11.3

Allegato 11.3 Parte III: Allegato ai sensi dell'articolo 10 capoverso 4 della legge sulla politica economica esterna, dell'articolo 13 della legge sulla tariffa doganale, dell'articolo 6a della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e dell'articolo 4 capoverso 2 della legge sulle preferenze tariffali (per approvazione)

2009-2662

779

780

11.3

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2009 del 13 gennaio 2010

11.3.1

Compendio

In virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge federale sulle preferenze tariffali il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 36° rapporto sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le misure elencate qui appresso.

11.3.1.1

Misure prese in base alla legge sulla tariffa delle dogane

Il maggiore fabbisogno di patate destinate alla valorizzazione e i ritardi nel raccolto indigeno di patate da tavola hanno comportato un approvvigionamento insufficiente di patate sul mercato, cosicché è stato necessario coprire il fabbisogno domestico mediante importazioni supplementari. Per questo motivo il contingente doganale parziale di patate (comprese le patate da semina) dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr) è stato aumentato temporaneamente di 15 900 t, passando da 18 250 t a 34 150 t.

Per compensare la differenza tra il prezzo del frumento importato e il prezzo di riferimento, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha aumentato, il 1° aprile 2009, le aliquote di dazio dell'OIAgr prelevate sui cereali destinati all'alimentazione umana, fissandole a 23.30 franchi per quintale invece di 17.60 franchi per quintale. Il 1° luglio 2009 il prezzo di riferimento è stato ridotto di 4 franchi per quintale, motivo per cui anche le aliquote di dazio sono diminuite, passando da 23.30 franchi a 19.30 franchi.

A causa delle misure adottate contro il fuoco batterico, l'offerta indigena di piante di frutta a granella nelle zone protette è stata insufficiente dal punto di vista quantitativo e della diversità delle varietà. Nell'interesse della coltivazione indigena di frutta, l'aliquota di dazio per le piante di frutta a granella dell'OIAgr è stata quindi ridotta, il 1° luglio 2009, da 225 franchi a 170 franchi per quintale.

Il metodo per calcolare le aliquote di dazio per gli oli vegetali e i grassi alimentari è stato uniformato allo scopo di migliorare la trasparenza e la comparabilità con altri prodotti. Le aliquote di dazio dell'OIAgr, calcolate sulla nuova base, sono entrate in vigore il 1° luglio 2009.

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L'UE ha abrogato le restituzioni all'esportazione per lo sciroppo di fruttosio. Allo scopo di compensare parzialmente i costi supplementari dell'industria alimentare indigena, l'aliquota di dazio dell'OIAgr prelevata sullo sciroppo di fruttosio è stata soppressa, il 1° luglio 2009 (in precedenza 10 franchi per quintale).

Nella versione riveduta del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio concluso nel 1972 tra la Svizzera e la CE, che viene applicato dal 2005, sono state abrogate le misure di compensazione del prezzo dello zucchero nei prodotti agricoli trasformati (cosiddetta «soluzione doppio zero»). Ciò presuppone un livello dei prezzi dello zucchero comparabile per entrambi i partner. Allo scopo di garantire la parità di prezzo nei confronti dell'UE il DFE, basandosi sull'autorizzazione del Consiglio federale, ha ridotto le aliquote di dazio della voce di tariffa determinante n. 1701.9999 dell'OIAgr in tre tappe per un importo complessivo di 17 franchi per quintale. Inoltre il contributo al fondo di garanzia per il finanziamento delle scorte obbligatorie è stato diminuito di 1 franco e ammonta quindi a 15 franchi per quintale.

Nel settore delle derrate alimentari i germi di cereali hanno un'importanza economica maggiore rispetto a quella nel settore degli alimenti per animali. Per questo motivo le aliquote di dazio prelevate sui germi di cereali vengono fissate, dal 1° gennaio 2010, soltanto nel disciplinamento del mercato relativo agli oli e ai grassi alimentari dell'OIAgr.

Allo scopo di garantire l'approvvigionamento del mercato interno con uova destinate al consumo e uova di trasformazione per l'industria alimentare, i relativi contingenti doganali parziali previsti nell'OIAgr sono stati temporaneamente aumentati di 1000 t e ammontano a 17 428 t rispettivamente a 18 307 t. Il quantitativo supplementare per le uova di trasformazione è stato limitato alle importazioni di uova di allevamento al suolo, di allevamento all'aperto o di produzione biologica.

A causa delle modifiche delle proporzioni del miscuglio di certi alimenti per animali importati, le quote di cereali e di proteine della rispettiva ricetta standard sono state adeguate, il 1° dicembre 2009, nell'ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard. Per questo motivo l'imposizione doganale su questo genere di preparati di alimenti per animali è stata aumentata di 2.60 franchi e ammonta a 13.15 franchi per quintale.

11.3.1.2

Misure prese in base alla legge sulle preferenze tariffali

Il 1° aprile 2009 l'accesso al mercato per i Paesi in sviluppo è stato ulteriormente migliorato grazie alla parificazione tariffaria dei prodotti agricoli trasformati provenienti dai Paesi in sviluppo con quelli dell'UE e al passaggio a un elenco negativo di prodotti di base destinati alla fabbricazione di determinate preparazioni a base di frutta. Inoltre sono state abolite alcune preferenze tariffali nel settore degli alimenti per animali che erano in contrasto con gli obiettivi stabiliti in materia di politica agricola e di sviluppo.

782

11.3.1.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Visto il considerevole volume dei dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego, la loro pubblicazione avviene soltanto su Internet.

11.3.2

Rapporto

Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 della legge federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il nostro Collegio presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dagli atti normativi citati.

Il presente rapporto sottopone per approvazione all'Assemblea federale le misure disposte nel corso del 2009 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge sulle preferenze tariffali. Non sono state adottate misure in virtù della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate. Gli atti normativi messi in vigore in virtù delle misure esposte nel seguito sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Per esigenze di risparmio non saranno nuovamente pubblicati nell'ambito del presente rapporto.

11.3.2.1 11.3.2.1.1

Misure prese in base alla legge sulla tariffa delle dogane Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01) Modifiche del 22 gennaio, del 1° maggio e del 28 maggio 2009 (RU 2009 483 1767 2583)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale di patate (patate da semina incluse) A causa della maggiore domanda di patate per la fabbricazione di prodotti a base di patate, nel mese di dicembre del 2008 il quantitativo di patate destinate alla valorizzazione asportate dai magazzini ha superato di 6000 t la media quinquennale. Di conseguenza l'industria di trasformazione ha fatto valere, finché il raccolto di patate indigene del 2009 non fosse disponibile, un fabbisogno di 18 100 t di patate d'importazione destinate alla valorizzazione che ha potuto essere coperto soltanto per la metà dall'attuale contingente doganale parziale n. 14.1 (patate, comprese patate da semina). Per questo motivo il 5 febbraio 2009 il contingente doganale

783

parziale, stabilito nell'allegato 4 numero 7 OIAgr, è stato aumentato di 9000 t, passando da 18 250 t a 27 250 t.

L'inverno rigido ha ritardato di alcune settimane la coltivazione di patate precoci destinate all'alimentazione umana, per cui il raccolto ha potuto cominciare soltanto all'inizio di giugno 2009. Allo scopo di coprire il fabbisogno supplementare di patate precoci, il contingente doganale parziale menzionato in precedenza è stato aumentato, il 7 maggio 2009, di ulteriori 4200 t e ammonta attualmente a 31 450 t.

Le patate tardive resistenti alla cottura del raccolto indigeno 2008 erano già esaurite alla fine di maggio del 2009, mentre il raccolto del 2009 è iniziato soltanto alla fine di giugno. Mediante un ulteriore aumento, il 2 giugno 2009, del summenzionato contingente doganale parziale, questa volta di 2700 t passando così a 34 150 t, la lacuna dell'offerta di queste varietà di patate ha potuto essere colmata grazie alle importazioni.

La durata di validità delle modifiche del 22 gennaio, del 1° e del 28 maggio 2009 era limitata alla fine del 2009. Pertanto esse non sono soggette a un'ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifiche del 24 marzo e del 18 giugno 2009 (RU 2009 1173 3141) Modifiche delle aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana Conformemente all'articolo 5b capoversi 1­4 OIAgr, il DFE stabilisce le aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana due volte all'anno, vale a dire per il 1° aprile e il 1° ottobre. A tale proposito deve tenere conto del fatto che il prezzo franco dogana, compresa l'imposizione doganale (aliquota di dazio e contributo al fondo di garanzia) non può differire di più o meno di 5 franchi per quintale dal prezzo di riferimento (60 franchi per quintale).

Poiché i prezzi di mercato mondiali per il frumento di prima qualità sono nettamente diminuiti dal mese di ottobre 2008, le aliquote di dazio previste nell'allegato 1 numero 14 OIAgr (Disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana) hanno dovuto essere aumentate, il 1° aprile 2009, da 17.60 franchi a 23.30 franchi per quintale. Di conseguenza è stata nuovamente raggiunta l'imposizione doganale massima di 27 franchi per quintale. Quale riferimento per la determinazione delle aliquote di dazio sono state utilizzate le quotazioni in borsa e le informazioni sui prezzi fornite dagli importatori provenienti da offerte valide per il periodo di consegna tra i mesi di marzo e di agosto 2009. La situazione del mercato non ha richiesto un ulteriore adeguamento di queste aliquote di dazio il 1° ottobre 2009.

Le modifiche del 24 marzo e del 18 giugno 2009 sono state effettuate nell'ambito della delega al DFE approvata dal Parlamento (art. 5b OIAgr; art. 1 lett. c DF del 10 marzo 2009; FF 2009 1911) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al Dipartimento nell'esecuzione. Pertanto esse non sono soggette a un'ulteriore approvazione.

In base al decreto del Consiglio federale del 25 giugno 2008 (RU 2008 3559), il 1° luglio 2009 il prezzo di riferimento ammonta a 56 franchi per quintale e l'imposizione doganale massima sui cereali destinati all'alimentazione umana è limitata a 23 franchi per quintale. Per questo motivo il DFE ha ridotto le aliquote di 784

dazio previste dal disciplinamento del mercato summenzionato, per la data indicata, di 4 franchi per quintale, ossia da 23.30 franchi a 19.30 franchi per quintale.

Modifica del 6 maggio 2009 (RU 2009 2585) Riduzione dell'aliquota di dazio per certe piante di frutta a granella Dall'introduzione del passaporto delle piante nel 2001, la Svizzera è suddivisa, per quanto riguarda il fuoco batterico, in zone contaminate e in zone protette. Da allora è vietato trasferire piante da una zona contaminata a una zona protetta. Di conseguenza la quantità e la diversità delle varietà nell'offerta indigena di piante da frutta sono nettamente diminuite. Per questo motivo le aliquote di dazio per gli alberi da frutta di cui all'allegato 1 numero 7 OIAgr (Disciplinamento del mercato: alberi da frutta) sono state generalmente ridotte, già nel 2004, in media del 35 per cento e nel 2006 ancora del 30 per cento. Da allora il fuoco batterico si è ulteriormente diffuso nelle zone protette e queste ultime si sono costantemente rimpicciolite. L'offerta di piante di frutta a granella in queste zone è inferiore alla domanda. Per agevolare le importazioni di piante di frutta a granella, il 1° luglio 2009 l'aliquota di dazio della voce di tariffa n. 0602.2071 è stata ridotta un'altra volta da 225 franchi a 170 franchi per quintale.

Modifica delle aliquote di dazio per gli oli vegetali e i grassi alimentari Le aliquote di dazio per gli oli vegetali e i grassi destinati all'alimentazione umana sono state modificate l'ultima volta il 1° luglio 1995, in occasione dell'entrata in vigore degli accordi stipulati nell'ambito dell'Uruguay Round dell'OMC. A differenza di altri prodotti vegetali, queste aliquote di dazio non sono state calcolate secondo il peso lordo, ma secondo il peso netto del rispettivo prodotto pronto per la vendita. I coefficienti per la trasformazione (grado di raffinazione) nonché per il condizionamento e l'imballaggio hanno influito in tal senso sul calcolo delle aliquote di dazio. I contributi al fondo di garanzia per la costituzione di scorte obbligatorie sono stati calcolati secondo lo stesso principio. Il dazio doganale consisteva quindi nel «dazio di base» in funzione del grado di trasformazione e nel cosiddetto «dazio a destinazione vincolata» (in precedenza: supplemento di prezzo). Il dazio a destinazione vincolata per i prodotti trasformati è stato aumentato di 1.50 franchi per quintale, fissandolo quindi a un livello superiore rispetto a quello per gli oli greggi.
Il metodo, motivato da ragioni storiche, per calcolare le aliquote di dazio elencate nell'allegato 1 numero 15 OIAgr (Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari) è stato modificato, per motivi di trasparenza e di comparabilità, con altri prodotti e uniformato per i diversi tipi di oli e di grassi, dato che per ogni prodotto: ­

l'imposizione doganale valida il 30 giugno 2009 per l'olio di colza raffinato in cisterne della voce di tariffa n. 1514.9991 è considerata come riferimento (145 franchi per quintale; contributo al fondo di garanzia: 8.95 franchi per quintale);

­

un elemento industriale è definito; e

­

la quota di valore dell'imballaggio è adeguata agli sviluppi della tecnica di imballaggio.

785

Inoltre non è stato previsto alcun supplemento nella determinazione dell'aliquota di dazio per gli oli e i grassi pronti al consumo. L'elemento industriale per l'olio di colza raffinato in cisterne della voce di tariffa n. 1514.9991 è rimasto a 12 franchi per quintale. Le aliquote di dazio modificate sono entrate in vigore il 1° luglio 2009.

Riduzione dell'aliquota di dazio per lo sciroppo di fruttosio Lo sciroppo di fruttosio non è fabbricato in Svizzera, ma viene importato quasi esclusivamente dagli Stati membri dell'UE. Fino al 30 settembre 2008 l'UE ha concesso per lo sciroppo di fruttosio restituzioni all'esportazione per un importo di 16,95 euro per quintale. Per quanto riguarda lo sciroppo di fruttosio, l'abrogazione delle restituzioni ha comportato costi supplementari per l'industria alimentare indigena. Allo scopo di compensare parzialmente tali costi supplementari, la voce di tariffa n. 1702.6028 è stata inserita nell'allegato 1 numero 17 OIAgr (Disciplinamento del mercato: zucchero) e l'aliquota di dazio (in precedenza di 10 franchi per quintale) è stata soppressa. Questa modifica è entrata in vigore il 1° luglio 2009.

Modifiche del 17 settembre, del 21 ottobre e del 16 dicembre 2009 (RU 2009 4785 5269 7093) Modifiche delle aliquote di dazio sullo zucchero Con l'entrata in vigore, il 1° febbraio 2005, della revisione del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio concluso nel 1972 tra la Svizzera e la CE, le misure di compensazione del prezzo dello zucchero destinato ai prodotti agricoli trasformati negli scambi commerciali con l'UE sono state abrogate per tutti i tipi di zucchero delle voci di tariffa n. 1701­1703 (cosiddetta «soluzione doppio zero»). Il corretto funzionamento di questa soluzione presuppone che il livello dei prezzi dello zucchero sia all'incirca equivalente in Svizzera e nell'UE. Il disciplinamento dell'UE comporta il fatto che il prezzo dello zucchero nell'UE non segue sempre un'evoluzione analoga a quella del prezzo sul mercato mondiale. Per questo motivo il DFE è autorizzato, conformemente all'articolo 5a OIAgr, ad adeguare periodicamente le aliquote doganali per lo zucchero in modo che i prezzi dello zucchero importato non differiscano in misura superiore o inferiore a 3 franchi per quintale dai prezzi di mercato dell'UE.

In seguito all'attuazione della riforma del mercato dello zucchero nell'UE, dal 2006 i prezzi di mercato praticati nell'UE diminuiscono. Per contro, da ottobre 2008 il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale aumenta a causa della maggiore domanda. Allo scopo di garantire la parità dei prezzi con l'UE nonostante il rialzo dei prezzi sul mercato mondiale, 1° ottobre 2009 il DFE ha ridotto di 11 franchi per quintale le aliquote doganali per lo zucchero previste nell'allegato 1 numero 17 OIAgr, tenendo conto delle informazioni sui prezzi e delle quotazioni in borsa. Dopo che i prezzi sul mercato mondiale erano ulteriormente aumentati, mentre i prezzi di mercato praticati nell'UE continuavano a diminuire, il 1° novembre 2009 il DFE ha ridotto le aliquote di dazio di 4 franchi supplementari per quintale e il 1° gennaio 2010 le ha diminuite ancora una volta di 2 franchi per quintale. Il 1° ottobre 2009 l'aliquota di dazio della voce di tariffa determinante n. 1701.9999 ammontava quindi a 6 franchi, mentre il 1° novembre 2009 essa era di 2 franchi per quintale. Il 1° gennaio 2010 l'aliquota di dazio è stata soppressa. Fino al 31 dicembre 2009 il 786

contributo al fondo di garanzia destinato al finanziamento delle scorte obbligatorie ammontava a 16 franchi per quintale. Poiché la parità di prezzo nei confronti dell'UE non ha potuto essere ristabilita nonostante la completa soppressione dei dazi doganali, il 1° gennaio 2010 il contributo al fondo di garanzia è stato ridotto di 1 franco e ammonta quindi a 15 franchi per quintale.

Le modifiche del 17 settembre, del 21 ottobre e del 16 dicembre 2009 sono state effettuate nell'ambito della delega al DFE approvata dal Parlamento (art. 5a OIAgr; art. 1 lett. b DF del 12 giugno 2007; FF 2007 4559) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al Dipartimento nell'esecuzione. Pertanto esse non sono soggette a un'ulteriore approvazione.

Modifica del 18 novembre 2009 (RU 2009 5871) Adeguamenti nel calcolo dell'imposizione doganale dei germi di cereali Le aliquote di dazio per i germi di cereali delle voci di tariffa n. 1104.3011, 1104.3012, 1104.3021 e 1104.3039 erano finora stabilite nell'allegato 1 numero 13 OIAgr (Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi) e nell'allegato 1 numero 15 OIAgr (Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari). Inoltre erano applicabili disposizioni specifiche in materia di disciplinamento del mercato per l'importazione di cereali, di foraggi, di paglia e di merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio, conformemente all'articolo 22b OIAgr.

Nel settore delle derrate alimentari i germi di cereali hanno un'importanza economica maggiore rispetto a quella degli alimenti per animali. Per questo motivo l'imposizione doganale dei germi di cereali viene fissata soltanto nel disciplinamento del mercato relativo agli oli e ai grassi alimentari. Le voci di tariffa menzionate sono quindi state stralciate dagli elenchi dell'allegato 1 numero 13 e dell'allegato 4a numero 2 OIAgr. Tali modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2010.

Aumento temporaneo dei contingenti doganali parziali per le uova destinate al consumo e le uova di trasformazione per l'industria alimentare A causa della situazione del mercato e dell'elevata utilizzazione dei contingenti, i contingenti doganali parziali n. 09.1 (Uova destinate al consumo) e n. 09.2 (Uova di trasformazione per l'industria alimentare) previsti nell'allegato 4 numero 5 OIAgr (Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova) sono stati aumentati temporaneamente, per il mese di dicembre 2009, di 1000 t passando così a 17 428 t, rispettivamente a 18 307 t. Di conseguenza è stato possibile garantire l'approvvigionamento del mercato interno delle uova. Il quantitativo supplementare per le uova di trasformazione è stato limitato alle importazioni di uova di allevamento al suolo, di allevamento all'aperto o di produzione biologica.

La modifica del 18 novembre 2009 concernente i contingenti doganali parziali di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione per l'industria alimentare era limitata alla fine del 2009. Pertanto essa non è soggetta a un'ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 2 LTD).

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11.3.2.1.2

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard (RS 916.112.231) Modifica del 16 novembre 2009 (RU 2009 5881)

Modifica della ricetta standard degli alimenti preparati per animali In virtù dell'articolo 22b capoverso 4 OIAgr, il DFE è autorizzato a stabilire l'imposizione doganale sui miscugli di foraggi secondo ricette standard. Tali ricette standard sono state stabilite per la prima volta dal DFE nel 2006. Negli ultimi anni sono state utilizzate, nella fabbricazione di preparati di alimenti per animali, più componenti di cereali e meno componenti proteiche. Le modifiche delle proporzioni del miscuglio degli alimenti per animali importati hanno richiesto un adeguamento della ricetta standard per le voci di tariffa n. 2309.9011, 2309.9082 e 2309.9089 nell'allegato 3 dell'ordinanza del DFE. Le quote di cereali sono state aumentate dal 55,5 al 72 per cento, mentre le quote di proteine sono state ridotte dal 25,2 al 21 per cento. In base all'aggravio daziario attuale sulle materie prime, ciò ha consentito di aumentare di 2.60 franchi l'imposizione doganale per le voci di tariffa menzionate, passando a 13.15 franchi per quintale. Questa modifica è entrata in vigore il 1° dicembre 2009.

La modifica del 16 novembre 2009 è stata effettuata nell'ambito della delega al DFE approvata dal Parlamento (art. 22b cpv. 4 OIAgr; art. 1 lett. d DF del 29 maggio 2008; FF 2008 5103) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al Dipartimento nell'esecuzione. Pertanto essa non è soggetta a un'ulteriore approvazione.

11.3.2.2

Misure prese in base alla legge sulle preferenze tariffali Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911) Modifica del 25 marzo 2009 (RU 2009 1149)

Vista la legge sulle preferenze tariffali del 9 ottobre 1981 (RS 632.91), il 1° aprile 2007 il Consiglio federale ha conferito nell'ordinanza sulle preferenze tariffali una nuova base all'accesso al mercato preferenziale dei prodotti provenienti dai Paesi in sviluppo, orientando maggiormente le relative misure alle esigenze delle economie meno sviluppate e concedendo ai Paesi più poveri l'accesso al mercato esente da dazi e da contingenti doganali. Mediante altre misure, quali la parificazione delle aliquote di dazio prelevate sui prodotti agricoli trasformati provenienti dai Paesi in sviluppo con quelle provenienti dall'UE e il passaggio a un elenco negativo di prodotti di base destinati alla fabbricazione di determinati prodotti a base di frutta, si intende migliorare ulteriormente l'accesso al mercato dei Paesi in sviluppo. Inoltre,

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per motivi di coerenza con gli obiettivi stabiliti in materia di politica agricola e di sviluppo, sono state abrogate alcune preferenze tariffali nel settore degli alimenti per animali. In passato queste preferenze tariffali non sono state utilizzate o lo sono state soltanto in misura esigua. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° aprile 2009. Di conseguenza la revisione della parte materiale del sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo è terminata.

11.3.2.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1), il legislatore ha stabilito le basi per il contingente tariffale, la relativa attribuzione e la pubblicazione di quest'ultima. In applicazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (RS 916.01) abbiamo stabilito di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali: a.

il contingente doganale completo o parziale;

b.

il tipo di ripartizione, nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);

e.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

La raccolta di tutte queste indicazioni per l'anno 2009 raggiunge nuovamente un volume di circa 300 pagine. La pubblicazione avviene quindi sul sito Internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura al seguente indirizzo (testo non disponibile in italiano): http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=de oppure http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=fr

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