Approvazione di progetti di istituti di assicurazione privata sull'uso dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei cantoni di pazienti privati e semi-privati per l'anno 2001 (art. 84 della Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati; RS 961.01; art. 36 lett. c, d della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021) L'ufficio federale delle assicurazioni private ha dato l'approvazione seguente: Decisione del 7 settembre 2006

Sul progetto sottomesso della KPT Assicurazioni SA, a 3000 Berna 22

per l'assicurazione malattia complementare.

Indicazione concernente i rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni e i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

19 settembre 2006

6944

Ufficio federale delle assicurazioni private

2006-2351