverso accordo tra le parti in controversia, è costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI).

(3) Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre le controversie sugli investimenti all'arbitrato internazionale.

(4) Una controversia sottoposta alla giurisdizione competente della Parte contraente interessata, in conformità del paragrafo (2) del presente articolo, potrà essere sottoposta all'arbitrato internazionale solamente se l'investitore ha già ritirato la controversia alla detta giurisdizione.

(5) La Parte contraente che è parte in controversia non può, in nessun momento della procedura, eccepire la propria immunità o il fatto che l'investitore abbia ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

(6) Nessuna delle Parti contraenti ricorre alla via diplomatica per una controversia sottoposta all'arbitrato internazionale, salvo che l'altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

(7) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti in controversia ed è eseguita senza ritardo conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata.

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RS 0.975.2

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Art. 12

Controversie tra le Parti contraenti

(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica.

(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ogni Parte contraente designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano come presidente del tribunale un cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivoltole dall'altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito a esercitare tale funzione o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente e, se quest'ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

(6) Salvo diversa disposizione delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 13

Disposizioni finali

(1) I due Governi si notificano per via diplomatica l'adempimento delle formalità legali richieste per l'entrata in vigore di accordi internazionali. Il presente Accordo entra in vigore il giorno di ricevimento della seconda notifica e avrà effetto per una durata di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni, alle stesse condizioni.

(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 del presente Accordo continuano ad applicarsi per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della sua scadenza.

(3) Il presente Accordo sostituisce l'Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica popolare di Cina concernente il promovi-

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mento e la protezione reciproci degli investimenti, firmato il 12 novembre 19863 a Beijing.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 27 gennaio 2009, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, cinese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica popolare di Cina:

Doris Leuthard

Chen Deming

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RS 0.975.224.9; RU 1987 589

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Protocollo all'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Cina concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Firmando l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Cina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno inoltre convenuto le seguenti disposizioni, che saranno considerate parte integrante del detto Accordo.

Ad art. 4 paragrafi (2) e (3) Per quanto riguarda la Repubblica popolare di Cina, il trattamento nazionale non si applica: (a) a qualsiasi misura non conforme vigente sul suo territorio al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo; (b) al mantenimento di qualsiasi misura non conforme di cui alla lettera (a); (c) alla modifica di qualsiasi misura non conforme di cui alla lettera (a), a meno che tale modifica non aumenti la non conformità della misura vigente immediatamente prima della modifica con l'obbligo del trattamento nazionale.

Saranno compiuti sforzi per sopprimere progressivamente le misure non conformi.

Ai fini della presente disposizione, il termine «misura» designa ogni misura di applicazione generale adottata dalla Repubblica popolare di Cina in forma di legge, regolamento, prescrizione, procedura, decisione o azione amministrativa.

Ad art. 5 (a) Per quanto concerne la Repubblica popolare di Cina: ­ l'articolo 5 paragrafo (1) lettera (b) si applica a condizione che un prestito sia stato registrato presso l'autorità competente nel controllo delle divise; ­ l'articolo 5 paragrafo (1) lettera (g) si applica a condizione che il trasferimento risponda alle pertinenti formalità richieste dalla legge e dai regolamenti cinesi in materia di controllo dei cambi.

Nella misura in cui le dette formalità non siano più richieste dalla legislazione cinese, l'articolo 5 si applica senza restrizioni.

(b) Un trasferimento è considerato eseguito «senza indugio» ai termini dell'articolo 5 paragrafo (2) se è stato effettuato entro il termine normalmente richiesto per l'adempimento delle formalità di trasferimento. Tale termine decorre dal giorno in cui la domanda di trasferimento è sottoposta in debita forma all'autorità competente in materia di cambi e non supera in nessun caso i due (2) mesi.

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Ad art. 11 paragrafo (2) (a) Se si trova implicata in una controversia in quanto Parte contraente, la Repubblica popolare di Cina può esigere dall'investitore interessato di seguire tutte le vie di ricorso amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti della Repubblica popolare di Cina, prima di sottoporre la controversia alle procedure arbitrali di cui all'articolo (11) paragrafo (2). La procedura di ricorso non durerà più di tre (3) mesi.

(b) Se un investitore secondo l'articolo 1 paragrafo 2 lettera (c) ha avanzato una pretesa ai sensi dell'articolo 11 paragrafo (2) in virtù di un accordo in materia di investimenti concluso con uno Stato terzo, è confermato che il detto investitore non ha più il diritto di avanzare la stessa pretesa in virtù dell'articolo 11 paragrafo (2) del presente Accordo.

Ad art. 11 paragrafo (3) Per quanto riguarda il consenso di una Parte contraente a sottoporre all'arbitrato internazionale qualsiasi controversia relativa a un investimento, è inteso che il suddetto paragrafo prevale su qualsiasi altro accordo internazionale che una Parte contraente ha concluso in materia di composizione delle controversie relative agli investimenti.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica popolare di Cina:

Doris Leuthard

Chen Deming

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