Decreto federale che stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 43 lettera b della legge federale del 21 marzo 20031 sulla promozione dell'alloggio; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20102, decreta: Art. 1 1 Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati č stanziato un credito quadro di 1400 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.
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Il credito quadro č valido dal 1° luglio 2011 sino almeno alla fine del 2015.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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RS 842 FF 2010 4861
2010-1425
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Credito quadro destinato a impegni eventuali per la promozione dell'offerta di alloggi, DF
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