Termine di referendum: 28 settembre 1981

Legge federale sulle indennità parlamentari # S T #

Modificazione del 19 giugno 1981

U Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 26 gennaio 1981 *> della commissione del Consiglio nazionale incaricata di esaminare l'iniziativa parlamentare inerente alla riforma del Parlamento, decreta:

1 La legge federale del 17 marzo 1972 2) sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Art. l Principio I membri del Consiglio nazionale sono indennizzati dalla Confederazione; quelli del Consiglio degli Stati, per la partecipazione alle sessioni consiliari e per i lavori generali di preparazione, dai Cantoni e, nel rimanente, compresa l'indennità di percorso, e l'indennità speciale in casi di rigore, dalla Confederazione.

Art. 2 Onorario Per la partecipazione alle sedute consiliari e commissionali, come anche per ogni giornata lavorativa dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico dei Consigli legislativi, dei loro presidenti o delle commissioni, il parlamentare riceve un onorario di 230 franchi il giorno.

Art. 4a Indennità di percorso I parlamentari che, abitando lontano, devono effettuare tragitti particolarmente lunghi per recarsi a Berna hanno diritto ad un'indennità di percorso di 5000 franchi al massimo.

"FF 19811 1101 2) RS 171.21

1981 -- 465 36

Foglio federale 1981, Voi. II

549

Legge sulle indennità

Art. 5 cpv. 2, 3 e 4 2 Per ogni giorno di seduta durante il quale presiede una commissione parlamentare, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro, il parlamentare riceve l'onorario doppio. Sono eccettuate le brevi riunioni durante la sessione.

3 Per ogni giorno di deliberazione durante il quale devono parlare per incarico di una commissione, i relatori ricevono un'indennità supplementare pari alla metà dell'onorario; l'indennità non è versata in caso di brevi dichiarazioni.

4 In casi di rigore, se l'esercizio del mandato parlamentare causa a un parlamentare una riduzione di reddito o un aumento di spese che non si possano ragionevolmente pretendere da lui, una delegazione, formata del presidente consiliare in carica, del vicepresidente e del presidente dell'anno prima, può assegnargli un'indennità speciale, di 10000 franchi al massimo per anno.

Art. 6 Annualità Quale risarcimento per le spese generali e di segreteria e quale indennizzo per i lavori preparatori, il parlamentare riceve un'annualità di 15 000 franchi, pagata in rate trimestrali.

Art. 7 Assegno di presidenza I presidenti dei due Consigli ricevono dalla Confederazione, in compensazione delle spese inerenti al loro ufficio, un assegno di 18 000 franchi.

Art. 9 cpv. 2 2 1 contributi constano di : a. un'indennità base, identica per tutti i gruppi, di 15 000 franchi per anno; b. un supplemento annuo di 3000 franchi per ogni membro dei gruppi.

Art. 9a Contributi per le relazioni interparlamentari 1 Per permettere una partecipazione adeguata ai lavori dell'Unione interparlamentare, la Confederazione assegna un contributo alle spese del gruppo svizzero e delle sue delegazioni.

2 Se l'Assemblea federale decide formalmente di aderire all'Unione interparlamentare e se le delegazioni sono designate dagli uffici dei due Consigli, i delegati sono indennizzati come i membri delle commissioni.

Art. 10 cpv. 2 2 Le indennità per spese e le altre indennità, come anche i contributi ai gruppi, possono essere adattati al rincaro mediante decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum. L'adattamento avviene di 550

Legge sulle indennità regola all'inizio di una nuova legislatura. Se possibile, sono fissati importi in cifra tonda.

II 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di referendum o alla sua accettazione in votazione popolare.

2

Consiglio nazionale, 19 giugno 1981 II presidente: Butty II segretario : Koehler

Consiglio degli Stati, 19 giugno 1981 II presidente: Hefti II segretario : Huber-Hotz

Data di pubblicazione: 30 giugno 19811} Termine di referendum: 28 settembre 1981

" FF 1981 II 549

551

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Legge federale sulle indennità parlamentari Modificazione del 19 giugno 1981

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30.06.1981

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