Codice di diritto processuale penale svizzero

Disegno

(Codice di procedura penale, CPP) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20052, decreta:

Titolo primo: Campo d'applicazione e principi Capitolo 1: Campo d'applicazione e amministrazione della giustizia penale Art. 1

Campo d'applicazione

Il presente Codice disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni.

1

2

Sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali.

Art. 2

Amministrazione della giustizia penale

La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge.

1

I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.

2

Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale Art. 3

Rispetto della dignità umana e correttezza

In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone che vi sono implicate.

1

2

1 2

Le autorità penali si attengono segnatamente: a.

al principio della buona fede;

b.

al divieto dell'abuso di diritto;

RS 101 FF 2006 989

2005-2319

1291

Codice di procedura penale

c.

all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;

d.

al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.

Art. 4

Indipendenza

Nell'applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto e all'equità.

1

È fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l'articolo 14.

2

Art. 5

Obbligo di celerità

Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.

1

2

Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.

Art. 6

Principio della verità materiale

Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.

1

2

Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.

Art. 7

Obbligo di procedere

Nell'ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.

1

2

I Cantoni possono: a.

escludere o limitare la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative e giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale;

b.

subordinare all'autorizzazione di un'autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie superiori hanno commesso nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 8

Rinuncia al procedimento penale

Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52­54 del Codice penale (CP)3.

1

3

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1292

Codice di procedura penale

Salvo che interessi preponderanti dell'accusatore privato vi si oppongano, il pubblico ministero e il giudice prescindono inoltre dal procedimento penale se:

2

a.

considerati gli altri fatti contestati all'imputato, il reato in questione non è di rilevanza tale da incidere sensibilmente sulla determinazione della pena o della misura;

b.

la pena che dovrebbe essere inflitta, complementare a una pena pronunciata con decisione passata in giudicato, sarebbe presumibilmente irrilevante;

c.

la pena ipotizzabile per il reato perseguito corrisponderebbe a una pena da computare inflitta all'estero;

d.

il reato è già perseguito da un'autorità estera o il perseguimento è stato delegato a una siffatta autorità.

Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l'abbandono del procedimento.

3

Art. 9

Principio accusatorio

Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.

1

Sono fatte salve la procedura del decreto d'accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni.

2

Art. 10

Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove

Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.

1

Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento.

2

Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato.

3

Art. 11

Divieto di un secondo procedimento

Chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato.

1

Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l'abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione.

2

1293

Codice di procedura penale

Titolo secondo: Autorità penali Capitolo 1: Attribuzioni Sezione 1: Disposizioni generali Art. 12

Autorità di perseguimento penale

Sono autorità di perseguimento penale: a.

la polizia;

b.

il pubblico ministero;

c.

le autorità penali delle contravvenzioni.

Art. 13

Autorità giudicanti

Fungono da giudice nel procedimento penale: a.

il giudice dei provvedimenti coercitivi;

b.

il tribunale di primo grado;

c.

la giurisdizione di reclamo;

d.

il tribunale d'appello.

Art. 14

Designazione e organizzazione delle autorità penali

La Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni.

1

Disciplinano la nomina, la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo.

2

La Confederazione e i Cantoni possono prevedere pubblici ministeri superiori o generali.

3

Eccezion fatta per la giurisdizione di reclamo e il tribunale d'appello, possono istituire più autorità penali dello stesso tipo; in tal caso definiscono la competenza per territorio e per materia di ciascuna di esse.

4

5

La Confederazione e i Cantoni disciplinano la vigilanza sulle rispettive autorità penali.

Sezione 2: Autorità di perseguimento penale Art. 15

Polizia

L'attività della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell'ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice.

1

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Codice di procedura penale

2 La polizia indaga sui reati di moto proprio, su denuncia di privati e di autorità o su mandato del pubblico ministero. In tale ambito sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero.

Anche il giudice presso cui la causa penale è già pendente può impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia.

3

Art. 16

Pubblico ministero

Il pubblico ministero è responsabile dell'esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato.

1

Dirige la procedura preliminare, persegue i reati nell'ambito dell'istruzione e, se del caso, promuove l'accusa.

2

Art. 17

Autorità penali delle contravvenzioni

La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative.

1

2 Le contravvenzioni commesse in relazione con un crimine o delitto sono perseguite e giudicate insieme con tale reato dal pubblico ministero e dal giudice.

Sezione 3: Autorità giudicanti Art. 18

Giudice dei provvedimenti coercitivi

Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per disporre la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza e, in quanto previsto dal presente Codice, per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi.

1

Chi funge da giudice dei provvedimenti coercitivi non può essere giudice del merito nella medesima causa.

2

Art. 19

Tribunale di primo grado

Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.

1

La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:

2

4

a.

le contravvenzioni;

b.

i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'articolo 64 CP4, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1295

Codice di procedura penale

Art. 20

Giurisdizione di reclamo

La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e le decisioni non appellabili:

1

a.

dei tribunali di primo grado;

b.

della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;

c.

del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.

La Confederazione e i Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo al tribunale d'appello.

2

Art. 21 1

Tribunale d'appello

Il tribunale d'appello giudica: a.

gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;

b.

le domande di revisione.

I membri del tribunale d'appello non possono essere giudici della revisione nella medesima causa.

2

Chi ha già operato in veste di membro della giurisdizione di reclamo non può fungere da membro del tribunale d'appello nella medesima causa.

3

Capitolo 2: Delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni Art. 22

Giurisdizione cantonale

Le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale; sono fatte salve le eccezioni di legge.

Art. 23 1

5

Giurisdizione federale in generale

Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel Codice penale5: a.

i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro il suo sostituto;

b.

i reati di cui agli articoli 137­141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;

c.

la presa d'ostaggio secondo l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere; RS 311.0

1296

Codice di procedura penale

d.

i crimini e i delitti di cui agli articoli 224­226ter;

e.

i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure;

f.

i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuate le licenze di condurre e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;

g.

i reati di cui al titolo dodicesimobis;

h.

i reati di cui all'articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali;

i.

i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo;

j.

i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, commessi da un membro di un'autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione;

k.

le contravvenzioni di cui agli articoli 329­331;

l.

i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali da rendere necessario un intervento federale armato.

Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali.

2

Art. 24

Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica

Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter­322septies CP6, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che: 1

a.

siano stati commessi prevalentemente all'estero;

b.

siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività delittuosa non possa essere localizzato in uno di essi.

In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare qualora:

2

a.

siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e

b.

nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.

3 L'apertura della procedura preliminare secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.

6

RS 311.0

1297

Codice di procedura penale

Art. 25

Casi di delega

Il pubblico ministero della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio o, in via eccezionale, soltanto il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell'articolo 23. Sono eccettuate le cause penali di cui all'articolo 23 capoverso 1 lettera g.

1

Nei casi semplici può delegare alle autorità cantonali anche l'istruzione e il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell'articolo 24.

2

Art. 26

Competenza plurima

Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.

1

Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione può disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali.

2

La giurisdizione stabilita sul fondamento del capoverso 2 permane anche se la parte del procedimento che aveva fondato la competenza viene abbandonata.

3

4 Se entra in linea di conto una delega ai sensi del presente capitolo, i pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente gli atti per esame; dopo la decisione di delega, trasmettono gli atti all'autorità incaricata di istruire e giudicare la causa.

Art. 27

Competenza per le prime indagini

1

Se un caso che sottostà alla giurisdizione federale è urgente e le autorità penali della Confederazione non sono ancora intervenute, le indagini di polizia e l'istruzione possono essere svolte anche dalle autorità cantonali che sarebbero competenti per territorio in virtù delle norme sul foro. Il pubblico ministero della Confederazione ne è informato senza indugio; il caso gli è affidato, o gli è sottoposto affinché decida secondo gli articoli 25 o 26, il più presto possibile.

In caso di reati commessi in tutto o in parte in più Cantoni o all'estero e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone, le prime indagini possono essere svolte dalle autorità penali della Confederazione.

2

Art. 28

Conflitti

I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.

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Codice di procedura penale

Capitolo 3: Foro Sezione 1: Principi Art. 29

Foro del luogo del reato

Per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l'evento, sono competenti le autorità di questo luogo.

1

Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

2

Se l'imputato ha commesso più crimini, delitti o contravvenzioni nel medesimo luogo, i procedimenti sono riuniti.

3

Il pubblico ministero e il giudice possono, per motivi sostanziali, disgiungere o riunire procedimenti penali.

4

Art. 30

Foro in caso di reati commessi all'estero o di incertezza circa il luogo del reato

Se il reato è stato commesso all'estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l'imputato ha il domicilio o la dimora abituale.

1

Se l'imputato non ha né domicilio né dimora abituale in Svizzera, sono competenti le autorità del suo luogo d'origine; in subordine, le autorità del luogo in cui l'imputato è stato reperito.

2

Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del Cantone che ha chiesto l'estradizione.

3

Sezione 2: Fori speciali Art. 31

Foro in caso di concorso di più persone

I compartecipi sono perseguiti e giudicati dalle autorità competenti per il perseguimento e il giudizio dell'autore principale.

1

Se il reato è stato commesso da più autori principali, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

2

Art. 32

Foro in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi

Se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punito con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

1

1299

Codice di procedura penale

Se al momento della determinazione del foro secondo gli articoli 37­40 in uno dei Cantoni interessati è già stata promossa accusa per uno dei reati, i procedimenti sono svolti separatamente.

2

Se una persona è stata condannata da giudici diversi a più pene dello stesso genere, il giudice che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica.

3

Art. 33

Foro in caso di reati commessi mediante i mass media

In caso di reato commesso in Svizzera secondo l'articolo 28 CP7 sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l'impresa del mezzo di comunicazione sociale.

1

Se l'autore dell'opera è noto e ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di domicilio o di dimora abituale. In tal caso il procedimento è attuato nel luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori.

2

Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del luogo in cui l'opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

3

Art. 34

Foro in caso di reati nell'esecuzione per debiti e nel fallimento e in caso di procedimenti penali contro imprese

In caso di reati secondo gli articoli 163­171bis CP8, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora abituale o di sede del debitore.

1

2 Per i procedimenti penali contro imprese secondo l'articolo 102 CP9 sono competenti le autorità del luogo di sede dell'impresa. Lo stesso vale se il procedimento è diretto, per il medesimo fatto, anche contro una persona che agisce per l'impresa.

Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, il foro si determina secondo gli articoli 29­33.

3

Art. 35

Foro in caso di confisca indipendente

Le confische indipendenti (art. 384­386) sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.

1

Se gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare si trovano in più Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l'autorità competente è quella del luogo in cui è stata aperta la prima procedura di confisca.

2

7 8 9

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351) RS 311.0 RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1300

Codice di procedura penale

Art. 36

Determinazione di un foro derogatorio

I pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli articoli 29­35 se il centro dell'attività delittuosa, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.

1

Al fine di tutelare i diritti procedurali di una parte, dopo la promozione dell'accusa la giurisdizione cantonale di reclamo può, ad istanza di parte o d'ufficio, derogare alle norme sul foro di cui al presente capitolo deferendo il giudizio a un altro tribunale cantonale di primo grado competente per materia.

2

Sezione 3: Determinazione del foro Art. 37

Esame della competenza e intesa

Le autorità penali esaminano la loro competenza prima dell'apertura del procedimento e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente.

1

Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile.

2

Art. 38

Conflitti in materia di foro

Se vi è contestazione fra le autorità penali del medesimo Cantone sul foro competente, decide definitivamente la giurisdizione cantonale di reclamo.

1

Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida.

2

La giurisdizione cantonale di reclamo o il Tribunale penale federale possono stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 29­35 se il centro dell'attività delittuosa, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.

3

Art. 39

Contestazione del foro ad opera delle parti

La parte che intende contestare la competenza dell'autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest'ultima di rimettere il caso all'autorità penale competente.

1

2 Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi alla giurisdizione cantonale di reclamo o dinanzi al Tribunale penale federale, conformemente all'articolo 38, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 37 cpv. 1). Se i pubblici ministeri hanno convenuto un foro derogatorio (art. 36 cpv. 1), la decisione può essere impugnata soltanto dalla parte la cui richiesta secondo il capoverso 1 è stata respinta.

1301

Codice di procedura penale

Art. 40

Disposizioni comuni

Finché il foro non è determinato in modo definitivo, l'autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili. Se necessario, la giurisdizione cantonale di reclamo o il Tribunale penale federale designa l'autorità che deve occuparsi provvisoriamente della causa.

1

Le persone in stato di carcerazione sono consegnate alle autorità di altri Cantoni soltanto se la competenza è stata determinata in modo definitivo.

2

Un foro determinato conformemente agli articoli 36­39 può essere modificato soltanto per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione dell'accusa.

3

Capitolo 4: Assistenza giudiziaria nazionale Sezione 1: Disposizioni generali Art. 41

Campo d'applicazione e definizione

Le disposizioni del presente capitolo disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorità federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni e autorità giudicanti, cantonali e federali.

1

Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla polizia in quanto essa operi su istruzione di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni o autorità giudicanti.

2

L'assistenza giudiziaria diretta tra le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni e tra quelle dei Cantoni è ammissibile se non concerne provvedimenti coercitivi di esclusiva competenza del pubblico ministero o del giudice.

3

Per assistenza giudiziaria s'intende qualsiasi provvedimento chiesto da un'autorità, nell'ambito delle sue competenze, in un procedimento penale pendente.

4

Art. 42

Obbligo di prestare assistenza giudiziaria

Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del presente Codice.

Art. 43

Sostegno

Per quanto possibile, i Cantoni mettono a disposizione delle autorità penali della Confederazione e degli altri Cantoni i locali necessari per garantire l'esercizio della loro attività ufficiale e alloggiare le persone in carcerazione preventiva.

1

Su richiesta delle autorità penali della Confederazione, i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dell'attività ufficiale delle stesse.

2

1302

Codice di procedura penale

Art. 44 1

Rapporti diretti tra autorità

Le autorità comunicano direttamente tra loro.

Le domande d'assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua dell'autorità richiedente o in quella dell'autorità richiesta.

2

3 Se non è chiaro quale sia l'autorità competente, l'autorità richiedente indirizza la domanda d'assistenza giudiziaria rispettivamente al pubblico ministero supremo del Cantone richiesto o a quello della Confederazione. Il pubblico ministero la inoltra poi all'autorità competente.

Art. 45

Spese

L'assistenza giudiziaria è prestata gratuitamente. La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese da essa occasionate per il sostegno ai sensi dell'articolo 43.

1

Le spese insorte sono comunicate rispettivamente al Cantone richiedente o alla Confederazione affinché possano essere addossate alle parti condannate alle spese.

2

Gli obblighi d'indennizzo derivanti da provvedimenti d'assistenza giudiziaria sono rispettivamente a carico del Cantone richiedente o della Confederazione.

3

Art. 46

Conflitti

I conflitti in materia di assistenza giudiziaria tra autorità dello stesso Cantone sono decisi definitivamente dalla giurisdizione cantonale di reclamo.

1

I conflitti tra autorità federali e cantonali o tra autorità di diversi Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale.

2

Sezione 2: Atti procedurali eseguiti su domanda della Confederazione o di un altro Cantone Art. 47

Principi

I pubblici ministeri e le autorità giudicanti della Confederazione e dei Cantoni possono domandare alle autorità penali di altri Cantoni o della Confederazione l'esecuzione di atti procedurali. L'autorità richiesta non esamina né l'ammissibilità né l'adeguatezza degli atti procedurali domandati.

1

La trattazione dei reclami contro i provvedimenti d'assistenza giudiziaria compete rispettivamente alle autorità del Cantone richiedente o della Confederazione. Dinanzi alle autorità del Cantone richiesto o della Confederazione, i provvedimenti d'assistenza giudiziaria possono essere impugnati soltanto per quanto concerne la loro esecuzione.

2

1303

Codice di procedura penale

Art. 48

Domanda di provvedimenti coercitivi

L'autorità richiedente domanda l'arresto di una persona inviando all'autorità richiesta un mandato scritto di accompagnamento coattivo (art. 206).

1

2 L'autorità richiesta consegna l'arrestato all'autorità competente se possibile entro 24 ore.

Le domande concernenti altri provvedimenti coercitivi sono motivate succintamente. Nei casi urgenti la motivazione può essere inviata in un secondo tempo.

3

Art. 49

Diritto di partecipare agli atti procedurali

Le parti, i loro patrocinatori e l'autorità richiedente possono partecipare agli atti procedurali domandati, in quanto il presente Codice lo preveda.

1

Se la partecipazione è possibile, l'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente, alle parti e ai loro patrocinatori dove e quando sarà eseguito l'atto procedurale.

2

Sezione 3: Atti procedurali in un altro Cantone Art. 50

Principi

I pubblici ministeri, le autorità penali delle contravvenzioni e le autorità giudicanti dei Cantoni e della Confederazione hanno diritto di disporre ed eseguire direttamente in un altro Cantone tutti gli atti procedurali ai sensi del presente Codice.

1

Il pubblico ministero del Cantone in cui dev'essere eseguito l'atto procedurale ne è preavvisato. Nei casi urgenti può essere avvisato a posteriori. Per la richiesta di informazioni e documenti non è necessario alcun avviso.

2

Le spese degli atti procedurali e i relativi obblighi di indennizzo sono rispettivamente a carico del Cantone che ha eseguito gli atti o della Confederazione; il Cantone o la Confederazione può addossarli alle parti conformemente agli articoli 433 e 434.

3

Art. 51

Impiego della polizia

Se necessita dell'aiuto della polizia per l'esecuzione di un atto procedurale, l'autorità richiedente indirizza la relativa domanda al pubblico ministero del Cantone richiesto; questi conferisce alla polizia locale i mandati necessari.

1304

Codice di procedura penale

Capitolo 5: Assistenza giudiziaria internazionale Art. 52

Applicabilità del presente Codice

La concessione dell'assistenza giudiziaria internazionale e la procedura d'assistenza giudiziaria sono rette dal presente Codice soltanto in quanto altre leggi federali e trattati internazionali non prevedano disposizioni specifiche.

Art. 53

Competenza

Se un Cantone si occupa di un caso di assistenza giudiziaria internazionale, è competente il pubblico ministero.

1

Durante la procedura dibattimentale le autorità giudicanti possono presentare autonomamente domande d'assistenza giudiziaria.

2

3

Sono fatti salvi i poteri delle autorità d'esecuzione penale.

Se il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria a un'autorità giudiziaria, è competente la giurisdizione di reclamo.

4

Se il Cantone che si occupa di una domanda di assistenza giudiziaria estera esegue atti procedurali in altri Cantoni, sono applicabili le disposizioni concernenti l'assistenza giudiziaria nazionale.

5

6

I Cantoni disciplinano l'ulteriore procedura.

Capitolo 6: Ricusazione Art. 54

Motivi di ricusazione

Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se: a.

ha un interesse personale nella causa;

b.

ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;

c.

è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

d.

è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

e.

per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

1305

Codice di procedura penale

Art. 55

Obbligo di comunicazione

Chi opera in seno a un'autorità penale e si trova in un caso di ricusazione lo comunica tempestivamente a chi dirige il procedimento.

Art. 56

Domanda di ricusazione

La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

1

2

Il ricusando si pronuncia sulla domanda.

Art. 57

Decisione

Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 54 lettera a od e oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 54 lettere b­d, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente:

1

a.

il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;

b.

la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;

c.

il tribunale d'appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d'appello;

d.

il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello.

2

La decisione è resa per scritto e motivata.

3

Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.

Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.

4

Art. 58

Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione

Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.

1

Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità penale.

2

Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

3

1306

Codice di procedura penale

Capitolo 7: Direzione del procedimento Art. 59

Autorità che dirige il procedimento

Il procedimento è diretto: a.

sino all'abbandono o alla messa in stato d'accusa, dal pubblico ministero;

b.

nella procedura penale in materia di contravvenzioni, dall'autorità penale delle contravvenzioni;

c.

nella procedura giudiziaria dinanzi a un'autorità giudicante collegiale, dal presidente del collegio;

d.

nella procedura giudiziaria dinanzi a un'autorità giudicante monocratica, dal giudice unico.

Art. 60

Compiti generali

Chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge.

1

2 Nella procedura dinanzi a un'autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento esercita tutte le attribuzioni che non sono riservate al collegio.

Art. 61

Polizia delle udienze

Chi dirige il procedimento provvede a far mantenere la sicurezza, la tranquillità e l'ordine durante le udienze.

1

Chi dirige il procedimento può ammonire le persone che ne turbano l'andamento od offendono le convenienze; in caso di recidiva, può toglier loro la parola, espellerle dalla sala d'udienza e, se necessario, farle custodire dalla polizia sino alla fine dell'udienza. Può altresì far sgomberare la sala d'udienza.

2

Chi dirige il procedimento può chiedere l'aiuto della polizia competente nel luogo dell'atto procedurale.

3

4

Se una parte è allontanata, l'atto procedurale prosegue comunque.

Art. 62

Sanzioni disciplinari

Chi dirige il procedimento può punire con la multa disciplinare fino a 1000 franchi le persone che ne turbano l'andamento, offendono le convenienze o non ottemperano a disposizioni ordinatorie.

1

Le multe disciplinari inflitte dal pubblico ministero e dai tribunali di primo grado possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

Questa decide definitivamente.

2

1307

Codice di procedura penale

Art. 63

Impugnabilità delle disposizioni ordinatorie del giudice

Le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento di fronte a un'autorità giudicante collegiale possono essere oggetto di una domanda di modifica o di annullamento durante il dibattimento.

1

Per altro, le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale.

2

Capitolo 8: Norme procedurali generali Sezione 1: Oralità; lingua Art. 64

Oralità

I procedimenti dinanzi alle autorità penali si svolgono oralmente in quanto il presente Codice non prescriva la forma scritta.

Art. 65

Lingue ufficiali

La Confederazione e i Cantoni designano le lingue ufficiali delle loro autorità penali.

1

Le autorità penali dei Cantoni eseguono tutti gli atti procedurali nelle loro lingue ufficiali; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.

2

Art. 66

Traduzioni

Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.

1

Anche se assistito da un difensore, l'imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.

2

Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all'occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.

3

Per la traduzione dell'interrogatorio della vittima di un reato contro l'integrità sessuale si fa capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento.

4

Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 71, 103, 179­188).

5

1308

Codice di procedura penale

Sezione 2: Pubblicità Art. 67

Principi

Le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d'appello, nonché la comunicazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali sono pubbliche; sono eccettuate le deliberazioni.

1

2

Non sono pubbliche: a.

la procedura preliminare, fatte salve le comunicazioni delle autorità penali al pubblico;

b.

la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi;

c.

la procedura dinanzi alla giurisdizione di reclamo e, in quanto si svolga per scritto, quella dinanzi al tribunale d'appello;

d.

la procedura del decreto d'accusa.

Chiunque può assistere alle udienze pubbliche; le persone di età inferiore ai 16 anni necessitano tuttavia dell'autorizzazione di chi dirige il procedimento.

3

Gli interessati possono prendere visione delle sentenze e delle decisioni penali emesse in procedura scritta.

4

Art. 68 1

Restrizioni e porte chiuse

Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse: a.

se la sicurezza o l'ordine pubblici o interessi degni di protezione di una persona, segnatamente quelli della vittima, lo esigono;

b.

in caso di forte affluenza.

Qualora si proceda a porte chiuse, l'imputato, la vittima e l'accusatore privato possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia.

2

3 Il giudice può consentire a cronisti giudiziari e ad altre persone che hanno un interesse legittimo di assistere, a determinate condizioni, ad udienze non pubbliche ai sensi del capoverso 1.

Qualora si sia proceduto a porte chiuse, il giudice comunica la sentenza in udienza pubblica o, se necessario, informa il pubblico in altro modo adeguato sull'esito del procedimento.

4

Art. 69

Riprese audiovisive

Le riprese visive o sonore all'interno dell'edificio del tribunale, nonché quelle di atti procedurali eseguiti in altro luogo sono subordinate all'autorizzazione di chi dirige il procedimento.

1

I trasgressori possono essere puniti con la multa disciplinare di cui all'articolo 62 capoverso 1. Le riprese non autorizzate possono essere sequestrate.

2

1309

Codice di procedura penale

Art. 70

Cronaca giudiziaria

La Confederazione e i Cantoni possono disciplinare l'ammissione, i diritti e gli obblighi dei cronisti giudiziari.

Sezione 3: Segreto, informazione del pubblico, comunicazioni ad autorità Art. 71

Obbligo del segreto

Se un interesse pubblico o privato lo richiede, i membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall'autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale.

1

Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l'articolo 292 CP10, obbligare l'accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo.

2

Art. 72

Informazione del pubblico

Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario:

1

a.

affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati;

b.

per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione;

c.

per rettificare notizie o voci inesatte;

d.

la particolare importanza di un caso penale lo esige.

La polizia può inoltre informare di moto proprio il pubblico su incidenti e reati senza far nomi.

2

3 Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati.

Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l'identità o informazioni che ne consentano l'identificazione soltanto se:

4

10

a.

la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati; oppure

b.

la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono.

RS 311.0

1310

Codice di procedura penale

Art. 73

Comunicazioni ad altre autorità

Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate.

1

Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano le autorità sociali e tutorie riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.

2

Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità tutorie.

3

La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità.

4

Sezione 4: Verbali Art. 74

Disposizioni generali

Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.

1

L'estensore del verbale, chi dirige il procedimento e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l'esattezza del verbale.

2

Chi dirige il procedimento è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.

3

Chi dirige il procedimento può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.

4

Art. 75

Verbali del procedimento

I verbali del procedimento riportano tutti gli atti procedurali essenziali informando segnatamente su: a.

la natura, il luogo, la data e l'ora;

b.

il nome dei membri delle autorità che vi hanno partecipato, nonché il nome delle parti, dei loro patrocinatori e delle altre persone presenti;

c.

le istanze e conclusioni delle parti;

d.

il fatto che gli interrogati sono stati ragguagliati sui loro diritti e obblighi;

e.

le deposizioni degli interrogati;

f.

lo svolgimento del procedimento, le disposizioni prese dall'autorità penale e l'osservanza dei requisiti formali dei singoli atti procedurali;

g.

gli atti di causa e altri elementi di prova prodotti dai partecipanti al procedimento o acquisiti in altro modo durante lo stesso; 1311

Codice di procedura penale

h.

Art. 76

le decisioni e la loro motivazione, in quanto un esemplare delle stesse non sia allegato agli atti.

Verbali d'interrogatorio

Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.

1

Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.

2

3

Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.

Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.

4

Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.

5

I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente o mediante dispositivi tecnici sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti e le altre registrazioni sono conservati sino alla chiusura del procedimento.

6

Art. 77

Rettifica

Chi dirige il procedimento rettifica le sviste manifeste insieme con l'estensore del verbale; ne informa successivamente le parti.

1

Le istanze di rettifica, debitamente motivate, vanno presentate a chi dirige il procedimento entro cinque giorni da quello in cui l'instante ha preso conoscenza del verbale. Sull'istanza decide chi dirige il procedimento.

2

Le rettifiche, le modifiche, le cancellature e le aggiunte sono autenticate dall'estensore del verbale e da chi dirige il procedimento. Le modifiche materiali sono eseguite in modo da lasciare riconoscibile il testo originario.

3

Sezione 5: Decisioni Art. 78

Forma

Le decisioni di merito su questioni penali e civili rivestono la forma della sentenza.

Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa.

1

Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale e notificate alle parti.

2

1312

Codice di procedura penale

I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato.

3

Art. 79 1

2

3

4

a.

un'introduzione;

b.

una motivazione;

c.

un dispositivo;

d.

se impugnabili, l'indicazione dei rimedi giuridici.

L'introduzione contiene: a.

la designazione dell'autorità penale e dei suoi membri che hanno partecipato alla decisione;

b.

la data della decisione;

c.

una sufficiente designazione delle parti e dei loro patrocinatori;

d.

nelle sentenze, il testo dell'atto d'accusa e delle conclusioni delle parti.

La motivazione contiene: a.

nelle sentenze, l'apprezzamento di fatto e di diritto del comportamento contestato all'imputato e i motivi delle sanzioni, delle conseguenze accessorie nonché di quelle relative alle spese e indennità;

b.

nelle altre decisioni che concludono il procedimento, le ragioni della soluzione adottata.

Il dispositivo contiene: a.

l'indicazione delle disposizioni di legge applicate;

b.

nelle sentenze, la decisione relativa alla colpevolezza e alla sanzione, alle spese e indennità nonché alle eventuali azioni civili;

c.

nelle altre decisioni che concludono il procedimento, la dichiarazione di conclusione dello stesso;

d.

le decisioni giudiziarie successive;

e.

la decisione concernente le conseguenze accessorie;

f.

la designazione delle persone e autorità che ricevono una copia della decisione o del dispositivo.

Art. 80 1

Contenuto delle decisioni finali

Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono:

Limitazioni dell'obbligo di motivazione

Il tribunale di primo grado rinuncia a motivare la sentenza se: a.

l'imputato ha ammesso in giudizio i fatti contestatigli nell'accusa;

b.

la sentenza concorda con l'accusa riguardo alla colpevolezza; e 1313

Codice di procedura penale

c.

non sono inflitte né una misura privativa della libertà né una pena detentiva senza la condizionale superiori a un anno e, in caso di revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni, non ne risulta complessivamente una privazione della libertà di oltre un anno.

Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se:

2

a.

una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;

b.

una parte interpone ricorso.

Se solo l'accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all'accusatore privato e le pretese civili dello stesso.

3

Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l'apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all'imputato.

4

Art. 81

Interpretazione e rettifica delle decisioni

Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, contraddittorio o incompleto o è in contraddizione con la motivazione, l'autorità penale che ha pronunciato la decisione la interpreta o la rettifica ad istanza di parte o d'ufficio.

1

L'istanza è presentata per scritto; vi devono essere indicati i passaggi contestati o le modifiche auspicate.

2

3

L'autorità penale dà alle altre parti l'opportunità di pronunciarsi sull'istanza.

4

La decisione interpretata o rettificata è comunicata alle parti.

Sezione 6: Comunicazione delle decisioni e notificazione Art. 82

Comunicazione delle decisioni

Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.

1

Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni.

2

Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla proclamazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato.

3

Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all'imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni.

4

1314

Codice di procedura penale

L'autorità penale comunica per scritto od oralmente alle parti i decreti o le ordinanze ordinatori semplici.

5

6 Le decisioni sono comunicate alle altre autorità designate dal diritto federale e dal diritto cantonale; le decisioni su ricorso sono comunicate anche alla giurisdizione inferiore e le decisioni passate in giudicato, se necessario, alle autorità d'esecuzione e a quelle del casellario giudiziale.

Art. 83

Forma delle comunicazioni e della notificazione

Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta.

1

2 La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia.

La notificazione è reputata avvenuta se l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da un membro della sua comunione domestica aventi almeno sedici anni. Sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario.

3

4

La notificazione è inoltre reputata avvenuta: a.

in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, se il destinatario doveva attendersi una notificazione;

b.

in caso di notificazione in mani proprie, se il destinatario rifiuta di riceverla e ciò è attestato dal latore, il giorno del rifiuto.

Art. 84

Notificazione per via elettronica

Con il consenso del diretto interessato, ogni notificazione può essere fatta per via elettronica.

Art. 85

Recapito

Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

1

Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

2

3 Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo.

Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore.

4

1315

Codice di procedura penale

Art. 86

Pubblicazione

La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se: 1

a.

il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

b.

una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;

c.

una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

2

La notificazione è reputata avvenuta il giorno della pubblicazione.

3

Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.

I decreti d'abbandono e i decreti d'accusa sono reputati notificati anche se non pubblicati.

4

Sezione 7: Termini e date d'udienza Art. 87

Disposizioni generali

1

I termini legali sono improrogabili.

2

Nel procedimento penale non vi sono ferie giudiziarie.

Art. 88

Decorrenza e computo dei termini

I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.

1

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale nel luogo dell'autorità penale competente, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

2

Art. 89

Osservanza dei termini

Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente il più tardi l'ultimo giorno.

1

Le istanze o memorie devono essere consegnate il più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, alla sua attenzione, presso la Posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.

2

In caso di trasmissione per via elettronica, il termine è osservato se il sistema informatico conferma la ricezione da parte dell'autorità penale il più tardi l'ultimo giorno del termine.

3

1316

Codice di procedura penale

Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene il più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera incompetente. Questa la inoltra senza indugio all'autorità penale competente.

4

Il termine di pagamento a un'autorità penale è osservato se l'importo dovuto è versato alla Posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità penale, il più tardi l'ultimo giorno del termine

5

Art. 90

Proroga di termini e differimento di udienze

Le autorità possono, d'ufficio o su domanda, prorogare o differire i termini e le udienze da esse fissati. La domanda dev'essere tempestiva e suffragata da pertinenti motivi.

Art. 91 Inosservanza Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un'udienza.

Art. 92

Restituzione

La parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiedere la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura.

1

L'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso.

2

L'istanza di restituzione ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità competente lo accorda.

3

4

Sull'istanza di restituzione decide l'autorità penale in procedura scritta.

I capoversi 1­4 si applicano per analogia alla mancata comparizione alle udienze.

Se la restituzione è concessa, chi dirige il procedimento fissa una nuova udienza.

Sono fatte salve le disposizioni sulla procedura contumaciale.

5

Sezione 8: Trattamento di dati Art. 93

Raccolta di dati personali

I dati personali sono raccolti presso l'interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso.

1

Se non poteva ravvisare di essere oggetto di una raccolta di dati, l'interessato deve esserne immediatamente informato. Si può rinunciare all'informazione o differirla per proteggere interessi pubblici o privati preponderanti.

2

1317

Codice di procedura penale

Art. 94

Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti

Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente.

1

Sono salvi gli obblighi di informazione di cui agli articoli 11, 13, 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199711 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199412 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

2

Art. 95

Diritti d'informazione durante la pendenza del procedimento

Fintanto che il procedimento è pendente, le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno diritto di essere informati sui dati personali trattati che li concernono, conformemente al diritto loro spettante di esaminare gli atti.

Art. 96

Rettifica di dati

Qualora dati personali si rivelino inesatti, le autorità penali competenti li rettificano senza indugio.

1

Le autorità penali competenti avvisano senza indugio dell'avvenuta rettifica le autorità alle quali hanno comunicato dati inesatti.

2

Art. 97

Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento

Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la protezione giuridica sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati.

1

La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l'articolo 101.

2

Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199413 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.

3

11 12 13

RS 120 RS 360 RS 360

1318

Codice di procedura penale

Sezione 9: Gestione, esame e conservazione degli atti Art. 98 1

Gestione degli atti

Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene: a.

i verbali procedurali e d'interrogatorio;

b.

gli atti raccolti dall'autorità penale;

c.

gli atti prodotti dalle parti.

Chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici può rinunciare alla compilazione di un elenco.

2

Art. 99

Esame degli atti di un procedimento pendente

Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale il più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 106.

1

Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

3 I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

2

Art. 100

Procedura in caso di domanda d'esame degli atti

In merito all'esame degli atti decide chi dirige il procedimento. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto.

2 Gli atti si esaminano presso la sede dell'autorità penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un'altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti, gli atti vengono di norma recapitati.

3 Chi ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro il versamento di un emolumento.

1

Art. 101

Conservazione degli atti

Gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione dell'azione penale e della pena.

1

Fanno eccezione i documenti originali acquisiti al fascicolo; essi vanno restituiti contro ricevuta agli aventi diritto appena la decisione sulla causa penale è passata in giudicato.

2

1319

Codice di procedura penale

Titolo terzo: Parti e altri partecipanti al procedimento Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Definizione e statuto Art. 102 1

Parti

Sono parti: a.

l'imputato;

b.

l'accusatore privato;

c.

il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.

La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.

2

Art. 103 1

Altri partecipanti al procedimento

Sono altri partecipanti al procedimento: a.

il danneggiato;

b.

il denunciante;

c.

il testimone;

d.

la persona informata sui fatti;

e.

il perito;

f.

il terzo aggravato da atti procedurali.

Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.

2

Art. 104

Capacità processuale

Le parti possono compiere validamente atti procedurali soltanto se hanno l'esercizio dei diritti civili.

1

Chi non ha l'esercizio dei diritti civili è rappresentato dal titolare dell'autorità parentale o dal tutore (rappresentante legale).

2

Chi non ha l'esercizio dei diritti civili ma è capace di discernimento può esercitare, a fianco del rappresentante legale, i diritti procedurali di natura eminentemente personale.

3

Art. 105 Diritto di essere sentiti Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:

1

a.

esaminare gli atti;

b.

partecipare agli atti procedurali;

1320

Codice di procedura penale

c.

far capo a un patrocinatore;

d.

esprimersi sulla causa e sulla procedura;

e. presentare istanze probatorie.

Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.

2

Art. 106 Restrizioni del diritto di essere sentiti Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:

1

a.

vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti;

b.

la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto.

Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se i motivi che le giustificano ineriscono alla loro persona.

3 Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali.

4 Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni su atti a cui una parte non ha avuto accesso soltanto nella misura in cui detta parte è stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi.

5 Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato posteriormente in forma adeguata.

2

Sezione 2: Atti procedurali compiuti dalle parti Art. 107

Memorie e istanze

Le parti possono presentare in ogni momento memorie e istanze a chi dirige il procedimento; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Codice.

1

Chi dirige il procedimento esamina le memorie e le istanze e offre alle altre parti la possibilità di pronunciarsi.

2

Art. 108

Forma

Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.

1

Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e istanze devono recare una firma elettronica riconosciuta. Il Consiglio federale stabilisce il formato della trasmissione. L'autorità penale può esigere che le memorie e istanze siano poi fornite anche su supporto cartaceo.

2

1321

Codice di procedura penale

Le memorie e istanze su supporto cartaceo vanno presentate in un esemplare per l'autorità penale e in un esemplare per ciascuna delle parti.

3

Per altro, gli atti procedurali non sottostanno ad alcun requisito formale, sempre che il presente Codice non preveda altrimenti.

4

Chi dirige il procedimento può respingere memorie e istanze illeggibili, incomprensibili, sconvenienti o eccessivamente prolisse; impartisce un termine per rielaborarle, avvertendo che altrimenti non saranno prese in considerazione.

5

Capitolo 2: L'imputato Art. 109

Definizione

È considerato imputato chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un'autorità penale, in un atto procedurale.

1

I diritti e gli obblighi dell'imputato spettano anche alle persone il cui procedimento è riaperto dopo abbandono o dopo una sentenza ai sensi dell'articolo 324 o degli articoli 417­422.

2

Art. 110

Procedimento penale contro imprese

Nel procedimento penale contro un'impresa, l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile.

1

Se l'impresa non designa il suo rappresentante entro un congruo termine, chi dirige il procedimento decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile la rappresenta nel procedimento penale.

2

L'impresa deve designare un altro rappresentante se per il medesimo fatto o per fatti connessi è avviata un'inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso, chi dirige il procedimento designa per rappresentarla un'altra persona secondo il capoverso 2 oppure, in subordine, un terzo idoneo.

3

Se per il medesimo fatto o per fatti connessi si procede separatamente contro una persona fisica e contro un'impresa, i due procedimenti possono essere riuniti.

4

Art. 111 Posizione giuridica L'imputato non è tenuto a deporre a proprio carico. Ha segnatamente il diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento. Deve tuttavia sottoporsi ai provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.

2 Se l'imputato rifiuta di collaborare, il procedimento prosegue comunque 1

Art. 112 Capacità dibattimentale L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.

1

1322

Codice di procedura penale

In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore.

3 Se l'incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci.

2

Capitolo 3: Il danneggiato, la vittima e l'accusatore privato Sezione 1: Il danneggiato Art. 113 1 Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.

2 È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.

Sezione 2: La vittima Art. 114

Definizioni

La vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.

1

I congiunti della vittima sono il suo coniuge, i suoi figli e genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.

2

Art. 115 1

Posizione giuridica

Alla vittima spettano particolari diritti, segnatamente: a.

il diritto alla protezione della personalità (art. 68 cpv. 1 lett. a, 72 cpv. 4 e 149 cpv. 1);

b.

il diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia (art. 68 cpv. 2 e 149 cpv. 2);

c.

il diritto a misure di protezione (art. 149­151);

d.

il diritto di non rispondere (art. 166 cpv. 4);

e.

il diritto di essere informata (art. 304 e 331 cpv. 3);

f.

il diritto a una composizione speciale dell'autorità giudicante (art. 336 cpv. 4).

2 Se la vittima ha meno di 18 anni sono inoltre applicabili le disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità dei minori, segnatamente quelle concernenti:

1323

Codice di procedura penale

3

a.

le restrizioni al confronto tra la vittima e l'imputato (art. 151 cpv. 4);

b.

le misure speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 151 cpv. 2­4);

c. l'abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 3).

Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima.

Sezione 3: L'accusatore privato Art. 116

Definizione e presupposti

È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.

1

2

La querela è equiparata a tale dichiarazione.

La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale il più tardi alla conclusione della procedura preliminare.

3

Se il danneggiato non ha fatto di moto proprio una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l'apertura della procedura preliminare.

4

Art. 117

Forma e contenuto della dichiarazione

Il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale.

2 Nella dichiarazione il danneggiato può, cumulativamente o alternativamente: 1

a.

chiedere il perseguimento e la punizione del responsabile del reato (azione penale);

b.

far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile).

Art. 118

Rinuncia e ritiro

Il danneggiato può in ogni momento dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva.

1

Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l'azione penale sia l'azione civile.

2

3

La rinuncia all'azione penale è considerata come ritiro di una eventuale querela.

1324

Codice di procedura penale

Art. 119 Aventi causa Se il danneggiato muore senza aver rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi congiunti ai sensi dell'articolo 110 capoverso 1 CP14 subentrano nei suoi diritti nell'ordine della successibilità.

2 Chi subentra per legge nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente la proposizione dell'azione civile.

1

Sezione 4: Azione civile Art. 120

Disposizioni generali

In veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.

1

Il medesimo diritto spetta ai congiunti della vittima, per quanto facciano valere proprie pretese civili nei riguardi dell'imputato.

2

3 L'azione civile nel procedimento penale diventa pendente al momento della dichiarazione di cui all'articolo 117.

4 Se ritira l'azione civile prima del dibattimento di primo grado, l'accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile.

Art. 121

Quantificazione e motivazione

La pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'articolo 117 e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati.

1

2

La quantificazione e la motivazione devono avvenire il più tardi nell'arringa.

Art. 122

Competenza e procedura

Il giudice investito della causa penale giudica la pretesa civile senza riguardo al valore litigioso.

1

Il più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado, all'imputato è data l'occasione di esprimersi sull'azione civile.

2

Il riconoscimento dell'azione civile da parte dell'imputato è messo a verbale e menzionato nella decisione che conclude il procedimento.

3

Art. 123

Garanzia per le pretese nei riguardi dell'accusatore privato

Ad istanza dell'imputato, l'accusatore privato, vittima esclusa, deve prestare garanzie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:

1

14

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1325

Codice di procedura penale

a.

non ha domicilio o sede in Svizzera;

b.

risulta insolvibile, segnatamente se è stato dichiarato il fallimento nei suoi confronti, se è in corso una procedura concordataria o vi sono attestati di carenza di beni;

c.

per altri motivi vi è da temere che le pretese dell'imputato siano seriamente compromesse o vanificate.

2 Chi dirige il procedimento in giudizio decide definitivamente sull'istanza. Stabilisce l'entità della garanzia fissando un termine per prestarla.

La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera. Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa.

3

Art. 124 Decisione Il giudice pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se:

1

a.

2

dichiara colpevole l'imputato;

b. assolve l'imputato e la fattispecie è istruita.

L'azione civile è rinviata al foro civile se: a.

il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d'accusa;

b.

l'accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione;

c.

l'accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell'imputato;

d.

l'imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora istruita.

Qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale.

3

Qualora fra i partecipanti al procedimento vi siano vittime, il giudice può giudicare dapprima soltanto la colpevolezza e gli aspetti penali; indipendentemente dal valore litigioso, chi dirige il procedimento decide in seguito sull'azione civile quale giudice unico e dopo un'ulteriore udienza dibattimentale.

4

1326

Codice di procedura penale

Capitolo 4: Patrocinio Sezione 1: Principi Art. 125 A tutela dei loro interessi, l'imputato, l'accusatore privato e gli altri partecipanti al procedimento possono avvalersi del patrocinio.

1

Per quanto il procedimento non ne risulti indebitamente ritardato, le parti possono far capo a due o più patrocinatori. In tal caso ne designano uno quale rappresentante principale abilitato a compiere gli atti di rappresentanza dinanzi alle autorità penali e il cui domicilio sia l'unico recapito per le notificazioni.

2

Entro i limiti di quanto disposto dalla legge e dalle norme deontologiche, nello stesso procedimento il patrocinatore può curare gli interessi di più partecipanti.

3

Le parti possono designare quale patrocinatore qualsiasi persona avente l'esercizio dei diritti civili, di buona reputazione e degna di fiducia; sono fatte salve le restrizioni stabilite dal diritto sull'avvocatura.

4

La difesa dell'imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giugno 200015 sugli avvocati; sono fatte salve le disposizioni derogatorie cantonali concernenti la difesa nella procedura penale in materia di contravvenzioni.

5

Sezione 2: Il difensore Art. 126

Posizione giuridica

Entro i limiti della legge e delle norme deontologiche, il difensore è vincolato unicamente agli interessi dell'imputato.

Art. 127

Difensore di fiducia

In ogni procedimento penale e in ogni grado del procedimento l'imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore ai sensi dell'articolo 125 capoverso 5 (difensore di fiducia) oppure, fatto salvo l'articolo 128, di difendersi da sé.

1

L'esercizio della difesa di fiducia presuppone una procura scritta o una dichiarazione a verbale dell'imputato.

2

Art. 128

Difesa obbligatoria

L'imputato deve essere difeso se: a.

15

la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata dieci o più giorni;

RS 935.61

1327

Codice di procedura penale

b.

rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno oppure una misura privativa della libertà;

c.

al momento del fatto non aveva ancora 18 anni oppure, a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi, non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;

d.

il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d'appello;

e.

si procede con rito abbreviato (art. 365­369).

Art. 129

Garanzia della difesa obbligatoria

Se la difesa è obbligatoria, chi dirige il procedimento provvede affinché sia designato senza indugio un difensore.

1

Se gli estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell'apertura della procedura preliminare, la difesa dev'essere assicurata dopo il primo interrogatorio da parte del pubblico ministero, ma in ogni caso prima che sia aperta l'istruzione.

2

Le prove assunte prima della designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente necessaria, sono valide soltanto se l'imputato rinuncia alla loro ripetizione.

3

Art. 130 Difensore d'ufficio Chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se:

1

2

a.

in caso di difesa obbligatoria 1. nonostante ingiunzione, l'imputato non designa un difensore di fiducia; 2. il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l'imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito;

b.

l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi.

Una difesa s'impone per tutelare gli interessi dell'imputato segnatamente se: a.

la carcerazione preventiva incluso l'arresto provvisorio è durata tre o più giorni;

b.

non si tratta di un caso bagattellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo.

Non si tratta comunque di un caso bagattellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore.

3

1328

Codice di procedura penale

Art. 131

Designazione del difensore d'ufficio

Il difensore d'ufficio è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.

1

Chi dirige il procedimento designa il difensore d'ufficio tenendo possibilmente conto dei desideri dell'imputato.

2

Art. 132

Revoca e sostituzione del difensore d'ufficio

Se il motivo della difesa d'ufficio viene meno, chi dirige il procedimento revoca il mandato.

1

2 Se il rapporto di fiducia tra l'imputato e il difensore d'ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un altro difensore d'ufficio.

Art. 133

Retribuzione del difensore d'ufficio

Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.

1

Chi dirige il procedimento stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento.

2

3

In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre reclamo: a.

alla giurisdizione di reclamo, contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado;

b.

al Tribunale penale federale, contro la decisione della giurisdizione di reclamo o del tribunale d'appello cantonale.

4 L'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione non appena le sue condizioni economiche lo permettano. Deve inoltre al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale. La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.

Sezione 3: Gratuito patrocinio per l'accusatore privato Art. 134

Presupposti

Chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all'accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se:

1

a.

2

l'accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e

b. l'azione civile non sembra priva di probabilità di successo.

Il gratuito patrocinio comprende: a.

l'esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie;

b.

l'esonero dalle spese procedurali; 1329

Codice di procedura penale

c.

la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell'accusatore privato.

Art. 135 Designazione, revoca e sostituzione La designazione, revoca e sostituzione del patrocinatore è retta per analogia dalle disposizioni di cui agli articoli 131 e 132.

Art. 136 Retribuzione e onere delle spese 1 La retribuzione del patrocinatore è retta per analogia dall'articolo 133; è fatta salva la decisione definitiva circa l'onere delle spese del gratuito patrocinio e degli atti procedurali per i quali si è disposto l'esonero dall'anticipo delle spese.

2 Se l'imputato è condannato a versare un'indennità processuale all'accusatore privato, l'indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio.

Titolo quarto: Mezzi di prova Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Raccolta e utilizzabilità delle prove Art. 137

Principi

Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza e giuridicamente ammissibili.

2 I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

3 Si prescinde dall'avvalersi di mezzi di prova che risultino inconseguibili o inidonei a provare i fatti rilevanti.

1

Art. 138

Metodi probatori vietati

È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.

1

2

L'uso di siffatti metodi è pure vietato quand'anche l'interessato vi acconsenta.

Art. 139

Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente

Le prove raccolte in violazione dell'articolo 138 non possono essere utilizzate in nessun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.

1

1330

Codice di procedura penale

Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.

2

3

Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.

Le prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili precedentemente raccolte non possono essere utilizzate.

4

I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.

5

Sezione 2: Interrogatori Art. 140

Autorità penali competenti

Gli interrogatori sono effettuati dal pubblico ministero, dalle autorità penali delle contravvenzioni e dal giudice. La Confederazione e i Cantoni stabiliscono in che misura i collaboratori di queste autorità possono procedere essi stessi ad interrogatori.

1

La polizia può interrogare imputati e persone informate sui fatti; la Confederazione e i Cantoni possono designare agenti di polizia abilitati ad interrogare testimoni su mandato del pubblico ministero.

2

Art. 141 1

2

Svolgimento dell'interrogatorio

In una lingua a lui comprensibile, l'interrogato è dapprima: a.

invitato a declinare le sue generalità;

b.

informato sull'oggetto del procedimento penale e sulla veste in cui è sottoposto ad interrogatorio;

c. informato in modo completo circa i suoi diritti e obblighi.

L'osservanza delle disposizioni di cui al capoverso 1 è messa a verbale.

L'autorità penale può effettuare ulteriori accertamenti circa l'identità dell'interrogato.

3

4

L'autorità penale invita l'interrogato ad esprimersi sull'oggetto dell'interrogatorio.

Con domande e obiezioni formulate in modo chiaro l'autorità penale mira ad ottenere una deposizione completa e a chiarire le contraddizioni.

5

L'interrogato depone in base a quanto ricorda. Con l'accordo di chi dirige il procedimento, può servirsi di documenti scritti; al termine dell'interrogatorio questi documenti sono acquisiti agli atti.

6

Chi ha disturbi di linguaggio o di udito è interrogato per scritto o con l'aiuto di adeguati assistenti.

7

1331

Codice di procedura penale

Art. 142 Rapporti scritti L'autorità penale può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell'interrogatorio.

Art. 143

Interrogatorio di più persone e confronti

Gli interrogati sono sentiti individualmente.

Le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone che devono essere sottoposte ad interrogatorio, comprese quelle che hanno diritto di non rispondere.

Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima.

1 2

Le autorità penali possono obbligare a restare sul luogo dell'atto procedurale le persone che al termine dell'interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.

3

Chi dirige il procedimento può escludere temporaneamente dall'udienza una persona se:

4

a.

vi è un conflitto di interessi; oppure

b.

nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.

Sezione 3: Diritto di partecipare all'assunzione delle prove Art. 144

In generale

Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 156.

2 Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.

1

Qualora siano stati entrambi impediti a partecipare per motivi cogenti, la parte e il suo patrocinatore possono esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.

3

Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.

4

Art. 145

Nella procedura di assistenza giudiziaria

Se si raccolgono prove all'estero nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria, il diritto delle parti di partecipare all'assunzione delle prove è soddisfatto se esse:

1

1332

Codice di procedura penale

2

a.

possono formulare domande da rivolgere all'autorità estera richiesta;

b.

a rogatoria espletata, possono esaminare il verbale; e

c. possono porre domande complementari per scritto.

È applicabile l'articolo 144 capoverso 4.

Sezione 4: Misure protettive Art. 146 In generale 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 165 capoversi 1­3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive.

A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente:

2

a.

garantendo l'anonimato;

b.

svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse;

c.

accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse;

d.

modificando l'aspetto o la voce di persone oppure schermando persone da proteggere;

e.

ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti.

Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore.

3

Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 151 capoversi 2 e 4.

4

Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato.

5

Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona.

6

Art. 147 1

Garanzia dell'anonimato

Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere.

Se concede la garanzia dell'anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d'approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione

2

1333

Codice di procedura penale

della legalità del provvedimento. Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide definitivamente.

Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell'anonimato non possono essere utilizzate.

3

Una volta approvata o concessa, la garanzia dell'anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa.

4

5

La persona da proteggere può rinunciare alla garanzia dell'anonimato.

Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento revocano la garanzia se l'esigenza di protezione viene manifestamente meno.

6

Art. 148

Misure per la protezione di agenti infiltrati

Gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell'anonimato hanno il diritto:

1

a.

di mantenere segreta la loro vera identità durante l'intero procedimento e dopo la sua chiusura nei riguardi di chicchessia, eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa;

b.

a che nessuna indicazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti.

2 Chi dirige il procedimento adotta le necessarie misure protettive.

Art. 149

Misure generali per la protezione delle vittime

In ogni grado del procedimento le autorità penali tutelano i diritti della personalità della vittima.

1

In tutti gli atti procedurali la vittima può farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia.

2

Se la vittima lo domanda, le autorità penali le evitano di incontrare l'imputato. In tal caso, garantiscono in altro modo all'imputato il diritto di essere sentito. In particolare, possono interrogare la vittima in applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 146 capoverso 2 lettere b e d.

3

4

Un confronto può essere ordinato se: a.

il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo; oppure

b.

un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.

Art. 150

Misure speciali per la protezione delle vittime di reati contro l'integrità sessuale

1 Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere che siano interrogate da una persona del loro stesso sesso.

1334

Codice di procedura penale

2 Un confronto con l'imputato può essere ordinato contro la volontà della vittima soltanto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

Art. 151

Misure speciali per la protezione delle vittime minorenni

Ai sensi del presente articolo il termine minorenne designa la vittima che al momento dell'interrogatorio o del confronto non ha ancora compiuto i 18 anni.

1

2

La prima audizione del minorenne deve svolgersi il più presto possibile.

L'autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante sul minorenne.

3

Qualora appaia che l'interrogatorio o il confronto potrebbero esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, sono applicabili le seguenti regole:

4

a.

un confronto con l'imputato può essere ordinato soltanto se il minorenne lo domanda espressamente oppure se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo;

b.

nel corso dell'intero procedimento il minorenne non può essere interrogato più di due volte;

c.

si procede a un secondo interrogatorio soltanto se nel corso del primo le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nell'interesse delle indagini o del minorenne. Per quanto possibile, il secondo interrogatorio è effettuato dalla stessa persona che ha svolto il primo;

d.

gli interrogatori sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista. Qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo;

e.

le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga;

f.

chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto.

Art. 152

Misure per la protezione di persone affette da turba psichica

Gli interrogatori di persone affette da turba psichica sono limitati allo stretto necessario; le audizioni plurime vanno evitate.

1

Chi dirige il procedimento può incaricare dell'interrogatorio autorità penali o sociali specializzate oppure, ai fini del medesimo, far capo a famigliari, altre persone di fiducia o periti.

2

Art. 153

Misure per la protezione di persone al di fuori del procedimento

La Confederazione e i Cantoni possono prevedere misure per la protezione di persone al di fuori del procedimento.

1335

Codice di procedura penale

Capitolo 2: Interrogatorio dell'imputato Art. 154

Principio

In tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l'imputato in merito ai reati che gli sono contestati.

1

Le autorità penali offrono all'imputato l'opportunità di esprimersi in modo circostanziato su tali reati.

2

Art. 155 Informazioni nel primo interrogatorio All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:

1

a.

è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;

b.

ha il diritto di non rispondere e di non collaborare;

c.

ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;

d.

può esigere la presenza di un traduttore o interprete.

Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.

2

Art. 156

Interrogatori di polizia nella procedura investigativa

Il difensore ha il diritto di presenziare agli interrogatori dell'imputato da parte della polizia e di porre pure lui domande all'imputato.

1

Il fatto di far valere il diritto di presenziare non conferisce alcun diritto al differimento dell'interrogatorio.

2

In caso di interrogatorio di un imputato in stato di arresto provvisorio il difensore ha inoltre diritto di conferire liberamente con lui.

3

Art. 157

Interrogatorio di un imputato reo confesso da parte del pubblico ministero e del giudice

Qualora l'imputato sia reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l'attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze del reato commesso.

Art. 158

Esame delle condizioni personali nella procedura preliminare

Il pubblico ministero interroga l'imputato sulle sue condizioni personali soltanto qualora si prospetti la promozione dell'accusa o l'emissione di un decreto d'accusa oppure altri motivi lo rendano necessario..

1336

Codice di procedura penale

Capitolo 3: Testimoni Sezione 1: Disposizioni generali Art. 159

Definizione

È testimone chi pur non avendo partecipato alla commissione del reato e non essendo persona informata sui fatti è in grado di fare dichiarazioni utili per far luce sui fatti.

Art. 160

Capacità e obbligo di testimoniare

È capace di testimoniare chi ha più di 15 anni ed è capace di discernimento riguardo all'oggetto dell'interrogatorio.

1

Chi è capace di testimoniare è obbligato a deporre ed è tenuto a dire la verità; sono fatti salvi i diritti di non deporre.

2

Art. 161

Accertamenti riguardo ai testimoni

La vita anteriore e le condizioni personali del testimone vengono accertati soltanto se necessario per esaminarne l'attendibilità.

1

Qualora vi siano dubbi sulla capacità di discernimento del testimone o indizi di una sua turba psichica, chi dirige il procedimento può ordinare che il testimone sia sottoposto a una perizia ambulatoriale, per quanto l'importanza del procedimento penale e l'importanza della testimonianza lo giustifichino.

2

Art. 162

Obbligo del testimone di serbare il segreto

L'autorità interrogante può obbligare il testimone, sotto la comminatoria dell'articolo 292 CP16, a serbare il segreto sull'interrogatorio previsto o già avvenuto, come pure sul suo oggetto.

1

2

L'obbligo va limitato nel tempo.

3

L'obbligo può essere intimato unitamente alla citazione del testimone.

Art. 163 1

Interrogatorio del danneggiato

Il danneggiato è interrogato in qualità di testimone.

È fatto salvo l'interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti secondo l'articolo 175.

2

Art. 164

Indennità

Il testimone ha diritto a una congrua indennità per la perdita di guadagno e per le spese.

16

RS 311.0

1337

Codice di procedura penale

Sezione 2: Diritto di non deporre Art. 165 1

2

Per legami personali

Hanno diritto di non deporre: a.

il coniuge o il convivente di fatto dell'imputato;

b.

chi ha figli in comune con l'imputato;

c.

i parenti o affini in linea retta dell'imputato;

d.

i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre dell'imputato, nonché i loro coniugi;

e.

i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre del coniuge dell'imputato, nonché i loro coniugi;

f.

i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati dell'imputato;

g.

il tutore, curatore o assistente dell'imputato.

L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

Il diritto di non deporre secondo i capoversi 1 lettera a e 2 sussiste anche se il matrimonio o l'unione domestica registrata sono sciolti.

3

4

Il diritto di non deporre non sussiste se: a.

il procedimento penale concerne un reato di cui agli articoli 111­113, 122, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP17; e

b.

il reato è stato commesso a danno del testimone o di una persona di cui ai capoversi 1­3.

Art. 166

Per autoprotezione o protezione di persone vicine

Chiunque può rifiutare la testimonianza se la sua deposizione originasse elementi a suo carico in modo tale da:

1

a.

poterlo rendere penalmente responsabile;

b.

poterlo rendere civilmente responsabile, sempreché l'interesse di garantire la sua protezione prevalga su quello del perseguimento penale.

Il diritto di non deporre sussiste anche se con la sua deposizione l'interessato originasse elementi a carico di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 165 capoversi 1­3; è fatto salvo l'articolo 165 capoverso 4.

2

Chiunque può rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esponesse a un grave pericolo la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l'integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 165 capoversi 1­3 oppure esponesse se stesso o una tale persona a un altro grave svantaggio non evitabile con misure protettive.

3

17

RS 311.0

1338

Codice di procedura penale

4 La vittima di un reato contro l'integrità sessuale ha in ogni caso il diritto di non rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima.

Art. 167

Per segreto d'ufficio

I funzionari ai sensi dell'articolo 110 numero 3 CP18 come pure i membri di autorità hanno il diritto di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro veste ufficiale o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

1

2

Essi sono tenuti a deporre se: a.

sottostanno a un obbligo di denuncia; o

b.

sono stati autorizzati per scritto a deporre dalla loro autorità superiore.

L'autorità superiore rilascia l'autorizzazione a deporre quando l'interesse all'accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto.

3

Art. 168

Per segreto professionale

Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno il diritto di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

1

2

Essi sono tenuti a deporre se: a.

sottostanno a un obbligo di denuncia; o

b.

sono stati liberati dal segreto dal titolare del segreto o per scritto dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 321 numero 2 CP19.

Anche se il detentore del segreto ne è stato liberato, l'autorità penale tiene conto del segreto professionale qualora il suo detentore renda plausibile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

3

Art. 169

Tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale

1 Le persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella

parte redazionale di un periodico, nonché i loro ausiliari, hanno il diritto di non deporre in merito all'identità dell'autore o al contenuto e alle fonti delle loro informazioni.

2 Esse sono tenute a deporre se:

18 19 20

a.

la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona;

b.

senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole: 1. omicidi ai sensi degli articoli 111­113 CP20, 2. crimini per i quali è comminata una pena detentiva di almeno tre anni,

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351) RS 311.0 RS 311.0

1339

Codice di procedura penale

3.

4.

reati secondo gli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260ter, 305bis, 305ter e 322ter­322septies CP, reati ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195121 sugli stupefacenti.

Art. 170

Per altri obblighi di segreto

Chi è vincolato dal segreto professionale in virtù delle disposizioni qui appresso è tenuto a deporre soltanto se l'interesse all'accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto: 1

a.

articolo 317 capoverso 6 del presente Codice;

b.

articolo 321bis CP22;

c.

articolo 139 capoverso 3 del Codice civile23;

d.

articolo 2 della legge federale del 9 ottobre 198124 sui consultori di gravidanza;

e.

articolo 4 della legge del 4 ottobre 199125 concernente l'aiuto alle vittime di reati;

f.

articolo 15 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 195126 sugli stupefacenti.

I detentori di altri segreti protetti dalla legge sono tenuti a deporre. Chi dirige il procedimento può liberarli dall'obbligo di deporre se essi possono rendere verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

2

Art. 171 1

Decisione sull'opponibilità del diritto di non deporre

In merito all'opponibilità del diritto di non deporre decide: a.

nella procedura preliminare, l'autorità interrogante;

b.

dopo la promozione dell'accusa, il giudice.

Immediatamente dopo l'intimazione della decisione il testimone può domandare che la giurisdizione di reclamo si pronunci.

2

Fino alla decisione della giurisdizione di reclamo il testimone ha il diritto di non deporre.

3

Art. 172

Esercizio del diritto di non deporre

Il testimone può in ogni momento opporre il suo diritto di non deporre o revocare la rinuncia al medesimo.

1

21 22 23 24 25 26

RS 812.121 RS 311.0 RS 210 RS 857.5 RS 312.5 RS 812.121

1340

Codice di procedura penale

Le deposizioni rilasciate da un testimone dopo essere stato informato del diritto di non deporre possono essere utilizzate come prove anche se in seguito il testimone oppone il diritto di non deporre o revoca la rinuncia al medesimo.

2

Art. 173

Rifiuto illegittimo di deporre

Chi rifiuta di deporre senza averne il diritto è passibile di multa disciplinare e può essere obbligato ad assumere i costi e gli indennizzi causati dal rifiuto.

1

Se persiste nel rifiuto, egli è esortato ancora una volta a deporre sotto la comminatoria di cui all'articolo 292 CP27. In caso di nuovo rifiuto, si procede penalmente nei suoi confronti.

2

Sezione 3: Interrogatorio dei testimoni Art. 174 All'inizio di ogni interrogatorio, l'autorità interrogante avvisa il testimone circa l'obbligo di testimoniare e l'obbligo di dire la verità come pure sulla punibilità della falsa testimonianza secondo l'articolo 307 CP28. Se l'avviso è omesso, l'interrogatorio non è valido.

1

All'inizio del primo interrogatorio, l'autorità interroga il testimone sulle sue relazioni con le parti e su altre circostanze che potrebbero essere rilevanti per accertare la sua credibilità.

2

Non appena, in base all'interrogatorio e agli atti, si accorge dell'esistenza di un diritto di non deporre, l'autorità interrogante ne avvisa il testimone. Se l'avviso è omesso e se il testimone oppone in seguito il diritto di non deporre, l'interrogatorio non può essere utilizzato.

3

Capitolo 4: Persone informate sui fatti Art. 175

Definizione

È interrogato in qualità di persona informata sui fatti:

27 28

a.

chi si è costituito accusatore privato;

b.

chi al momento dell'interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni;

c.

chi, per limitata capacità di discernimento, non è in grado di comprendere l'oggetto dell'interrogatorio;

d.

chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o compartecipe del reato da elucidare o di un reato connesso;

RS 311.0 RS 311.0

1341

Codice di procedura penale

e.

chi, in qualità di coimputato, deve essere interrogato in merito a un reato che non gli è contestato;

f.

chi, in un altro procedimento, è imputato per un fatto in rapporto con il reato da elucidare;

g.

chi è espressamente accusato dall'imputato di denuncia mendace o di falsa testimonianza ai sensi rispettivamente dell'articolo 303 o 307 CP29;

h.

chi, nell'ambito di un procedimento penale contro un'impresa, è stato o potrebbe essere designato rappresentante della stessa, come pure i suoi collaboratori.

Art. 176

Persone informate sui fatti negli interrogatori di polizia

Chi non entra in considerazione come imputato è interrogato dalla polizia in qualità di persona informata sui fatti.

1

È fatto salvo l'interrogatorio in qualità di testimone secondo l'articolo 140 capoverso 2.

2

Art. 177 Posizione giuridica Le persone di cui all'articolo 175 lettere b­h non sono tenute a deporre; sono loro applicabili per analogia le disposizioni sull'interrogatorio dell'imputato.

2 L'accusatore privato (art. 175 lett. a) è tenuto a deporre dinanzi al pubblico ministero e dinanzi al giudice, nonché dinanzi alla polizia se l'interrogatorio è effettuato su mandato del pubblico ministero. Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni concernenti i testimoni, ad eccezione dell'articolo 173.

1

Art. 178 Interrogatorio All'inizio dell'interrogatorio le autorità penali avvisano le persone informate sui fatti dell'obbligo di deporre o del loro diritto di non deporre o di non rispondere.

2 Se è tenuta a deporre o se si dichiara disposta a deporre, la persona informata sui fatti è inoltre avvisata delle possibili conseguenze penali di una denuncia mendace, di uno sviamento della giustizia o di un favoreggiamento.

1

Capitolo 5: Periti Art. 179

Presupposti per far capo a un perito

Il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto.

29

RS 311.0

1342

Codice di procedura penale

Art. 180

Requisiti del perito

Può essere nominata perito la persona fisica che nell'ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.

1

In determinati campi la Confederazione e i Cantoni possono prevedere periti permanenti o ufficiali.

3 Ai periti sono applicabili i motivi di ricusazione di cui all'articolo 54.

2

Art. 181 1

Nomina e mandato

Il perito è nominato da chi dirige il procedimento.

Chi dirige il procedimento assegna al perito un mandato scritto; il mandato contiene:

2

a.

la designazione del perito;

b.

eventualmente, l'annotazione secondo cui il perito può, sotto la sua responsabilità, impiegare altre persone per l'elaborazione della perizia;

c.

quesiti formulati in modo preciso;

d.

il termine per presentare la perizia;

e.

l'avvertimento che il perito e i suoi eventuali ausiliari sottostanno all'obbligo del segreto;

f.

l'avvertimento circa le conseguenze penali di una falsa perizia secondo l'articolo 307 CP30.

Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l'opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte, eccetto che il perito o i quesiti siano prestabiliti.

3

4 Insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.

Se opportuno nell'interesse della causa, chi dirige il procedimento può in qualsiasi momento revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti.

5

Prima di assegnare un mandato, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo di spesa.

6

Se l'accusatore privato chiede una perizia, chi dirige il procedimento può subordinare l'assegnazione del mandato al versamento di un anticipo delle spese da parte del richiedente.

7

Art. 182 1

Elaborazione della perizia

Il perito è personalmente responsabile della perizia.

Chi dirige il procedimento può convocare il perito ad atti procedurali e autorizzarlo a porre domande alle persone da interrogare.

2

30

RS 311.0

1343

Codice di procedura penale

Se ritiene di aver bisogno di complementi agli atti, il perito ne fa domanda a chi dirige il procedimento.

3

Il perito può effettuare da sé semplici accertamenti strettamente connessi con il mandato e convocare persone a tal fine. Queste sono tenute a dar seguito alla convocazione. Se vi si oppongono, possono essere sottoposte ad accompagnamento coattivo.

4

Art. 183

Ricovero per perizia

Se necessario ai fini di una perizia medica, il pubblico ministero e il giudice possono far ricoverare l'imputato in un ospedale.

1

Se l'imputato non si trova già in carcerazione preventiva, il pubblico ministero propone il ricovero al giudice dei provvedimenti coercitivi. Questi decide definitivamente in procedura scritta.

2

Se durante la procedura in giudizio risulta necessario un ricovero per perizia, il giudice investito della causa decide definitivamente in procedura scritta.

3

4

La degenza in ospedale è computata nella pena.

Per altro, il ricovero per perizia è retto per analogia dalle disposizioni concernenti la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza.

5

Art. 184

Forma della perizia

Il perito presenta una perizia scritta. Se alla perizia hanno partecipato altre persone, occorre menzionarne il nome e la funzione ricoperta nell'elaborazione della perizia.

1

Chi dirige il procedimento può disporre che la perizia sia presentata oralmente oppure che una perizia scritta sia commentata o completata oralmente; in tal caso, sono applicabili le disposizioni concernenti l'interrogatorio dei testimoni.

2

Art. 185 Parere delle parti Chi dirige il procedimento porta a conoscenza delle parti la perizia scritta e fissa loro un termine per pronunciarsi in merito.

Art. 186

Perizie da completare e migliorare

D'ufficio o ad istanza di parte, chi dirige il procedimento incarica il perito di completare o di migliorare la sua perizia oppure designa altri periti se: a.

la perizia è incompleta o poco chiara;

b.

diversi periti divergono sensibilmente nelle loro conclusioni; oppure

c.

sussistono dubbi circa l'esattezza della perizia.

Art. 187 Indennità Il perito ha diritto a una congrua indennità.

1344

Codice di procedura penale

Art. 188

Inadempienza

Qualora il perito venga meno ai suoi obblighi o non li adempia per tempo, chi dirige il procedimento può: a.

infliggergli una multa disciplinare;

b.

revocargli il mandato senza indennizzarlo per i lavori già effettuati.

Capitolo 6: Mezzi di prova materiali Art. 189 1

Reperti probatori

Le autorità penali acquisiscono agli atti l'originale completo dei reperti probatori.

2 Se sufficiente per i fini del procedimento, i documenti e le altre registrazioni sono messi agli atti in semplice copia. Qualora sia necessario, le copie vanno autenticate.

Le parti possono esaminare i reperti probatori entro i limiti delle disposizioni concernenti l'esame degli atti.

3

Art. 190

Ispezione oculare

Il pubblico ministero, il giudice e, nei casi semplici, la polizia effettuano in loco un'ispezione oculare degli oggetti, luoghi ed eventi che rivestono importanza per valutare un fatto ma non sono direttamente disponibili come reperti probatori.

1

Ognuno deve tollerare un'ispezione oculare e garantire l'accesso necessario a chi vi partecipa.

2

Se occorre accedere a case, appartamenti o altri spazi non accessibili al pubblico, le autorità osservano le norme applicabili alla perquisizione domiciliare.

3

Le ispezioni oculari sono documentate mediante registrazioni audio o video, piantine, disegni o descrizioni oppure in altro modo.

4

5

Chi dirige il procedimento può disporre che: a.

sul luogo dell'ispezione oculare si proceda ad altri atti procedurali;

b.

l'ispezione oculare sia associata a una ricostruzione dei fatti o a un confronto; in tal caso, gli imputati, i testimoni e le persone informate sui fatti sono obbligati a parteciparvi; sono fatti salvi i loro diritti di non rispondere.

Art. 191

Acquisizione di altri atti

Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti.

1

Se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative e giudiziarie mettono a disposizione i loro atti per esame.

2

1345

Codice di procedura penale

I conflitti tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi o tra autorità cantonali e federali, dal Tribunale penale federale.

3

Art. 192

Richiesta di rapporti e informazioni

Le autorità penali richiedono i rapporti ufficiali e i certificati medici relativi a eventi che possono rivestire importanza nel procedimento penale.

1

Per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili.

2

Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 193

Definizione

I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a: a.

assicurare le prove;

b.

garantire la presenza di persone durante il procedimento;

c.

garantire l'esecuzione della decisione finale.

Art. 194 1

Principi

Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a.

sono previsti dalla legge;

b.

vi sono sufficienti indizi di reato;

c.

gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;

d.

l'importanza del reato li giustifica.

I provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con particolare cautela.

2

Art. 195 1

Competenza

Possono ordinare provvedimenti coercitivi: a.

il pubblico ministero;

b.

l'autorità giudicante e, in casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio;

c.

la polizia, nei casi previsti dalla legge.

1346

Codice di procedura penale

La Confederazione e i Cantoni possono riservare la facoltà della polizia di ordinare e attuare provvedimenti coercitivi ad agenti di polizia con un determinato grado o funzione.

2

Art. 196

Intimazione

Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev'essere mantenuto segreto, si consegna alla persona direttamente interessata, contro ricevuta, una copia dell'ordine e dell'eventuale verbale d'esecuzione.

Art. 197

Uso della forza

L'uso della forza per attuare provvedimenti coercitivi è lecito soltanto quale mezzo estremo e deve essere proporzionato.

Art. 198

Reclamo

Contro i provvedimenti coercitivi, già disposti o in corso d'esecuzione, può essere interposto reclamo; è fatto salvo l'articolo 221.

Capitolo 2: Citazione, accompagnamento coattivo e ricerca di persone Sezione 1: Citazione Art. 199

Forma e contenuto

Le citazioni del pubblico ministero, dell'autorità penale delle contravvenzioni e delle autorità giudicanti sono emesse per scritto.

1

2

Le citazioni contengono: a.

la designazione dell'autorità penale citante e delle persone che compiranno l'atto procedurale;

b.

la designazione del citato e della veste in cui è chiamato a partecipare all'atto procedurale;

c.

il motivo della citazione, sempre che lo scopo dell'istruzione non imponga di sottacerlo;

d.

il luogo, la data e l'ora della comparizione;

e.

l'ingiunzione di comparire personalmente;

f.

l'indicazione delle conseguenze giuridiche di un'assenza ingiustificata;

g.

la data della citazione;

h.

la firma del citante.

1347

Codice di procedura penale

Art. 200 1

Termini

Le citazioni sono notificate: a.

nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell'atto procedurale;

b. nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell'atto procedurale.

2 Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell'atto procedurale.

Nel determinare il giorno e l'ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.

3

Art. 201 Deroghe Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati:

1

a.

in casi urgenti; oppure

b. con il consenso della persona da citare.

Chi si trova sul luogo dell'atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione.

2

Art. 202

Salvacondotto

Se occorre citare persone che si trovano all'estero, il pubblico ministero o chi dirige il procedimento in giudizio può concedere loro un salvacondotto. Chi ha ottenuto un salvacondotto non può essere arrestato né subire altre misure restrittive della libertà in Svizzera per reati o condanne risalenti a un'epoca antecedente la sua partenza.

1

Il salvacondotto può essere vincolato a condizioni. In tal caso gli interessati vanno avvisati che il salvacondotto decade qualora non si attengano alle condizioni poste.

2

Art. 203 Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione Chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito.

2 Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all'autorità citante; l'impedimento va motivato e per quanto possibile provato.

3 Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato.

4 Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del pubblico ministero, dell'autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all'autorità citante con la forza pubblica.

5 Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.

1

1348

Codice di procedura penale

Art. 204

Citazioni da parte della polizia

Nell'ambito delle sue indagini la polizia può, senza osservare forme o termini particolari, citare persone a scopo di interrogatorio, di accertamento dell'identità o di rilevamento dei dati segnaletici.

1

Chi non dà seguito a una citazione da parte della polizia può essere sottoposto ad accompagnamento coattivo su ordine del pubblico ministero, se tale misura gli è stata comminata per scritto.

2

Sezione 2: Accompagnamento coattivo Art. 205 1

2

Presupposti e competenze

Una persona può essere sottoposta ad accompagnamento coattivo se: a.

non ha dato seguito a una citazione;

b.

in base a indizi concreti si può ritenere che non darà seguito a una citazione;

c.

in procedimenti per crimini o delitti, la sua immediata comparizione è indispensabile nell'interesse del procedimento;

d.

è gravemente indiziata di un crimine o di un delitto e si presumono motivi di carcerazione.

L'accompagnamento coattivo è disposto da chi dirige il procedimento.

Art. 206

Forma del mandato di accompagnamento

L'accompagnamento coattivo è disposto mediante un mandato scritto. In casi urgenti può essere disposto oralmente, ma va in seguito confermato per scritto.

1

Il mandato di accompagnamento contiene le stesse indicazioni di una citazione e inoltre l'esplicita indicazione del potere della polizia di usare se necessario la forza come pure di accedere ad abitazioni, appartamenti e ad altri spazi non accessibili al pubblico.

2

Art. 207

Procedura

La polizia esegue il mandato di accompagnamento usando il massimo riguardo nei confronti delle persone coinvolte.

1

2 La polizia esibisce il mandato di accompagnamento all'interessato e traduce costui dinanzi all'autorità, senza indugio o all'ora indicata nel mandato.

L'autorità informa senza indugio l'interessato, in una lingua a lui comprensibile, sul motivo dell'accompagnamento, compie l'atto procedurale e lo rilascia immediatamente, eccetto che ne proponga la carcerazione preventiva o di sicurezza.

3

Se per eseguire il mandato di accompagnamento occorre accedere ad abitazioni, appartamenti o altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni dell'articolo 244 capoversi 1 e 2.

4

1349

Codice di procedura penale

Sezione 3: Ricerca di persone Art. 208

Principi

Il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni e il giudice possono far diramare un mandato di ricerca per reperire le persone di ignota dimora e la cui presenza è necessaria nel procedimento. In casi urgenti la polizia può emettere il mandato di moto proprio.

1

2 Nei confronti di un imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto può essere diramato un mandato di cattura o di accompagnamento se si devono presumere motivi di carcerazione.

Se il pubblico ministero, l'autorità penale delle contravvenzioni o il giudice non dispongono altrimenti, la diramazione del mandato è di competenza della polizia.

3

I capoversi 1 e 3 si applicano per analogia alla ricerca di oggetti e valori patrimoniali.

4

Art. 209

Collaborazione della popolazione

La popolazione può essere invitata a collaborare alla ricerca. La Confederazione e i Cantoni possono emanare disposizioni che prevedono la possibilità di versare una ricompensa ai privati che hanno collaborato in modo proficuo alla ricerca.

Capitolo 3: Privazione della libertà, carcerazione preventiva e di sicurezza Sezione 1: Disposizioni generali Art. 210

Principi

L'imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice.

1

Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati non appena:

2

a.

i loro presupposti non sono più adempiuti;

b.

la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure

c.

misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.

La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile.

3

1350

Codice di procedura penale

Art. 211

Immobilizzazione

L'imputato può essere immobilizzato soltanto se: a.

si oppone persistentemente alla misura privativa della libertà;

b.

vi è pericolo di fuga;

c.

costituisce un pericolo immediato per se stesso o per terzi;

d.

vi è il pericolo che sottragga o distrugga mezzi di prova.

Art. 212

Accesso a spazi non accessibili al pubblico

Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere ad abitazioni, appartamenti o altri spazi non accessibili al pubblico, sono applicabili le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare.

1

Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può accedere agli spazi anche senza mandato di perquisizione.

2

Art. 213

Avviso

Se una persona è arrestata provvisoriamente o posta in carcerazione preventiva o di sicurezza, l'autorità penale competente ne avvisa immediatamente:

1

a.

i suoi congiunti;

b.

se l'interessato lo domanda, il suo datore di lavoro o la rappresentanza estera competente.

Si rinuncia all'avviso di cui al capoverso 1 qualora lo scopo dell'istruzione lo imponga oppure se l'interessato vi si oppone espressamente.

2

Se il provvedimento coercitivo privativo della libertà mette in difficoltà una persona che dipende dall'imputato, l'autorità penale ne avvisa i servizi sociali competenti.

3

4 La vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato, eccetto che vi rinunci espressamente. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l'imputato a un serio pericolo.

Sezione 2: Fermo di polizia e inseguimento Art. 214 Fermo di polizia 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: a.

accertarne l'identità;

b.

interrogarla brevemente;

1351

Codice di procedura penale

c.

chiarire se ha commesso un reato;

d. chiarire se lei stessa o oggetti in suo possesso siano ricercati.

2 La polizia può obbligare la persona fermata a: a.

declinare le proprie generalità;

b.

esibire i documenti d'identità;

c.

esibire oggetti che reca con sé;

d. aprire contenitori o veicoli.

3 La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo.

4 Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano.

Art. 215

Inseguimento

In casi urgenti, la polizia è autorizzata a inseguire e fermare un imputato sul territorio di un altro Comune, di un altro Cantone o, nell'ambito di trattati internazionali, all'estero.

1

Se in seguito deve essere arrestato, il fermato è consegnato senza indugio alle autorità competenti del luogo in cui si è proceduto al fermo.

2

Sezione 3: Arresto provvisorio Art. 216 Ad opera della polizia 1 La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi: a.

è colto in flagranza di crimine o di delitto o sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato;

b.

è colpito da mandato di cattura.

La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi, in base alle indagini o ad altre informazioni attendibili, è indiziato di un crimine o di un delitto.

2

La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colto in flagranza di contravvenzione o sorpreso immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione se:

3

a.

non declina le sue generalità;

b.

non abita in Svizzera e non fornisce immediatamente una garanzia per la multa prevedibile;

c.

l'arresto è necessario per impedire che commetta altre contravvenzioni.

1352

Codice di procedura penale

Art. 217

Ad opera di privati

Qualora non sia possibile far capo per tempo all'intervento della polizia, i privati sono autorizzati ad arrestare provvisoriamente chi:

1

a.

è colto in flagranza di crimine o di delitto oppure sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato;

b.

è colpito da mandato di cattura.

Nel procedere all'arresto i privati possono far uso della forza soltanto entro i limiti di quanto disposto nell'articolo 197.

2

3

Gli arrestati vanno consegnati quanto prima alla polizia.

Art. 218

Procedura della polizia

Dopo l'arresto la polizia accerta senza indugio l'identità dell'arrestato, lo informa in una lingua a lui comprensibile sui motivi dell'arresto e, ai sensi dell'articolo 155, lo rende attento ai suoi diritti. Informa poi senza indugio il pubblico ministero dell'avvenuto arresto.

1

In seguito la polizia interroga l'arrestato in applicazione dell'articolo 156 in merito ai sospetti gravanti sulla sua persona e procede senza indugio agli accertamenti necessari per corroborare o infirmare gli indizi di reato e gli altri motivi di carcerazione.

2

Se dagli accertamenti risulta che non sussistono o sono venuti meno motivi di carcerazione, l'arrestato è liberato immediatamente. Se gli accertamenti confermano gli indizi di reato e i motivi di carcerazione, la polizia traduce senza indugio l'arrestato dinanzi al pubblico ministero.

3

In ogni caso l'arrestato è liberato o tradotto dinanzi al pubblico ministero entro 24 ore; se l'arresto è stato preceduto da un fermo, la durata del fermo è computata nel termine.

4

Se una persona arrestata provvisoriamente secondo l'articolo 216 capoverso 3 deve restare in stato di arresto più di tre ore, il provvedimento deve essere ordinato da un agente di polizia a cui la Confederazione o il Cantone abbiano conferito tale facoltà.

5

Sezione 4: Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza: disposizioni generali Art. 219

Definizioni

La carcerazione preventiva comincia quando è disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di primo grado, con l'inizio di una sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell'imputato nel corso dell'istruzione.

1

1353

Codice di procedura penale

La carcerazione di sicurezza è quella durante il periodo tra il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di primo grado e il giudicato della sentenza, l'inizio di una sanzione privativa della libertà o la liberazione.

2

Art. 220

Presupposti

La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che:

1

a.

si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione;

b.

influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità;

c.

minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.

La carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.

2

Art. 221

Rimedi giuridici

Le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza non sono impugnabili.

1

Se la carcerazione preventiva o di sicurezza è durata tre mesi, il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo la reiezione della sua domanda di scarcerazione o l'autorizzazione di prorogare la carcerazione rilasciata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. È fatto salvo l'articolo 232.

2

Art. 222

Contatti con il difensore

Nella procedura di carcerazione, il difensore può assistere agli interrogatori dell'imputato e ad altre assunzioni di prove.

1

Nella procedura di carcerazione svolta dinanzi al pubblico ministero e al giudice, l'imputato può in ogni momento consultarsi liberamente con il difensore, per scritto o oralmente.

2

Sezione 5: Carcerazione preventiva Art. 223

Procedura dinanzi al pubblico ministero

Il pubblico ministero sottopone senza indugio l'imputato a interrogatorio e gli offre l'opportunità di esprimersi in merito agli indizi di reato e ai motivi della carcerazione. Assume senza indugio le prove direttamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato e i motivi di carcerazione.

1

Se gli indizi di reato e i motivi di carcerazione si confermano, il pubblico ministero, immediatamente ma il più tardi 24 ore dopo la traduzione dell'imputato, propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva o una

2

1354

Codice di procedura penale

misura sostitutiva. Presenta la sua proposta per scritto corredata di una succinta motivazione e allegandovi gli atti essenziali.

Se rinuncia a proporre la carcerazione, il pubblico ministero dispone l'immediata liberazione. Se propone una misura sostitutiva, adotta i provvedimenti di sicurezza necessari.

3

Art. 224

Procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi

Ricevuta la proposta del pubblico ministero, il giudice dei provvedimenti coercitivi convoca senza indugio per un'udienza a porte chiuse il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore; può obbligare il pubblico ministero a parteciparvi.

1

Il giudice dei provvedimenti coercitivi consente all'imputato e al suo difensore di esaminare previamente gli atti in suo possesso.

2

Chi non si presenta all'udienza per un motivo legittimo può presentare conclusioni per scritto oppure rinviare a precedenti memorie o istanze.

3

Il giudice dei provvedimenti coercitivi assume senza indugio le prove direttamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato o i motivi di carcerazione.

4

Se l'imputato rinuncia espressamente all'udienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide in procedura scritta in base alla proposta del pubblico ministero e alle memorie e istanze dell'imputato.

5

Art. 225

Decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi

Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del pubblico ministero.

1

Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione al pubblico ministero, all'imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto. In seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta.

2

Se ordina la carcerazione preventiva, il giudice dei provvedimenti coercitivi rende attento l'imputato che può in ogni momento presentare una domanda di scarcerazione.

3

4

Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può: a.

stabilire la durata massima della carcerazione preventiva;

b.

incaricare il pubblico ministero di procedere a determinati atti istruttori;

c.

ordinare misure sostitutive della carcerazione preventiva.

Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non dispone la carcerazione preventiva, l'imputato è rilasciato senza indugio.

5

Art. 226

Domanda di proroga della carcerazione

Scaduta la durata fissata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, il pubblico ministero può domandare la proroga della carcerazione preventiva. Se il giudice dei

1

1355

Codice di procedura penale

provvedimenti coercitivi non ha limitato la durata della carcerazione, la domanda di proroga va presentata dopo tre mesi di carcerazione.

La domanda di proroga è presentata al giudice dei provvedimenti coercitivi per scritto e corredata delle motivazioni al più tardi quattro giorni prima della scadenza della durata della carcerazione, allegandovi gli atti essenziali.

2

Il giudice dei provvedimenti coercitivi offre all'imputato e al suo difensore l'opportunità di esaminare gli atti in suo possesso e di pronunciarsi per scritto entro tre giorni in merito alla domanda di proroga.

3

Il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinare che la carcerazione preventiva sia provvisoriamente prorogata fino a quando avrà deciso.

5 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide il più tardi entro cinque giorni dopo la ricezione del parere dell'imputato o del suo difensore o la scadenza del termine di cui al capoverso 3. Può incaricare il pubblico ministero di procedere a determinati atti istruttori oppure disporre una misura sostitutiva.

4

Di regola, la procedura è scritta, ma il giudice dei provvedimenti coercitivi può convocare un'udienza; questa si svolge a porte chiuse.

6

La proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi.

7

Art. 227

Domanda di scarcerazione

L'imputato può presentare in ogni momento al pubblico ministero, per scritto o con dichiarazione orale a verbale, una domanda di scarcerazione. La domanda va motivata succintamente.

1

Se accoglie la domanda, il pubblico ministero scarcera senza indugio l'imputato.

Se non intende accoglierla, entro tre giorni la inoltra unitamente agli atti al giudice dei provvedimenti coercitivi accludendovi un parere motivato.

2

Il giudice dei provvedimenti coercitivi trasmette il parere all'imputato e al suo difensore per eventuale replica entro tre giorni.

3

Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide in un'udienza a porte chiuse il più tardi cinque giorni dopo la ricezione della replica o la scadenza del termine di cui al capoverso 3. Se l'imputato rinuncia espressamente all'udienza, la decisione può essere resa per scritto. Per altro è applicabile per analogia l'articolo 225 capoversi 2­5.

4

Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può fissare un termine di un mese al massimo durante il quale l'imputato non può presentare alcuna domanda di scarcerazione.

5

1356

Codice di procedura penale

Sezione 6: Carcerazione di sicurezza Art. 228

Decisione

Se l'imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero.

1

Se motivi di carcerazione emergono soltanto dopo la promozione dell'accusa, chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l'articolo 223 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza.

2

3

La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia: a.

dagli articoli 224 e 225 se l'imputato non si trova in carcerazione preventiva;

b.

dall'articolo 226 se l'imputato si trova in carcerazione preventiva.

Art. 229

Scarcerazione nel procedimento di primo grado

Nel procedimento di primo grado, l'imputato e il pubblico ministero possono presentare domanda di scarcerazione.

1

2

La domanda va presentata a chi dirige il procedimento in giudizio.

Se accoglie la domanda, chi dirige il procedimento scarcera senza indugio l'imputato. Se non intende accoglierla, la inoltra per decisione al giudice dei provvedimenti coercitivi.

3

Previo accordo del pubblico ministero, la scarcerazione può essere ordinata anche di moto proprio da chi dirige il procedimento. Se il pubblico ministero non vi acconsente, la decisione spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi.

4

5

Per altro, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 227.

Art. 230

Carcerazione di sicurezza dopo la sentenza di primo grado

Nella sua sentenza, il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza:

1

a.

per garantire l'esecuzione della pena o delle misure;

b.

in vista della procedura di appello.

Se l'imputato incarcerato è assolto e se il tribunale di primo grado ne dispone la liberazione, il pubblico ministero può proporre al tribunale medesimo, all'attenzione di chi dirige il procedimento nel tribunale d'appello, di prorogare la carcerazione di sicurezza. In tal caso l'imputato assolto resta in carcere fino alla decisione di chi dirige il procedimento nel tribunale d'appello. Questi decide entro cinque giorni dalla presentazione della proposta.

2

3 Se l'appello è ritirato, il tribunale di primo grado decide sul computo della durata della carcerazione dopo la sentenza.

1357

Codice di procedura penale

Art. 231

Carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello

Se motivi di carcerazione emergono soltanto durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello, chi vi dirige il procedimento ordina senza indugio l'accompagnamento coattivo della persona da incarcerare e la sente.

1

Chi dirige il procedimento nel tribunale d'appello decide entro 48 ore dall'accompagnamento coattivo; la sua decisione non è impugnabile.

2

Art. 232

Domanda di scarcerazione durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello

Chi dirige il procedimento nel tribunale d'appello decide sulla domanda di scarcerazione entro cinque giorni; la sua decisione non è impugnabile.

Sezione 7: Esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza Art. 233

Stabilimento carcerario

La carcerazione preventiva e quella di sicurezza sono di norma eseguite in stabilimenti carcerari destinati a tale scopo e adibiti per il resto soltanto all'esecuzione di pene detentive di breve durata.

1

2 Se ragioni mediche lo rendono opportuno, l'autorità cantonale competente può ricoverare l'incarcerato in un ospedale o in una clinica psichiatrica.

Art. 234

Esecuzione della carcerazione

La libertà personale dell'incarcerato può essere limitata soltanto nella misura richiesta dallo scopo della carcerazione e dalle esigenze di ordine e di sicurezza nello stabilimento carcerario.

1

I contatti tra l'incarcerato e altre persone devono essere autorizzati da chi dirige il procedimento. Se necessario, le visite si svolgono sotto sorveglianza.

2

Chi dirige il procedimento controlla la corrispondenza in entrata e in uscita, ad eccezione di quella con le autorità di vigilanza e con le autorità penali. Durante la carcerazione di sicurezza può delegare tale compito al pubblico ministero.

3

I contatti tra l'incarcerato e il difensore sono liberi e non sono soggetti a controlli quanto al contenuto. Se sussistono fondati sospetti di abuso, chi dirige il procedimento può, con l'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi, limitarli temporaneamente; comunica previamente le restrizioni all'incarcerato e al difensore.

4

5 I Cantoni disciplinano i diritti e gli obblighi degli incarcerati, le loro possibilità di reclamo, i provvedimenti disciplinari e la vigilanza sugli stabilimenti carcerari.

1358

Codice di procedura penale

Art. 235

Esecuzione anticipata di pene e misure

Chi dirige il procedimento può autorizzare l'imputato a scontare anticipatamente pene detentive o misure privative della libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consenta.

1

Se è già stata promossa accusa, chi dirige il procedimento dà al pubblico ministero la possibilità di pronunciarsi.

2

La Confederazione e i Cantoni possono subordinare l'esecuzione anticipata di misure al consenso delle autorità d'esecuzione.

3

Con l'entrata nello stabilimento d'esecuzione l'imputato inizia a scontare la pena o la misura. A partire da tale istante sottostà al regime d'esecuzione, eccetto che lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza vi si opponga.

4

Sezione 8: Misure sostitutive Art. 236

Disposizioni generali

Il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione.

1

2

Sono misure sostitutive segnatamente: a.

il versamento di una cauzione;

b.

il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione;

c.

l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato;

d.

l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico;

e.

l'obbligo di svolgere un lavoro regolare;

f.

l'obbligo di sottoporsi a un trattamento o controllo medico;

g.

il divieto di avere contatti con determinate persone.

Per sorvegliare l'esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l'impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione diretta sulla persona da sorvegliare.

3

Le norme sulla carcerazione preventiva e sulla carcerazione di sicurezza sono applicabili per analogia all'adozione e all'impugnazione di misure sostitutive.

4

Se nuove circostanze lo esigono oppure se l'imputato non ottempera agli obblighi impostigli, il giudice può in qualsiasi momento revocare le misure sostitutive oppure ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza.

5

1359

Codice di procedura penale

Art. 237

Cauzione

Se vi è pericolo di fuga, il giudice competente può disporre il deposito di una somma di denaro da parte dell'imputato per garantire che questi non si sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà.

1

L'importo della cauzione è determinato in funzione della gravità dei reati contestati all'imputato e tenuto conto della sua situazione personale.

2

La cauzione può essere versata in contanti o mediante la garanzia di una banca o di un'assicurazione in Svizzera.

3

Art. 238 1

Svincolo della cauzione

La cauzione è svincolata quando: a.

il motivo di carcerazione è venuto meno;

b.

il procedimento penale si è concluso con abbandono o assoluzione passati in giudicato;

c.

l'imputato ha cominciato a scontare una sanzione privativa della libertà.

La cauzione svincolata può essere impiegata per la copertura di pene pecuniarie, multe, spese e indennità a carico dell'imputato.

2

3 In merito allo svincolo della cauzione decide l'autorità dinanzi alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima.

Art. 239

Devoluzione della cauzione

Se l'imputato si sottrae al procedimento o all'esecuzione di una sanzione privativa della libertà, la cauzione è devoluta alla Confederazione o al Cantone il cui giudice l'ha ordinata.

1

Se la cauzione è stata versata da un terzo, si può rinunciare alla devoluzione se questi ha fornito tempestivamente alle autorità informazioni che avrebbero permesso la cattura dell'imputato.

2

In merito alla devoluzione della cauzione decide l'autorità dinanzi alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima.

3

La cauzione devoluta è utilizzata in applicazione analogica dell'articolo 73 CP31 a copertura delle pretese dei danneggiati e, se vi è un'eccedenza, a copertura delle pene pecuniarie, delle multe e delle spese procedurali. Un'eventuale ulteriore eccedenza è devoluta alla Confederazione o al Cantone.

4

31

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1360

Codice di procedura penale

Capitolo 4: Perquisizioni e ispezioni Sezione 1: Disposizioni generali Art. 240

Mandato

Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto.

1

2

Il mandato indica: a.

le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare;

b.

lo scopo del provvedimento;

c.

le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione.

Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l'ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili e può eseguire perquisizioni senza mandato; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti.

3

La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone.

4

Art. 241

Esecuzione

Le autorità o persone incaricate dell'esecuzione adottano le misure di sicurezza atte a conseguire lo scopo del provvedimento.

1

Esse possono vietare a talune persone di allontanarsi durante la perquisizione o l'ispezione.

2

Art. 242

Reperti casuali

Le tracce o gli oggetti rinvenuti casualmente che non hanno rapporto alcuno con il reato in questione, ma che forniscono indizi su un altro reato, devono essere preservati.

1

2 Tali oggetti sono trasmessi a chi dirige il procedimento unitamente a un rapporto; chi dirige il procedimento decide in merito alla procedura ulteriore.

Sezione 2: Perquisizione domiciliare Art. 243

Principio

Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto.

1

l consenso dell'avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi:

2

1361

Codice di procedura penale

a.

si trovino persone ricercate;

b.

vi siano tracce oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare;

c.

si commettano reati.

Art. 244 1

2

Esecuzione

Le perquisizioni domiciliari non possono essere eseguite: a.

tra le ore 20 e le 6;

b.

la domenica;

c.

i giorni festivi legali.

Se vi è pericolo nel ritardo, è consentito derogare al capoverso 1.

3 All'inizio della perquisizione le persone incaricate della stessa esibiscono il mandato.

Se presente in loco, il detentore degli spazi da perquisire è tenuto ad assistere alla perquisizione. Se il detentore è assente, alla perquisizione presenzia se possibile un familiare maggiorenne o un'altra persona idonea.

4

Sezione 3: Perquisizione di carte e registrazioni Art. 245

Principio

Carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati al trattamento e all'immagazzinamento di informazioni possono essere perquisiti qualora si debba presumere che contengano informazioni soggette a sequestro.

Art. 246

Esecuzione

Prima della perquisizione, al detentore delle carte o registrazioni è data la possibilità di esprimersi in merito al contenuto delle stesse.

1

Per l'esame del contenuto di carte e registrazioni, in particolare per la cernita di quelle dal contenuto protetto, è possibile far capo ad esperti.

2

Il detentore può mettere a disposizione delle autorità penali copie delle carte e registrazioni, nonché versioni stampate delle informazioni immagazzinate, sempre che questo sia sufficiente ai fini del procedimento.

3

Art. 247

Apposizione di sigilli

Le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni dell'avente diritto non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù del diritto di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi, sono sigillati e non possono essere visionati dalle autorità penali né utilizzati nel procedimento.

1

1362

Codice di procedura penale

Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all'avente diritto.

2

Se l'autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un mese:

3

a.

il giudice dei provvedimenti coercitivi, nell'ambito della procedura preliminare;

b.

il giudice presso il quale il caso è pendente, negli altri casi.

Per l'esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può far capo a un esperto.

4

Sezione 4: Perquisizione di persone e oggetti Art. 248

Principio

Persone ed oggetti possono essere perquisiti senza consenso dell'interessato soltanto se si debba presumere che si possano rinvenire tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare.

Art. 249

Esecuzione

La perquisizione personale comprende il controllo degli indumenti, oggetti, contenitori e veicoli che la persona ha con sé, nonché della superficie del corpo e degli orifizi e cavità corporei visibili.

1

Le perquisizioni che tangono la sfera intima dell'interessato sono compiute da persone dello stesso sesso o da un medico, eccetto che la misura non ammetta ritardi.

2

Sezione 5: Ispezioni corporali Art. 250

Principio

L'ispezione corporale comprende l'esame dello stato fisico o mentale di una persona.

1

2

L'imputato può essere sottoposto a ispezione corporale per: a.

accertare i fatti;

b.

chiarire se egli è capace di intendere e di volere, di prendere parte al dibattimento e se è idoneo alla carcerazione.

Interventi nella sfera dell'integrità fisica dell'imputato possono essere ordinati soltanto se non gli arrecano dolori particolari, né compromettono la sua salute.

3

Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far

4

1363

Codice di procedura penale

luce su uno dei reati di cui agli articoli 111­113, 122, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP32.

Art. 251

Esecuzione

Le ispezioni corporali e gli interventi nell'integrità fisica sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Sezione 6: Ispezione di cadaveri Art. 252

Decessi dovuti a cause sospette o ignote

Se vi sono indizi che un decesso non sia avvenuto per cause naturali, ma è dovuto in particolare a un reato, o se l'identità del cadavere è ignota, il pubblico ministero ne dispone l'ispezione da parte di un medico specializzato al fine di chiarire le cause del decesso o di identificare il cadavere.

1

2 Se dopo l'ispezione del cadavere non vi sono indizi di reato e l'identità è stata accertata, il pubblico ministero dà il nulla osta alle esequie.

In caso contrario, il pubblico ministero dispone la messa al sicuro del cadavere e ulteriori ispezioni da parte di un istituto di medicina legale e, se necessario, l'autopsia. Può altresì ordinare che il cadavere o parti del cadavere siano trattenute finché lo scopo dell'istruzione lo richieda.

3

I Cantoni determinano quali membri del personale medico hanno l'obbligo di annunciare alle autorità penali decessi dovuti a cause sospette o ignote.

4

Art. 253

Esumazione

Se risulta necessario per chiarire la fattispecie, può essere ordinata l'esumazione o l'apertura dell'urna cineraria.

Capitolo 5: Analisi del DNA Art. 254

Condizioni in generale

Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:

1

32

a.

l'imputato;

b.

altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere le loro tracce da quelle dell'imputato;

RS 311.0

1364

Codice di procedura penale

2

c.

persone decedute;

d.

materiale biologico pertinente al reato (tracce).

La polizia può disporre: a.

il prelievo di campioni su persone, se non invasivo;

b.

l'allestimento di un profilo del DNA a partire da tracce.

Art. 255

Indagini a tappeto

Per far luce su un crimine, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre il prelievo di campioni e l'allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato.

Art. 256

Prelievi effettuati su condannati

Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l'allestimento di un profilo del DNA su persone: a.

che sono state condannate a una pena detentiva superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine;

b.

che sono state condannate per un crimine o delitto intenzionale contro la vita o l'integrità della persona oppure contro l'integrità sessuale;

c.

nei cui confronti è stata ordinata una misura terapeutica o l'internamento.

Art. 257

Esecuzione dei prelievi di campioni

I prelievi invasivi di campioni sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Art. 258

Applicabilità della legge sui profili del DNA

Per altro è applicabile la legge del 20 giugno 200333 sui profili del DNA.

Capitolo 6: Rilevamenti segnaletici, campioni calligrafici e vocali Art. 259

Rilevamenti segnaletici

Il rilevamento segnaletico consiste nell'accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo.

1

Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento.

2

33

RS 363

1365

Codice di procedura penale

Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato.

Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato per scritto.

3

Se l'interessato rifiuta di sottomettersi all'ordine della polizia, decide il pubblico ministero.

4

Art. 260

Conservazione e impiego di documenti segnaletici

I documenti segnaletici concernenti l'imputato possono essere conservati e impiegati fuori dal fascicolo:

1

a.

sino alla scadenza del termine di cancellazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale, in caso di condanna o di proscioglimento per incapacità penale;

b.

sino al giudicato della decisione, in caso di assoluzione per altri motivi, di abbandono del procedimento o di non luogo a procedere;

c.

sino alla conclusione della procedura d'accertamento preliminare, se a seguito della stessa non è aperta un'istruzione e non è emesso un decreto di non luogo a procedere.

Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera b o lettera c determinati fatti inducono a supporre che i documenti segnaletici concernenti l'imputato potrebbero servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tali documenti possono essere conservati e impiegati al massimo per dieci anni dal giudicato della decisione, rispettivamente dalla conclusione della procedura d'accertamento preliminare.

2

I documenti segnaletici concernenti persone non imputate devono essere distrutti non appena il procedimento contro l'imputato è chiuso oppure è oggetto di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.

3

I documenti segnaletici devono essere distrutti se l'interesse alla loro conservazione e al loro impiego è manifestamente venuto meno prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1­3.

4

Art. 261

Campioni grafologici e vocali

L'imputato, i testimoni e le persone informate sui fatti possono essere tenuti a fornire campioni grafologici o vocali a fini di confronto.

1

Le persone che rifiutano di fornire siffatti campioni possono essere punite con la multa disciplinare. Sono eccettuati l'imputato e, nei limiti del loro diritto, le persone aventi il diritto non rispondere o di non deporre.

2

1366

Codice di procedura penale

Capitolo 7: Sequestro Art. 262

Principio

All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:

1

a.

utilizzati come mezzi di prova;

b.

utilizzati per garantire le spese, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;

c.

restituiti ai danneggiati;

d.

confiscati.

Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.

2

Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali a destinazione del pubblico ministero o del giudice.

3

Art. 263 1

Limitazioni

Non possono essere sequestrati: a.

documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il difensore;

b.

carte e registrazioni personali e corrispondenza dell'imputato, se l'interesse alla protezione della sua personalità prevale su quello del perseguimento penale;

c.

oggetti, segnatamente carte, registrazioni e corrispondenza, inerenti ai contatti tra l'imputato con persone aventi il diritto di non deporre conformemente agli articoli 167­170, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale.

2 Le limitazioni di cui al capoverso 1 non sono applicabili a oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati in vista della loro restituzione al danneggiato o in vista della loro confisca.

Se un avente diritto fa valere che un sequestro di oggetti o valori patrimoniali è inammissibile in virtù del diritto di non rispondere o di non deporre o per altri motivi, le autorità penali procedono conformemente alle norme sull'apposizione dei sigilli.

3

Art. 264

Obbligo di consegna

Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. Sono eccettuati l'imputato e, nei limiti del loro diritto, le persone aventi il diritto di non rispondere o di non deporre.

1

1367

Codice di procedura penale

L'autorità penale può ingiungere all'obbligato di procedere alla consegna e impartirgli un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sarà punibile in base all'articolo 292 CP34 o con la multa disciplinare.

2

3 Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l'ingiunzione di consegna è disattesa o se vi è motivo di ritenere ch'essa ne vanificherebbe lo scopo.

Art. 265

Esecuzione

L'autorità penale attesta nell'ordine di sequestro o in una quietanza separata l'avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati.

1

L'autorità penale compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione.

2

3

In caso di sequestro di immobili è disposto un blocco al registro fondiario.

Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all'avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito.

4

Gli oggetti soggetti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri titoli quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188935 sulla esecuzione e sul fallimento. I proventi di tale realizzazione sono quindi sequestrati.

5

Il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati.

6

Art. 266

Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati

Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

1

Se è incontestato che, mediante il reato, un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento.

2

Per gli oggetti o valori patrimoniali non dissequestrati la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale.

3

Se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice.

4

L'autorità penale può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile.

5

Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, il pubblico ministero o il giudice fa pubblicare l'elenco degli oggetti o dei valori patrimoniali per consentire agli interessati di annunciare le loro pretese. Se entro cinque anni dalla

6

34 35

RS 311.0 RS 281.1

1368

Codice di procedura penale

pubblicazione nessuno avanza pretese, gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati sono devoluti al Cantone o alla Confederazione.

Art. 267

Sequestro a copertura delle spese

Il patrimonio dell'imputato può essere colpito da sequestro nella misura presumibilmente necessaria a coprire:

1

a.

le spese del procedimento e le indennità;

b.

le pene pecuniarie e le multe.

Nell'operare il sequestro l'autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia.

2

Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92­94 della legge federale dell'11 aprile 188936 sulla esecuzione e sul fallimento.

3

Capitolo 8: Misure di sorveglianza segrete Sezione 1: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 268

Condizioni

Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:

1

a.

sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;

b.

la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e

c.

le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

a.

36 37

Codice penale37: articoli 111­113, 115, 118 numero 2, 122, 127, 129, 135, 138­140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146­148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 3, 160, 161, 163 numero 1, 180, 181, 183­185, 187, 188 numero 1, 189­191, 192 capoverso 1, 195­197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo periodo, 230ter, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis­260quinquies, 261bis, 264­267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, RS 281.1 RS 311.0

1369

Codice di procedura penale

305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies; b.

legge federale del 26 marzo 193138 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri: articolo 23 capoverso 2;

c.

legge federale del 22 giugno 200139 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;

d.

legge federale del 13 dicembre 199640 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2, 34 e 35;

e.

legge federale del 21 marzo 200341 sull'energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;

f.

legge federale del 3 ottobre 195142 sugli stupefacenti: articolo 19 numero 1 secondo periodo e numero 2, nonché articolo 20 numero 1 secondo periodo;

g.

legge del 7 ottobre 198343 sulla protezione dell'ambiente: articolo 60 capoverso 1 lettere g­i, nonché m ed o;

h.

legge del 13 dicembre 199644 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2.

Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 197945.

3

Art. 269

Oggetto della sorveglianza

Possono essere sorvegliati l'indirizzo postale e il collegamento di telecomunicazione: a.

dell'imputato;

b.

di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che: 1. l'imputato ne utilizzi l'indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione, oppure 2. il terzo riceva determinate comunicazioni per l'imputato o trasmetta ad altri comunicazioni di quest'ultimo.

Art. 270

Salvaguardia del segreto professionale

In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui agli articoli 167­170, la cernita delle informazioni estranee all'oggetto

1

38 39 40 41 42 43 44 45

RS 142.20 RS 211.221.31 RS 514.51 RS 732.1 RS 812.121 RS 814.01 RS 946.202 RS 322.1

1370

Codice di procedura penale

delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l'autorità di perseguimento penale non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale.

2

Le intercettazioni via collegamento diretto sono ammesse soltanto se: a.

sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e

b.

ragioni particolari lo esigono.

Le informazioni raccolte nell'ambito della sorveglianza di altre persone e in merito alle quali una persona menzionata negli articoli 167­170 potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dal fascicolo e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere impiegate nel procedimento penale.

3

Art. 271 Obbligo d'approvazione e autorizzazione di massima 1 La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

2 Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il collegamento di telecomunicazione, il giudice dei provvedimenti coercitivi può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i collegamenti identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione quadro). Ogni mese e a sorveglianza conclusa il pubblico ministero presenta un rapporto, per approvazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Se la sorveglianza di un collegamento nell'ambito di un'autorizzazione quadro necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall'autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi.

3

Art. 272

Dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione, identificazione degli utenti

Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto o una contravvenzione a tenore dell'articolo 179septies CP46 e se le condizioni di cui all'articolo 268 capoverso 1 lettere b e c sono soddisfatte, il pubblico ministero può esigere informazioni: 1

a.

riguardo a quando e con quali persone o collegamenti la persona sorvegliata è in contatto postale o di telecomunicazione;

b.

riguardo ai dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione.

L'ordine di fornire le informazioni sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

2

L'ordine di fornire le informazioni può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.

3

46

RS 311.0

1371

Codice di procedura penale

Art. 273

Procedura di approvazione

Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza o ordinato di raccogliere informazioni, il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:

1

a.

l'ordine di sorveglianza;

b.

la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l'approvazione.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta la sorveglianza o ordinata la raccolta d'informazioni. Può accordare l'approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

2

Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la decisione al pubblico ministero nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all'articolo 2 della legge federale del 6 ottobre 200047 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

3

4

L'approvazione menziona espressamente se: a.

devono essere presi provvedimenti per la salvaguardia di segreti professionali;

b.

sono ammesse le intercettazioni via collegamento diretto.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi accorda l'approvazione per tre mesi al massimo. L'approvazione può essere prorogata di volta in volta per un periodo di tre mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.

5

Art. 274 1

Fine della sorveglianza

Il pubblico ministero pone fine senza indugio alla sorveglianza se: a.

le condizioni non sono più soddisfatte; o

b.

l'approvazione o la proroga è rifiutata.

Nel caso di cui al capoverso 1 lettera a il pubblico ministero comunica la fine della sorveglianza al giudice dei provvedimenti coercitivi.

2

Art. 275

Risultati non utilizzati

Le registrazioni ottenute nell'ambito di una sorveglianza approvata ma non necessarie per il procedimento penale devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte immediatamente dopo la chiusura del procedimento.

1

Gli invii postali possono essere messi al sicuro fintanto che sia necessario per il procedimento penale; non appena lo stato della procedura lo consente, devono essere rimessi ai destinatari.

2

47

RS 780.1

1372

Codice di procedura penale

Art. 276

Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata

I documenti e i supporti di dati raccolti nell'ambito di una sorveglianza non approvata devono essere distrutti immediatamente. Gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari.

1

Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori.

2

Art. 277

Reperti casuali

Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.

1

Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell'ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.

2

3 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.

Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.

4

5 Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.

Art. 278

Comunicazione

Il più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all'imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all'articolo 269 lettera b.

1

Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi, la comunicazione può essere differita o tralasciata se:

2

a.

le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e

b.

il differimento o la non comunicazione sono necessari per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Le persone il cui collegamento di telecomunicazione o indirizzo postale è stato sorvegliato oppure che hanno utilizzato tale collegamento o indirizzo possono interporre reclamo conformemente agli articoli 401­405. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

3

1373

Codice di procedura penale

Sezione 2: Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza Art. 279

Scopo dell'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza

Il pubblico ministero può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza per: a.

intercettare o registrare comunicazioni o conversazioni private;

b.

osservare o registrare eventi in luoghi privati o non accessibili al pubblico;

c.

accertare dove si trovano persone o cose.

Art. 280

Condizioni ed esecuzione

L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza può essere disposto soltanto nei confronti dell'imputato. Spazi o veicoli di terzi possono essere sorvegliati soltanto se sulla base di determinati fatti si debba presumere che l'imputato si trovi in tali spazi o utilizzi tali veicoli.

1

2

L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza non può essere disposto per: a.

rilevare a scopo probatorio eventi ai quali l'imputato partecipa durante la privazione della libertà;

b.

sorvegliare spazi o veicoli di terzi appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 167­170.

3 Per altro, l'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza è retto dagli articoli 268­278.

Sezione 3: Osservazione di persone e cose Art. 281

Condizioni

Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura delle indagini preliminari, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:

1

a.

in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto;

b.

altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Un'osservazione disposta dalla polizia non può protrarsi per più di due settimane, salva l'approvazione del pubblico ministero.

2

Art. 282

Comunicazione

Il più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica ai diretti interessati il motivo, il genere e la durata dell'osservazione.

1

1374

Codice di procedura penale

2

La comunicazione può essere differita o tralasciata se: a.

le informazioni ottenute non sono utilizzate a scopo probatorio; e

b.

è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Sezione 4: Sorveglianza delle relazioni bancarie Art. 283

Principio

Per far luce su crimini o delitti, il giudice dei provvedimenti coercitivi può, su richiesta del pubblico ministero, disporre la sorveglianza delle relazioni tra l'imputato e una banca o un istituto analogo.

Art. 284

Esecuzione

Se acconsente alla richiesta, il giudice dei provvedimenti coercitivi impartisce per scritto alla banca o all'istituto analogo istruzioni concernenti:

1

a.

le informazioni e i documenti da fornire;

b.

i provvedimenti da prendere per la tutela del segreto.

Le persone aventi diritto di disporre del conto sono successivamente informate della sorveglianza conformemente all'articolo 278 capoversi 1 e 2.

2

Le persone il cui traffico bancario è stato sorvegliato possono interporre reclamo conformemente agli articoli 401­405. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

3

Sezione 5: Inchiesta mascherata Art. 285 1

Condizioni

Il pubblico ministero può disporre un'inchiesta mascherata se: a.

sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;

b.

la gravità del reato giustifica l'inchiesta mascherata; e

c.

le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

a.

48

Codice penale48: articoli 111­113, 122, 129, 135, 138­140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 183­185, 187, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoRS 311.0

1375

Codice di procedura penale

verso 1, 195, 196, 197 numeri 3 e 3bis, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo periodo, 230ter, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260bis­260quinquies, 264­267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater e 322septies; b.

legge federale del 26 marzo 193149 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri: articolo 23 capoverso 2;

c.

legge federale del 22 giugno 200150 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;

d.

legge federale del 13 dicembre 199651 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2, 34 e 35;

e.

legge federale del 21 marzo 200352 sull'energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;

f.

legge federale del 3 ottobre 195153 sugli stupefacenti: articolo 19 numero 1 secondo periodo e numero 2, nonché articolo 20 numero 1 secondo periodo;

g.

legge del 13 dicembre 199654 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2.

Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, l'inchiesta mascherata può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 197955.

3

Art. 286 1

Requisiti degli agenti infiltrati

Possono essere impiegati quali agenti infiltrati: a.

i membri di un corpo di polizia svizzero o straniero;

b.

le persone assunte a titolo provvisorio al fine di svolgere compiti di polizia, anche se prive di formazione professionale in materia di polizia.

Quali persone di contatto possono essere impiegati soltanto membri di un corpo di polizia.

2

Se quale agente infiltrato è impiegato un membro di un corpo di polizia straniero, egli è di regola istruito dalla sua usuale persona di contatto.

3

49 50 51 52 53 54 55

RS 142.20 RS 211.221.31 RS 514.51 RS 732.1 RS 812.121 RS 946.202 RS 322.1

1376

Codice di procedura penale

Art. 287 1

Identità fittizia e garanzia dell'anonimato

Il pubblico ministero può assegnare un'identità fittizia all'agente infiltrato.

Il pubblico ministero può garantire all'agente infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come testimone.

2

Se l'agente infiltrato ha commesso un reato nel corso dell'intervento, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale.

3

Art. 288

Procedura di approvazione

L'intervento di agenti infiltrati sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

1

Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto l'inchiesta mascherata il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:

2

a.

l'ordine con il quale ha disposto l'inchiesta mascherata;

b.

la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l'approvazione.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta l'inchiesta mascherata. Può accordare l'approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

3

4

L'approvazione menziona espressamente se è consentito: a.

allestire o alterare documenti per costituire o conservare un'identità fittizia;

b.

garantire l'anonimato;

c.

impiegare persone prive di formazione professionale in materia di polizia.

L'approvazione è accordata per dodici mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per un periodo di sei mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.

5

Se l'approvazione viene negata o non è stata chiesta, il pubblico ministero pone fine senza indugio all'intervento. Tutte le registrazioni devono essere immediatamente distrutte. Le informazioni ottenute mediante l'inchiesta mascherata non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori.

6

Art. 289

Istruzioni prima dell'intervento

Prima dell'intervento il pubblico ministero istruisce la persona di contatto nonché l'agente infiltrato.

Art. 290

Persona di contatto

Per tutta la durata dell'intervento la persona di contatto ha il potere di impartire direttamente istruzioni all'agente infiltrato. Durante l'intervento il collegamento tra

1

1377

Codice di procedura penale

il pubblico ministero e l'agente infiltrato avviene esclusivamente per il tramite della persona di contatto.

2

La persona di contatto ha in particolare i compiti seguenti: a.

istruire in dettaglio e in modo continuato l'agente infiltrato sul suo intervento, sulle sue attribuzioni e sull'utilizzazione dell'identità fittizia;

b.

dirigere e assistere l'agente infiltrato e valutare costantemente i rischi;

c.

registrare per scritto i rapporti forniti oralmente dall'agente infiltrato e gestire un fascicolo sull'intervento;

d.

informare in modo continuato e completo il pubblico ministero in merito all'intervento.

Art. 291 1

Obblighi dell'agente infiltrato

L'agente infiltrato svolge l'intervento attenendosi alle istruzioni ricevute.

Presenta periodicamente alla persona di contatto un rendiconto completo concernente la sua attività e i suoi accertamenti.

2

Art. 292

Limiti dell'intervento

L'agente infiltrato non deve risvegliare un'inclinazione latente a commettere un reato o a commettere un reato più grave di quello previsto. Deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.

1

L'attività dell'agente infiltrato deve incidere soltanto in misura secondaria sulla determinazione a commettere un reato concreto.

2

Se necessario, l'agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova per predisporre l'affare principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.

3

Se l'agente infiltrato oltrepassa i limiti dell'influsso che gli è consentito di esercitare, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione.

4

Art. 293

Intervento in occasione del perseguimento di reati contro la legge sugli stupefacenti

L'agente infiltrato che agisce nell'ambito di un'inchiesta mascherata approvata non è punibile secondo gli articoli 19 e 20­22 della legge del 3 ottobre 195156 sugli stupefacenti.

Art. 294

Importi necessari alla conclusione di un affare fittizio

Su richiesta del pubblico ministero, la Confederazione può mettere a disposizione, per il tramite della Banca nazionale, gli importi necessari alla conclusione di un

1

56

RS 812.121

1378

Codice di procedura penale

affare fittizio o alla dimostrazione della capacità economica dell'agente infiltrato, nella quantità e secondo le modalità desiderate.

La richiesta, corredata di una breve descrizione dei fatti, deve essere presentata all'Ufficio federale di polizia.

2

Il pubblico ministero prende le necessarie misure volte a proteggere il denaro messo a disposizione. In caso di perdita, risponde la Confederazione o il Cantone da cui dipende il pubblico ministero.

3

Art. 295

Reperti casuali

Le informazioni ottenute nell'ambito di un'inchiesta mascherata concernenti un reato diverso da quelli previsti nell'ordine d'inchiesta possono essere utilizzate se per far luce su tale reato si sarebbe potuto disporre un'inchiesta mascherata.

1

Il pubblico ministero dispone senza indugio l'inchiesta mascherata e avvia la procedura di approvazione.

2

Art. 296 1

Fine dell'intervento

Il pubblico ministero pone fine senza indugio all'intervento se: a.

le condizioni non sono più soddisfatte;

b.

l'approvazione o la proroga è rifiutata; o

c.

l'agente infiltrato o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al pubblico ministero.

Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e c il pubblico ministero comunica la fine dell'intervento al giudice dei provvedimenti coercitivi.

2

La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre a un pericolo evitabile né l'agente infiltrato, né terzi coinvolti nell'inchiesta.

3

Art. 297

Comunicazione

Il più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica all'imputato che nei suoi confronti è stata svolta un'inchiesta mascherata.

1

Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:

2

a.

le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e

b.

è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un'inchiesta mascherata possono interporre reclamo conformemente agli articoli 401­405. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

3

1379

Codice di procedura penale

Titolo sesto: Procedura preliminare Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 298

Definizione e scopo

La procedura preliminare si compone della procedura investigativa della polizia e dell'istruzione da parte del pubblico ministero.

1

Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e raccolte prove per determinare se nei confronti dell'imputato:

2

a.

deve essere emesso un decreto d'accusa;

b.

deve essere promossa accusa;

c.

deve essere abbandonato il procedimento.

Art. 299 1

Avvio della procedura preliminare

La procedura preliminare è avviata mediante: a.

l'attività investigativa indipendente della polizia;

b.

l'apertura dell'istruzione da parte del pubblico ministero.

2 L'avvio della procedura preliminare non è impugnabile, eccetto che l'imputato invochi una violazione del divieto di un secondo procedimento.

Art. 300

Diritto di denuncia

Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.

1

Su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato.

2

Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali.

3

Art. 301

Obbligo di denuncia

Se non sono esse stesse competenti per il perseguimento, le autorità penali sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato o che sono stati loro annunciati nell'ambito della loro attività ufficiale.

1

La Confederazione e i Cantoni disciplinano l'obbligo di denuncia dei membri delle altre autorità.

2

L'obbligo di denuncia non concerne le persone che hanno il diritto di non rispondere o di non deporre conformemente agli articoli 111 capoverso 1, 165, 166 e 177 capoverso 1.

3

1380

Codice di procedura penale

Art. 302

Reati perseguibili a querela di parte o previa autorizzazione

Per i reati perseguibili soltanto a querela di parte o previa autorizzazione, la procedura preliminare è avviata unicamente se è sporta querela o se è concessa l'autorizzazione.

1

L'autorità competente può prendere anche prima le misure conservative indifferibili.

2

Art. 303

Forma della querela

La querela deve essere presentata alla polizia, al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni, per scritto oppure oralmente a verbale.

1

Anche la rinuncia alla querela e il suo ritiro richiedono la forma scritta o la forma orale a verbale.

2

Art. 304

Informazione della vittima sui suoi diritti

Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti in merito ai loro diritti e obblighi nel procedimento penale.

1

Nella stessa occasione la polizia e il pubblico ministero informano inoltre in merito a:

2

a.

i consultori per le vittime di reati, indicandone l'indirizzo e i compiti;

b.

le prestazioni finanziarie previste dalla legge federale del 4 ottobre 199157 concernente l'aiuto alle vittime di reati e il termine per la presentazione di una domanda.

Se la vittima non vi si oppone, la polizia e il pubblico ministero trasmettono immediatamente il nome e l'indirizzo della vittima a un consultorio per le vittime di reati.

3

4

L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve essere messa a verbale.

Capitolo 2: Procedura investigativa della polizia Art. 305

Compiti della polizia

Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti.

1

2

La polizia deve segnatamente:

57

a.

assicurare e valutare tracce e mezzi di prova;

b.

individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato;

c.

se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli indiziati di reato.

RS 312.5

1381

Codice di procedura penale

3 Durante la sua attività la polizia si attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del presente Codice.

Art. 306

Collaborazione con il pubblico ministero

La polizia informa senza indugio il pubblico ministero in merito a reati gravi nonché ad altri eventi rilevanti. I pubblici ministeri di Confederazione e Cantoni possono emanare istruzioni dettagliate concernenti tale obbligo d'informazione.

1

Il pubblico ministero può in ogni tempo impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia o avocare a sé il procedimento. Nei casi di cui al capoverso 1, il pubblico ministero procede personalmente, se possibile, ai primi interrogatori sostanziali.

2

La polizia annota di volta in volta in rapporti scritti gli accertamenti da essa compiuti e le misure da essa adottate e, dopo la conclusione delle indagini, li trasmette immediatamente al pubblico ministero unitamente alle denunce, ai verbali, agli altri atti nonché agli oggetti e ai valori patrimoniali messi al sicuro.

3

4

La polizia può prescindere dalla stesura di un rapporto se: a.

non vi è manifestamente alcun motivo che il pubblico ministero intraprenda altri passi procedurali; e

b.

non sono stati presi provvedimenti coercitivi o non sono stati compiuti altri atti d'indagine formalizzati.

Capitolo 3: Istruzione da parte del pubblico ministero Sezione 1: Compiti del pubblico ministero Art. 307

Definizione e scopo dell'istruzione

Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.

1

2 Se si prospetta la promozione dell'accusa o l'emanazione di un decreto d'accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell'imputato.

In caso di promozione dell'accusa, l'istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.

3

Art. 308 1

Apertura dell'istruzione

Il pubblico ministero apre l'istruzione se: a.

da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;

b.

dispone provvedimenti coercitivi;

c.

è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 306 capoverso 1.

1382

Codice di procedura penale

2 Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.

3 Il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto. Quest'ultimo designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato né notificato. Esso non è impugnabile.

4 Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa.

Art. 309

Accertamenti preliminari

Se dalle informazioni in suo possesso non emergono sufficienti indizi di reato, il pubblico ministero può dapprima procedere a indagini informali. A tal fine può raccogliere unicamente informazioni scritte od orali.

1

Nessuno è tenuto a collaborare a dette indagini. Persone e autorità interessate vanno avvertite di tale facoltà.

2

Se dagli accertamenti preliminari emergono sufficienti indizi di reato, il pubblico ministero apre l'istruzione e integra gli atti degli accertamenti preliminari a quelli dell'istruzione.

3

Se non apre l'istruzione, il pubblico ministero può emanare un decreto di non luogo a procedere. Tale decreto non è impugnabile. I dati personali raccolti nell'ambito degli accertamenti preliminari vanno distrutti senza indugio. Tali dati possono tuttavia essere conservati per dieci anni al massimo se è lecito presumere che possano servire a far luce su reati futuri.

4

Art. 310

Decreto di non luogo a procedere

Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:

1

2

a.

gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali in questione non sono adempiuti;

b.

vi sono impedimenti a procedere;

c.

si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.

Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.

Sezione 2: Svolgimento dell'istruzione Art. 311

Raccolta delle prove ed estensione dell'istruzione

Il pubblico ministero raccoglie personalmente le prove. La Confederazione e i Cantoni determinano in che misura egli possa delegare singoli atti istruttori ai suoi collaboratori.

1

1383

Codice di procedura penale

Il pubblico ministero può estendere l'istruzione ad altre persone o ad altri reati.

L'articolo 308 capoverso 3 è applicabile.

2

Art. 312

Conferimento di mandati alla polizia

Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.

1

Le persone interrogate dalla polizia su incarico del pubblico ministero hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell'ambito degli interrogatori condotti dal pubblico ministero.

2

Art. 313

Raccolta delle prove in relazione ad azioni civili

Il pubblico ministero raccoglie anche le prove necessarie al giudizio dell'azione civile, sempre che il procedimento non ne risulti ampliato o ritardato in maniera sostanziale.

1

Può subordinare al versamento di un anticipo delle spese da parte dell'accusatore privato la raccolta delle prove a sostegno in primo luogo dell'azione civile.

2

Art. 314 1

Sospensione

Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se: a.

l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere;

b.

l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento e appare opportuno attenderne l'esito;

c.

è in corso una procedura di conciliazione o di mediazione e appare opportuno attenderne l'esito;

d.

una decisione di merito dipende dall'evolversi delle conseguenze del reato.

Nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, la sospensione è limitata a tre mesi; può essere prorogata di altri tre mesi, ma una volta sola.

2

Prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto.

3

Il pubblico ministero notifica la sospensione all'imputato, all'accusatore privato e alla vittima.

4

5

Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.

Art. 315

Riattivazione

Il pubblico ministero riattiva d'ufficio l'istruzione se è venuto meno il motivo che ne ha provocato la sospensione.

1

2

La riattivazione non è impugnabile.

1384

Codice di procedura penale

Sezione 3: Conciliazione e mediazione Art. 316

Conciliazione

Se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l'imputato a un'udienza di conciliazione. La mancata comparizione del querelante vale quale ritiro della querela.

1

Se entra in considerazione un'impunità a seguito di riparazione secondo l'articolo 53 CP58, il pubblico ministero convoca il danneggiato e l'imputato a un'udienza allo scopo di ottenere la riparazione.

2

L'avvenuta conciliazione è messa a verbale e l'accordo è firmato dagli interessati.

Il pubblico ministero abbandona quindi il procedimento.

3

Se l'imputato non compare all'udienza di conciliazione di cui al capoverso 1 o 2 oppure l'udienza ha esito negativo, il pubblico ministero apre senza indugio l'istruzione. In casi motivati può obbligare il querelante a prestare entro dieci giorni una cauzione per le spese e indennità.

4

Art. 317

Mediazione

In qualsiasi momento, il pubblico ministero può far capo a un mediatore. A tal fine chiede l'assenso dell'imputato e del danneggiato, informandoli circa la portata della mediazione. Inoltra al mediatore una copia degli atti.

1

Il pubblico ministero permane responsabile dell'azione penale. In qualsiasi momento, può chiedere informazioni circa lo stato della mediazione.

2

Il mediatore cerca di favorire una soluzione che sia frutto di una libera negoziazione tra gli interessati. A tal fine, opera in piena indipendenza dal pubblico ministero, imparzialmente e senza esercitare pressioni sugli interessati.

3

Il mediatore convoca l'imputato e il danneggiato a un colloquio, avvertendoli che la partecipazione è facoltativa. Se ritiene di aver assolto il proprio compito, comunica al pubblico ministero l'esito della mediazione. La comunicazione consta di:

4

5

a.

il testo dell'accordo raggiunto e la prova della sua esecuzione; o

b.

la semplice constatazione che la mediazione ha avuto esito negativo.

Le autorità penali tengono debitamente conto dell'esito positivo della mediazione.

Poco importa l'esito della mediazione, gli interessati non possono valersi, nel prosieguo del procedimento, delle dichiarazioni rese dinanzi al mediatore.

6

Il mediatore è tenuto al segreto. Non può essere interrogato in merito ai fatti appresi nell'esercizio delle sue funzioni o agli atti che ha compiuto o a cui ha preso parte; il suo fascicolo non può inoltre essere sequestrato.

7

La Confederazione e i Cantoni determinano le modalità della mediazione nel procedimento penale. In particolare stabiliscono i requisiti tecnici e personali dell'atti-

8

58

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1385

Codice di procedura penale

vità di mediatore ed emanano disposizioni sulle norme deontologiche, l'iscrizione a registro e la vigilanza.

Sezione 4: Chiusura dell'istruzione Art. 318

Interrogatorio finale

Se la procedura preliminare è assai estesa e complessa, prima della chiusura dell'istruzione il pubblico ministero sottopone l'imputato a un interrogatorio finale, invitandolo a pronunciarsi in merito alle risultanze.

Art. 319

Chiusura dell'istruzione

Se ritiene che l'istruzione sia completa, il pubblico ministero ne notifica per scritto l'imminente chiusura alle parti con domicilio noto, comunicando loro se intende emanare un decreto d'accusa, promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento.

Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.

1

Il pubblico ministero può respingere un'istanza probatoria soltanto se volta a far raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico. La decisione è emessa per scritto e succintamente motivata. Le istanze probatorie respinte possono essere riproposte durante la procedura dibattimentale.

2

Le comunicazioni di cui al capoverso 1 e le decisioni di cui al capoverso 2 non sono impugnabili.

3

Capitolo 4: Abbandono del procedimento e promozione dell'accusa Sezione 1: Abbandono del procedimento Art. 320 1

Motivi

Il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento se: a.

non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa;

b.

non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;

c.

cause esimenti impediscono di promuovere l'accusa;

d.

non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere;

e.

una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale o di prescindere dall'inflizione di una sanzione.

Il pubblico ministero può inoltre abbandonare in tutto o in parte il procedimento se la procedura di mediazione ha avuto esito positivo.

2

1386

Codice di procedura penale

A titolo eccezionale, il pubblico ministero può pure abbandonare il procedimento se:

3

a.

l'interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull'interesse dello Stato al perseguimento penale; e

b.

la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.

Art. 321

Decreto di abbandono

La forma e il contenuto generale del decreto d'abbandono sono retti dagli articoli 78 e 79.

1

Con il decreto d'abbandono, il pubblico ministero revoca i provvedimenti coercitivi adottati. Può disporre la confisca di oggetti e valori patrimoniali.

2

Il decreto d'abbandono non si pronuncia in merito alle azioni civili. L'accusatore privato può proporle al foro civile non appena il decreto è passato in giudicato.

3

Un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria.

4

Art. 322 1

Notificazione

Il pubblico ministero notifica il decreto d'abbandono: a.

alle parti;

b.

alla vittima;

c.

agli altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto;

d.

alle eventuali altre autorità designate dal Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo.

2

È fatta salva la rinuncia esplicita da parte di un partecipante al procedimento.

3

Per altro sono applicabili per analogia gli articoli 82­86.

Art. 323

Approvazione e reclamo

La Confederazione e i Cantoni possono prevedere che il decreto di abbandono debba essere approvato dal pubblico ministero superiore o generale.

1

Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo. Ciò vale anche per il pubblico ministero superiore o generale, sempreché non sia tenuto ad approvare il decreto in virtù del capoverso 1.

2

Art. 324

Riassunzione

Il pubblico ministero dispone la riapertura di un procedimento concluso con decreto di abbandono passato in giudicato se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che:

1

1387

Codice di procedura penale

a.

chiamano in causa la responsabilità penale dell'imputato; e

b.

non risultano dagli atti del procedimento abbandonato.

Il pubblico ministero notifica la riassunzione del procedimento alle persone e alle autorità cui è stato notificato l'abbandono.

2

Sezione 2: Promozione dell'accusa Art. 325

Principi

Il pubblico ministero promuove l'accusa dinanzi al giudice competente se, alla luce delle risultanze dell'istruzione, ritiene di disporre di sufficienti indizi di reato e non può emanare un decreto d'accusa.

1

2

La promozione dell'accusa non è impugnabile.

Art. 326 1

Contenuto dell'atto d'accusa

L'atto d'accusa indica: a.

il luogo e la data;

b.

il pubblico ministero che sostiene l'accusa;

c.

il giudice cui è indirizzato;

d.

l'imputato e il suo difensore;

e.

il danneggiato;

f.

in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando e come sono stati commessi;

g.

le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.

Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato.

2

Art. 327

Altre indicazioni e richieste

Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:

1

a.

la presenza di un accusatore privato e le sue eventuali pretese civili;

b.

i provvedimenti coercitivi ordinati;

c.

gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;

d.

le spese d'istruzione sostenute;

e.

l'eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;

f.

le proposte di sanzione o l'annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento;

1388

Codice di procedura penale

g.

le proposte per decisioni giudiziarie successive;

h.

la richiesta di essere convocato al dibattimento.

Se non sostiene personalmente l'accusa, il pubblico ministero può allegare all'atto d'accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all'apprezzamento delle prove.

2

Art. 328

Notificazione dell'atto d'accusa

Il pubblico ministero notifica senza indugio l'atto d'accusa e l'eventuale rapporto finale: 1

a.

all'imputato, se il suo luogo di soggiorno è noto;

b.

all'accusatore privato;

c.

alla vittima;

d.

al giudice competente, unitamente agli atti e agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati.

Se chiede che sia disposta la carcerazione di sicurezza, il pubblico ministero notifica una copia dell'atto d'accusa, unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi.

2

Titolo settimo: Procedura dibattimentale di primo grado Capitolo 1: Pendenza della causa, preparazione del dibattimento e disposizioni generali sul dibattimento Art. 329 1

Pendenza della causa

La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.

Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice.

2

Art. 330 1

Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento

Chi dirige il procedimento esamina se: a.

l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;

b.

i presupposti processuali sono adempiuti;

c.

vi sono impedimenti a procedere.

Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.

2

3

Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.

1389

Codice di procedura penale

Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 321 è applicabile per analogia.

4

L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.

5

Art. 331

Preparazione del dibattimento

Se si deve entrare nel merito dell'accusa, chi dirige il procedimento prende senza indugio le disposizioni necessarie per il dibattimento.

1

In caso di autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento fa circolare gli atti.

2

3 Chi dirige il procedimento informa la vittima sui suoi diritti, sempre che non lo abbiano già fatto le autorità di perseguimento penale; l'articolo 304 è applicabile per analogia.

Art. 332

Indizione del dibattimento

Chi dirige il procedimento determina quali prove saranno assunte nel dibattimento.

Comunica alle parti in quale composizione si riunirà l'autorità giudicante e quali prove dovranno essere assunte.

1

Chi dirige il procedimento impartisce nel contempo alle parti un termine per presentare e motivare istanze probatorie; le rende attente alle spese e indennità che potrebbero derivare da istanze probatorie tardive.

2

3 Se respinge istanze probatorie, chi dirige il procedimento lo comunica alle parti con succinta motivazione. La reiezione di istanze probatorie non è impugnabile; le istanze respinte possono tuttavia essere riproposte in sede di dibattimento.

4 Chi dirige il procedimento fissa la data e il luogo del dibattimento e cita a comparire le parti nonché i testimoni, le persone informate sui fatti e i periti che devono essere interrogati.

5

Decide sulle istanze di rinvio pervenute prima dell'inizio del dibattimento.

Art. 333

Udienze preliminari

Chi dirige il procedimento può citare le parti a comparire a un'udienza preliminare al fine di regolare le questioni organizzative.

1

2 Può altresì citare le parti a comparire a udienze di conciliazione prima del dibattimento o far intervenire un mediatore, conformemente agli articoli 316 e 317.

Se non è verosimilmente possibile assumere una prova nel dibattimento, chi dirige il procedimento può assumerla anticipatamente, affidare tale compito a una delegazione dell'autorità giudicante o, nei casi urgenti, al pubblico ministero oppure far assumere la prova mediante assistenza giudiziaria. Alle parti è data l'opportunità di partecipare a siffatte assunzioni di prove.

3

1390

Codice di procedura penale

Art. 334

Modifica e completamento dell'accusa

Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.

1

Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di completare l'accusa.

2

L'accusa non può essere completata se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.

3

4 Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o completata soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato.

A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.

Art. 335

Rimessione

Se giunge alla conclusione che entri in linea di conto una pena o una misura che eccede la sua competenza, il giudice presso cui è pendente il procedimento rimette la causa, il più tardi dopo la chiusura delle arringhe, al giudice competente. Questi svolge una propria procedura probatoria.

1

2

La decisione di rimessione non è impugnabile.

Capitolo 2: Svolgimento del dibattimento Sezione 1: Autorità giudicante e partecipanti al procedimento Art. 336

Composizione dell'autorità giudicante

Durante l'intero dibattimento l'autorità giudicante si riunisce nella composizione prevista dalla legge e in presenza di un cancelliere.

1

Il dibattimento sospeso perché un membro dell'autorità giudicante non è più in grado di parteciparvi è ripreso dall'inizio, salvo che le parti vi rinuncino.

2

Chi dirige il procedimento può disporre che un membro supplente assista sin dall'inizio alle udienze per sostituire se del caso un membro dell'autorità giudicante.

3

Se il giudizio concerne reati contro l'integrità sessuale, la vittima può esigere che l'autorità giudicante sia composta di almeno una persona del suo stesso sesso.

Dinanzi al giudice unico si può derogare alla presente disposizione se sono coinvolte vittime di entrambi i sessi.

4

1391

Codice di procedura penale

Art. 337 1

2

Imputato e difensore d'ufficio

L'imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento se: a.

il procedimento concerne crimini o delitti; o

b.

chi dirige il procedimento lo dispone.

Il difensore d'ufficio è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento.

Chi dirige il procedimento può dispensare dal comparire personalmente l'imputato che ne faccia richiesta per motivi gravi, sempreché la sua presenza non sia necessaria.

3

Se l'imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.

4

5

Se il difensore d'ufficio non compare, il dibattimento è aggiornato.

Art. 338

Pubblico ministero

Il pubblico ministero può presentare istanze scritte al giudice o comparire personalmente.

1

Il pubblico ministero non è vincolato né dall'apprezzamento giuridico formulato nell'atto d'accusa né dalle istanze ivi contenute.

2

Se chiede una pena detentiva senza la condizionale o una misura privativa della libertà, il pubblico ministero sostiene personalmente l'accusa in giudizio.

3

Se lo ritiene necessario, chi dirige il procedimento può obbligare il pubblico ministero a sostenere personalmente l'accusa anche in altri casi.

4

Se il pubblico ministero non compare personalmente pur essendovi tenuto, il dibattimento è rinviato.

5

Sezione 2: Inizio del dibattimento Art. 339

Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali

Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.

1

In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:

2

a.

la validità dell'accusa;

b.

i presupposti processuali;

c.

gli impedimenti a procedere;

d.

gli atti di causa e le prove raccolte;

e.

la pubblicità del dibattimento;

f.

la bipartizione del dibattimento.

1392

Codice di procedura penale

Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.

3

Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.

4

Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.

5

Art. 340 1

Seguito del dibattimento; lettura dell'atto d'accusa

L'avvenuta trattazione delle questioni pregiudiziali ha come conseguenza che: a.

il dibattimento deve essere portato a termine senza interruzioni inutili;

b.

l'accusa non può più essere ritirata né, fatto salvo l'articolo 334, modificata;

c.

le parti la cui presenza è obbligatoria possono abbandonare il luogo del dibattimento soltanto con il consenso del giudice; se una parte abbandona tale luogo senza il consenso del giudice, il dibattimento prosegue comunque.

Trattate le eventuali questioni pregiudiziali, è data lettura dell'atto d'accusa, salvo che le parti vi rinuncino.

2

Sezione 3: Procedura probatoria Art. 341

Direzione

Chi dirige il procedimento dirige anche la procedura probatoria e determina in quale ordine saranno assunte le prove.

Art. 342

Interrogatori

Chi dirige il procedimento o un membro dell'autorità giudicante da lui designato effettua gli interrogatori.

1

Gli altri membri dell'autorità giudicante e le parti possono far porre domande completive da chi dirige il procedimento o porle di persona previa sua autorizzazione.

2

All'inizio della procedura probatoria, chi dirige il procedimento interroga in modo dettagliato l'imputato riguardo alla sua persona, all'accusa e alle risultanze della procedura preliminare.

3

Art. 343

Bipartizione del dibattimento

Il giudice può, d'ufficio o ad istanza dell'imputato o del pubblico ministero, scindere il dibattimento in due parti. In tal caso stabilisce se:

1

a.

nella prima parte saranno trattate soltanto le questioni concernenti i fatti e la colpevolezza e nella seconda le conseguenze di un responso di colpevolezza o di un'assoluzione; o 1393

Codice di procedura penale

b.

2

nella prima parte saranno trattate soltanto le questioni concernenti i fatti e nella seconda quella della colpevolezza e le conseguenze di un responso di colpevolezza o di un'assoluzione.

La decisione concernente la bipartizione del dibattimento non è impugnabile.

In caso di bipartizione, la situazione personale dell'imputato può essere oggetto del dibattimento soltanto se il responso è di colpevolezza, eccetto che assuma rilevanza ai fini dell'esame degli elementi costitutivi, oggettivi o soggettivi, del reato.

3

4 Le decisioni concernenti i fatti e la colpevolezza sono comunicate dopo la loro deliberazione; sono tuttavia impugnabili soltanto con l'intera sentenza.

Art. 344

Assunzione ordinaria delle prove

Ad istanza di parte o d'ufficio il giudice può procedere all'assunzione di nuove prove, a complementi di prova o alla riassunzione di prove.

1

2

Il giudice può prescindere da una riassunzione di prove se: a.

la conoscenza diretta dei fatti da provare non appare necessaria per la pronuncia della sentenza;

b.

le prove sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare salvaguardando i diritti procedurali delle parti; e

c.

la riassunzione dovesse comportare un dispendio eccessivo.

Il giudice può prescindere dall'assunzione di nuove prove o da complementi di prova se il fatto da provare è irrilevante, manifesto, a lui già noto o già sufficientemente certo sotto il profilo giuridico.

3

4 Nel corso del dibattimento il giudice può, con il consenso delle parti presenti, rinunciare a previste assunzioni di prove, se le stesse si rivelano inutili.

Art. 345

Assunzione semplificata delle prove

Qualora il pubblico ministero non chieda né una pena detentiva senza la condizionale né una misura privativa della libertà, il giudice, interrogato l'imputato, si fonda sulle prove raccolte nella procedura preliminare se:

1

a.

i fatti sono ammessi dall'imputato o sono stati sufficientemente accertati in altro modo; e

b.

nella procedura preliminare le prove sono state assunte regolarmente e salvaguardando i diritti procedurali delle parti.

2 Se nutre dubbi riguardo alla legalità, alla completezza e all'affidabilità delle prove raccolte, il giudice stesso assume le prove necessarie per la pronuncia della sentenza.

Art. 346

Apprezzamento giuridico divergente

Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.

1394

Codice di procedura penale

Art. 347

Chiusura della procedura probatoria

Prima di chiudere la procedura probatoria il giudice offre alle parti la possibilità di proporre nuove assunzioni di prove.

Sezione 4: Discussione e chiusura del contraddittorio Art. 348

Discussione

Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente:

1

2

a.

pubblico ministero;

b.

accusatore privato;

c.

terzi colpiti dalla confisca di oggetti pericolosi o valori patrimoniali (art. 69­73 CP59);

d.

imputato o suo difensore.

Le parti hanno diritto a una seconda arringa.

Art. 349

Chiusura del contraddittorio

Chiusa la discussione, l'imputato ha diritto all'ultima parola. In seguito, chi dirige il procedimento dichiara chiuso il contraddittorio.

Sezione 5: Sentenza Art. 350

Deliberazione della sentenza

1

Chiuso il contraddittorio, il giudice delibera in camera di consiglio.

2

Il cancelliere partecipa alla deliberazione con voto consultivo.

Art. 351

Complementi di prova

Se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento.

Art. 352

Carattere vincolante dell'accusa; elementi alla base della sentenza

Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non all'apprezzamento giuridico ivi effettuato.

1

Tiene conto delle prove raccolte nella procedura preliminare e nella procedura dibattimentale.

2

59

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1395

Codice di procedura penale

Art. 353

Pronuncia e comunicazione della sentenza

Se è in grado di decidere nel merito dell'accusa, il giudice, con sentenza, pronuncia sulla colpevolezza, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze.

1

La sentenza è pronunciata in tutti i punti a maggioranza semplice dei membri del collegio giudicante. Ciascun membro del collegio giudicante è tenuto a votare.

2

Il giudice comunica la sentenza conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 82.

3

Capitolo 3: Udienza di revoca Art. 354 Se deve esaminare la revoca della sospensione condizionale di una precedente sanzione, il giudice svolge la relativa udienza subito dopo il dibattimento e la comunicazione della sentenza.

1

La citazione all'udienza di revoca è notificata insieme con la citazione a comparire al dibattimento.

2

Titolo ottavo: Procedure speciali Capitolo 1: Procedura del decreto d'accusa Art. 355

Presupposti

Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una sanzione o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:

1

a.

una multa;

b.

una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere;

c.

un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore;

d.

una pena detentiva non superiore a sei mesi.

Ciascuna delle sanzioni di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66­73 CP60.

2

Art. 356

Interrogatorio

Se il decreto d'accusa infligge un lavoro di pubblica utilità o una pena detentiva da scontare, il pubblico ministero sottopone l'imputato a interrogatorio.

60

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1396

Codice di procedura penale

Art. 357 1

Contenuto e notificazione del decreto d'accusa

Nel decreto d'accusa sono indicati: a.

l'autorità che lo ha emesso;

b.

l'imputato;

c.

i fatti contestati all'imputato;

d.

le fattispecie penali realizzate;

e.

la sanzione e una concisa motivazione dell'entità della pena;

f.

la revoca, motivata succintamente, dell'eventuale sospensione condizionale o della liberazione condizionale;

g.

le conseguenze in materia di spese e indennità;

h.

gli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati;

i.

la possibilità di interporre opposizione e gli effetti di una mancata opposizione;

j.

il luogo e la data della stesura;

k.

il nome e la firma dell'estensore.

Se l'imputato le riconosce, le pretese civili dell'accusatore privato sono annotate nel decreto d'accusa. Le pretese non riconosciute sono rinviate al foro civile.

2

Il decreto d'accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione.

3

Art. 358

Opposizione

Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:

1

a.

2

l'imputato;

b.

l'accusatore privato;

c.

altri diretti interessati;

d.

per quanto previsto, il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.

Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.

In difetto di valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.

3

Art. 359

Procedura in caso di opposizione

Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima.

1

Se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l'opponente ingiustificatamente non compare, l'opposizione è considerata ritirata.

2

1397

Codice di procedura penale

3

Assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a.

confermare il decreto d'accusa;

b.

abbandonare il procedimento;

c.

emettere un nuovo decreto d'accusa;

d.

promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado.

Art. 360

Procedura dinanzi al tribunale di primo grado

Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.

1

Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione.

2

3

L'opposizione può essere ritirata fino alla chiusura della discussione.

Se l'opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata.

4

Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare.

5

Se l'opposizione contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l'opponente chieda espressamente un'udienza.

6

Se contro più persone sono stati emessi decreti d'accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l'articolo 400.

7

Capitolo 2: Procedura penale in materia di contravvenzioni Art. 361

Disposizioni generali

La Confederazione e i Cantoni possono istituire autorità amministrative per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni. Dette autorità dispongono dei poteri del pubblico ministero.

1

Fatti salvi gli articoli 362­364, la procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa.

2

Art. 362 1

Apertura della procedura

La procedura penale in materia di contravvenzioni è aperta mediante: a.

denuncia della polizia;

b.

denuncia alla polizia da parte di un'autorità o di un privato.

La polizia svolge le indagini necessarie e ne trasmette le risultanze all'autorità penale delle contravvenzioni.

2

1398

Codice di procedura penale

La polizia e l'autorità penale delle contravvenzioni garantiscono al denunciato il diritto di essere sentito.

3

Il fatto che il denunciato rifiuti od ometta di pronunciarsi sulla contravvenzione non impedisce il prosieguo della procedura.

4

Art. 363

Decisione

Se la fattispecie contravvenzionale è realizzata, l'autorità penale delle contravvenzioni emette senza ulteriori atti istruttori un decreto penale; non occorre che questo decreto sia motivato.

1

Se la fattispecie contravvenzionale non è realizzata, l'autorità penale delle contravvenzioni abbandona il procedimento con un decreto succintamente motivato.

2

Qualora sia dubbio se i fatti da giudicare possano essere puniti come semplice contravvenzione, l'autorità penale delle contravvenzioni rimette il caso al pubblico ministero.

3

Art. 364

Procedura dinanzi al tribunale di primo grado

Il tribunale di primo grado giudica tutte le contravvenzioni oggetto del decreto penale, degli atti procedurali precedenti e dei dibattimenti in corso.

1

Qualora intenda scostarsi dal decreto penale per quanto concerne i fatti o la loro valutazione giuridica, il tribunale ne informa le parti presenti, il più tardi prima delle arringhe.

2

Capitolo 3: Procedura abbreviata Art. 365

Principi

Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.

1

Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni.

2

Art. 366

Apertura della procedura

Il pubblico ministero decide definitivamente sull'attuazione della procedura abbreviata. Non occorre che il relativo decreto sia motivato.

1

Nel comunicare alle parti che si procederà con rito abbreviato, il pubblico ministero impartisce all'accusatore privato un termine di dieci giorni per specificare le pretese civili e la pretesa d'indennizzo per le spese necessarie sostenute nel procedimento.

2

1399

Codice di procedura penale

Art. 367 1

Atto d'accusa

Nell'atto d'accusa figurano: a.

le indicazioni di cui agli articoli 326 e 327;

b.

l'entità della pena;

c.

le misure;

d.

le istruzioni concernenti la concessione della sospensione condizionale della pena;

e.

la revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure;

f.

la liquidazione delle pretese di diritto civile dell'accusatore privato;

g.

le conseguenze in materia di spese e indennità;

h.

l'avviso alle parti che l'accettazione dell'atto d'accusa comporta rinuncia alla procedura ordinaria e ai relativi mezzi di ricorso.

Il pubblico ministero comunica l'atto d'accusa alle parti. Impartisce loro un termine di dieci giorni per dichiarare se accettano o meno l'atto d'accusa. L'accettazione è irrevocabile.

2

Se l'atto d'accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado. Se una parte non accetta l'atto d'accusa, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria.

3

Art. 368

Dibattimento

1

Il tribunale di primo grado svolge un dibattimento.

2

Nel dibattimento il tribunale interroga l'imputato e accerta se: a.

l'imputato ammette i fatti su cui poggia l'accusa; e

b.

l'ammissione dell'imputato concorda con quanto risulta dagli atti di causa.

3

Se necessario, il tribunale interroga anche le altre parti presenti.

4

Non è svolta alcuna procedura probatoria.

Art. 369 1

Sentenza o decisione di diniego

Il tribunale di primo grado decide liberamente se: a.

nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;

b.

l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e

c.

le sanzioni proposte sono adeguate.

Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.

2

1400

Codice di procedura penale

Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile. Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.

3

In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.

4

Capitolo 4: Procedura in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive Art. 370

Competenza

Per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un'autorità giudiziaria.

1

Se hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d'accusa o in procedura di decreto penale, il pubblico ministero o l'autorità penale delle contravvenzioni emanano anche le decisioni successive.

2

3 La Confederazione e i Cantoni determinano le autorità competenti per le decisioni successive che non spettano al giudice.

Art. 371

Procedura

Per quanto il diritto federale non stabilisca altrimenti, l'autorità competente avvia d'ufficio la procedura per l'emanazione di una decisione giudiziaria successiva.

Trasmette al giudice gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta.

1

Negli altri casi, l'apertura della procedura può essere richiesta con istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto.

2

Il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini.

3

Il giudice offre alle persone e autorità interessate l'opportunità di esprimersi sulla decisione prevista e di presentare istanze e conclusioni.

4

Art. 372 Decisione Il giudice decide in base agli atti. Può anche disporre che si svolga un dibattimento.

2 Il giudice pronuncia la decisione per scritto e la motiva succintamente. Se si è svolto un dibattimento, la decisione è comunicata oralmente seduta stante.

1

1401

Codice di procedura penale

Capitolo 5: Procedura contumaciale Sezione 1: Presupposti e svolgimento Art. 373

Presupposti

Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.

1

2 Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.

3 Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.

4

La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se: a.

nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e

b.

la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.

Art. 374 1

Svolgimento e decisione

Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.

Il giudice decide basandosi sugli atti istruttori e sulle prove assunte nel dibattimento.

2

Chiusa la discussione, il giudice può pronunciare la sentenza oppure sospendere il procedimento fin tanto che l'imputato non compaia personalmente in giudizio.

3

Per altro, la procedura contumaciale è retta dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.

4

Sezione 2: Nuovo giudizio Art. 375

Istanza di nuovo giudizio

Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.

1

Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.

2

3 Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.

1402

Codice di procedura penale

Art. 376

Procedura

Se il giudice autorizza un nuovo giudizio, chi dirige il procedimento fissa un nuovo dibattimento.

1

Le giurisdizioni di ricorso sospendono le procedure di ricorso avviate dalle altre parti.

2

In ogni caso prima del nuovo dibattimento, chi dirige il procedimento decide se concedere l'effetto sospensivo e circa la carcerazione di sicurezza.

3

Se il condannato ingiustificatamente non compare nemmeno al nuovo dibattimento, la condanna in contumacia permane.

4

L'istanza di nuovo giudizio può essere ritirata sino alla chiusura delle udienze dibattimentali, con spese e indennità a carico dell'instante.

5

Art. 377

Nuova sentenza

Il giudice pronuncia una nuova sentenza. Questa può essere impugnata mediante i rimedi giuridici usuali.

1

Quando la nuova sentenza passa in giudicato, la sentenza contumaciale, i rimedi giuridici interposti e le decisioni già emesse nella procedura di ricorso decadono.

2

Art. 378 Rapporto con l'appello Fin tanto che il termine per l'appello non sia scaduto, il condannato può, parallelamente all'istanza di nuovo giudizio o al suo posto, anche interporre appello contro la sentenza contumaciale. Deve essere informato di questa possibilità ai sensi dell'articolo 375 capoverso 1.

2 Si entra nel merito dell'appello soltanto se l'istanza di nuovo giudizio è stata respinta.

1

Capitolo 6: Procedura indipendente in materia di misure Sezione 1: Cauzione preventiva Art. 379

Presupposti e competenza

Se la prestazione di una cauzione preventiva secondo l'articolo 66 CP61 non può essere ordinata nell'ambito del procedimento penale contro l'imputato, è avviata una procedura indipendente.

2 La prestazione di una cauzione preventiva non è ordinata qualora l'imputato sia incarcerato per pericolo di recidiva o di messa in atto della minaccia proferita.

3 L'istanza di apertura di una procedura indipendente va presentata al pubblico ministero del luogo in cui la minaccia è stata proferita o in cui è stata espressa l'intenzione di recidiva.

1

61

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1403

Codice di procedura penale

Art. 380

Procedura

Il pubblico ministero interroga le persone coinvolte e trasmette in seguito gli atti al giudice dei provvedimenti coercitivi.

1

Il minacciato dispone degli stessi diritti dell'accusatore privato. In casi debitamente motivati, può essere obbligato a prestare garanzie per le spese procedurali e le indennità.

2

3

Chi ha proferito minaccia dispone dei diritti spettanti all'imputato.

Se una persona costituisce una minaccia di pericolo immediato, il pubblico ministero può disporne la carcerazione provvisoria o adottare altre misure protettive. Il pubblico ministero la deferisce senza indugio al competente giudice dei provvedimenti coercitivi; questi decide sulla carcerazione.

4

Art. 381

Decisione

Il giudice dei provvedimenti coercitivi fa promettere a chi ha proferito minaccia di non metterla in atto e a tal fine lo obbliga a prestare adeguata cauzione.

1

Se chi ha proferito minaccia rifiuta di promettere o rifiuta di prestare cauzione, il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinarne la carcerazione.

2

Se la cauzione è devoluta allo Stato secondo l'articolo 66 capoverso 3 CP62, se ne dispone conformemente all'articolo 239.

3

Sezione 2: Procedura applicabile agli imputati penalmente incapaci Art. 382

Presupposti e procedura

Se l'imputato non è penalmente imputabile e se l'applicazione degli articoli 19 capoverso 4 CP63 o 263 CP64 non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59­61, 63, 64, 67 o 67b CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dell'imputato.

1

In considerazione della salute dell'imputato o ai fini della protezione della sua personalità, il tribunale di primo grado può: a. tenere udienza in assenza dell'imputato; b. disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse.

2

Il tribunale di primo grado offre all'accusatore privato l'opportunità di esprimersi sulle sue pretese civili e sulla proposta del pubblico ministero.

3

Per altro, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.

4

62 63 64

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351) RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351) RS 311.0

1404

Codice di procedura penale

Art. 383

Decisione

Il giudice dispone la misura proposta o altre misure se ritiene che la reità e l'incapacità penale siano provate e che la misura sia necessaria. Nel contempo, decide sulle pretese civili.

1

La decisione sulla misura e quella sulle pretese civili sono emesse mediante una sentenza.

2

Se ritiene che l'imputato sia imputabile oppure responsabile dei reati commessi in stato di incapacità penale, il giudice respinge la proposta del pubblico ministero.

Quando questa decisione passa in giudicato, la procedura preliminare contro l'imputato riprende.

3

Sezione 3: Procedura indipendente di confisca Art. 384

Presupposti

Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di beni o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.

Art. 385

Procedura

I beni e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.

1

2 Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.

Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abbandono della procedura e restituisce i beni o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

3

La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza.

4

Art. 386

Assegnamenti al danneggiato

Il pubblico ministero o il giudice decide anche sulle istanze del danneggiato d'assegnamento dei beni e valori patrimoniali confiscati. L'articolo 266 capoversi 3­6 è applicabile per analogia.

Titolo nono: Mezzi di ricorso Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 387

Norme applicabili

Se il presente titolo non prevede norme specifiche in merito, la procedura di ricorso è retta per analogia dalle disposizioni generali del presente Codice.

1405

Codice di procedura penale

Art. 388

Decisioni definitive o non impugnabili

Contro le decisioni che il presente Codice dichiara definitive o non impugnabili non è dato alcun ricorso giusta il presente Codice.

Art. 389 1

Legittimazione del pubblico ministero

Il pubblico ministero può ricorrere a favore o a pregiudizio del condannato.

Se prevedono un pubblico ministero generale e un pubblico ministero superiore, la Confederazione o i Cantoni determinano quale dei due è legittimato a ricorrere.

2

La Confederazione e i Cantoni designano le autorità legittimate a ricorrere nell'ambito della procedura penale in materia di contravvenzioni.

3

Il pubblico ministero della Confederazione può interporre ricorso contro le decisioni cantonali se:

4

a.

il diritto federale prevede che la decisione debba essergli comunicata o essere comunicata a un'altra autorità federale;

b.

ha delegato alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio della causa penale.

Art. 390

Legittimazione delle altre parti

Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.

1

L'accusatore privato può impugnare i punti della decisione relativi alla colpevolezza e agli aspetti civili.

2

Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP65 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.

3

Art. 391

Cauzione

Chi dirige il procedimento in sede di giurisdizione di ricorso può imporre all'accusatore privato di prestare cauzione per le eventuali spese e indennità. È fatto salvo l'articolo 134.

1

Se la cauzione non è prestata entro il termine impartito, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito.

2

Art. 392

Decorrenza del termine

Il termine di ricorso decorre da:

65

a.

la consegna o la notificazione del dispositivo scritto, per le sentenze;

b.

la notificazione della decisione, per le altre decisioni;

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1406

Codice di procedura penale

c.

il giorno in cui si è venuti a conoscenza dell'atto procedurale contestato, se non è stato comunicato per scritto.

Art. 393

Motivazione e forma

Se il presente Codice esige che il ricorso sia motivato, la persona o l'autorità che lo interpone indica con precisione:

1

a.

i punti della decisione che intende impugnare;

b.

i motivi a sostegno di una diversa decisione;

c.

i mezzi di prova che invoca.

Se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio. Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito.

2

3

L'errata designazione di un ricorso non ne inficia la validità.

Art. 394

Rinuncia e ritiro

Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all'autorità che ha emanato la decisione.

1

2

Chi ha interposto ricorso può ritirarlo: a.

entro la fine delle udienze dibattimentali, se la procedura è orale;

b.

entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta.

La rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità.

3

Art. 395

Effetto sospensivo

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso.

Art. 396

Provvedimenti cautelari e ordinatori

Chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso adotta gli indispensabili e indifferibili provvedimenti cautelari e ordinatori. Può segnatamente: a.

incaricare il pubblico ministero di raccogliere le prove la cui acquisizione è indifferibile;

b.

ordinare la carcerazione;

c.

designare un difensore d'ufficio.

1407

Codice di procedura penale

Art. 397

Complementi di prova

La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado.

1

2 Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se:

a.

sono state violate norme in materia di prova;

b.

sono state incomplete;

c.

i relativi atti appaiono inattendibili.

D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari.

3

Art. 398

Procedura scritta

Chi intende interporre un ricorso per il quale il presente Codice prescrive la procedura scritta deve presentare un atto di ricorso.

1

Se il ricorso non è manifestamente inammissibile e infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore a presentare le loro osservazioni. La procedura di ricorso prosegue anche se l'atto di ricorso non può essere notificato alle parti o una parte omette di presentare le sue osservazioni.

2

3

Se necessario, la giurisdizione di ricorso ordina un secondo scambio di scritti.

La giurisdizione di ricorso statuisce mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte.

4

Ad istanza di parte o d'ufficio, la giurisdizione di ricorso può disporre che si tenga un'udienza.

5

Art. 399 1

Decisione

Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata: a.

dalle motivazioni delle parti;

b.

dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili.

La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell'imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva l'inflizione di una sanzione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza.

2

Se il ricorso è stato esperito esclusivamente dall'accusatore privato, la giurisdizione di ricorso non può modificare a pregiudizio di costui i punti della decisione relativi agli aspetti civili.

3

1408

Codice di procedura penale

Art. 400

Estensione degli effetti dell'accoglimento di un ricorso

Se soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel medesimo procedimento hanno interposto ricorso e questo è stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non hanno ricorso, se: 1

a.

la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti; e

b.

i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte.

Se necessario, prima di decidere la giurisdizione di ricorso sente gli imputati e i condannati che non hanno ricorso, il pubblico ministero e l'accusatore privato.

2

Capitolo 2: Reclamo Art. 401 1

2

Ammissibilità e motivi

Il reclamo può essere interposto contro: a.

le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;

b.

i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;

c.

le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.

Mediante il reclamo si possono censurare: a.

le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;

b.

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti.

Art. 402

Inammissibilità

Il reclamo è inammissibile: a.

se è proponibile l'appello;

b.

contro la reiezione, da parte del pubblico ministero o delle autorità penali delle contravvenzioni, di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado;

c.

contro le decisioni su reclamo.

Art. 403

Giurisdizione di reclamo collegiale

Se la giurisdizione di reclamo è un collegio, chi dirige il procedimento decide quale giudice unico sui reclami concernenti: a.

esclusivamente contravvenzioni;

b.

le conseguenze economiche accessorie di una decisione, purché il valore litigioso non ecceda 5000 franchi.

1409

Codice di procedura penale

Art. 404

Forma e termine

I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.

1

I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.

2

Art. 405 1

Procedura e decisione

Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.

Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente.

2

Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura.

3

4 Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione.

Capitolo 3: Appello Sezione 1: Disposizioni generali Art. 406

Ammissibilità e motivi

L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.

1

Il tribunale d'appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati.

2

3

Mediante l'appello si possono censurare: a.

le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;

b.

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti.

Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello non si può censurare l'accertamento dei fatti, eccetto ch'esso sia manifestamente inesatto o si fondi su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

4

Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dalla legge di procedura civile del foro.

5

1410

Codice di procedura penale

Art. 407

Annuncio e dichiarazione d'appello

L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.

1

Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello.

2

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:

3

a.

se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti;

b.

in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e

c.

le sue istanze probatorie.

Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello:

4

a.

la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;

b.

la commisurazione della pena;

c.

le misure ordinate;

d.

le pretese civili o alcune di esse;

e.

le conseguenze accessorie della sentenza;

f

le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale;

g.

le decisioni giudiziarie successive.

Art. 408

Esame preliminare e appello incidentale

Se dalla dichiarazione d'appello non risulta univocamente se la sentenza di primo grado sia impugnata nel suo complesso o soltanto in sue parti, chi dirige il procedimento nel tribunale d'appello invita l'appellante a precisare la dichiarazione entro un termine determinato.

1

Chi dirige il procedimento trasmette senza indugio alle altre parti una copia della dichiarazione d'appello.

2

Entro venti giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto:

3

4

a.

chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata;

b.

interporre appello incidentale.

L'appello incidentale è retto per analogia dall'articolo 407 capoversi 3 e 4.

L'appello incidentale non è limitato dalla portata dell'appello principale, eccetto che questo si riferisca esclusivamente agli aspetti civili della sentenza.

5

L'appello incidentale decade se l'appello principale è ritirato o si decide di non entrare nel merito.

6

1411

Codice di procedura penale

Art. 409

Effetti dell'appello

L'appello ha effetto sospensivo riguardo ai punti impugnati della sentenza.

Sezione 2: Procedura Art. 410

Entrata nel merito

Il tribunale d'appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che:

1

2

a.

l'annuncio o la dichiarazione d'appello è tardiva o inammissibile;

b.

l'appello è inammissibile giusta l'articolo 406;

c.

non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere.

Il tribunale d'appello offre alle parti l'opportunità di pronunciarsi.

Se non entra nel merito dell'appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata.

3

In caso contrario, chi dirige il procedimento prende le disposizioni necessarie allo svolgimento dell'ulteriore procedura d'appello.

4

Art. 411

Estensione dell'esame

Il tribunale d'appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati.

1

Può esaminare a favore dell'imputato anche i punti non impugnati, per impedire decisioni contrarie alla legge o inique.

2

Art. 412

Procedura orale

La procedura orale d'appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado.

1

Se l'imputato o l'accusatore privato ha interposto appello oppure appello incidentale, chi dirige il procedimento li cita al dibattimento. In casi semplici e su loro richiesta, può dispensarli dal partecipare al dibattimento e consentire loro di presentare e motivare per scritto le conclusioni.

2

3

Chi dirige il procedimento convoca il pubblico ministero al dibattimento: a.

nei casi di cui all'articolo 338 capoversi 3 e 4;

b.

se il pubblico ministero ha interposto appello o appello incidentale.

Se non è stato convocato al dibattimento, il pubblico ministero può presentare per scritto le sue conclusioni e motivazioni.

4

1412

Codice di procedura penale

Art. 413 1

Procedura scritta

Il tribunale d'appello può trattare l'appello in procedura scritta se: a.

occorre statuire esclusivamente in merito a questioni giuridiche;

b.

sono impugnati soltanto i punti della sentenza relativi agli aspetti civili;

c.

la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni e nell'appello non si chiede una condanna per un crimine o un delitto;

d.

sono impugnate soltanto le conseguenze in materia di spese, di indennità e di riparazione del torto morale;

e.

sono impugnate soltanto misure ai sensi degli articoli 66­73 CP66.

Con il consenso delle parti, chi dirige il procedimento può inoltre ordinare una procedura scritta se:

2

a.

la presenza dell'imputato non è necessaria;

b.

l'appello è stato interposto contro la sentenza di un giudice unico.

Chi dirige il procedimento impartisce all'appellante un termine per la presentazione di una motivazione scritta.

3

4

Il seguito della procedura è retto dall'articolo 398 capoversi 2­4.

Art. 414 1

Contumacia e mancata presentazione della memoria

L'appello o l'appello incidentale è considerato ritirato se l'appellante: a.

ingiustificatamente non compare all'udienza, né vi si fa rappresentare;

b.

non presenta una memoria scritta; o

c.

non può essere citato.

Se il pubblico ministero o l'accusatore privato ha interposto appello contro i punti della sentenza relativi alla colpevolezza o alla pena e l'imputato ingiustificatamente non compare all'udienza, si procede in contumacia.

2

Se l'accusatore privato ha limitato l'appello agli aspetti civili e l'imputato ingiustificatamente non compare all'udienza, il tribunale d'appello statuisce sulla base delle risultanze del dibattimento di primo grado e degli altri atti.

3

Sezione 3: Decisione sull'appello Art. 415

Nuova sentenza

Se entra nel merito dell'appello, il tribunale d'appello pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado.

66

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1413

Codice di procedura penale

Art. 416

Annullamento e rinvio

Se il procedimento di primo grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di appello, il tribunale d'appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza.

1

Il tribunale d'appello stabilisce quali atti procedurali il tribunale di primo grado deve ripetere o integrare.

2

Il tribunale di primo grado è vincolato dalle opinioni giuridiche sostenute dal tribunale d'appello nella decisione di rinvio e dalle istruzioni di cui al capoverso 2.

3

Capitolo 4: Revisione Art. 417

Ammissibilità e motivi di revisione

Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:

1

a.

sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta;

b.

la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti;

c.

nell'ambito di un altro procedimento penale risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo.

La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 195067 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali può essere chiesta se:

2

a.

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva che la Convenzione o i suoi Protocolli sono stati violati;

b.

un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e

c.

la revisione è necessaria per porre fine alla violazione.

La revisione a favore del condannato può essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione.

3

4 La revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile.

67

RS 0.101

1414

Codice di procedura penale

Art. 418

Forma e termine

Le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al tribunale d'appello. L'istanza deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati.

1

Le istanze di cui all'articolo 417 capoversi 1 lettera b e 2 vanno presentate entro 90 giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione.

Negli altri casi, le istanze di revisione non sono subordinate al rispetto di alcun termine.

2

Art. 419

Esame preliminare ed entrata nel merito

Il tribunale d'appello esamina preliminarmente in procedura scritta l'istanza di revisione.

1

Il tribunale non entra nel merito se l'istanza è manifestamente inammissibile o infondata oppure è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta.

2

Negli altri casi, il tribunale invita le parti e la giurisdizione inferiore a presentare per scritto le loro osservazioni.

3

Il tribunale dispone i necessari complementi di prova e degli atti, nonché i provvedimenti cautelari del caso, in quanto non siano di competenza di chi dirige il procedimento secondo l'articolo 396.

4

Art. 420

Decisione

Se ritiene che non sussistano i motivi di revisione addotti, il tribunale d'appello respinge l'istanza di revisione e revoca gli eventuali provvedimenti cautelari.

1

2 Se ritiene fondati i motivi di revisione addotti, il tribunale annulla in tutto o in parte la decisione impugnata e:

a.

rinvia la causa all'autorità da esso designata, per nuovo esame e giudizio; o

b.

emana esso stesso una nuova decisione, in quanto lo consenta lo stato degli atti.

Se dispone il rinvio, il tribunale d'appello determina in che misura i motivi di revisione accertati annullano il giudicato e l'esecutività della decisione impugnata e a quale fase vada riassunto il procedimento.

3

Se sono adempiute le relative condizioni, il tribunale d'appello può provvisoriamente porre o mantenere in carcere di sicurezza l'imputato.

4

Art. 421

Nuovo procedimento

Se il tribunale d'appello rinvia la causa al pubblico ministero, questi decide se promuovere una nuova accusa, emanare un decreto d'accusa o abbandonare il procedimento.

1

Se la causa è rinviata a un'autorità giudicante, questa procede ai necessari complementi di prova e pronuncia una nuova sentenza a seguito di un dibattimento.

2

1415

Codice di procedura penale

Art. 422

Effetti della nuova decisione

Se la nuova decisione è di condanna a una pena più severa, le pene già espiate dall'imputato vengono computate.

1

Se è pronunciata l'assoluzione, inflitta una pena più mite o abbandonato il procedimento, all'imputato è rimborsata la parte non dovuta delle multe o pene pecuniarie già pagate. Le pretese dell'imputato di indennizzo o di riparazione del torto morale sono rette dall'articolo 444 capoverso 4.

2

3 Se l'assoluzione si sostituisce a una condanna, l'imputato o, se questi è deceduto, i suoi congiunti possono chiedere la pubblicazione della nuova decisione.

Titolo decimo: Spese procedurali, indennità e riparazione del torto morale Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 423

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le procedure previste dal presente Codice.

Art. 424

Onere delle spese derivanti da atti procedurali viziati

In caso di inosservanza di un termine o di altri atti procedurali viziati, l'autorità penale può addossare le spese procedurali e le indennità al partecipante al procedimento che le ha causate, indipendentemente dall'esito del procedimento.

Art. 425

Partecipazione di più persone e responsabilità di terzi

Se più persone coinvolte sono tenute al pagamento delle spese, le spese sono ripartite proporzionalmente tra di loro.

1

L'autorità penale può disporre che le persone tenute al pagamento delle spese rispondano in solido delle spese da esse causate congiuntamente.

2

L'autorità penale può obbligare terzi ad assumere le spese solidalmente con l'imputato conformemente ai principi della responsabilità del diritto civile.

3

Art. 426

Onere delle spese per persone non imputabili

Se il procedimento è stato abbandonato a causa dell'incapacità penale dell'imputato o questi è stato prosciolto per tale motivo, le spese possono essergli addossate se, tenuto conto di tutte le circostanze, ciò risulta conforme all'equità.

Art. 427

Regresso

Per le spese sostenute, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il regresso nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza grave:

1416

Codice di procedura penale

a.

hanno provocato l'apertura del procedimento;

b.

hanno ostacolato notevolmente il procedimento;

c.

hanno provocato una decisione annullata in procedura di revisione.

Art. 428

Decisione sulle spese

Nella decisione finale, l'autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese.

1

2

Essa può determinarle previamente nell'ambito di: a.

decisioni incidentali;

b.

decisioni di abbandono parziale del procedimento;

c.

decisioni su ricorsi interposti contro decisioni incidentali e di abbandono.

Capitolo 2: Spese procedurali Art. 429

Definizione

Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.

1

2

Sono ritenute disborsi in particolare le spese per: a.

la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio;

b.

la mediazione;

c.

le traduzioni;

d.

le perizie;

e.

la cooperazione di altre autorità;

f.

la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi.

Art. 430

Principi

Le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie del presente Codice.

1

Il Cantone cui la Confederazione ha delegato un procedimento può chiedere di essere risarcito in tutto o in parte delle spese straordinarie causate dalla delega.

2

Se un procedimento condotto dalla Confederazione viene abbandonato, la Confederazione risarcisce ai Cantoni le spese straordinarie derivanti dalla loro cooperazione alla procedura d'istruzione.

3

1417

Codice di procedura penale

Art. 431

Calcolo ed emolumenti

Il Consiglio federale emana disposizioni sul calcolo delle spese procedurali e fissa gli emolumenti.

1

Per i casi semplici, può prevedere emolumenti forfettari che coprano anche i disborsi.

2

Art. 432

Sospensione e condono

L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.

Art. 433

Spese a carico dell'imputato e di altri partecipanti al procedimento

In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 133 capoverso 4.

1

In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.

2

3

L'imputato non sostiene le spese procedurali: a.

causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati;

b.

derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera;

c.

sproporzionatamente elevate.

L'imputato sostiene le spese della mediazione e del gratuito patrocinio dell'accusatore privato soltanto se gode di una buona situazione economica.

4

Le disposizioni che precedono si applicano per analogia agli altri partecipanti al procedimento se la decisione è loro sfavorevole.

5

Art. 434

Spese a carico dell'accusatore privato

All'accusatore privato possono essere addossate le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili se:

1

a.

il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto;

b.

l'accusatore privato ritira l'azione civile prima che sia chiuso il dibattimento di primo grado;

c.

l'azione civile è stata respinta o rinviata al foro civile.

In caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate all'accusatore privato se:

2

1418

Codice di procedura penale

a.

il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto; e

b.

l'imputato non è tenuto a rifondere le spese giusta l'articolo 433 capoverso 2.

Se l'accusatore privato ritira la querela nell'ambito di una conciliazione esperita dal pubblico ministero o se il procedimento è abbandonato a seguito di una mediazione, le spese procedurali sono di norma a carico della Confederazione o del Cantone.

3

L'accordo tra l'accusatore privato e l'imputato in merito all'assunzione delle spese in caso di ritiro della querela necessita dell'approvazione dell'autorità che dispone l'abbandono. Esso non deve danneggiare la Confederazione o il Cantone.

4

Art. 435

Assunzione delle spese nella procedura di ricorso

Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.

1

Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:

2

a.

i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso;

b.

la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.

Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.

3

Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.

4

Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.

5

Art. 436

Impugnazione

Se non può essere riesaminata nell'ambito di un altro rimedio giuridico, la decisione sulle spese procedurali può essere impugnata dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

1419

Codice di procedura penale

Capitolo 3: Indennizzo e riparazione del torto morale Sezione 1: Imputato Art. 437

Pretese

Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:

1

a.

un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

b.

un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;

c.

una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.

2

Art. 438

Riduzione e rifiuto dell'indennizzo e della riparazione del torto morale

L'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se:

1

a.

l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;

b.

l'accusatore privato è tenuto a indennizzare l'imputato; o

c.

le spese dell'imputato sono di esigua entità.

Nella procedura di ricorso, l'indennizzo e la riparazione del torto morale possono inoltre essere ridotti se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 435 capoverso 2.

2

Art. 439

Provvedimenti coercitivi ingiustificati

Se nei confronti dell'imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l'autorità penale gli riconosce un'indennità e una riparazione del torto morale adeguate.

1

In caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l'imputato ha diritto a un'indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati.

2

3

Il diritto di cui al capoverso 2 decade se l'imputato: a.

1420

è condannato a una pena pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta;

Codice di procedura penale

b.

è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta.

Art. 440

Pretese nei confronti dell'accusatore privato

Se vince la causa, l'imputato ha diritto che l'accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili.

1

Se l'imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, l'accusatore privato può essere tenuto, ad istanza dell'imputato, a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

2

Se l'importo assegnatogli secondo il capoverso 2 non può essere riscosso presso l'accusatore privato, l'imputato può esigerne il versamento dall'ente pubblico la cui autorità gli ha riconosciuto l'indennità. L'ente pubblico è surrogato, in ragione dell'importo versato, nei diritti che l'imputato vanta nei confronti dell'accusatore privato.

3

Sezione 2: Accusatore privato e terzi Art. 441

Accusatore privato

L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:

1

a.

l'accusatore privato vince la causa; o

b.

l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 433 capoverso 2.

2 L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.

Art. 442

Terzi

I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 441 capoverso 2 è applicabile per analogia.

1

La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare.

2

1421

Codice di procedura penale

Sezione 3: Disposizioni particolari Art. 443

Prescrizione

Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nei confronti della Confederazione o del Cantone si prescrivono in dieci anni a decorrere dal giudicato della decisione.

Art. 444

Indennizzo e riparazione del torto morale nell'ambito della procedura di ricorso

Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell'ambito della procedura di ricorso sono rette dagli articoli 437­442.

1

Se non beneficia di un'assoluzione piena o parziale, né dell'abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, l'imputato ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute.

2

Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione secondo l'articolo 416, le parti hanno diritto a una congrua indennità per le spese sostenute nella procedura di ricorso e in relazione con la parte annullata del procedimento di primo grado.

3

L'imputato assolto o punito meno severamente a seguito di una revisione ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute nella procedura di revisione. Ha inoltre diritto a una riparazione del torto morale e a un'indennità per la privazione della libertà ingiustamente subita, eccetto che la stessa possa essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati.

4

Titolo undicesimo: Giudicato ed esecuzione delle decisioni penali Capitolo 1: Giudicato Art. 445

Passaggio in giudicato

Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contro le quali è dato ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato se:

1

2

a.

il termine di ricorso è trascorso inutilizzato;

b.

l'avente diritto dichiara di rinunciare al ricorso o lo ritira;

c.

la giurisdizione di ricorso non entra nel merito del ricorso o lo respinge.

Il giudicato retroagisce al giorno in cui la decisione è stata emanata.

Le decisioni contro le quali non è dato alcun ricorso giusta il presente Codice passano immediatamente in giudicato.

3

Art. 446

Accertamento del giudicato

L'autorità penale che ha emanato la decisione ne annota il passaggio in giudicato nel fascicolo o nella sentenza.

1

1422

Codice di procedura penale

Alle parti cui è stata comunicata la presentazione di un ricorso è comunicato anche il passaggio in giudicato della sentenza.

2

Se il passaggio in giudicato è controverso, statuisce l'autorità che ha emanato la decisione.

3

4

La decisione sul passaggio in giudicato è impugnabile mediante reclamo.

Capitolo 2: Esecuzione delle decisioni penali Art. 447

Esecuzione delle pene e delle misure

La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel Codice penale68.

1

2

L'autorità d'esecuzione emette un ordine d'esecuzione.

Le pene detentive e misure privative della libertà pronunciate con decisione passata in giudicato sono eseguite immediatamente:

3

a.

in caso di pericolo di fuga;

b.

se il pubblico è seriamente esposto a pericolo; o

c.

se lo scopo della misura non può essere conseguito altrimenti.

Per attuare l'ordine d'esecuzione, l'autorità d'esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l'estradizione.

4

Art. 448

Carcerazione di sicurezza

Nei casi urgenti l'autorità d'esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l'esecuzione della pena o della misura.

1

2

Entro cinque giorni dall'incarcerazione, l'autorità d'esecuzione sottopone il caso: a.

al giudice che ha pronunciato la pena o misura da eseguire;

b.

al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo del pubblico ministero che ha emesso il decreto d'accusa.

3 Il giudice decide definitivamente se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all'inizio della pena o della misura.

Art. 449

Prescrizione della pena

1

Le pene cadute in prescrizione non possono essere eseguite.

2

L'autorità d'esecuzione esamina d'ufficio se la pena è caduta in prescrizione.

68

RS 311.0

1423

Codice di procedura penale

Contro l'incombente esecuzione di una pena o misura caduta in prescrizione il condannato può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo del Cantone d'esecuzione. Questa decide anche riguardo all'effetto sospensivo del reclamo.

3

Se ha scontato una sanzione privativa della libertà caduta in prescrizione, il condannato ha diritto a un'indennità e a una riparazione del torto morale in applicazione analogica dell'articolo 439.

4

Art. 450

Esecuzione delle decisioni concernenti le spese procedurali e le altre prestazioni finanziarie

Le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le altre prestazioni finanziarie da fornire nell'ambito del procedimento penale sono riscosse conformemente alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188969 sull'esecuzione e sul fallimento.

1

Le pretese per spese procedurali si prescrivono in dieci anni a decorrere dal giudicato della decisione sulle spese. L'interesse moratorio è del 5 per cento.

2

La Confederazione e i Cantoni designano le autorità incaricate della riscossione delle prestazioni finanziarie.

3

4 Le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d'indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.

Art. 451

Esecuzione delle sentenze penali quanto agli aspetti civili

Nella misura in cui concernono pretese civili, le sentenze sono eseguite conformemente alla procedura civile vigente nel luogo dell'esecuzione e alla legge federale dell'11 aprile 188970 sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 452

Pubblicazioni ufficiali

La Confederazione e i Cantoni designano le autorità incaricate delle pubblicazioni ufficiali.

Titolo dodicesimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 453 1

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con il presente Codice, non sono state modificate formalmente dallo stesso.

2

69 70

RS 281.1 RS 281.1

1424

Codice di procedura penale

Capitolo 2: Disposizioni transitorie Sezione 1: Disposizioni generali Art. 454

Diritto applicabile

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Codice mantengono la loro validità.

2

Art. 455

Competenza

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

I conflitti di competenza tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi o tra autorità cantonali e federali sono decisi dal Tribunale penale federale. La decisione non è impugnabile a titolo indipendente.

2

Sezione 2: Procedura dibattimentale di primo grado e procedure speciali Art. 456

Procedura dibattimentale di primo grado

Se già aperto prima dell'entrata in vigore del presente Codice, il dibattimento è continuato secondo il diritto anteriore dal medesimo giudice di primo grado.

Art. 457

Decisioni giudiziarie indipendenti successive

Dopo l'entrata in vigore del presente Codice, le decisioni giudiziarie indipendenti successive sono pronunciate dall'autorità penale che sarebbe stata competente per la sentenza di primo grado in virtù del presente Codice.

Art. 458

Procedura contumaciale

Se pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice, le istanze di nuovo giudizio a seguito di una sentenza contumaciale sono giudicate secondo il diritto anteriore.

1

2 Se presentate dopo l'entrata in vigore del presente Codice, le istanze di nuovo giudizio a seguito di una sentenza contumaciale pronunciata secondo il diritto anteriore sono giudicate secondo il diritto più favorevole all'instante.

Il nuovo giudizio è retto dal nuovo diritto. Esso compete al giudice che sarebbe stato competente per la sentenza contumaciale in virtù del presente Codice.

3

1425

Codice di procedura penale

Sezione 3: Procedura di ricorso Art. 459

Decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice

I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

1

2 Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all'autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.

Art. 460

Decisioni emanate dopo l'entrata in vigore del presente Codice

Ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l'entrata in vigore del presente Codice si applica il nuovo diritto.

1

Ai ricorsi contro le decisioni di primo grado di autorità giudiziarie superiori emanate secondo il diritto anteriore dopo l'entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto anteriore.

2

Sezione 4: Opposizione contro i decreti d'accusa; procedimenti su azione penale privata Art. 461

Opposizione contro i decreti d'accusa

All'opposizione contro i decreti d'accusa si applica per analogia l'articolo 459.

Art. 462

Procedimenti su azione penale privata

Sino alla chiusura del procedimento di primo grado, i procedimenti su azione penale privata secondo il diritto cantonale anteriore pendenti dinanzi a un giudice di primo grado al momento dell'entrata in vigore del presente Codice sono continuati secondo il diritto anteriore dal medesimo giudice.

Capitolo 3: Disposizioni d'esecuzione Art. 463 Il Consiglio federale e, per quanto ne abbiano la competenza, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente Codice.

1426

Codice di procedura penale

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 464 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1427

Codice di procedura penale

Allegato (art. 453 cpv. 1)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I Sono abrogate: 1. la legge federale del 15 giugno 193471 sulla procedura penale; 2. la legge federale del 20 giugno 200372 sull'inchiesta mascherata.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 199773 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 15 cpv. 4, primo periodo, e 6, frase introduttiva e lett. b Nel sistema d'informazione, i dati raccolti al di fuori di una procedura preliminare secondo il Codice di procedura penale del ...74 (CPP) e i dati delle autorità di perseguimento penale sono trattati separatamente. ...

4

Nei singoli casi, l'Ufficio federale, dandone simultanea informazione all'autorità penale competente, può trattare nel sistema d'informazione i seguenti dati risultanti da procedure preliminari secondo il CPP:

6

b.

71

72 73 74 75

i dati relativi a persone non incolpate, se esistono indizi concreti che esse hanno contatti, in conoscenza di causa o meno, con membri di un'organizzazione terrorista, di un'organizzazione estremista o di spionaggio che ricorre alla violenza o di un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale75; gli articoli 272 capoverso 3, 277 capoverso 1 e 282 capoverso 3 CPP si applicano in maniera preminente per quanto attiene al trattamento dei dati risultanti da una sorveglianza ufficiale della corrispondenza postale o delle telecomunicazioni o dall'impiego di mezzi tecnici di sorveglianza;

CS 3 286; RU 1959 921, 1965 907, 1971 777, 1974 1857, 1978 688, 1979 1170, 1992 288 2465, 1993 1993, 1997 2465, 2000 505 2719 2725, 2001 118 3071 3096 3308, 2003 2133, 2004 1633, 2005 5685 RU 2004 1409 RS 120 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 311.0

1428

Codice di procedura penale

2. Legge del 14 marzo 195876 sulla responsabilità Art. 15 cpv. 6 Abrogato

3. Legge del 17 giugno 200577 sul Tribunale federale Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4, 5 e 7 (nuovo) nonché cpv. 2 1

Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: b.

ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: 4. abrogato 5. l'accusatore privato, per quanto sia legittimato a ricorrere in virtù del Codice di procedura penale del ... 78 (CPP); 7. nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197479 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.

Il pubblico ministero della Confederazione è inoltre legittimato a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve essergli comunicata, o essere comunicata a un'altra autorità federale, o se lui stesso ha delegato alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio della causa penale.

2

Art. 123 cpv. 2 lett. b 2

La revisione può inoltre essere domandata: b.

in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 417 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP80.

Art. 128 cpv. 3 Se pronuncia una nuova sentenza in una causa penale, si applica per analogia l'articolo 422 CPP81.

3

76 77 78 79 80 81

RS 170.32 RS ...; RU ... (FF 2005 3643) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 313.0 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1429

Codice di procedura penale

4. Legge del 4 ottobre 200282 sul Tribunale penale federale Art. 26 lett. a La Corte penale giudica: a.

le cause penali sottoposte alla giurisdizione federale in virtù degli articoli 23 e 24 del Codice di procedura penale del ...83 (CPP), sempreché il procuratore generale della Confederazione non ne abbia deferito l'istruzione e il giudizio alle autorità cantonali.

Art. 30

Principio

La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP84; sono fatti salvi i casi previsti negli articoli 26 lettera b e 28 capoverso 1 lettera d; a tali casi è applicabile la legge federale del 22 marzo 197485 sul diritto penale amministrativo.

5. Codice civile86 Art. 139 cpv. 3 Non possono essere sentiti come testimoni né come persone informate sui fatti coloro che hanno operato in veste di consulenti in materia matrimoniale o familiare oppure in veste di mediatori in materia familiare. Sono fatti salvi gli obblighi di deporre previsti dal Codice di procedura penale del ...87.

3

6. Legge federale del 16 dicembre 198388 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero Art. 35 cpv. 3 Abrogato

82 83 84 85 86 87 88

RS 173.71 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 313.0 RS 210 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 211.412.41

1430

Codice di procedura penale

7. Legge federale del 19 dicembre 198689 contro la concorrenza sleale Art. 19 cpv. 4 Rimangono salve le disposizioni del Codice di procedura penale del ...90 e le disposizioni cantonali di procedura amministrativa.

4

8. Codice penale91 Art. 340­357, 365, 366 cpv. 2 e 367 Abrogati

9. Legge federale del 4 ottobre 199192 concernente l'aiuto alle vittime di reati Art. 1 cpv. 2 lett. b e art. 2 cpv. 2 lett. b Abrogate Art. 4 cpv. 1 Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. Sono fatti salvi gli obblighi di deporre previsti nel Codice di procedura penale del ...93 (CPP).

1

Sezioni 3 e 3a (art. 5­10d) Abrogate Art. 11 cpv. 1 La vittima di un reato commesso in Svizzera può chiedere un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il reato. L'articolo 29 CPP94 si applica per analogia.

1

89 90 91 92 93 94

RS 241 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 311.0 RS 312.5 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1431

Codice di procedura penale

10. Legge federale del 22 marzo 197495 sul diritto penale amministrativo Art. 22 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2, primo periodo Il tribunale competente è quello designato negli articoli 29­35 del Codice di procedura penale del ...96 (CPP) o quello di residenza dell'imputato. ...

1

2

L'articolo 38 capoverso 2 CPP è applicabile per analogia. ...

Art. 24 V. Pubblico ministero della Confederazione

Il pubblico ministero della Confederazione può intervenire in qualunque procedimento giudiziario.

Art. 30 cpv. 2, secondo periodo e cpv. 3 2 ... I segreti confidati giusta gli articoli 168­170 CPP97 devono essere serbati.

Del rimanente, in materia d'assistenza sono applicabili gli articoli 41­46 CPP.

3

Art. 31 cpv. 2 2

Nella procedura giudiziaria, i termini sono disciplinati dal CPP98.

Art. 41 cpv. 2 All'interrogatorio e all'indennità dei testimoni si applicano per analogia gli articoli 160­163 e 165­173 CPP99 e l'articolo 48 della legge federale del 4 dicembre 1947100 di procedura civile federale; il testimone che, senza motivo legittimo, rifiuta di fare una deposizione richiestagli con riferimento all'articolo 292 del Codice penale101 e sotto comminatoria delle pene ivi previste, è deferito al giudice penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità.

2

95 96 97 98 99 100 101

RS 313.0 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 273 RS 311.0

1432

Codice di procedura penale

Art. 43 cpv. 2, secondo periodo ... Per il resto, alla nomina dei periti, come anche ai loro diritti e doveri, si applicano per analogia gli articoli 180­182, 184, 186 e 188 CPP102, nonché l'articolo 61 della legge del 4 dicembre 1947103 di procedura civile federale.

2

Art. 58 cpv. 3 L'esecuzione dell'arresto è retta per altro dagli articoli 233­235 CPP104.

3

Art. 60 cpv. 2, primo periodo Alla liberazione sotto cauzione si applicano per analogia gli articoli 237­239 CPP105. ...

2

Art. 73 cpv. 3 3 Non si procederà a istruzione a tenore del CPP106; è riservato il completamento degli atti in conformità dell'articolo 75 capoverso 2.

Art. 74 cpv. 1 Sono parti nella procedura giudiziaria l'imputato, il pubblico ministero del Cantone interessato o della Confederazione e l'amministrazione in causa.

1

Art. 75 cpv. 4 Il rappresentante del pubblico ministero della Confederazione e quello dell'amministrazione non sono tenuti a presentarsi personalmente.

4

Art. 78 cpv. 1 L'amministrazione, col consenso del pubblico ministero della Confederazione, può revocare la decisione penale o di confisca fintanto che la sentenza di prima istanza non sia notificata.

1

102 103 104 105 106

RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 273 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1433

Codice di procedura penale

Art. 80 VIII. Rimedi giuridici

Contro le decisioni dei tribunali cantonali sono ammissibili i rimedi giuridici previsti dal CPP107.

1 2

Anche il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici.

Art. 82

C. Disposizioni completive

In quanto gli articoli 73­81 non dispongano altrimenti, per la procedura davanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP108.

Art. 83 Abrogato Art. 89

B. Sentenze delle giurisdizioni penali

Alla revisione delle sentenze passate in giudicato dei tribunali cantonali o del Tribunale penale federale si applicano gli articoli 387­400 e 417­422 CPP109.

Art. 97 cpv. 1 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, fatto salvo l'articolo 78 capoverso 4, secondo gli articoli 424­436 CPP110.

1

11. Procedura penale militare del 23 marzo 1979111 Art. 15 cpv. 3 Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto; questi pronuncia in vece del presidente segnatamente:

3

107 108 109 110 111

a.

sulle carcerazioni preventive e di sicurezza;

b.

sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni;

c.

sulla sorveglianza con appositi apparecchi tecnici; RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 322.1

1434

Codice di procedura penale

d.

sulle inchieste mascherate;

e.

su misure tese alla protezione dei partecipanti al procedimento.

Art. 48 cpv. 2, secondo periodo (nuovo) ... Ordina le porte chiuse quando interessi preponderanti della vittima lo richiedono.

2

Titolo prima dell'art. 70

Sezione 10: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 70

Condizioni

Il giudice istruttore può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:

1

a.

sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;

b.

la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e

c.

le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti del Codice penale militare del 13 giugno 1927112: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108­113, 115, 116, 121, 130­132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a­151c, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164­169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172 e 177.

2

3 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 268 capoverso 2 del Codice di procedura penale del ...113 (CPP).

Art. 70a (nuovo) Oggetto della sorveglianza Possono essere sorvegliati l'indirizzo postale e il collegamento di telecomunicazione:

112 113

a.

dell'imputato;

b.

di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che: 1. l'imputato ne utilizzi l'indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione, oppure 2. il terzo riceva determinate comunicazioni per l'imputato o trasmetta ad altri comunicazioni di quest'ultimo.

RS 321.0 RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1435

Codice di procedura penale

Art. 70b (nuovo) Salvaguardia del segreto professionale In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui all'articolo 75 lettera b, la cernita delle informazioni estranee all'oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione del presidente del tribunale militare. La cernita è effettuata in modo che il giudice istruttore non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale.

1

2

Le intercettazioni via collegamento diretto sono ammesse soltanto se: a.

sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e

b.

ragioni particolari lo esigono.

Le informazioni raccolte nell'ambito della sorveglianza di altre persone e in merito alle quali una persona menzionata nell'articolo 75 lettera a o c potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dagli atti del procedimento penale e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere impiegate nel procedimento penale.

3

Art. 70c (nuovo)

Obbligo d'approvazione e autorizzazione di massima

La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sottostà all'approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.

1

2 Se

dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il collegamento di telecomunicazione, il presidente del tribunale militare di cassazione può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i collegamenti identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione quadro). Ogni mese e a sorveglianza conclusa il giudice istruttore presenta un rapporto, per approvazione, al presidente del tribunale militare di cassazione.

3 Se

la sorveglianza di un collegamento nell'ambito di un'autorizzazione quadro necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall'autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approvazione al presidente del tribunale militare di cassazione.

Art. 70d (nuovo) Dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione, identificazione degli utenti Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto e se le condizioni di cui all'articolo 70 capoverso 1 lettere b e c sono soddisfatte, il giudice istruttore può esigere informazioni:

1

a.

riguardo a quando e con quali persone o collegamenti la persona sorvegliata è in contatto postale o di telecomunicazione;

b.

riguardo ai dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione.

L'ordine di fornire le informazioni sottostà all'approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.

2

1436

Codice di procedura penale

L'ordine di fornire le informazioni può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.

3

Art. 70e (nuovo)

Procedura di approvazione

Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza o ordinato di raccogliere informazioni, il giudice istruttore presenta al presidente del tribunale militare di cassazione i seguenti documenti:

1

a.

l'ordine di sorveglianza;

b.

la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l'approvazione.

Il presidente del tribunale militare di cassazione decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta la sorveglianza o ordinata la raccolta d'informazioni. Può accordare l'approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

2

3 Il presidente del tribunale militare di cassazione comunica senza indugio la decisione al giudice istruttore nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all'articolo 2 della legge federale del 6 ottobre 2000114 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

4

L'approvazione menziona espressamente se: a.

devono essere presi provvedimenti per la salvaguardia di segreti professionali;

b.

sono ammesse le intercettazioni via collegamento diretto.

Il presidente del tribunale militare di cassazione accorda l'approvazione per tre mesi al massimo. L'approvazione può essere prorogata di volta in volta per un periodo di tre mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il giudice istruttore presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.

5

Art. 70f (nuovo) 1

Fine della sorveglianza

Il giudice istruttore pone fine senza indugio alla sorveglianza se: a.

le condizioni non sono più soddisfatte; o

b.

l'approvazione o la proroga è rifiutata.

Nel caso di cui al capoverso 1 lettera a il giudice istruttore comunica la fine della sorveglianza al presidente del tribunale militare di cassazione.

2

Art. 70g (nuovo) Risultati non utilizzati ottenuti nell'ambito di una sorveglianza approvata Le registrazioni ottenute nell'ambito di una sorveglianza approvata ma non necessarie per il procedimento penale devono essere conservate separatamente dagli atti

1

114

RS 780.1

1437

Codice di procedura penale

procedurali e devono essere distrutte immediatamente dopo la chiusura del procedimento.

Gli invii postali possono essere messi al sicuro fintanto che sia necessario per il procedimento penale; non appena lo stato della procedura lo consente, devono essere rimessi ai destinatari.

2

Art. 70h (nuovo) Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata I documenti e i supporti di dati raccolti nell'ambito di una sorveglianza non approvata devono essere distrutti immediatamente. Gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari.

1

Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori.

2

Art. 70i (nuovo)

Reperti casuali

Se durante la sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato se una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.

1

Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell'ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.

2

Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 il giudice istruttore dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.

3

Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.

4

5 Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.

Art. 70j (nuovo)

Comunicazione

Il più tardi alla chiusura della procedura preliminare il giudice istruttore comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all'imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all'articolo 70a lettera b.

1

Con il consenso del presidente del tribunale militare di cassazione la comunicazione può essere differita o tralasciata se:

2

a.

le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e

b.

il differimento o la non comunicazione sono necessari per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

1438

Codice di procedura penale

Art. 70k (nuovo)

Reclamo

Le persone il cui collegamento di telecomunicazione o indirizzo postale è stato sorvegliato oppure che hanno utilizzato tale collegamento o indirizzo possono, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, interporre reclamo al tribunale militare di cassazione censurando la carente legalità o la non proporzionalità del provvedimento.

Titolo prima dell'art. 71 (nuovo)

Sezione 10a: Sorveglianza con strumenti tecnici di sorveglianza Art. 71 (nuovo)

Impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza

Il giudice istruttore può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza per perseguire i reati elencati nell'articolo 70 capoverso 2.

1

2 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 268 capoverso 2 CPP 115.

L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza richiede l'approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.

3

Art. 71a (nuovo) Scopo dell'impiego Il giudice istruttore può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza per: a.

intercettare o registrare comunicazioni o conversazioni private;

b.

osservare o registrare eventi in luoghi privati o non accessibili al pubblico;

c.

accertare dove si trovano persone o cose.

Art. 71b (nuovo) Condizioni ed esecuzione L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza può essere disposto soltanto nei confronti dell'imputato. Spazi o veicoli di terzi possono essere sorvegliati soltanto se sulla base di determinati fatti si debba presumere che l'imputato si trovi in tali spazi o utilizzi tali veicoli.

1

2

L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza non può essere disposto per: a.

rilevare a scopo probatorio eventi ai quali l'imputato partecipa durante la privazione della libertà;

b.

sorvegliare spazi o veicoli di terzi appartenenti a una delle categorie professionali di cui all'articolo 75 lettera b.

Per altro, l'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza è retto dagli articoli 70­70j.

3

115

RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1439

Codice di procedura penale

Art. 71c (nuovo)

Reclamo

L'imputato e le persone i cui spazi o veicoli sono stati sorvegliati possono, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, interporre reclamo al tribunale militare di cassazione censurando la carente legalità o la non proporzionalità del provvedimento.

Titolo prima dell'art. 73a (nuovo)

Sezione 10b: Inchiesta mascherata Art. 73a (nuovo) Condizioni 1

Il giudice istruttore può disporre un'inchiesta mascherata se: a.

sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui all'articolo 70 capoverso 2;

b.

la gravità del reato giustifica l'inchiesta mascherata; e

c.

le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

2 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, l'inchiesta mascherata può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 285 capoverso 2 CPP116.

Art. 73b (nuovo) Requisiti degli agenti infiltrati 1

Possono essere impiegati quali agenti infiltrati: a.

i membri di un corpo di polizia svizzero o straniero;

b.

le persone assunte a titolo provvisorio al fine di svolgere compiti di polizia, anche se prive di formazione professionale in materia di polizia.

Quali persone di contatto possono essere impiegati soltanto membri di un corpo di polizia.

2

Se quale agente infiltrato è impiegato un membro di un corpo di polizia straniero, egli è di regola istruito dalla sua usuale persona di contatto.

3

Art. 73c (nuovo) 1

Identità fittizia e garanzia dell'anonimato

Il giudice istruttore può assegnare un'identità fittizia all'agente infiltrato.

Il giudice istruttore può garantire all'agente infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come testimone.

2

116

RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1440

Codice di procedura penale

Se l'agente infiltrato ha commesso un reato nel corso dell'intervento, il presidente del tribunale militare di cassazione decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale.

3

Art. 73d (nuovo) Procedura di approvazione L'intervento di agenti infiltrati sottostà all'approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.

1

Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto l'inchiesta mascherata il giudice istruttore presenta al presidente del tribunale militare di cassazione i seguenti documenti:

2

a.

l'ordine con il quale ha disposto l'inchiesta mascherata;

b.

la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l'approvazione.

Il presidente del tribunale militare di cassazione decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta l'inchiesta mascherata. Può accordare l'approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

3

4

L'approvazione menziona espressamente se è consentito: a.

allestire o alterare documenti per costituire o conservare un'identità fittizia;

b.

garantire l'anonimato;

c.

impiegare persone prive di formazione professionale in materia di polizia.

L'approvazione è accordata per dodici mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per un periodo di sei mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il giudice istruttore presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.

5

Se l'approvazione viene negata o non è stata chiesta, il giudice istruttore pone fine senza indugio all'intervento. Tutte le registrazioni devono essere immediatamente distrutte. Le informazioni ottenute mediante l'inchiesta mascherata non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori.

6

Art. 73e (nuovo)

Istruzioni prima dell'intervento

Prima dell'intervento il giudice istruttore istruisce la persona di contatto nonché l'agente infiltrato.

Art. 73f (nuovo)

Persona di contatto

Per tutta la durata dell'intervento la persona di contatto ha il potere di impartire direttamente istruzioni all'agente infiltrato. Durante l'intervento il collegamento tra il giudice istruttore e l'agente infiltrato avviene esclusivamente per il tramite della persona di contatto.

1

1441

Codice di procedura penale

2

La persona di contatto ha in particolare i compiti seguenti: a.

istruire in dettaglio e in modo continuato l'agente infiltrato sul suo intervento, sulle sue attribuzioni e sull'utilizzazione dell'identità fittizia;

b.

dirigere e assistere l'agente infiltrato e valutare costantemente i rischi;

c.

registrare per scritto i rapporti forniti oralmente dall'agente infiltrato e gestire un fascicolo sull'intervento;

d.

informare in modo continuato e completo il giudice istruttore in merito all'intervento.

Art. 73g (nuovo) Obblighi dell'agente infiltrato 1

L'agente infiltrato svolge l'intervento attenendosi alle istruzioni ricevute.

Presenta periodicamente alla persona di contatto un rendiconto completo concernente la sua attività e i suoi accertamenti.

2

Art. 73h (nuovo) Limiti dell'intervento L'agente infiltrato non deve risvegliare un'inclinazione latente a commettere un reato o a commettere un reato più grave di quello previsto. Deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.

1

L'attività dell'agente infiltrato deve incidere soltanto in misura secondaria sulla determinazione a commettere un reato concreto.

2

Se necessario, l'agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova per predisporre l'affare principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.

3

Se l'agente infiltrato oltrepassa i limiti dell'influsso che gli è consentito di esercitare, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione.

4

Art. 73i (nuovo)

Intervento in occasione del perseguimento di reati contro la legge sugli stupefacenti

L'agente infiltrato che agisce nell'ambito di un'inchiesta mascherata approvata non è punibile secondo gli articoli 19 e 20­22 della legge del 3 ottobre 1951117 sugli stupefacenti.

Art. 73j (nuovo)

Importi necessari alla conclusione di un affare fittizio

Su richiesta del giudice istruttore, la Confederazione può mettere a disposizione, per il tramite della Banca nazionale, gli importi necessari alla conclusione di un affare fittizio o alla dimostrazione della capacità economica dell'agente infiltrato, nella quantità e secondo le modalità desiderate.

1

117

RS 812.121

1442

Codice di procedura penale

La richiesta, corredata di una breve descrizione dei fatti, deve essere presentata all'Ufficio federale di polizia.

2

Il giudice istruttore prende le necessarie misure volte a proteggere il denaro messo a disposizione.

3

Art. 73k (nuovo)

Reperti casuali

Le informazioni ottenute nell'ambito di un'inchiesta mascherata concernenti un reato diverso da quelli previsti nell'ordine d'inchiesta possono essere utilizzate se per far luce su tale reato si sarebbe potuto disporre un'inchiesta mascherata.

1

Il giudice istruttore dispone senza indugio l'inchiesta mascherata e avvia la procedura di approvazione.

2

Art. 73l (nuovo) 1

Fine dell'intervento

Il giudice istruttore pone fine senza indugio all'intervento se: a.

le condizioni non sono più soddisfatte;

b.

l'approvazione o la proroga è rifiutata; o

c.

l'agente infiltrato o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al giudice istruttore.

Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e c il giudice istruttore comunica la fine dell'intervento al presidente del tribunale militare di cassazione.

2

La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre a un pericolo evitabile né l'agente infiltrato, né terzi coinvolti nell'inchiesta.

3

Art. 73m (nuovo) Comunicazione Il più tardi alla chiusura della procedura preliminare il giudice istruttore comunica all'imputato che nei suoi confronti è stata svolta un'inchiesta mascherata.

1

Con il consenso del presidente del tribunale militare di cassazione tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:

2

a.

le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e

b.

è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 73n (nuovo) Reclamo Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un'inchiesta mascherata possono, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, interporre reclamo al tribunale militare di cassazione censurando la carente legalità o la non proporzionalità dell'intervento.

1443

Codice di procedura penale

Titolo prima dell'art. 74

Sezione 11: Testimoni e persone informate sui fatti Titolo prima dell'art. 84a (nuovo)

Sezione 11a: Vittima e congiunti della vittima Art. 84a (nuovo) Principio L'aiuto alle vittime di reati, compresi quelli giudicati secondo il Codice penale militare118, è retto dalla legge federale del 4 ottobre 1991119 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), sempreché non siano applicabili le disposizioni procedurali speciali della presente legge.

1

2 La presente sezione si applica per analogia ai congiunti della vittima ai sensi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 LAV nella misura in cui possano far valere pretese civili nei confronti dell'autore del reato.

Art. 84b (nuovo) Informazione della vittima sui suoi diritti e comunicazione 1

Alla prima occasione, l'autorità informa la vittima in merito a: a.

l'indirizzo e i compiti dei consultori;

b.

la possibilità di chiedere diverse prestazioni d'aiuto;

c.

il termine per la presentazione di una domanda d'indennizzo e di riparazione del torto morale.

Se la vittima vi acconsente, l'autorità trasmette il nome e l'indirizzo della vittima a un consultorio.

2

Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all'estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera.

Questi enti informano la vittima nel senso del capoverso 1 e, con il suo consenso, ne comunicano nome e indirizzo a un consultorio.

3

Art. 84c (nuovo)

Protezione della personalità della vittima

In ogni fase del procedimento le autorità tutelano i diritti della personalità della vittima.

1

Al di fuori di un procedimento giudiziario pubblico, autorità e privati possono rendere nota l'identità della vittima soltanto se necessario nell'interesse del perseguimento penale o se la vittima lo consente.

2

Se la vittima lo domanda, le autorità le evitano di incontrare l'imputato. In tal caso, garantiscono in altro modo all'imputato il diritto di essere sentito. Un confronto può essere ordinato se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in

3

118 119

RS 321.0 RS 312.5

1444

Codice di procedura penale

altro modo oppure se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.

Art. 84d (nuovo) Vittime di reati contro l'integrità sessuale Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere che: a.

in ogni fase del procedimento siano interrogate da una persona del loro stesso sesso;

b.

del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro stesso sesso;

c.

un confronto con l'imputato può essere ordinato contro la loro volontà soltanto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

Art. 84e (nuovo)

Assistenza e diritto di non rispondere

La vittima interrogata in qualità di testimone o di persona informata sui fatti può farsi accompagnare da una persona di fiducia.

1

La vittima può farsi inoltre accompagnare anche da un patrocinatore legale. Se necessario per la tutela dei suoi diritti, il presidente del tribunale le designa un patrocinatore d'ufficio.

2

3 La vittima può altresì rifiutarsi di rispondere a domande inerenti alla sua sfera intima.

Art. 84f (nuovo) 1

Diritti procedurali

La vittima può partecipare al procedimento penale. Segnatamente può: a.

far valere le sue pretese civili secondo l'articolo 84g;

b.

chiedere la decisione di un tribunale in caso di non luogo a procedere o di abbandono del procedimento;

c.

impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi giuridici riconosciuti all'imputato, sempreché abbia partecipato già prima al procedimento e la decisione concerna le sue pretese civili o possa influire sul loro giudizio.

In tutte le fasi procedurali, le autorità informano la vittima sui suoi diritti. A sua richiesta, le comunicano gratuitamente decisioni e sentenze.

2

Art. 84g (nuovo) Pretese civili Per quanto la Confederazione non risponda dei danni in virtù dell'articolo 135 della legge militare del 5 febbraio 1995120 (LM), la vittima può far valere pretese civili giusta l'articolo 163 LM dinanzi ai tribunali militari. Essa esercita in tal misura i diritti di parte.

1

120

RS 510.10

1445

Codice di procedura penale

Se lo domanda, la vittima che non sia legittimata a far valere pretese civili secondo il capoverso 1 dinanzi ai tribunali militari o vi rinunci dev'essere convocata al dibattimento. Essa non è però tenuta a comparire, eccetto che sia convocata in veste di testimone o di persona informata sui fatti. In tal caso, le spettano unicamente i diritti in materia d'informazione.

2

Art. 84h (nuovo) Misure speciali per la protezione dei minorenni Ai sensi del presente articolo il termine minorenne designa la vittima che al momento dell'interrogatorio o del confronto non ha ancora compiuto i 18 anni.

1

2

La prima audizione del minorenne deve svolgersi il più presto possibile.

L'autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante sul minorenne.

3

Qualora appaia che l'interrogatorio o il confronto potrebbero esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, sono applicabili le seguenti regole:

4

a.

un confronto con l'imputato può essere ordinato soltanto se il minorenne lo domanda espressamente oppure se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo;

b.

nel corso dell'intero procedimento il minorenne non può essere interrogato più di due volte;

c.

si procede a un secondo interrogatorio soltanto se nel corso del primo le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nell'interesse delle indagini o del minorenne. Per quanto possibile, il secondo interrogatorio è effettuato dalla stessa persona che ha svolto il primo;

d.

gli interrogatori sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista. Qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo;

e.

le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga;

f.

chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto.

Art. 84i (nuovo) 1

Abbandono del procedimento

A titolo eccezionale, l'autorità competente può abbandonare il procedimento se: a.

l'interesse della vittima minorenne lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull'interesse dello Stato al perseguimento penale; e

b.

la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.

2 In caso di abbandono del procedimento, l'autorità competente provvede affinché siano presi se del caso provvedimenti a tutela del minorenne interessato.

1446

Codice di procedura penale

Art. 104 cpv. 3 (nuovo) Prima della chiusura dell'assunzione preliminare delle prove, alla vittima ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LV121 dev'essere offerta l'opportunità di chiedere che sia un tribunale a decidere. Se la vittima chiede la decisione di un tribunale, il giudice istruttore propone che si proceda all'istruzione preparatoria. Se la sua proposta non è accolta, trasmette gli atti all'uditore in capo affinché questi decida conformemente all'articolo 101 capoverso 2.

3

Art. 118 cpv. 2 2 Anche la vittima o i suoi congiunti ai sensi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 LV122, nella misura in cui possano far valere pretese civili nei confronti dell'autore del reato, possono impugnare la decisione di desistenza.

12. Assistenza in materia penale del 20 marzo 1981123 Art. 5 cpv. 2 Il capoverso 1 lettere a e b non è applicabile se lo Stato richiedente adduce motivi per la revisione d'una sentenza passata in giudicato a tenore dell'articolo 417 del Codice di procedura penale del ...124 (CPP).

2

Art. 9, secondo periodo ... Alla perquisizione di carte e registrazione e all'apposizione di sigilli si applicano per analogia gli articoli 245­247 CPP125.

Art. 15 cpv. 1 Gli articoli 437 e 439 CPP126 si applicano per analogia nei procedimenti condotti in Svizzera conformemente alla presente legge, o all'estero a domanda di un'autorità svizzera.

1

Art. 16 cpv. 2 Abrogato

121 122 123 124 125 126

RS 312.5 RS 312.5 RS 351.1 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1447

Codice di procedura penale

Art. 18a

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Nei casi di estradizione, l'Ufficio federale può ordinare, su espressa domanda di uno Stato estero, una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di stabilire il luogo di soggiorno di una persona perseguita.

1

Negli altri casi di assistenza giudiziaria, le seguenti autorità possono ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni:

2

a.

il pubblico ministero della Confederazione o del Cantone investiti della domanda d'assistenza;

b.

l'Ufficio federale, se esegue esso stesso la domanda d'assistenza.

L'ordine di procedere alla sorveglianza dev'essere sottoposto per approvazione alle seguenti autorità:

3

a.

al giudice federale dei provvedimenti coercitivi, se l'ordine emana dalle autorità federali;

b.

al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi, se l'ordine emana dalle autorità cantonali.

Per altro, le condizioni della sorveglianza e la relativa procedura sono disciplinate dagli articoli 268­278 CPP127 e dalla legge federale del 6 ottobre 2000128 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

4

Art. 48 cpv. 2 Contro queste decisioni è ammesso, entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto, il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Gli articoli 387­405 CPP129 sono applicabili per analogia.

2

Art. 50 cpv. 4 Per altro, la scarcerazione è retta dagli articoli 237­239 CPP130, applicabili per analogia.

4

Art. 79 cpv. 1, secondo periodo 1

... Gli articoli 42­45, 50 e 51 CPP131 sono applicabili per analogia.

127 128 129 130 131

RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 780.1 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1448

Codice di procedura penale

Art. 87

Foro

Se non già altrimenti costituito, il foro svizzero è stabilito giusta l'articolo 30 CPP132.

Art. 105

Giudice competente

Il giudice competente secondo l'articolo 30 CPP133 informa il condannato sulla procedura, lo sente sull'affare in presenza del patrocinatore e decide dell'esecuzione.

13. Legge federale del 22 giugno 2001134 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale Art. 15 cpv. 1 1 Gli articoli 437 e 439 del Codice di procedura penale del ...135 (CPP) si applicano per analogia ai procedimenti svolti in Svizzera, su richiesta della Corte e conformemente alla presente legge, contro la persona perseguita.

Art. 19 cpv. 4 L'ordine di arresto in vista di consegna può essere impugnato mediante reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro dieci giorni dalla notificazione scritta. Alla procedura di reclamo si applicano per analogia gli articoli 387­400 CPP136.

4

Art. 20 cpv. 2, quarto e quinto periodo ... La decisione dell'Ufficio centrale può essere impugnata mediante reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro dieci giorni dalla notificazione scritta. Alla procedura di reclamo si applicano per analogia gli articoli 387­400 CPP137.

2

Art. 21 cpv. 4 Per il rimanente, alla scarcerazione si applicano per analogia le disposizioni sulla cauzione di cui agli articoli 237­239 CPP138.

4

132 133 134 135 136 137 138

RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 351.6 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1449

Codice di procedura penale

14. Legge federale del 7 ottobre 2004139 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Art. 7 cpv. 2 e 3 È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (art. 24 del Codice di procedura penale del ...140, CPP).

2

3 Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove è svolta secondo le disposizioni del CPP.

Art. 8 cpv. 1, primo periodo Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all'Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un'organizzazione ai sensi dell'articolo 260ter numero 1 primo comma del Codice penale141 o un reato ai sensi dell'articolo 24 CPP142, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta. ...

Art. 9 cpv. 2 Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove si svolge secondo le disposizioni del CPP143.

2

15. Legge del 20 giugno 2003144 sui profili del DNA Art. 1 cpv. 1 e 3 1

3

La presente legge disciplina: a.

l'utilizzazione di profili del DNA nel procedimento penale;

b.

il trattamento di profili del DNA in un sistema d'informazione della Confederazione;

c.

l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute.

Abrogato

139 140 141 142 143 144

RS 360 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 311.0 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 363

1450

Codice di procedura penale

Art. 1bis (nuovo)

Campo d'applicazione

Le disposizioni della sezione 2 della presente legge concernenti il procedimento penale non sono applicabili laddove il perseguimento o il giudizio di un reato sia disciplinato dal Codice di procedura penale del ...145.

16. Legge federale del 9 marzo 1978146 sulla protezione degli animali Art. 32 cpv. 1, secondo periodo Abrogato

17. Legge dell'8 ottobre 1982147 sull'approvvigionamento del Paese Art. 57 cpv. 2 2

L'articolo 166 del Codice di procedura penale del ...148 è applicabile per analogia.

18. Legge federale del 14 dicembre 1990149 sull'imposta federale diretta Art. 183 cpv. 2, secondo periodo Abrogato Art. 188 cpv. 2 e 4 2

La procedura è retta dalle norme del Codice di procedura penale del ...150 (CPP).

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere l'apertura di un procedimento penale.

4

Art. 192 cpv. 3, secondo periodo ... Se un testimone ne rifiuta la consegna, pur non esistendo uno dei motivi giustificanti il rifiuto di deporre di cui agli articoli 165, 166, 168 e 169 CPP151, l'autorità fiscale lo avverte della comminatoria della pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale152 e se del caso può deferirlo al giudice penale per disobbedienza a una decisione dell'autorità.

3

145 146 147 148 149 150 151 152

RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 455 RS 531 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 642.11 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 311.0

1451

Codice di procedura penale

Art. 194 cpv. 3 Abrogato

19. Legge federale del 12 giugno 1959153 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare Art. 44 cpv. 1 L'azione penale e il giudizio delle infrazioni alla presente legge spettano alle autorità del Cantone di tassazione; sono disciplinati dal Codice di procedura penale del ...154.

1

20. Legge federale del 19 dicembre 1958155 sulla circolazione stradale Art. 55 cpv. 5 Abrogato

21. Legge federale del 20 dicembre 1957156 sulle ferrovie Art. 15 cpv. 3, secondo periodo ... Per il rimanente, se le particolarità della procedura non richiedono deroghe, si applica il Codice di procedura penale del ...157. ...

3

22. Legge federale del 18 febbraio 1878158 sulla polizia delle strade ferrate Art. 11 Le autorità cantonali giudicano le contravvenzioni secondo le disposizioni penali della presente legge. La procedura è retta dal Codice di procedura penale del ...159.

153 154 155 156 157 158 159

RS 661 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 741.01 RS 742.101 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 742.147.1 RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1452

Codice di procedura penale

23. Legge federale del 23 settembre 1953160 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 57 cpv. 1 e 2 Se a bordo della nave è stato commesso un reato, il capitano ha le competenze della polizia nei limiti del perseguimento penale e dirige le indagini fino all'intervento dell'autorità competente.

1

A questo scopo, il capitano compie gli atti investigativi che non soffrono remora, assicura tracce e mezzi di prova, indaga sulle persone danneggiate e su quelle indiziate, le interroga e, occorrendo, arresta le persone sospette. L'articolo 305 del Codice di procedura penale del ...161 è applicabile per analogia.

2

24. Legge federale del 21 dicembre 1948162 sulla navigazione aerea Art. 26b cpv. 3 È inoltre applicabile il Codice di procedura penale del ...163, purché talune peculiarità della procedura d'inchiesta non esigano deroghe.

3

25. Legge federale del 6 ottobre 2000164 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Sezione 2 (art. 3­10) Abrogata Art. 11 cpv. 1 lett. a Nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale, il servizio svolge i compiti seguenti:

1

a.

160 161 162 163 164

esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati per i quali essa è consentita dal diritto applicabile e se sia stata ordinata da un'autorità competente; se l'ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l'autorità d'approvazione prima che l'offerente di un servizio postale trasmetta invii o informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

RS 747.30 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 748.0 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 780.1

1453

Codice di procedura penale

Art. 13 cpv. 1 lett. a ed f Nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il servizio svolge i compiti seguenti:

1

a.

esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati per cui la sorveglianza è consentita dal diritto applicabile e se sia stata ordinata da un'autorità competente; se l'ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l'autorità d'approvazione prima di trasmettere informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

f.

attua le misure di tutela dei segreti professionali ordinate dall'autorità d'approvazione;

26. Legge del 3 ottobre 1951165 sugli stupefacenti Art. 15 cpv. 2, secondo periodo Abrogato Art. 24, secondo periodo ... Se manca un foro di cui all'articolo 30 del Codice di procedura penale del ...166, il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.

Art. 29 cpv. 2 e 4 All'assunzione di prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in processi penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale del ...167.

2

4

Abrogato

27. Legge federale del 6 ottobre 2000168 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Art. 79 cpv. 1 1 Sono applicabili la parte generale del Codice penale169, nonché l'articolo 6 della legge del 22 marzo 1974170 sul diritto penale amministrativo.

165 166 167 168 169 170

RS 812.121 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 830.1 RS 311.0 RS 313.0

1454

Codice di procedura penale

28. Legge federale del 25 giugno 1982171 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 78

Perseguimento e giudizio

Il perseguimento e il giudizio incombono ai Cantoni.

29. Legge federale del 9 ottobre 1981172 sui consultori di gravidanza Art. 2 cpv. 1 I collaboratori dei consultori e i terzi cui si sono rivolti soggiacciono all'obbligo del segreto giusta l'articolo 320 o 321 del Codice penale173. L'articolo 321 numero 3 del Codice penale (obbligo di dare informazioni e di testimoniare in giudizio) non è applicabile; rimangono salvi gli obblighi di testimoniare secondo il Codice di procedura penale del ...174.

1

30. Legge federale dell'8 giugno 1923175 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate Art. 52 VI. Comunicazione al pubblico ministero della Confederazione

Le autorità penali cantonali comunicano immediatamente e gratuitamente al pubblico ministero della Confederazione una copia delle sentenze e decisioni penali pronunciate in applicazione della presente legge.

31. Legge del 23 giugno 2000176 sugli avvocati Art. 13 cpv. 1, secondo periodo Abrogato

171 172 173 174 175 176

RS 831.40 RS 857.5 RS 311.0 RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS 935.51 RS 935.61

1455

Codice di procedura penale

32. Legge del 20 giugno 1933177 sul controllo dei metalli preziosi Art. 54 cpv. 3, secondo periodo Abrogato

33. Legge del 23 giugno 1978178 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 50 n. 4, secondo periodo Abrogato

34. Legge federale del 25 giugno 1930179 sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita Art. 32 cpv. 6, secondo periodo Abrogato

35. Legge del 20 marzo 1992180 sull'assicurazione contro i danni Art. 30 cpv. 6, secondo periodo Abrogato

177 178 179 180

RS 941.31 Questa legge è stata abrogata con effetto dal 1o gen. 2006.

Questa legge è stata abrogata con effetto dal 1o gen. 2006.

Questa legge è stata abrogata con effetto dal 1o gen. 2006.

1456