06.021 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Soletta, Appenzello Interno, Argovia, Ticino, Neuchâtel e Ginevra del 15 febbraio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Soletta, Appenzello Interno, Argovia, Ticino, Neuchâtel e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 febbraio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2005-3498

2609

Compendio In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale, ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se le costituzioni cantonali non sono contrarie al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; se le disattende la garanzia deve essere negata.

Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Glarona: ­

l'organizzazione amministrativa 2006;

nel Cantone di Soletta: ­

l'abolizione dell'elezione obbligatoria alle urne alla vicepresidenza del Comune;

nel Cantone d'Appenzello Interno: ­

il Presidente del Tribunale distrettuale;

nel Cantone di Argovia: ­

il sostegno alla fusione dei Comuni;

­

la riforma della direzione dello Stato e della gestione amministrativa;

­

la partecipazione dei Comuni alle spese per gli insegnanti delle scuole elementari e delle scuole materne;

nel Cantone Ticino: ­

la durata del mandato dei magistrati;

­

le rettifiche di piccola entità dei confini comunali;

­

i giurati federali;

­

la convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;

­

il Tribunale amministrativo;

­

il mandato della Costituente;

­

la revisione parziale della costituzione cantonale;

nel Cantone di Neuchâtel: ­

2610

il controllo delle finanze e il freno all'indebitamento;

nel Cantone di Ginevra: ­

il diritto di voto agli stranieri a livello comunale.

Tutte queste modifiche sono conformi all'articolo 51 della Costituzione federale, sicché deve essere loro conferita la garanzia federale.

2611

Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Glarona

1.1.1

Votazione popolare cantonale

Nella Landsgemeinde del 1° maggio 2005 gli elettori del Cantone di Glarona hanno accettato la modifica degli articoli 83 e 86 capoverso 1 della costituzione cantonale.

Con lettera del 13 luglio 2005 il Consiglio di Stato del Cantone di Glarona ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2

Organizzazione amministrativa 2006

Vecchio testo Art. 83 Landratsbüro 1 Der Landrat wählt alljährlich aus seiner Mitte den Präsidenten, den Vizepräsidenten und vier Stimmenzähler; sie bilden das Büro des Landrates.

2 Der Präsident und der Vizepräsident sind als solche im nächstfolgenden Jahr nicht wieder wählbar.

Art. 86 Sachüberschrift und Abs. 1 Verhandlungen 1 Der Landrat regelt durch Verordnung seine Organisation, seine Sitzungen, das Verhandlungsverfahren sowie die Wahl und Organisation der Kommissionen.

Nuovo testo Art. 83 Landratsbüro Der Landrat wählt alljährlich aus seiner Mitte den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die weiteren Mitglieder des Landratsbüros.

Art. 86 Sachüberschrift und Abs. 1 Landratsverordnung 1 Der Landrat regelt durch Verordnung seine Organisation, seine Sitzungen, das Verhandlungsverfahren, die Wahl und Organisation der Kommissionen sowie die Rechte und Pflichten der Landratsmitglieder.

Nell'ambito della riorganizzazione 2004 dell'amministrazione cantonale il Gran Consiglio disciplina, mediante ordinanza, le competenze organizzative.

2612

1.2

Costituzione del Cantone di Soletta

1.2.1

Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 25 settembre 2005 gli elettori del Cantone di Soletta hanno approvato, con 46 228 sì contro 38 310 no, la modifica dell'articolo 27 numero 4 lettera b della costituzione cantonale. Con lettera del 6 ottobre 2005 la Cancelleria di Stato ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2

Abolizione dell'elezione obbligatoria alle urne alla vicepresidenza del Comune

Vecchio testo Art. 27 Ziff. 4 Bst. b Das Volk wählt 4. als Gemeindeorgane: b. den Gemeindevorsteher und seinen Stellvertreter.

Nuovo testo Art. 27 Ziff. 4 Bst. b Das Volk wählt 4. als Gemeindeorgane: b. den Gemeindepräsidenten.

I Comuni non sono più tenuti ad eleggere alle urne il loro vicepresidente.

1.3

Costituzione del Cantone di Appenzello Interno

1.3.1

Votazione popolare cantonale

Nella Landsgemeinde del 24 aprile 2005 gli elettori del Cantone di Appenzello Interno hanno accettato la modifica degli articoli 29bis, 33 capoverso 3, 39 come anche l'aggiunta dell'articolo 3 nelle disposizioni transitorie della costituzione cantonale. Con lettera del 25 aprile 2005 la Cancelleria di Stato ha chiesto la garanzia federale.

1.3.2

Presidente del Tribunale distrettuale

Vecchio testo Art. 29bis 1 Der Grosse Rat wählt auf einjährige Dauer: a. den Präsidenten, den Vizepräsidenten und drei Stimmenzähler; b. seine Kommissionen.

2 Weitere Wahlen nimmt er vor, soweit er nach Gesetz oder Verordnung zuständig ist.

2613

Art. 33 Abs. 3 3 Sie wählt ferner die Mitglieder im Bezirksgericht. Oberegg wählt die sieben Mitglieder des Bezirksgerichtes des Äussern Landes. Im innern Landesteil wählen die Bezirke auf 800 und auf einen Bruchteil von mehr als 400 Einwohnern ein Mitglied ins Bezirksgericht des Innern Landes. Jeder Bezirk hat aber das Anrecht auf mindestens zwei Richter.

Art. 39 1 Im innern Landesteil und im Bezirk Oberegg besteht je ein Bezirksgericht. Die Wahl der Mitglieder erfolgt nach Massgabe von Artikel 33 der Kantonsverfassung. Die Bezirksgerichte wählen die Präsidenten und deren Stellvertreter aus ihrer Mitte.

2 Das Bezirksgericht ist das Gericht erster Instanz in den seiner Beurteilung unterstellten Strafund Zivilsachen mit Einschluss von Verwaltungsstreitigkeiten nach Massgabe der Gesetzgebung.

3 Die Bildung von besonderen Abteilungen zur Erledigung der Geschäfte wird durch die Gesetzgebung geordnet.

Nuovo testo Art. 29bis 1 Der Grosse Rat wählt auf einjährige Dauer: a. den Präsidenten, den Vizepräsidenten und drei Stimmenzähler; b. seine Kommissionen.

2 Er wählt den Präsidenten der Bezirksgerichte und erlässt für diesen eine Anstellungsordnung.

3 Weitere Wahlen nimmt er vor, soweit er nach Gesetz oder Verordnung zuständig ist.

Art. 33 Abs. 3 Sie wählt ferner die Mitglieder des Bezirksgerichtes. Der äussere Landesteil wählt die sechs Mitglieder des Bezirksgerichtes Oberegg. Im inneren Landesteil wählen die Bezirke auf 1500 und auf einen Bruchteil von mehr als 750 Einwohnern ein Mitglied ins Bezirksgericht Appenzell. Jeder Bezirk hat das Anrecht auf mindestens zwei Richter.

3

Art. 39 Das Bezirksgericht ist das Gericht erster Instanz in den seiner Beurteilung unterstellten Strafund Zivilsachen nach Massgabe der Gesetzgebung.

2 Die Bildung von besonderen Abteilungen zur Erledigung der Geschäfte wird durch die Gesetzgebung geordnet.

1

Art. 3 (neu) Übergangsbestimmungen Für ausscheidende Mitglieder der Bezirksgerichte findet keine Ersatzwahl statt, bis die Anzahl gemäss Artikel 33 Absatz 3 im Bezirk unterschritten wird.

2 Der Präsident des Bezirksgerichtes Oberegg sowie der Präsident und der Vizepräsident des Bezirksgerichtes Appenzell werden mit dem Amtsantritt des im Jahre 2005 gewählten Präsidenten zu dessen Stellvertretern bis zur nächsten ordentlichen Konstituierung.

3 Die Standeskommission hebt diesen Artikel nach dessen Vollzug auf.

1

In avvenire verrà eletto un unico Presidente con formazione giuridica per entrambi i tribunali distrettuali del Cantone.




D.h. die Bezirksgemeinde D.h. die Bezirksgemeinde

2614

1.4

Costituzione del Cantone di Argovia

1.4.1

Votazioni popolari cantonali

Nella votazione popolare del 30 novembre 2003 gli elettori del Cantone di Argovia hanno approvato, con 42 918 sì contro 17 835 no, la modifica del § 108 nota marginale e capoverso 1 della costituzione cantonale (sostegno alla fusione dei Comuni).

Nella votazione popolare del 5 giugno 2005 hanno approvato, con 93 320 sì contro 45 901 no, la modifica dei § 79, 81 nota marginale e capoverso 1, 83, 85, 90 capoversi 3 e 4, 96 nota marginale e capoverso 1, come anche l'aggiunta dei § 78 capoverso 5, 82 capoverso 1 lettera l, 90 capoverso 5, 97 capoverso 5 e 126a della costituzione cantonale (riforma della direzione dello Stato e della gestione amministrativa). Nella votazione dello stesso giorno gli elettori hanno approvato, con 88 160 sì contro 51 868 no, la modifica del § 29 della costituzione cantonale (partecipazione dei Comuni alle spese per gli insegnanti delle scuole elementari e delle scuole materne). Con lettera del 4 luglio 2005 la Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia ha chiesto la garanzia federale.

1.4.2

Sostegno alla fusione dei Comuni

Vecchio testo § 108 Zusammenarbeit der Gemeinden 1 Der Kanton fördert und regelt die Zusammenarbeit unter den Gemeinden.

Nuovo testo § 108 Zusammenarbeit der Gemeinden; Zusammenschlüsse 1 Der Kanton fördert und regelt die Zusammenarbeit unter den Gemeinden. Er kann Gemeindezusammenschlüsse unterstützen.

Il sostegno ai Comuni che auspicano fusionare sarà dotato di una base costituzionale.

1.4.3

Riforma della direzione dello Stato e della gestione amministrativa

Vecchio testo § 79 1 Der Grosse Rat befindet über die grundlegenden Pläne der staatlichen Tätigkeiten, insbesondere die Richtlinien der Staatspolitik mit dem Finanzplan und die Gesamtpläne zur Raumordnung. Er kann Änderungen verlangen.

2 Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, bindet ein Beschluss des Grossen Rates über grundlegende Pläne diesen und alle angesprochenen Behörden. In diesem Fall kann von Plänen nur abgewichen werden, wenn die Planung im Zusammenhang überprüft und abgeändert wird.

§ 81 d) Finanzzuständigkeiten 1 Der Grosse Rat setzt unter Beachtung des Finanzplanes den Voranschlag fest und nimmt die Staatsrechnung ab.

2615

§ 83 Der Präsident und der Vizepräsident des Grossen Rates werden jährlich neu gewählt.

§ 85 c) Vorschlagsrecht Das Recht, dem Grossen Rat neue Gegenstände zur Beratung zu unterbreiten, haben die Mitglieder, die Fraktionen und ständigen Kommissionen des Grossen Rates, der Regierungsrat und das Obergericht.

§ 90 Abs. 3 und 4 3 Er entscheidet nach Massgabe des Gesetzes über Verwaltungsbeschwerden.

4 Er ist gehalten, Erlassen die Anwendung zu versagen, die Bundesrecht oder kantonalem Verfassungs- oder Gesetzesrecht widersprechen.

§ 96 2. Justizverwaltung 1 Die Justizverwaltung ist Sache der Gerichte. Das Obergericht vertritt dabei die Gerichte im Verkehr mit andern Behörden.

Nuovo testo § 78 Abs. 5 (neu) 5 Das Gesetz kann die Anwendbarkeit privater Ausführungsbestimmungen vorsehen. Es regelt die Voraussetzungen und Grenzen der Anwendbarkeit.

§ 79 1 Der Grosse Rat genehmigt die vom Gesetz bezeichneten Pläne der staatlichen Tätigkeiten.

2 Das Gesetz regelt die Bindung der Behörden, die Mitbeteiligung des Grossen Rates sowie das Verfahren.

§ 81 d) Budgetierung und Berichterstattung Der Grosse Rat setzt das Budget fest und genehmigt den Jahresbericht mit der Jahresrechnung.

1

§ 82 Abs. 1 Bst. l (neu) Der Grosse Rat l. regelt durch Dekret das öffentliche Beschaffungswesen.

1

§ 83 Das Präsidium des Grossen Rates besteht aus dem Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. Der Präsident und die beiden Vizepräsidenten werden jährlich neu gewählt.

§ 85 Das Recht, dem Grossen Rat neue Gegenstände zur Beratung zu unterbreiten, haben die Mitglieder, die Fraktionen und ständigen Kommissionen des Grossen Rates, der Regierungsrat und das Leitungsorgan der Gerichte.

§ 90 Abs. 3, 4 und 5 (neu) 3 Im Rahmen des Budgets der grossrätlichen Steuerungsbereiche setzt er die Budgets der ihm zugewiesenen Steuerungsbereiche fest.

4 Er entscheidet nach Massgabe des Gesetzes über Verwaltungsbeschwerden.

5 Er versagt Erlassen die Anwendung, die Bundesrecht, kantonalem Verfassungs- oder Gesetzesrecht widersprechen.




D.h. der Regierungsrat D.h. der Regierungsrat

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§ 96 2. Justizverwaltung und Leitung der Gerichte 1 Die Justizverwaltung ist Sache der Gerichte. Unter Vorbehalt der Zuständigkeit anderer Behörden plant das Leitungsorgan der Gerichte die Tätigkeiten der Gerichte und setzt deren Budgets fest. Es vertritt die Gerichte im Verkehr mit anderen Behörden.

§ 97 Abs. 5 (neu) Das Leitungsorgan der Gerichte kann in der Form des Reglements Bestimmungen über die betriebliche Organisation der Gerichte erlassen. Der Zweck und die Grundsätze der inhaltlichen Gestaltung des Reglements müssen im Gesetz oder im Dekret festgelegt sein.

5

§ 126a (neu) Personen- und Funktionsbezeichnungen Die in der Kantonsverfassung genannten Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter.

Nell'ambito della riforma della direzione dello Stato e della gestione amministrativa, la costituzione cantonale sposta le competenze in materia di finanze e di pianificazione. Le autorità giudiziarie possono organizzare la propria amministrazione in modo autonomo. È peraltro adottata una base costituzionale per consentire l'applicazione di norme private.

1.4.4

Partecipazione dei Comuni alle spese per gli insegnanti delle scuole elementari e delle scuole materne

Vecchio testo § 29 b) Volksschulen, Sonderschulen, Heime 1 Träger des obligatorischen Volksschulunterrichts sind die Gemeinden oder die Gemeindeverbände. Die Gemeinden sorgen für die Führung von Kindergarten.

2 Der Kanton unterstützt die Gemeinden und die Gemeindeverbände bei der Erfüllung dieser Aufgaben.

3 Er unterstützt oder führt Sonderschulen und Heime.

4 Er beaufsichtigt die Volksschulen und Kindergärten sowie die Sonderschulen und Heime.

5 Die Besoldungen der Lehrkräfte an der Volksschule werden durch den Kanton ausgerichtet.

Nuovo testo § 29 b) Volksschulen, Kindergärten, Sonderschulen, Heime 1 Träger des obligatorischen Volksschulunterrichts und der Kindergärten sind die Gemeinden oder die Gemeindeverbände.

2 Der Kanton unterstützt die Gemeinden und die Gemeindeverbände bei der Erfüllung dieser Aufgaben, insbesondere durch die Entlöhnung der Lehrpersonen und Mitglieder der Schulleitungen an den Volksschulen und Kindergärten.

3 Die Gemeinden und Gemeindeverbände beteiligen sich am Personalaufwand der Volksschulen und Kindergärten. Das Gesetz legt den Rahmen der Beteiligung fest.

4 Der Kanton unterstützt oder führt Sonderschulen und Heime.

5 Er beaufsichtigt die Volksschulen und Kindergärten sowie die Sonderschulen und Heime.

Il salario per gli insegnanti delle scuole elementari e delle scuole materne deve rispettare in modo uniforme i principi che regolano i compiti finanziati congiuntamente: il Cantone assume le spese per gli insegnanti e i Comuni partecipano al finanziamento di detti costi.

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1.5

Costituzione del Cantone Ticino

1.5.1

Votazioni popolari cantonali

Nelle sette votazioni popolari del 25 settembre 2005 gli elettori del Cantone Ticino hanno approvato le seguenti modifiche della costituzione cantonale: ­

articolo 81 capoverso 1, con 42 139 sì contro 33 912 no;

­

articolo 20 capoversi 1, 3 e 4 (nuovo), con 56 691 sì contro 18 688 no;

­

articolo 36 capoverso 1 lettera h, con 59 745 sì contro 14 775 no;

­

articolo 59 capoverso 1 lettera r, con 58 456 sì contro 15 731 no;

­

articolo 77 capoverso 1 lettera e (abrogata), con 59 767 sì contro 14 452 no;

­

articolo 84 capoverso 3, con 59 151 sì contro 14 847 no;

­

articolo 89 capoverso 2, con 59 453 sì contro 14 419 no.

Con lettera del 6 ottobre 2005 la Cancelleria di Stato del Cantone Ticino ha chiesto la garanzia federale.

1.5.2

Durata del mandato dei magistrati

Vecchio testo Art. 81 cpv. 1 1 Il periodo di nomina dei magistrati è di sei anni.

Nuovo testo Art. 81 cpv. 1 1 Il periodo di nomina dei magistrati è di dieci anni.

La proroga del mandato dei magistrati da sei a dieci anni è volta a rafforzare la loro autonomia.

1.5.3

Rettifiche di piccola entità dei confini comunali

Vecchio testo Art. 20 cpv. 1 e 3 1 I Comuni non possono modificare i loro confini, fondersi con altri Comuni, dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.

3 Il Gran Consiglio può decidere la fusione di due o più Comuni o la modifica dei loro confini, alle condizioni previste dalla legge.

Nuovo testo Art. 20 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo) 1 I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.

2618

3

Il Gran Consiglio può decidere la fusione e la separazione dei Comuni, alle condizioni previste dalla legge.

4 Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.

La competenza di modificare i confini comunali e le cessioni di territorio di piccola entità è trasferita dal Gran Consiglio ai Comuni, fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.

1.5.4

Giurati federali

Vecchio testo Art. 36 cpv. 1 lett. h 1 Sono eletti dal Gran Consiglio: h. i giurati federali e cantonali.

Nuovo testo Art. 36 cpv. 1 lett. h 1 Sono eletti dal Gran Consiglio: h. i giurati cantonali.

A seguito della soppressione delle Assise federali da parte della Confederazione, la competenza del Gran Consiglio di eleggere i giurati federali non sarà più contemplata dalla costituzione cantonale. La modifica costituisce una semplice armonizzazione con il diritto federale.

1.5.5

Convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati

Vecchio testo Art. 59 cpv. 1 lett. r 1 Il Gran Consiglio: r. esercita i diritti di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

Nuovo testo Art. 59 cpv. 1 lett. r 1 Il Gran Consiglio: r. esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

Dato che la Costituzione federale non attribuisce più ai Cantoni il diritto di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, la costituzione cantonale è stata adeguata al diritto federale.

2619

1.5.6

Tribunale amministrativo

Vecchio testo Art. 77 cpv. 1 lett. e 1 La giurisdizione amministrativa è esercitata: e. dal Tribunale della pianificazione.

Nuovo testo Art. 77 cpv. 1 lett. e abrogata

Il Tribunale della pianificazione del territorio sarà integrato nel Tribunale amministrativo cantonale.

1.5.7

Mandato dell'Assemblea costituente

Vecchio testo Art. 84 cpv. 3 3 La Costituente viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo due anni.

Nuovo testo Art. 84 cpv. 3 3 La Costituente viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo cinque anni.

La modifica elimina una contraddizione tra due disposizioni della costituzione cantonale sulla durata massima del mandato della Costituente in caso di revisione totale della costituzione cantonale (art. 84 cpv. 3 e art. 89 cpv. 1). Pertanto viene corretto un precedente errore.

1.5.8

Revisione parziale della Costituzione cantonale

Vecchio testo Art. 89 cpv. 2 2 Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere deliberazioni entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.

Nuovo testo Art. 89 cpv. 2 2 Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.

2620

Anche questa modifica, al pari della precedente, elimina una contraddizione tra due disposizioni della costituzione cantonale sulla durata massima delle deliberazioni del Gran Consiglio in caso di revisione parziale della costituzione cantonale (art. 89 cpv. 2 e art. 90 cpv. 3).

1.6

Costituzione del Cantone di Neuchâtel

1.6.1

Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 5 giugno 2005 gli elettori del Cantone di Neuchâtel hanno approvato, con 54 202 sì contro 9 457 no, l'aggiunta dei capoversi 3 e 4 all'articolo 57 della costituzione cantonale. Con lettera del 18 ottobre 2005 la Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel ha chiesto la garanzia federale.

1.6.2

Controllo delle finanze e freno all'indebitamento

Nuovo testo Art. 57, al. 3 et 4 (nouveaux) 3 Doivent être votés à la majorité des trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent de nouvelles dépenses importantes pour le canton, une diminution ou une augmentation importante de ses recettes fiscales. La loi définit les notions de dépense nouvelle importante, de diminution et d'augmentation importantes des recettes fiscales.

4 La même majorité est requise pour l'adoption de tout budget annuel dérogeant aux dispositions prévues par la loi en matière de limite de l'endettement.

La nuova disposizione è volta a controllare le finanze e a porre un freno all'indebitamento. Essa introduce una maggioranza qualificata per il voto del Gran Consiglio su leggi o decreti che comportano nuove spese importanti, una diminuzione o un aumento notevole degli introiti fiscali.

1.7

Costituzione del Cantone di Ginevra

1.7.1

Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 24 aprile 2005 gli elettori del Cantone di Ginevra hanno approvato, con 52 366 sì contro 47 785 no, la modifica dell'articolo 42 della costituzione cantonale (diritto di voto a livello comunale dei residenti stranieri). Con lettera del 22 giugno 2005 il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ha chiesto la garanzia federale.

2621

1.7.2

Diritto di voto degli stranieri a livello comunale

Nuovo testo Art. 42 (nouveau)

Droits de vote et de signer des initiatives et référendums en matière communale des étrangers 1 Les ressortissants étrangers, ayant leur domicile légal en Suisse depuis 8 ans au moins, exercent les droits de voter et de signer des initiatives et des référendums en matière communale à leur lieu de domicile.

2 Pour le surplus, les législations tant fédérale que cantonale en la matière s'appliquent.

Agli stranieri domiciliati legalmente in Svizzera da almeno otto anni è concesso il diritto di voto come anche il diritto di firmare iniziative e referendum a livello comunale.

2

Costituzionalità

L'analisi effettuata evidenzia che tutte le disposizioni modificate delle costituzioni cantonali adempiono le condizioni poste dall'articolo 51 della Costituzione federale.

Alle disposizioni modificate è conferita la garanzia federale.

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta alla vostra Assemblea conferire la garanzia federale alle disposizioni costituzionali cantonali.

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