Traduzione1

Protocollo n. 3 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo ai gruppi euroregionali di cooperazione (GEC) Concluso a Utrecht il 16 novembre 2009 Approvato dall'Assemblea federale il ...

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo n. 3 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (STE n. 106), desiderosi di facilitare la cooperazione tra collettività o autorità territoriali appartenenti a Stati diversi, nel rispetto degli ordinamenti politici e amministrativi dei singoli Stati e dei loro impegni internazionali; decisi a completare a tal fine il quadro giuridico offerto dalla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali e dai suoi Protocolli del 9 novembre 1995 (STE n. 159) e del 5 maggio 1998 (STE n. 169); considerando la Dichiarazione del Terzo Vertice dei capi di stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16 e 17 maggio 2005) e il Piano d'azione adottato in occasione del suddetto Vertice, che prevede lo «sviluppo della cooperazione transfrontaliera, ogni qualvolta si riveli necessario»; consci delle differenze esistenti tra gli Stati in materia di organizzazione politica e amministrativa delle collettività e autorità territoriali; desiderosi di prevenire le difficoltà che potrebbero essere determinate dalla disparità delle legislazioni nazionali in materia di cooperazione transfrontaliera o interterritoriale; auspicando di soddisfare le esigenze degli Stati membri che sono risoluti a conseguire una maggiore armonizzazione delle loro legislazioni nazionali; consapevoli del fatto che, per un certo numero di Stati membri, potrebbe essere sufficiente una legge quadro, in considerazione, in particolare, della loro attuale situazione legislativa, che integra le disposizioni pertinenti del diritto comunitario adottate dalle istituzioni competenti dell'Unione europea, hanno convenuto quanto segue:

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Dal testo originale francese.

2010-2215

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Cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo ai gruppi euroregionali di cooperazione (GEC). Prot. n. 3

Parte I Art. 1

Gruppi euroregionali di cooperazione (GEC)

Le collettività o autorità territoriali e altri organi citati all'articolo 3, paragrafo 1 possono costituire un organismo di cooperazione transfrontaliera o interterritoriale sotto forma di «Gruppo euroregionale di cooperazione» (GEC) sul territorio degli Stati membri del Consiglio d'Europa, Parti contraenti del presente Protocollo, alle condizioni in esso contenute.

1

Il GEC ha lo scopo di promuovere, sostenere e sviluppare, a beneficio delle popolazioni, la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale tra i propri membri, nell'ambito delle loro competenze comuni e nel rispetto delle competenze definite dalla legislazione nazionale dei singoli Stati interessati.

2

Art. 2

Personalità giuridica, capacità giuridica e diritto applicabile

Il GEC è dotato di personalità giuridica. È retto dal diritto della Parte contraente, Stato membro del Consiglio d'Europa, in cui ha la propria sede.

1

Il GEC gode della più estesa capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale dello Stato in cui ha la propria sede.

2

Il diritto applicabile alla forma giuridica scelta dai membri è precisato nell'accordo istitutivo del GEC, fatte salve le disposizioni del presente Protocollo o ogni altra disposizione particolare adottata dalle Parti, conformemente all'articolo 13.

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4

Il GEC ha il diritto di disporre di un proprio bilancio e il potere di amministrarlo.

Il GEC può concludere contratti, assumere personale, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

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Art. 3

Composizione

Il GEC è composto da collettività o autorità territoriali delle Parti. Può altresì comprendere i rispettivi Stati membri del Consiglio d'Europa cui appartengono le collettività o autorità territoriali che lo compongono.

1

Può inoltre essere membro di un GEC qualsiasi organismo dotato di personalità giuridica istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e: ­

la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da collettività o autorità territoriali o da altri enti analoghi,

­

oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi,

­

oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da collettività o autorità territoriali o da altri enti analoghi.

Le persone fisiche non possono essere membri di un GEC.

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Cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo ai gruppi euroregionali di cooperazione (GEC). Prot. n. 3

Le collettività o autorità territoriali di uno Stato non Parte contraente del presente Protocollo avente una frontiera comune con una Parte che è o che diventerà lo Stato in cui è stabilita la sede sociale del GEC possono partecipare all'istituzione di un GEC o diventare membri di quest'ultimo, se un accordo tra questi due Stati lo consente, senza pregiudizio delle disposizioni del presente Protocollo.

2

Le collettività o autorità territoriali delle Parti detengono la maggioranza dei voti in seno al GEC.

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Art. 4 1

Istituzione di un GEC

Il GEC è istituito mediante accordo scritto tra i suoi membri fondatori.

I membri potenziali hanno l'obbligo di presentare tutti i documenti attestanti il rispetto delle procedure o delle formalità obbligatorie ai sensi della legislazione nazionale loro applicabile. Tali documenti saranno allegati all'accordo.

2

L'accordo preciserà, oltre all'elenco dei membri, la denominazione e l'indirizzo della sede, la durata, lo scopo e i compiti del GEC, nonché il suo campo di applicazione territoriale. La denominazione di un GEC i cui membri hanno responsabilità limitata dovrà includere la locuzione «a responsabilità limitata».

3

Prima di concludere un accordo istitutivo di un GEC o di aderire a un gruppo di questo tipo, le collettività o autorità territoriali notificano o comunicano tale intenzione alle loro autorità nazionali, o ne ottengono l'autorizzazione, ove necessario.

4

Tale autorizzazione può essere rifiutata allorquando la partecipazione al GEC violi le disposizioni del presente Protocollo o della legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e le responsabilità dei membri potenziali, o allorquando tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse generale o di ordine pubblico di detta Parte interessata. In tale caso, la Parte deve motivare il proprio rifiuto.

5

Ogni Stato può, mediante una dichiarazione presentata al momento della ratifica o in qualsiasi momento successivo, rinunciare all'obbligo relativo all'informazione, alla notifica o all'autorizzazione previsto al paragrafo 4, o in modo generale, oppure per certe categorie di enti territoriali, o per certi tipi di cooperazione.

6

L'accordo è registrato o pubblicato nello Stato in cui il GEC ha la propria sede, nonché in tutti gli Stati a cui appartengono i suoi membri, conformemente alle legislazioni nazionali applicabili.

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8 Le collettività o autorità territoriali membri del GEC informano le loro autorità nazionali dell'istituzione ufficiale del GEC.

L'accordo è redatto nella lingua o nelle lingue dello Stato in cui il GEC ha la propria sede e nelle lingue dei membri, tutte le versioni linguistiche facenti ugualmente fede.

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Cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo ai gruppi euroregionali di cooperazione (GEC). Prot. n. 3

Art. 5 1

Statuti

Gli statuti del GEC costituiscono parte integrante del suo accordo istitutivo.

Gli statuti sono redatti nella lingua o nelle lingue dello Stato nel quale il GEC ha la propria sede e nella lingua o nelle lingue dei membri, tutte le versioni linguistiche facenti ugualmente fede. Lo statuto può specificare quale lingua o quali lingue dovranno essere considerate lingua o lingue di lavoro.

2

3 Oltre alle menzioni obbligatorie dell'accordo, gli statuti contengono le norme relative alla composizione del GEC, al ritiro dei membri e allo scioglimento del GEC, con le conseguenze giuridiche che ne derivano, nonché le norme riguardanti il suo funzionamento, i suoi organi e le loro competenze, il personale, i bilanci e le finanze, la responsabilità, l'obbligo di rendiconto e la trasparenza, senza pregiudizio delle disposizioni del presente Protocollo e conformemente al diritto applicabile.

Art. 6

Emendamenti all'accordo e agli statuti

Qualsiasi emendamento all'accordo di cui all'articolo 4 e qualsiasi emendamento sostanziale agli statuti di cui all'articolo 5 sarà adottato seguendo la stessa procedura e la stessa forma prevista rispettivamente dai suddetti articoli. Per emendamenti sostanziali agli statuti si intendono quelli che comportano, direttamente o indirettamente, una modifica dell'accordo. La maggioranza richiesta per l'adozione di qualsiasi emendamento di questo tipo sarà fissata negli statuti.

Art. 7

Compiti e campo d'azione

Il GEC svolge i compiti che gli sono assegnati dai suoi membri. Devono essere compatibili con le competenze devolute ai membri a norma delle loro rispettive legislazioni nazionali e devono essere elencati nell'accordo e negli statuti.

1

Il GEC adotta le decisioni e vigila sulla loro esecuzione nei confronti di persone fisiche e di personalità giuridiche sotto la giurisdizione degli Stati a cui appartengono i suoi membri e nel loro interesse. I membri adottano o agevolano l'applicazione di tutti i provvedimenti necessari nella loro sfera di competenza, al fine di garantire l'attuazione delle decisioni del GEC.

2

I compiti affidati a un GEC non riguardano l'esercizio di poteri regolamentari. Il GEC non può avere competenza ad adottare provvedimenti suscettibili di incidere sui diritti e sulle libertà dei singoli o a imporre prelievi di natura fiscale.

3

Il GEC non può esercitare le competenze delle collettività o autorità territoriali in quanto agenti dello Stato da cui dipendono, salvo nei casi in cui è debitamente autorizzato dallo Stato stesso. Può esercitare le competenze che gli Stati membri del GEC gli hanno conferito.

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Cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo ai gruppi euroregionali di cooperazione (GEC). Prot. n. 3

Art. 8

Durata

Il GEC è istituito per una durata determinata o indeterminata, che sarà precisata nell'accordo e negli statuti.

1

2 Il GEC è sciolto ipso facto alla scadenza del termine fissato per la sua durata, oppure qualora le collettività o autorità territoriali non costituiscano più la maggioranza dei suoi membri. Può inoltre essere sciolto per decisione dei membri presa all'unanimità.

Art. 9

Responsabilità

Il GEC ­ oppure i suoi membri solidalmente, qualora i suoi beni non siano sufficienti ­ è responsabile dei suoi atti nei confronti dei terzi, ivi compresi i debiti, di qualsiasi natura, anche quando tali atti non rientrano nell'ambito dei suoi compiti.

1

Il GEC è responsabile nei confronti dei suoi membri per qualsiasi infrazione alla legge alla quale è soggetto.

2

Gli organi del GEC sono responsabili nei confronti del GEC per qualsiasi infrazione alla legge commessa nell'esercizio delle loro funzioni.

3

Qualora un membro del GEC abbia responsabilità limitata in virtù del diritto nazionale al quale è soggetto, gli altri membri possono ugualmente limitare la loro responsabilità negli statuti.

4

Lo Stato sul territorio del quale un GEC intende stabilire la propria sede può opporsi alla registrazione del suddetto GEC o alla pubblicazione del suo avviso di costituzione, se uno o più membri potenziali godono di responsabilità limitata.

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Art. 10

Composizione delle controversie

In caso di controversia tra il GEC e i suoi membri, sono competenti i tribunali dello Stato in cui il GEC ha la propria sede.

1

In caso di controversia tra il GEC e terzi, sono competenti i tribunali dello Stato di residenza dei suddetti terzi oppure, se si tratta di una persona giuridica, quelli dello Stato nel quale ha sede sociale una delle istituzioni mediante le quali essa esercita le proprie attività, purché tali Stati siano membri del Consiglio d'Europa.

2

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, un GEC, le collettività o autorità territoriali, le altre personalità giuridiche di diritto pubblico o privato e i terzi possono concludere un accordo di arbitrato. Se i terzi non risiedono o non hanno la sede sociale nel territorio di uno Stato membro del Consiglio d'Europa, il GEC è tenuto a stabilire un accordo di arbitrato per l'insieme delle attività svolte con i suddetti soggetti terzi.

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4 I soggetti terzi mantengono nei confronti delle collettività o autorità territoriali per conto delle quali il GEC svolge certe funzioni tutti i diritti di cui godrebbero se tali funzioni non fossero svolte dal GEC.

In ogni caso, i diritti delle persone fisiche e giuridiche comprendono la facoltà di esercitare i loro diritti di ricorso presso tutti gli organi giurisdizionali e i tribunali

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Cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo ai gruppi euroregionali di cooperazione (GEC). Prot. n. 3

competenti, ivi compreso il diritto di avere accesso a servizi nella loro lingua e il diritto di accesso alle informazioni.

Art. 11

Sorveglianza e controllo amministrativo e giurisdizionale

Le decisioni e gli atti del GEC sono assoggettati a una sorveglianza e a un controllo amministrativo e giurisdizionale di legittimità identici a quelli che si applicano alle decisioni e agli atti delle collettività o autorità territoriali nello Stato in cui il GEG ha la propria sede.

1

Il GEC è tenuto a dare seguito alle domande di informazione provenienti dalle autorità degli Stati a cui appartengono le collettività o autorità territoriali membri. Le autorità di controllo delle Parti si sforzano di porre in essere i mezzi appropriati di coordinamento e di informazione.

2

Le decisioni e gli atti delle collettività o autorità territoriali e di altri organismi di diritto pubblico e privato sono sottoposti alla sorveglianza e al controllo amministrativo e giurisdizionale di legittimità applicabile agli atti delle collettività o autorità territoriali e degli altri organismi di diritto pubblico nelle forme previste negli Stati da cui dipendono le suddette entità.

3

Qualora un GEC svolga attività contrarie alle disposizioni in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica degli Stati ai quali appartengono i suoi membri, oppure contrarie all'interesse pubblico di tali Stati, l'autorità o l'organo competente dei suddetti Stati può vietare tali attività nel suo territorio, o chiedere ai membri che dipendono dalla sua giurisdizione di recedere dal GEC, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione. Tali divieti non devono costituire un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione tra i membri. La decisione di tale autorità o organo competente può essere oggetto di ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria.

4

Nonostante le disposizioni relative allo scioglimento del GEC previste nel presente Protocollo e negli statuti, su richiesta di un'autorità competente avente un legittimo interesse, l'organo giurisdizionale o l'autorità competente della Parte in cui il GEC ha la propria sede può ordinarne lo scioglimento, qualora constati che le sue attività esulano dai compiti che gli sono stati affidati. L'organo giurisdizionale o l'autorità competente possono concedere al GEC un periodo di tempo per correggere la situazione. Qualora il GEC non riesca a porre rimedio alla situazione entro il limite concesso, ne può essere ordinato lo scioglimento.

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Art. 12

Controllo finanziario

La gestione e l'esecuzione del bilancio del GEC sono sottoposte a un controllo finanziario, conformemente alla legislazione nazionale della Parte in cui si trova la sua sede. Tale Stato informa senza indugio gli altri Stati da cui dipendono le collettività o autorità territoriali membri del GEC dei risultati del controllo e dei provvedimenti presi nei riguardi del GEC.

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Cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo ai gruppi euroregionali di cooperazione (GEC). Prot. n. 3

2 Qualunque altro Stato coinvolto, sia per la sua diretta partecipazione a un GEC, sia per la partecipazione delle sue collettività o autorità territoriali o di altre personalità giuridiche citate all'articolo 3, paragrafo 1, può, unicamente sul proprio territorio e conformemente al diritto nazionale applicabile, procedere a un audit finanziario del GEC. Il GEC e lo Stato (gli Stati) da cui dipendono i membri ne sono preventivamente informati.

Parte II Art. 13

Applicazione del Protocollo

Le Parti adottano le misure legislative, amministrative o di altro tipo necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni della Parte I.

1

Per facilitare l'applicazione del presente Protocollo, sarà redatto un allegato contenente disposizioni più dettagliate, ma facoltative, relative all'istituzione e al funzionamento dei GEC. Le Parti desiderose di introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali la totalità o una parte delle disposizioni dell'allegato potranno farlo seguendo le procedure legislative e costituzionali appropriate.

2

Le disposizioni dell'allegato possono essere riprodotte tali e quali, oppure essere adattate per rispondere ai bisogni delle Parti interessate.

3

Le Parti possono dichiarare che le disposizioni dell'allegato, una volta introdotte nel loro ordinamento giuridico interno, costituiscono le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 1.

4

Le disposizioni dell'allegato non costituiscono un'interpretazione autentica delle disposizioni della Parte I.

5

Le disposizioni contenute nell'allegato saranno stilate dal Consiglio d'Europa e allegate al presente Protocollo non appena approvate dal Comitato dei Ministri.

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Art. 14

Informazioni

Le Parti informano le loro collettività o autorità territoriali sulle misure adottate per l'applicazione del presente Protocollo.

1

2 Le Parti notificano al Segretario generale del Consiglio d'Europa le misure adottate per garantire l'attuazione del presente Protocollo.

Le Parti comunicano al Segretario generale del Consiglio d'Europa ogni informazione appropriata sui GEC istituiti in applicazione del presente Protocollo.

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Art. 15

Applicabilità di altri trattati

Il presente Protocollo non incide sull'applicabilità dei trattati esistenti tra le Parti nel campo della cooperazione transfrontaliera o interterritoriale, né sulla possibilità delle Parti che lo desiderino di concludere nuovi trattati sulla questione.

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Art. 16

Campo di applicazione

Ogni Stato designa, mediante una dichiarazione depositata presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, le categorie di collettività o autorità territoriali e di personalità giuridiche citate all'articolo 3, paragrafo 1, che intende escludere dal campo di applicazione del presente Protocollo.

1

Al fine dell'applicazione del presente Protocollo, le collettività o autorità pubbliche autonome dotate di potere legislativo in virtù della legislazione nazionale della Parte da cui dipendono sono considerate «collettività o autorità territoriali», fatte salve le disposizioni del paragrafo 1.

2

Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 1 potrà essere modificata mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La suddetta notifica prenderà effetto alla data del suo ricevimento.

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Art. 17

Riserve

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 18

Termini e definizioni

I termini e le definizioni utilizzati nel presente Protocollo hanno lo stesso significato e le stesse finalità di quelli contenuti nella Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, nonché nel Protocollo addizionale e nel Protocollo n. 2 alla suddetta Convenzione.

Parte III Art. 19

Firma e entrata in vigore del Protocollo

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzionequadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali. Sarà sottoposto a ratifica, accettazione e approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo se anteriormente o simultaneamente non ha ratificato, accettato o approvato la Convenzione-quadro. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

1

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del quarto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

2

Per ogni Stato firmatario che esprima successivamente il suo consenso a considerarsi vincolato dal Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

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Art. 20

Adesione

Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, potrà aderirvi ugualmente ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione-quadro.

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L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del suo deposito.

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Art. 21

Denuncia

Ogni Parte può denunciare in qualsiasi momento il presente Protocollo mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

1

La denuncia del presente Protocollo non inciderà sulla personalità giuridica o sulla capacità giuridica dei GEC istituiti prima della denuncia.

2

Art. 22

Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni altro Stato che abbia aderito al presente Protocollo: a)

ogni firma;

b)

il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c)

ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente ai suoi articoli 19 e 20;

d)

ogni legislazione nazionale adottata in applicazione delle disposizioni del presente Protocollo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;

e)

l'adozione dell'allegato o di parti di esso da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

f)

ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3, oppure qualsiasi notifica di modifica di tale dichiarazione;

g)

ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente il presente Protocollo.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Utrecht, il 16 novembre 2009, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che abbia aderito al presente Protocollo.

(Seguono le firme)

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