Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere del 27 aprile 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere del 7 luglio 2009, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio della Svizzera.

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro, nonché ai lavoratori qualificati o semiqualificati del mestiere di parrucchiere, nella misura in cui vengono eseguite delle prestazioni rimunerate per terzi. Sono eccettuati gli apprendisti e i giovani che ricevono una formazione empirica ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale. Parimenti sono eccettuati le persone che lavorano saltuariamente su richiesta in un salone.

2

In caso di capacità lavorativa comprovatamente ridotta a causa di minorazione fisica o mentale, la Commissione paritetica nazionale di cui all'articolo 49, può autorizzare, dietro richiesta, di derogare dalle disposizioni minime del contratto collettivo di lavoro.

3

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 52) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di

1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere. DCF

lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entro in vigore il 1° giugno 2010 ed è valido sino al 31 dicembre 2012.

27 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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