Legge federale sull'impiego della coercizione e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione

Disegno

(Legge sull'impiego della coercizione, LICo) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 121 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20062, decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina i principi dell'impiego della coercizione e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione.

Art. 2 1

Autorità e persone incaricate

La presente legge si applica: a.

a tutte le autorità federali che nel quadro dell'adempimento dei loro compiti devono impiegare la coercizione o le misure di polizia;

b.

a tutte le autorità cantonali che nell'ambito della legislazione sugli stranieri e sull'asilo devono impiegare la coercizione o le misure di polizia;

c.

a tutte le autorità cantonali che, in collaborazione con gli organi di polizia della Confederazione, adempiono compiti di polizia giudiziaria della Confederazione;

d.

a tutte le autorità che su mandato di un'autorità federale effettuano trasporti di persone sottoposte a restrizioni della libertà;

e.

ai servizi privati che adempiono compiti per conto di queste autorità.

La presente legge si applica all'esercito solo per quanto presti servizio d'appoggio in Svizzera a favore delle autorità civili della Confederazione.

2

1 2

RS 101 FF 2006 2327

2004-2005

2357

Legge sull'impiego della coercizione

Art. 3

Rapporto con il diritto procedurale federale

La presente legge si applica all'impiego della coercizione e delle misure di polizia nell'ambito delle leggi di procedura federali, per quanto queste ultime non contengano disciplinamenti speciali per questo scopo.

Art. 4

Legittima difesa e stato di necessità

La presente legge non si applica in caso di legittima difesa o stato di necessità.

Sezione 2: Disposizioni generali Art. 5

Coercizione di polizia

Per impiego della coercizione di polizia nei confronti di persone s'intende l'uso: a.

della forza fisica;

b.

di mezzi ausiliari;

c.

di armi.

Art. 6

Misure di polizia

Per misure di polizia s'intendono: a.

il fermo di breve durata di persone;

b.

la perquisizione di persone e dei loro effetti personali;

c.

la perquisizione di locali e veicoli;

d.

il sequestro di oggetti.

Art. 7

Autorità abilitate a impiegare la coercizione e le misure di polizia

Le leggi speciali designano le autorità abilitate a impiegare la coercizione e le misure di polizia.

Art. 8

Formazione specifica

Le persone incaricate di impiegare la coercizione e le misure di polizia sono formate in modo specifico a tal fine.

Art. 9

Principi

La coercizione e le misure di polizia possono essere impiegate soltanto per mantenere o istituire una situazione legale, segnatamente per:

1

a.

far fronte a una minaccia;

b.

proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;

c.

eseguire il trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà;

2358

Legge sull'impiego della coercizione

d.

impedire la fuga di persone sottoposte a restrizioni della libertà;

e.

identificare le persone;

f.

sequestrare oggetti, se una legge lo prevede.

L'impiego deve essere adeguato alle circostanze; in particolare devono essere presi in considerazione l'età, il sesso e lo stato di salute delle persone interessate.

2

L'impiego non deve comportare interventi o pregiudizi sproporzionati rispetto all'obiettivo auspicato.

3

4

Trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati.

Art. 10

Avviso

Se le circostanze e lo scopo dell'intervento lo permettono, l'impiego della coercizione e delle misure di polizia deve essere preceduto da un avviso.

Art. 11 1

Uso di armi

L'uso di armi deve costituire un provvedimento di ultima risorsa.

Le armi da fuoco possono essere usate soltanto per fermare le persone o impedire la loro fuga se:

2

a.

hanno commesso un grave reato;

b.

vi è il forte sospetto che abbiano commesso un grave reato.

Un colpo d'avvertimento può essere sparato soltanto se le circostanze impediscono l'effetto dell'intimazione.

3

4

Ogni uso di armi deve essere oggetto di un rapporto all'autorità competente.

Art. 12

Identificabilità

Le persone incaricate di impiegare la coercizione e le misure di polizia devono essere identificabili.

Sezione 3: Disposizioni speciali relative alla coercizione di polizia Art. 13

Forza fisica

Le tecniche per l'uso della forza fisica che possono pregiudicare notevolmente la salute della persona interessata, in particolare ostruendo le vie respiratorie, sono vietate.

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Legge sull'impiego della coercizione

Art. 14

Mezzi ausiliari

Nell'impiego della coercizione di polizia è ammesso l'uso dei seguenti mezzi ausiliari:

1

a.

manette e altri mezzi per immobilizzare;

b.

cani di servizio.

L'impiego di mezzi ausiliari che potrebbero ostruire le vie respiratorie, in particolare di caschi integrali e di bavagli, è vietato.

2

Il Consiglio federale emana un elenco dei singoli mezzi ausiliari ammessi e di quelli vietati.

3

Art. 15

Armi

Nell'impiego della coercizione di polizia è ammesso l'uso dei seguenti tipi di armi: a.

manganelli e bastoni di difesa;

b.

sostanze irritanti;

c.

armi da fuoco.

Art. 16

Mezzi ausiliari e armi ammessi in funzione dei compiti

Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari e delle armi che possono essere usati per l'adempimento dei pertinenti compiti.

Art. 17

Equipaggiamento

Il Consiglio federale può disciplinare le esigenze tecniche per l'equipaggiamento (mezzi ausiliari, armi) delle autorità federali.

1

2

L'equipaggiamento delle autorità cantonali è retto dal diritto cantonale.

Art. 18

Consultazione dei Cantoni

Il Consiglio federale sente i Cantoni prima di emanare: a.

l'elenco dei mezzi ausiliari secondo l'articolo 14 capoverso 3;

b.

l'elenco dei mezzi ausiliari e delle armi secondo l'articolo 16.

Sezione 4: Disposizioni speciali relative alle misure di polizia Art. 19 1

Fermo di breve durata

Una persona fermata per un breve periodo deve: a.

essere informata sui motivi del suo fermo;

b.

avere la possibilità di entrare in contatto con le persone incaricate della sua sorveglianza nel caso in cui necessitasse aiuto.

2360

Legge sull'impiego della coercizione

Un fermo può durare solo fintanto che le circostanze lo esigono, ma al massimo 24 ore.

2

Art. 20

Perquisizione e tastazione di persone

Una perquisizione che implica un contatto corporale può essere effettuata soltanto da persone del medesimo sesso della persona perquisita.

1

2

Siffatte perquisizioni non possono essere effettuate in pubblico.

I capoversi 1 e 2 non si applicano nel caso della tastazione di persone sospettate di portare seco armi od oggetti pericolosi.

3

Le visite delle zone intime delle persone possono essere effettuate soltanto da un medico.

4

Art. 21

Sequestro di oggetti

Qualora il sequestro di oggetti e il loro impiego non siano retti da disposizioni contenute in una legge speciale, si applica l'articolo 47 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 5: Assistenza medica e uso di medicamenti Art. 22

Primi soccorsi

Se l'impiego della coercizione di polizia provoca un pregiudizio alla salute delle persone, le autorità esecutive prestano i primi soccorsi e, se necessario, ricorrono a un'assistenza medica.

Art. 23

Esame medico

Una persona nei confronti della quale è stata impiegata la coercizione di polizia o che è tenuta in stato di fermo deve essere sottoposta a esame medico se non può essere escluso un qualsiasi grave pregiudizio alla sua salute.

Art. 24

Sorveglianza medica

Una persona in stato di fermo o trasportata è sorvegliata da una persona con una formazione sanitaria se:

3

a.

per motivi medici deve essere sedata mediante medicamenti; o

b.

un parere medico giudica verosimili complicazioni alla salute.

RS 313.0

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Legge sull'impiego della coercizione

Art. 25 1

Uso di medicamenti

I medicamenti non possono essere usati in luogo e vece dei mezzi ausiliari.

Possono essere prescritti, dispensati o somministrati soltanto su indicazione medica e da persone autorizzate ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici.

2

Sezione 6: Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà Art. 26

Prescrizioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per il trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà.

1

2

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

come preparare ed effettuare il trasporto;

b.

le circostanze nelle quali è possibile immobilizzare la persona trasportata;

c.

le esigenze relative ai mezzi di trasporto;

d.

quali bisogni delle persone trasportate sono da tenere in considerazione nei trasporti di lunga durata.

Art. 27

Preparazione del rinvio per via aerea

Il rinvio forzato di persone per via aerea deve essere preparato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze concrete.

1

Sempre che non si comprometta l'esecuzione medesima del rinvio, le persone interessate sono da informare e sentire in anticipo; esse devono in particolare avere la possibilità di sbrigare o far sbrigare affari personali urgenti prima del rinvio.

2

Una persona interessata deve essere esaminata da un medico prima della partenza se:

3

a.

essa lo chiede;

b.

vi sono indizi di problemi alla salute.

Art. 28

Scorta

Le persone oggetto di un rinvio forzato per via aerea sono accompagnate da persone che dispongono di una formazione specifica.

1

Durante il volo, le persone rinviate e la scorta soggiacciono all'autorità del comandante dell'aeromobile.

2

2362

Legge sull'impiego della coercizione

Sezione 7: Formazione e perfezionamento Art. 29

Programmi e coordinamento

Il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e di perfezionamento delle persone alle quali sono conferiti compiti che possono includere l'impiego della coercizione e delle misure di polizia che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. Sente in merito i Cantoni e provvede al coordinamento necessario tra i servizi federali interessati e le autorità cantonali.

1

2

Il Consiglio federale tiene conto dell'evoluzione della scienza e della tecnica.

La Confederazione sostiene i programmi specifici di formazione e di perfezionamento delle persone incaricate del rinvio forzato per via aerea.

3

Art. 30

Contenuto

La formazione e il perfezionamento devono in particolare trattare i temi seguenti: a.

comportamento con le persone che oppongono resistenza e tendono a far uso della violenza;

b.

uso della forza fisica;

c.

uso dei mezzi ausiliari e delle armi autorizzati;

d.

valutazione dei rischi per la salute insiti nell'uso della forza e primi soccorsi;

e.

diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale;

f.

comportamento con persone provenienti da altre cerchie culturali.

Sezione 8: Responsabilità per danni Art. 31 La Confederazione è responsabile conformemente alla legge federale del 14 marzo 19584 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità) dei danni cagionati illecitamente da:

1

a.

organi della Confederazione nell'impiego della coercizione di polizia;

b.

organi dei Cantoni o da privati che hanno agito su mandato o sotto la direzione delle autorità federali.

La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno. La procedura è retta dall'articolo 10 capoverso 1 della legge sulla responsabilità.

2

4

RS 170.32

2363

Legge sull'impiego della coercizione

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 32

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 33

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sull'impiego della coercizione

Allegato (art. 32)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19975 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 22 cpv. 4 (nuovo) Il personale incaricato della protezione delle persone, degli edifici o delle installazioni secondo la presente legge può impiegare la coercizione e le misure di polizia se il loro mandato lo richiede e nella misura in cui i beni giuridici da proteggere lo giustificano. La legge del ... 6 sull'impiego della coercizione è applicabile.

4

2. Legge federale del 26 marzo 19317 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 22abis (nuovo) Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge possono impiegare la coercizione e le misure di polizia se il loro mandato lo richiede e nella misura in cui i beni giuridici da proteggere lo giustificano. La legge del ... 8 sull'impiego della coercizione è applicabile.

3. Legge federale del 15 giugno 19349 sulla procedura penale Art. 103 cpv. 3 (nuovo) La polizia giudiziaria può impiegare la coercizione e le misure di polizia se il suo mandato lo richiede e nella misura in cui i beni giuridici da proteggere lo giustificano. Sempreché la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge del ... 10 sull'impiego della coercizione.

3

5 6 7 8 9 10

RS 120 RS ...; RU ... (FF 2006 2357) RS 142.20 RS ...; RU ... (FF 2006 2357) RS 312.0 RS ...; RU ... (FF 2006 2357)

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Legge sull'impiego della coercizione

4. Legge militare del 3 febbraio 199511 Art. 92 cpv. 3bis (nuovo) 3bis Qualora la truppa presti servizio d'appoggio in Svizzera a favore di autorità civili della Confederazione, si applica la legge del ... 12 sull'impiego della coercizione.

5. Legge federale del 18 marzo 200513 sulle dogane Art. 100 cpv. 1bis (nuovo) e 2 1bis Sempreché la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge del ... 14 sull'impiego della coercizione.

L'Amministrazione delle dogane designa nel dettaglio le persone che possono impiegare la coercizione e le misure di polizia e a cui sono conferite le facoltà di cui agli articoli 101­105.

2

6. Legge federale del 21 dicembre 194815 sulla navigazione aerea Art. 21 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Il personale che a bordo degli aeromobili si occupa della salvaguardia della sicurezza può impiegare la coercizione e le misure di polizia se il suo mandato lo richiede e nella misura in cui i beni giuridici da proteggere lo giustificano. La legge del ... 16 sull'impiego della coercizione è applicabile.

11 12 13 14 15 16

RS 510.10 RS ...; RU ... (FF 2006 2357) FF 2005 2057 RS ...; RU ... (FF 2006 2357) RS 748 RS ...; RU ... (FF 2006 2357)

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