Codice delle obbligazioni

Progetto

(Retribuzioni nelle società quotate in borsa e altre modifiche del diritto della società anonima) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 25 ottobre 20101; visto il parere del Consiglio federale del 17 novembre 20102, decreta: I Il titolo ventesimosesto del Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue: Art. 627 n. 15 (nuovo) Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti: 15. le deroghe in materia di approvazione delle retribuzioni della direzione, sempre che le azioni della società siano quotate in borsa.

Art. 663bbis Abrogato Art. 678 E. Restituzione di prestazioni I. In generale

Gli azionisti, i membri del consiglio d'amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, che abbiano riscosso indebitamente dividendi, tantièmes, altre quote di utili o interessi per il periodo d'avviamento sono tenuti a restituirli.

1

Essi devono restituire anche le altre prestazioni della società in quanto siano manifestamente sproporzionate rispetto alla controprestazione fornita.

2

L'obbligo di restituzione decade se il beneficiario prova che ha ricevuto la prestazione in buona fede e al momento della ripetizione non è più arricchito.

3

1 2 3

FF 2010 7281 FF 2010 7351 RS 220

2010-2758

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Il diritto alla restituzione spetta alla società. L'azione di restituzione può parimenti essere proposta da ciascun azionista.

4

L'assemblea generale può decidere che la società proponga l'azione di restituzione. Può incaricare il consiglio d'amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.

5

L'obbligo di restituzione si prescrive in cinque anni dal momento in cui la prestazione è stata ricevuta.

6

Art. 689 cpv. 2 Egli può rappresentare personalmente le proprie azioni nell'assemblea generale o farle rappresentare da un terzo.

2

Art. 689a cpv. 1bis (nuovo) Il consiglio d'amministrazione può stabilire che, in luogo della procura scritta, può essere prodotta una procura elettronica munita di una firma elettronica qualificata.

1bis

Art. 689c b. Nelle società con azioni quotate in borsa

Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, l'assemblea generale elegge uno o più rappresentanti indipendenti degli aventi diritto di voto (rappresentante indipendente) per la successiva assemblea generale. Se al momento della convocazione la società non ha un rappresentante indipendente, questi è designato dal consiglio d'amministrazione.

1

L'azionista non può conferire una procura permanente al rappresentante indipendente.

2

Se non ha ricevuto istruzioni riguardo alle proposte iscritte all'ordine del giorno, il rappresentante indipendente si astiene dal voto.

3

Se nell'assemblea generale sono presentate proposte non iscritte all'ordine del giorno, il rappresentante indipendente aderisce alle raccomandazioni di voto del consiglio d'amministrazione, sempreché l'azionista non gli abbia impartito istruzioni diverse per tale evenienza.

4

La rappresentanza istituzionale può essere esercitata soltanto da rappresentanti indipendenti.

5

Art. 689d c. Nelle società con azioni non quotate in borsa

7336

Lo statuto delle società le cui azioni non sono quotate in borsa può prevedere che un azionista possa farsi rappresentare nell'assemblea generale soltanto da un altro azionista.

1

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La società che si avvale di tale facoltà è tenuta a designare, se un azionista lo domanda, una persona indipendente dalla quale gli azionisti possano farsi rappresentare nell'assemblea generale.

2

L'azionista deve presentare alla società la domanda di designazione di un rappresentante indipendente al più tardi 14 giorni prima della data notificata dell'assemblea generale.

3

Al più tardi otto giorni prima della data notificata dell'assemblea generale, la società deve comunicare per scritto a tutti gli azionisti il nome e l'indirizzo del rappresentante indipendente.

4

Se la società non adempie l'obbligo di designare un rappresentante indipendente, l'azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale da un terzo di sua scelta.

5

6

Si applica l'articolo 689c capoversi 3­5.

Art. 689e cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2, primo periodo Il rappresentante indipendente comunica alla società il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni da lui rappresentate. ...

1

2

Il presidente comunica queste indicazioni all'assemblea generale. ...

Art. 693 cpv. 3 n. 5 (nuovo) La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle azioni non vale per:

3

5.

la deliberazione sulla proposta di promuovere un'azione di restituzione di prestazioni indebite.

Art. 698 cpv. 2 n. 2a e 4a (nuovi) 2

All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: 2a. nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la nomina del rappresentante indipendente; 4a. nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, l'approvazione del regolamento sulle retribuzioni e delle retribuzioni degli amministratori e dei membri del consiglio consultivo;

Art. 700 2. Forma

L'assemblea generale è convocata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione e gli altri documenti possono essere trasmessi per via elettronica all'azionista che vi abbia acconsentito.

1

Lo statuto definisce la forma della convocazione, conformemente alle disposizioni legali.

2

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3

Nella convocazione sono indicati: 1.

gli oggetti all'ordine del giorno;

2.

le proposte del consiglio d'amministrazione;

3.

se del caso, le proposte degli azionisti unitamente a un sunto delle relative motivazioni;

4.

nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il nome e l'indirizzo del rappresentante indipendente, come pure la percentuale del capitale azionario costituita da azioni nominative il cui proprietario non è iscritto nel libro delle azioni.

In quanto lo statuto non preveda disposizioni al riguardo, il consiglio d'amministrazione stabilisce le modalità di espressione del consenso dell'azionista di cui al capoverso 1.

4

Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria, di procedere a una verifica speciale e di designare un ufficio di revisione in seguito alla richiesta di un azionista.

5

Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

6

Art. 701a (nuovo) 4. Impiego di mezzi di comunicazione elettronici a. Esercizio dei diritti dell'azionista

Nell'assemblea generale gli azionisti possono esercitare i loro diritti per via elettronica se: 1.

lo statuto lo prevede;

2.

l'assemblea generale è trasmessa tramite mezzi di comunicazione elettronici; e

3.

gli interventi degli azionisti sono trasmessi tramite mezzi di comunicazione elettronici nel luogo in cui si svolge l'assemblea.

Art 701b (nuovo) b. Assemblea generale per via elettronica

È ammesso lo svolgimento dell'assemblea generale esclusivamente per via elettronica, senza luogo di riunione, se:

1

1.

i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni vi acconsentono; e

2.

nessuna deliberazione dell'assemblea generale richiede l'atto pubblico.

Gli interventi dei partecipanti devono essere trasmessi tramite mezzi di comunicazione elettronici in tutti i luoghi in cui si trovano i partecipanti.

2

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In quanto lo statuto non preveda disposizioni al riguardo, il consiglio d'amministrazione stabilisce le modalità di espressione del consenso degli azionisti di cui al capoverso 1 numero 1.

3

Art. 701c (nuovo) c. Condizioni per l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici

Se la società impiega mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve garantire che: 1.

l'identità dei partecipanti e degli autori degli interventi sia inequivocabilmente accertata;

2.

ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;

3.

il risultato delle votazioni non possa essere falsificato.

Art. 701d (nuovo) d. Problemi tecnici

L'assemblea generale che, a causa di problemi tecnici, non può svolgersi conformemente alla legge e allo statuto dev'essere riconvocata.

1

Non occorre reinscrivere all'ordine del giorno gli oggetti sui quali l'assemblea generale ha deliberato prima dell'insorgere dei problemi tecnici.

2

Art. 702 cpv. 2 e 3 2

Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest'ultimo indica: 1.

il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate, con menzione delle azioni rappresentate dal rappresentante indipendente;

2.

le deliberazioni e i risultati delle nomine, con indicazione dei dati inerenti al voto;

3.

le domande di ragguagli poste durante l'assemblea generale e le relative risposte;

4.

le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti;

5.

l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici e il numero di voti emessi per via elettronica;

6.

il consenso dei propretari o dei rappresentanti di tutte le azioni a svolgere l'assemblea generale per via elettronica;

7.

l'insorgere di problemi tecnici durante lo svolgimento dell'assemblea generale.

Entro 20 giorni dall'assemblea generale il processo verbale deve essere reso accessibile agli azionisti in forma elettronica oppure tra-

3

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smesso, in un esemplare e gratuitamente, all'azionista che ne faccia domanda.

Art. 703 V. Deliberazioni e nomine 1. In genere

Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi.

1

2

Le astensioni non contano come voti emessi.

Art. 704 cpv. 1 e 2 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti emessi e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

1

1.

la modificazione dello scopo sociale;

2.

l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;

3.

la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;

4.

l'aumento autorizzato o condizionale del capitale;

5.

l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un'assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali;

6.

la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;

7.

il trasferimento della sede della società;

8.

lo scioglimento della società;

9.

nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, l'approvazione delle indennità di partenza e delle retribuzioni anticipate.

Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.

2

Art. 706 cpv. 1 Il consiglio d'amministrazione e ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge, allo statuto o al regolamento sulle retribuzioni; l'azione è diretta contro la società.

1

Art. 710 3. Elezione e durata del mandato

7340

Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, l'assemblea generale elegge i membri del consiglio d'amministrazione ogni anno, salvo

1

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disposizione contraria dello statuto. La durata del mandato non può tuttavia superare i tre anni.

Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, i membri del consiglio d'amministrazione sono eletti per una durata di tre anni, salvo disposizione contraria dello statuto. La durata del mandato non può tuttavia superare i sei anni.

2

3

Ciascun membro è eletto individualmente.

4

È ammessa la rielezione.

Art. 712 II. Organizzazione 1. Presidente e segretario

Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, l'assemblea generale elegge il presidente del consiglio d'amministrazione, salvo se lo statuto prevede che il presidente sia designato dal consiglio d'amministrazione.

1

Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, il consiglio d'amministrazione designa il suo presidente, salvo se lo statuto prevede che il presidente sia eletto dall'assemblea generale.

2

Il consiglio d'amministrazione designa il suo segretario. Questi non deve necessariamente appartenere al consiglio d'amministrazione.

3

Art. 716a cpv. 1 n. 2a (nuovo) e 4 Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1

2a. nelle società le cui azioni sono quotate in borsa: l'emanazione del regolamento sulle retribuzioni e l'allestimento della relazione sulle retribuzioni; 4.

la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; sono salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto all'assemblea generale in materia di approvazione delle retribuzioni;

Art. 728a cpv. 1 n. 4 (nuovo) 1

L'ufficio di revisione verifica se: 4.

nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la pubblicazione delle retribuzioni nella relazione sulle retribuzioni sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.

Art. 728c cpv. 1 e 2bis (nuovo) Se accerta violazioni della legge, dello statuto, del regolamento d'organizzazione o del regolamento sulle retribuzioni, l'ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d'amministrazione.

1

7341

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2bis L'ufficio di revisione informa inoltre l'assemblea generale delle violazioni gravi del regolamento sulle retribuzioni.

Titolo prima dell'art. 731c (nuovo)

E. Retribuzioni nelle società quotate in borsa Art. 731c (nuovo) I. Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano soltanto alle società le cui azioni sono quotate in borsa (società quotate in borsa).

Art. 731d (nuovo)

II. Regolamento sulle retribuzioni

Il consiglio d'amministrazione emana un regolamento sulle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione, alle persone cui ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione) e ai membri del consiglio consultivo.

1

2

Il regolamento sulle retribuzioni stabilisce segnatamente: 1.

le competenze e la procedura per la determinazione delle retribuzioni;

2.

le basi e le condizioni relative alle retribuzioni;

3.

gli elementi delle retribuzioni, in particolare i programmi di partecipazione, i bonus e i tantièmes;

4.

i principi applicabili alla durata e alla disdetta dei contratti in cui sono previste le retribuzioni;

5.

la possibilità di ridurre a posteriori le retribuzioni aggiuntive (sistema bonus-malus);

6.

l'ammissibilità, i principi e le condizioni applicabili alle indennità di assunzione;

7.

i principi in base ai quali è stabilito l'ammontare delle prestazioni previdenziali.

Nel regolamento sulle retribuzioni il consiglio d'amministrazione distingue tra la retribuzione di base e un'eventuale retribuzione aggiuntiva. Stabilisce il rapporto massimo ammesso tra la retribuzione di base e la retribuzione aggiuntiva.

3

Art. 731e (nuovo) III. Obbligo di diligenza

7342

I membri del consiglio d'amministrazione e i terzi che si occupano della gestione provvedono affinché le retribuzioni siano stabilite tenendo conto della situazione economica e della prosperità a lungo

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termine dell'impresa e affinché siano proporzionate ai compiti, alle prestazioni e alle responsabilità dei beneficiari.

Art. 731f (nuovo) IV. Relazione sulle retribuzioni 1. In generale

Il consiglio d'amministrazione allestisce una relazione scritta sulle retribuzioni. In essa dà ragguagli sul rispetto della legge, del regolamento sulle retribuzioni e, se del caso, dello statuto.

1

Si applicano per analogia le disposizioni concernenti la comunicazione della relazione sulla gestione.

2

Art. 731g (nuovo) 1 2. Trasparenza delle retribuzioni

2

La relazione sulle retribuzioni deve indicare: 1.

tutte le retribuzioni direttamente o indirettamente corrisposte dalla società a membri attuali del consiglio d'amministrazione;

2.

tutte le retribuzioni direttamente o indirettamente corrisposte dalla società ai membri della direzione, nonché la durata dei contratti in cui sono previste tali retribuzioni;

3.

tutte le retribuzioni direttamente o indirettamente corrisposte dalla società a membri attuali del consiglio consultivo;

4.

le retribuzioni direttamente o indirettamente corrisposte dalla società a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l'attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato;

5.

le retribuzioni non usuali sul mercato direttamente o indirettamente corrisposte dalla società a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1­4.

Sono considerate retribuzioni in particolare: 1.

gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;

2.

i tantièmes, le partecipazioni alla cifra d'affari e altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;

3.

le prestazioni in natura;

4.

l'attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d'opzione;

5.

le indennità di partenza e di assunzione;

6.

le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;

7.

la rinuncia a crediti;

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8.

le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che accrescono l'entità di queste ultime;

9.

tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.

Art. 731h (nuovo) 3. Altre indicazioni

1

La relazione sulle retribuzioni deve indicare: 1.

tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;

2.

i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;

3.

i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2.

Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere:

2

1.

l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;

2.

l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo corrisposto al membro della direzione che percepisce la rimunerazione più elevata, con menzione del nominativo e della funzione di quest'ultimo;

Minoranza (Zanetti, Janiak, Savary, Recordon, Stadler Markus) 2.

... e della funzione di quest'ultimo, nonché gli importi corrisposti ai collaboratori che superano l'importo corrisposto al membro della direzione che percepisce la rimunerazione più bassa, con menzione del nominativo e della funzione dei collaboratori interessati;

3.

l'importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;

4.

l'importo totale delle indenità di partenza e delle retribuzioni anticipate corrisposte al consiglio d'amministrazione, alla direzione e al consiglio consultivo e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.

La relazione sulle retribuzioni deve indicare le seguenti attività dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione:

3

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1.

le loro funzioni all'interno di organi di direzione e di vigilanza, nonché di consigli consultivi e organi simili, come pure di corporazioni, istituti o fondazioni importanti, svizzeri o esteri, di diritto privato o di diritto pubblico;

2.

le funzioni permanenti di direzione o di consulenza esercitate per conto di gruppi di interesse svizzeri o stranieri.

Art. 731i (nuovo) 4. Persone vicine

Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine devono essere dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali persone. Per il rimanente, si applicano per analogia le norme concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

Art. 731j (nuovo)

V. Approvazione 1 Il consiglio d'amministrazione sottopone il regolamento sulle retridell'assemblea buzioni all'approvazione dell'assemblea generale. Le modifiche del generale 1. Regolamento regolamento richiedono parimenti l'approvazione dell'assemblea sulle retribuzioni

generale.

Gli azionisti che rappresentano lo 0,25 per cento del capitale azionario o dei voti oppure che rappresentano azioni per un valore nominale di almeno un milione di franchi possono incaricare il consiglio d'amministrazione di modificare il regolamento sulle prestazioni. Tale richiesta deve essere presentata per scritto alla società al più tardi 50 giorni prima della data prevista per l'assemblea generale.

2

Il regolamento sulle retribuzioni emendato si applica per la prima volta all'assemblea generale successiva a quella che lo ha approvato, salvo decisione diversa di quest'ultima.

3

Dopo essere stato approvato dall'assemblea generale, il regolamento sulle prestazioni deve essere pubblicato in forma elettronica o trasmesso, in un esemplare e a sue spese, a chiunque ne faccia domanda.

4

Art. 731k (nuovo) 2. Retribuzioni a. Consiglio d'amministrazione e consiglio consultivo

1

L'assemblea generale delibera ogni anno in merito all'approvazione dell'importo complessivo stanziato dal consiglio d'amministrazione per: 1.

la retribuzione di base del consiglio d'amministrazione per il periodo fino all'assemblea generale ordinaria successiva;

2.

la retribuzione aggiuntiva del consiglio d'amministrazione per l'esercizio concluso;

7345

Codice delle obbligazioni

3.

la retribuzione di base del consiglio consultivo per il periodo fino all'assemblea generale ordinaria successiva;

4.

la retribuzione aggiuntiva del consiglio consultivo per l'esercizio concluso.

Nei casi in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare l'importo complessivo previsto per la retribuzione di base del consiglio d'amministrazione o del consiglio consultivo, il regolamento sulle retribuzioni può prevedere che per il periodo fino all'assemblea generale ordinaria successiva continui a essere valida la retribuzione di base approvata dall'assemblea generale precedente.

2

L'approvazione dell'assemblea generale non limita la responsabilità del consiglio d'amministrazione.

3

Art. 731l (nuovo) b. Direzione

Salvo disposizione contraria dello statuto, l'assemblea generale delibera ogni anno in merito all'approvazione dell'importo complessivo stanziato dal consiglio d'amministrazione per:

1

1.

la retribuzione di base dei membri della direzione per il periodo fino all'assemblea generale ordinaria successiva;

2.

la retribuzione aggiuntiva dei membri della direzione per l'esercizio concluso.

Nei casi in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare l'importo complessivo previsto per la retribuzione di base della direzione, il regolamento sulle retribuzioni può prevedere che per il periodo fino all'assemblea generale ordinaria successiva continui a essere valida la retribuzione di base approvata dall'assemblea generale precedente.

2

Se dopo l'approvazione delle retribuzioni da parte dell'assemblea generale il consiglio d'amministrazione nomina nuovi membri della direzione e a seguito di tali nomine l'importo totale delle retribuzioni di base eccede quello approvato, l'importo eccedente non sottostà all'approvazione successiva dell'assemblea generale, sempreché le retribuzioni dei nuovi membri della direzione rispettino le disposizioni del regolamento sulle retribuzioni.

3

L'approvazione dell'assemblea generale non limita la responsabilità del consiglio d'amministrazione.

4

Art. 731m (nuovo) VI. Retribuzioni inammissibili

7346

Le seguenti retribuzioni per i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo non sono ammesse:

1

1.

indennità di partenza;

2.

retribuzioni anticipate.

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Il consiglio d'amministrazione può proporre all'assemblea generale di ammettere eccezioni nell'interesse della società.

2

L'assemblea generale decide sull'approvazione delle indennità di partenza e delle retribuzioni anticipate.

3

Art. 756 cpv. 2 L'assemblea generale può decidere che la società promuova l'azione di responsabilità. Può incaricare il consiglio d'amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.

2

II Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

III Disposizioni transitorie della modifica del Codice delle obbligazioni del ... (Retribuzioni nelle società quotate in borsa e altre modifiche del diritto della società anonima): Art. 1 A. Regola generale

Le disposizioni del titolo finale del Codice civile si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

Dall'entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

2

Art. 2 B. Adeguamento dello statuto e dei regolamenti

Le società che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

1

Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

2

Art. 3 C. Retribuzioni nelle società quotate in borsa

Le disposizioni concernenti l'approvazione del regolamento sulle retribuzioni e dell'importo complessivo delle retribuzioni di base corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo si applicano al più tardi alle assemblee

1

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generali ordinarie che si svolgono almeno sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni concernenti l'approvazione dell'importo complessivo delle retribuzioni aggiuntive corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo si applicano per la prima volta all'esercizio che segue l'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 4 D. Elezione del rappresentante indipendente

Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il consiglio d'amministrazione designa il rappresentante indipendente per la prima assemblea generale che si tiene dopo l'entrata in vigore della presente legge, sempre che lo stesso non sia già stato eletto dall'assemblea generale.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura civile del 19 dicembre 20084 Art. 107 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Se respinge un'azione del diritto societario tendente a far ottenere una prestazione alla società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore.

2. Codice penale5 Art. 326quinquies (nuovo) Violazione del regolamento sulle retribuzioni

Chi in qualità di membro del consiglio d'amministrazione di una società le cui azioni sono quotate in borsa viola il regolamento sulle retribuzioni, causando in tal modo un danno alla società, è punito, a querela della società o di un suo azionista, con la multa.

3. Legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 71a (nuovo) Esercizio del diritto di voto in società quotate in borsa Gli istituti di previdenza sono tenuti a esercitare i diritti di voto di cui dispongono nelle società svizzere le cui azioni sono quotate in borsa.

1

4 5 6

2

Esercitano i diritti di voto nell'interesse dei destinatari.

3

Rendono pubblico il loro voto.

RS 272; RU 2010 1739 RS 311.0 RS 831.40

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