Decreto federale concernente un credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 20032 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20104, decreta: Art. 1 Per gli anni 2012­2015 č accordato un credito quadro dell'ammontare massimo di 119,9 milioni di franchi, destinato al proseguimento del sostegno alle seguenti istituzioni:

1

a.

Centro ginevrino di politica di sicurezza;

b.

Centro internazionale per lo sminamento a scopo umanitario di Ginevra;

c.

Centro per il controllo democratico delle forze armate.

Art. 2 Il Consiglio federale riferisce dopo quattro anni sull'impiego dei mezzi.

Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 101 RS 193.9 RS 974.0 FF 2010 7223

2010-1943

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Credito quadro concernente il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini. DF

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