Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
Disegno
(Legge sulle derrate alimentari, LDerr) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari è modificata come segue: Art. 17 cpv. 3 e 4 Abrogati Art. 17a
Obbligo di autorizzazione e di annuncio
Le aziende che fabbricano, trattano o depositano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone.
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Altre aziende che trattano derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale d'esecuzione.
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Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: a.
attive nel settore della produzione primaria; o
b.
nelle quali vengono svolte attività che costituiscono un rischio minimo per la sicurezza alimentare.
Art. 23 cpv. 2bis (nuovo) e 4 2bis Chi constata che derrate alimentari od oggetti d'uso da lui importati, fabbricati, trasformati, trattati o distribuiti possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che per i consumatori non risulti alcun pregiudizio. Qualora le derrate alimentari o gli oggetti d'uso non siano più sotto il controllo diretto dell'interessato, quest'ultimo deve informare senza indugio la competente autorità d'esecuzione e collaborare con essa.
I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l'assistente specializzato ufficiale se l'animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.
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FF 2006 5815 RS 817.0
2006-1334
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Legge sulle derrate alimentari
Art. 23a (nuovo) Rintracciabilità Le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari, o che potrebbero esserlo, devono essere rintracciabili a tutti i livelli della fabbricazione, della lavorazione e della distribuzione.
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2 Devono essere allestiti sistemi e procedure affinché possano essere fornite alle autorità le informazioni necessarie che esse richiedono.
Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva Dopo la macellazione, il veterinario ufficiale o l'assistente specializzato ufficiale esamina la carne: ...
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Art. 36 cpv. 4 4
Il servizio federale competente può: a.
designare laboratori di riferimento per l'analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;
b.
coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi dei laboratori cantonali; può pure effettuare propri esperimenti collettivi con i laboratori cantonali.
Art. 38 cpv. 4 I servizi federali collaborano con organi specializzati e istituzioni nazionali e internazionali. Essi assumono i compiti che incombono loro nel quadro della collaborazione internazionale; effettuano in particolare gli annunci necessari, prestano assistenza amministrativa e partecipano alle ispezioni ufficiali.
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Art. 40 cpv. 2 e 5 Designano un chimico cantonale, un veterinario cantonale e il numero necessario di ispettori delle derrate alimentari, di controllori delle derrate alimentari, di veterinari ufficiali e di assistenti specializzati ufficiali.
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Il veterinario cantonale oppure un veterinario designato dal Cantone, che soddisfa i requisiti, dirige i controlli dell'allevamento e della macellazione degli animali.
Coordina l'attività dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali che gli sono subordinati. I Cantoni possono inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne.
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Art. 41a (nuovo) Commissioni d'esame Il Dipartimento competente nomina commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che svolgono funzioni nell'esecuzione della presente legge.
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Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami sotto forma di decisione formale.
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Legge sulle derrate alimentari
Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono determinate funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.
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Art. 43a (nuovo) Collaborazione di terzi La Confederazione e i Cantoni possono delegare a terzi, in particolare imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali o istituire organizzazioni adeguate a tale scopo.
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Per la loro attività i terzi devono essere: a.
accreditati secondo la legislazione federale;
b.
riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o
c.
autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.
L'autorità competente definisce i compiti e le competenze che affida ai terzi.
Questi ultimi non possono decidere provvedimenti.
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Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare, nel quadro della presente legge, emolumenti per la loro attività.
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La collaborazione di terzi soggiace alla sorveglianza statale. I terzi devono rendere conto all'autorità della loro gestione e della contabilità relative a tale collaborazione.
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Art. 45 cpv. 2 lett. abis (nuova) ed e 2
Sono riscossi emolumenti per: abis. i controlli di macelli e laboratori di sezionamento; e.
le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d'esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento; le rimanenti autorizzazioni d'esercizio ai sensi dell'articolo 17a capoverso 1 sono esenti da emolumenti.
Art. 47 cpv. 4 (nuovo) L'informazione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2bis può essere considerata circostanza attenuante.
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Art. 48 cpv. 1, frase introduttiva e lett. n (nuova), nonché cpv. 1 bis (nuovo) 1
È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente: n.
1bis
contravviene alle prescrizioni concernenti l'obbligo di autorizzazione e di annuncio ai sensi dell'articolo 17a, il controllo autonomo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1, l'obbligo d'informazione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2bis o la rintracciabilità ai sensi dell'articolo 23a.
Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000 franchi.
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Legge sulle derrate alimentari
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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