Traduzione1

Accordo Allegato 3 sugli investimenti tra la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea Firmato a Hong Kong il 15 dicembre 2005.

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera (denominati di seguito «le Parti dell'AELS») e la Repubblica di Corea (denominata di seguito «la Corea»), denominati di seguito «le Parti», consapevoli che lo sviluppo reciproco delle possibilità d'investimento stimolerà il flusso di capitali privati e lo sviluppo economico delle Parti; nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte sul territorio dell'altra Parte e di proteggere tali investitori e i loro investimenti; richiamata la firma coordinata di un Accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e la Corea (denominato qui di seguito «l'Accordo di libero scambio»); confermato che il presente Accordo è parte degli strumenti istitutivi di una zona di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e la Corea conformemente all'articolo 1.4 dell'Accordo di libero scambio; hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: 1. il termine «impresa» designa ciascuna entità costituita o organizzata conformemente alla legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà o sotto il controllo del settore privato o del settore pubblico, compresa qualsiasi società di capitali, società di persone, società fiduciaria (trust), impresa individuale, succursale, joint venture o associazione;

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Dal testo originale inglese.

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2. il termine «investimento» designa ogni genere di valore patrimoniale e in particolare: (a) un'impresa; (b) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale quali servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (c) le quote sociali, le azioni e altre forme di partecipazione a un'impresa; (d) le obbligazioni, i titoli di prestiti, i prestiti e altre forme di credito; (e) i crediti monetari o i diritti a qualsiasi prestazione in relazione a un'impresa e aventi valore economico; (f) i diritti di proprietà intellettuale, il know-how tecnico e la clientela; (g) i diritti conferiti per legge o per contratto, quali le concessioni, le licenze, le autorizzazioni e i permessi, comprese le concessioni di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali; 3. il termine «investimento di un investitore di una Parte» designa un investimento posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di siffatta Parte; 4. il termine «investitore di una Parte» designa: (a) una persona fisica avente la cittadinanza di detta Parte o un diritto di residenza permanente concesso da tale Parte conformemente alla propria legislazione; (b) una persona giuridica o qualsiasi altra entità, escluse le succursali, costituita o organizzata conformemente alla legislazione applicabile di detta Parte e che esercita importanti attività economiche sul territorio di quest'ultima, la quale effettua o ha effettuato un investimento sul territorio di un'altra Parte.

Art. 2

Campo d'applicazione

1. Il presente Accordo si applica agli investitori di una Parte e ai loro investimenti effettuati prima o dopo la sua entrata in vigore. Non si applica ai crediti risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore.

2. L'articolo 4 non si applica alle misure concernenti gli scambi di servizi, a condizione che il settore interessato sia coperto dal capitolo 3 o 4 dell'Accordo di libero scambio.

3. Le disposizioni del presente Accordo non devono pregiudicare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali concernenti gli investimenti.

4. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni in materia di investimenti tra le Parti dell'AELS, da un lato, e la Corea, dall'altro, ma non alle relazioni riguardanti gli investimenti fra i diversi Stati dell'AELS.

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Art. 3

Trattamento generale e protezione

1. Ciascuna Parte instaura e mantiene, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti nei confronti degli investitori delle altre Parti che effettuano investimenti sul suo territorio.

2. Ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori di un'altra Parte un trattamento giusto ed equo nonché una protezione e una sicurezza integrali. Nessuna delle Parti intralcia con provvedimenti ingiustificati o discriminatori l'esecuzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione di tali investimenti.

3. Inoltre, ciascuna Parte si conforma a tutti gli obblighi scritti da essa assunti nei confronti di uno specifico investimento di un investitore di un'altra Parte e sui quali l'investitore che ha effettuato, acquisito o accresciuto l'investimento, ha fatto affidamento in buona fede.

Art. 4

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte accorda agli investitori di un'altra Parte e ai loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri investitori e ai loro investimenti (trattamento nazionale) o agli investitori di uno Stato terzo e ai loro investimenti (trattamento della nazione più favorita) per quanto concerne lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione, la gestione, la conduzione, le operazioni, la liquidazione, la vendita, il trasferimento o qualunque altra alienazione degli investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole.

2. Se una Parte accorda agli investitori di un Paese terzo e ai loro investimenti privilegi particolari in virtù di un accordo di libero scambio, di un'unione doganale o di un accordo simile che prevede parimenti una liberalizzazione sostanziale degli investimenti, essa non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori di un'altra Parte e ai loro investimenti. Tuttavia, su richiesta di una Parte, essa deve offrire alle altre Parti l'opportunità di negoziare i privilegi accordati.

3. Il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita si applicano alle misure fiscali, fatte salve le deroghe necessarie ai fini dell'imposizione o riscossione equa ed efficace delle imposte dirette.2 Tuttavia, se una Parte accorda privilegi particolari agli investitori di un Paese terzo e ai loro investimenti in virtù di un accordo concluso per evitare la doppia imposizione, detta Parte non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori di un'altra Parte e ai loro investimenti.

4. Il principio del trattamento nazionale di cui al paragrafo 1 non si applica alle sovvenzioni accordate nell'ambito della politica sociale o della politica di sviluppo economico di una Parte, anche se dette sovvenzioni favoriscono, direttamente o indirettamente, imprese o imprenditori locali. Se un'altra Parte ritiene che tali sovvenzioni, in un caso particolare, abbiano gravi effetti di distorsione sulle possibilità d'investimento dei propri investitori, essa può richiedere consultazioni al riguardo.

Tali richieste sono esaminate benevolmente.

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Si applica la nota 6 dell'articolo XIV dell'Accordo generale sugli scambi di servizi

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5. Il principio del trattamento nazionale di cui al paragrafo 1 significa, per quanto concerne un'entità subnazionale, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da detta entità agli investitori e agli investimenti degli investitori della Parte a cui essa appartiene.

Art. 5

Trasferimenti

1. Ciascuna Parte garantisce che i pagamenti relativi a investimenti effettuati sul suo territorio da investitori di un'altra Parte possano essere trasferiti liberamente sul proprio territorio e al di fuori di esso. Tali trasferimenti includono in particolare, ma non esclusivamente: (a) il capitale iniziale e gli apporti supplementari destinati al mantenimento o allo sviluppo dell'investimento; (b) gli introiti, gli interessi, i dividendi, i profitti in capitale, i canoni, gli onorari e i redditi in natura; (c) i pagamenti eseguiti in virtù di un contratto, incluso il contratto di mutuo; (d) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento; (e) i salari e le altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione con l'investimento; (f) i pagamenti effettuati in virtù degli articoli 13 e 14; (g) i pagamenti risultanti dall'articolo 16.

2. Ciascuna Parte garantisce che detti trasferimenti possano aver luogo in una moneta liberamente convertibile, vale a dire una moneta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata nell'ambito di operazioni internazionali. I trasferimenti devono poter essere effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede di misure: (a) che riguardano il fallimento, l'insolvenza o la protezione dei diritti dei creditori; (b) che riguardano o assicurano la conformità alle leggi e ai regolamenti: (i) concernenti l'emissione, la negoziazione e la trattazione di titoli, di strumenti a termine (futures) e di prodotti derivati, o (ii) concernenti la notifica o la registrazione dei trasferimenti; o (c) legate a infrazioni e a decisioni penali o a sentenze in materia amministrativa e giudiziaria.

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Art. 6

Misure di salvaguardia temporanee

1. Se, in circostanze straordinarie, i pagamenti e i movimenti di capitale fra le Parti causano o minacciano di causare gravi difficoltà per l'attuazione della politica monetaria o della politica valutaria in una Parte, la Parte interessata può adottare misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali, a condizione che siano strettamente necessarie, applicate per un periodo non superiore a sei mesi e conformi agli statuti del Fondo monetario internazionale. L'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prolungata mediante una loro reintroduzione formale.

2. La Parte che adotta misure di salvaguardia ne informa nei minimi dettagli le altre Parti e presenta appena possibile il calendario della loro soppressione.

Art. 7

Politica monetaria e valutaria

Fatti salvi gli obblighi delle Parti ai sensi dell'articolo 5, nessuna disposizione del presente Accordo si applica alle misure non discriminatorie di applicazione generale prese da enti pubblici nel quadro delle politiche monetarie, creditizie e valutarie.

Art. 8

Personale con incarichi chiave

1. Conformemente alle proprie leggi e regolamenti in materia di entrata, soggiorno e assunzione di persone fisiche, ciascuna Parte accorda agli investitori di un'altra Parte e al personale con incarichi chiave impiegato da detti investitori o dagli investimenti di questi ultimi, l'entrata e il soggiorno temporanei sul proprio territorio per esercitarvi le attività connesse con la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'espansione o l'alienazione degli investimenti corrispondenti, compresa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici chiave.

2. Fatte salve le proprie leggi e altre prescrizioni legali, ciascuna Parte consente agli investitori di un'altra Parte e ai loro investimenti di assumere persone con incarichi chiave, a scelta dell'investitore o dell'investimento, indipendentemente dalla loro cittadinanza, a condizione che dette persone con incarichi chiave siano state autorizzate a entrare, soggiornare e lavorare nel territorio di detta Parte e che l'impiego sia conforme alle condizioni, agli oneri e ai termini del permesso rilasciato a dette persone con incarichi chiave.

3. Fatte salve le proprie leggi e altre prescrizioni legali, ciascuna Parte concede l'entrata e il soggiorno temporaneo, e rilascia i documenti richiesti, al congiunto e ai figli minorenni di una persona fisica alla quale siano stati concessi l'entrata e il soggiorno temporanei nonché il permesso temporaneo per l'esercizio di un'attività lavorativa conformemente ai paragrafi 1 e 2; il congiunto e i figli minorenni sono ammessi per la durata del soggiorno di detta persona.

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Art. 9

Misure riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente

1. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo che impedisca a una Parte di adottare, mantenere o applicare misure che, conformi al presente Accordo, perseguano l'interesse pubblico, quali ad esempio le misure riguardanti la salute, la sicurezza o l'ambiente.

2. Le Parti riconoscono che è inopportuno incoraggiare gli investimenti riducendo le norme nazionali in materia di salute, sicurezza e ambiente. Pertanto, nessuna Parte dovrebbe rinunciare, derogare o offrire di rinunciare o di derogare a dette norme al fine di incoraggiare lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento sul proprio territorio dell'investimento di un investitore di una Parte o di uno Stato terzo. Se una Parte ritiene che un'altra Parte abbia offerto un tale incentivo, essa può esigere che siano avviate consultazioni con tale Parte e le Parti si consultano per evitare incentivi di siffatta specie.

Art. 10

Misure prudenziali

L'articolo 4.8 paragrafo 2 dell'Accordo di libero scambio si applica mutatis mutandis al presente Accordo.

Art. 11

Trasparenza

L'articolo 10.1 dell'Accordo di libero scambio si applica mutatis mutandis al presente Accordo.

Art. 12

Riserve

1. Il trattamento nazionale di cui all'articolo 4 non si applica: (a) alle riserve indicate da una Parte nel proprio allegato al presente Accordo; (b) agli emendamenti a una riserva di cui alla lettera a, per quanto detti emendamenti non rendano la riserva meno conforme all'articolo 4; (c) a ciascuna nuova riserva adottata da una Parte e integrata nel proprio allegato, per quanto detta riserva non comprometta l'insieme degli impegni di questa Parte in virtù del presente Accordo; nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l'articolo 4.

2. Nel quadro dei riesami di cui all'articolo 19, le Parti si impegnano a rivedere lo stato delle riserve iscritte negli allegati ai fini di ridurle o di stralciarle.

3. Una Parte può, in ogni tempo, su domanda di un'altra Parte o unilateralmente, stralciare tutte le riserve iscritte nel proprio allegato o una parte di esse mediante notifica alle altre Parti.

4. Una Parte può, in ogni tempo, introdurre una nuova riserva nel proprio allegato, conformemente al paragrafo 1 lettera c del presente articolo, mediante notifica alle altre Parti. Ricevuta detta notifica, le altre Parti possono esigere che siano avviate consultazioni concernenti detta riserva. Non appena riceve una richiesta corrispon904

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dente, la Parte che ha introdotto la nuova riserva avvia consultazioni con le altre Parti.

Art. 13

Espropriazione e indennizzo

Nessuna Parte prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, che rispettino le garanzie previste per legge e implichino un indennizzo sollecito, effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o divenga di dominio pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L'ammontare dell'indennizzo, compreso un interesse a un tasso commerciale normale calcolato dalla data dell'espropriazione alla data di pagamento dell'indennizzo, è fissato in una valuta liberamente convertibile, versato senza ritardo e liberamente trasferibile.3 Art. 14

Compensazione per perdite

Gli investitori di una Parte i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, disordine civile o evento simile sopraggiunto sul territorio di un'altra Parte, ottiene da quest'ultima un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda per tali perdite ai propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per gli investitori interessati.

Art. 15

Surrogazione

1. Se una Parte contraente o un organismo da essa designato ha effettuato un pagamento in virtù di una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali per un investimento di uno dei suoi investitori sul territorio di un'altra Parte, quest'ultima riconosce i diritti della prima Parte o dell'organismo designato, secondo il principio di surrogazione nei diritti dell'investitore.

2. Se una Parte o l'organismo designato ha effettuato un pagamento a uno dei suoi investitori ed è così subentrato nei diritti dell'investitore, quest'ultimo non può far valore nei confronti dell'altra Parte una pretesa basata su tali diritti senza il consenso della prima Parte o dell'organismo designato.

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L'articolo 13 non si applica al rilascio di licenze obbligatorie riguardanti i diritti di proprietà intellettuale conformemente all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, né alla revoca, alla limitazione o alla creazione di diritti di proprietà intellettuale, a condizione che il rilascio, la revoca, la limitazione o la creazione siano conformi al capitolo 7 dell'Accordo di libero scambio.

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Art. 16

Controversie fra un investitore e una Parte

1. Se un investitore di una Parte ritiene che una misura applicata da un'altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente Accordo e implichi una perdita o un pregiudizio nei suoi confronti o nei confronti del suo investimento, egli può chiedere di avviare consultazioni al fine di risolvere la controversia in via amichevole.

2. Se non è risolta entro sei mesi dalla data in cui è stato chiesto per scritto l'avvio di consultazioni, la controversia può essere sottoposta a una corte di giustizia o a una giurisdizione amministrativa della Parte interessata o all'arbitrato internazionale. In quest'ultimo caso l'investitore può scegliere tra: (a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, qualora detta Convenzione sia applicabile; (b) la procedura di conciliazione o d'arbitrato in virtù del regolamento del meccanismo supplementare del CIRDI; e (c) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario tra le parti alla controversia, è costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

3. Ciascuna Parte acconsente in via preliminare a che, conformemente al paragrafo 2, tutte le controversie riguardanti un investimento effettuato da un investitore di un'altra Parte siano sottoposte all'arbitrato internazionale, a condizione che l'investitore parte alla controversia abbia notificato la propria intenzione alla Parte coinvolta nella controversia almeno 60 giorni prima della presentazione della domanda di arbitrato4.

4. Una volta che l'investitore ha sottoposto la controversia a una giurisdizione nazionale o a uno dei meccanismi d'arbitrato internazionale conformemente al paragrafo 2, la scelta della procedura è definitiva. Se l'investitore ha sottoposto a una giurisdizione nazionale una domanda riguardante un obbligo scritto assunto da una Parte nei confronti di uno specifico investimento da lui effettuato, conformemente all'articolo 3 paragrafo 3, egli non può più sottoporre tale caso all'arbitrato internazionale.

5. Nessuna Parte può impedire all'investitore che è
parte alla controversia di chiedere l'applicazione di misure provvisorie di protezione che non contemplino il pagamento di un risarcimento danni o la composizione materiale della controversia davanti ad una corte di giustizia o a un tribunale amministrativo della Parte coinvolta nella controversia, allo scopo di preservare i suoi diritti e interessi, prima dell'avvio 4

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Per ragione di chiarezza si precisa che per «investimento effettuato» si intende un investimento che non è più in corso di stabilimento o di acquisizione.

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delle procedure davanti a una delle istanze per la composizione delle controversie di cui al paragrafo 2.

6. Un investitore non può sottoporre una controversia per composizione conformemente al paragrafo 1 se sono trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui ha preso atto o avrebbe dovuto prendere atto dei fatti all'origine della controversia.

7. La Parte che è coinvolta nella controversia non può, in nessun momento della procedura, eccepire la sua immunità o il fatto che l'investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

8. Nessuna delle Parti contraenti intenta un'azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all'arbitrato internazionale, salvo che l'altra Parte rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

9. La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione della Parte interessata.

Art. 17

Controversie fra un investitore e una Parte in materia di servizi finanziari

1. Se un investitore di una Parte ha notificato alla Parte coinvolta nella controversia la propria intenzione di sottoporre una domanda all'arbitrato internazionale secondo l'articolo 16 e che la Parte in causa invoca l'articolo 6, 7 o 10, quest'ultima può sottoporre il caso per composizione al Sottocomitato per i servizi finanziari istituito dall'articolo 4.20 dell'Accordo di libero scambio. In questo caso, il Sottocomitato è composto esclusivamente da rappresentanti della Parte coinvolta nella controversia e da rappresentanti della Parte dell'investitore.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, il Sottocomitato per i servizi finanziari decide se l'articolo 6, 7 o 10 è validamente opponibile alla domanda dell'investitore e in quale misura. Il Sottocomitato comunica la sua decisione all'investitore. Se il Sottocomitato ritiene che una di dette disposizioni è validamente opponibile, l'investitore non può sottoporre la sua domanda all'arbitrato internazionale. Qualora il Sottocomitato ritenga che nessuna di queste disposizioni sia validamente opponibile e non adotti una decisione entro 90 giorni dalla data in cui gli è pervenuta la domanda dell'investitore, quest'ultimo può sottoporre la domanda all'arbitrato internazionale.

3. Nel caso in cui l'investitore sottoponga la sua domanda all'arbitrato internazionale, il tribunale arbitrale è istituito, mutatis mutandis, conformemente all'articolo 4.21 paragrafo 4 dell'Accordo di libero scambio.

4. Fatti salvi i paragrafi 1­3, si applica l'articolo 16.

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Art. 18

Controversie fra le Parti

Il capitolo 9 dell'Accordo di libero scambio si applica mutatis mutandis fra le Parti al presente Accordo.

Art. 19

Riesame

Al fine di liberalizzare progressivamente l'investimento, le Parti riesaminano il quadro giuridico, il clima e i flussi degli investimenti fra i loro territori, conformemente agli impegni assunti nell'ambito degli accordi internazionali, al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e successivamente a intervalli regolari.

Art. 20

Eccezioni

A condizione che le seguenti misure non siano applicate in maniera da rappresentare uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra gli Stati in cui vigono le medesime condizioni, o una restrizione dissimulata nei confronti degli investitori e degli investimenti, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire che una Parte adotti o applichi misure necessarie: (a) a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico; (b) ai fini della tutela della vita e della salute delle persone, del mondo animale e vegetale o della protezione dell'ambiente; (c) per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo.

Art. 21

Comitato

1. Per il presente Accordo è istituito un Comitato (denominato di seguito «il Comitato») composto da rappresentanti di ciascuna Parte.

2. Il Comitato: (a) sorveglia l'esecuzione del presente Accordo; (b) si adopera al fine di risolvere le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo; (c) esamina qualsiasi altra questione che potrebbe pregiudicare l'esecuzione del presente Accordo.

3. Il Comitato adotta le proprie decisioni consensualmente.

4. Il Comitato può decidere di emendare gli allegati del presente Accordo. Fatto salvo il paragrafo 5, può fissare la data dell'entrata in vigore di tali decisioni.

5. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato ha accettato una decisione che è subordinata all'adempimento di disposizioni costituzionali, la decisione entra in vigore nel giorno in cui l'ultima Parte notifica l'adempimento delle sue procedure interne, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato può 908

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stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure interne, a condizione che la Corea figuri tra queste. Fatte salve le sue disposizioni costituzionali, una Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato fino alla sua entrata in vigore.

6. Il Comitato si riunisce congiuntamente con il Comitato misto dell'Accordo di libero scambio, sempreché le Parti non abbiano convenuto altrimenti. Il Comitato informa il Comitato misto delle proprie attività.

7. Le sedute del Comitato sono copresiedute da una delle Parti dell'AELS e dalla Corea. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Art. 22

Allegati

Gli allegati del presente Accordo ne sono parte integrante.

Art. 23

Emendamenti

1. Una volta approvati dal Comitato, gli emendamenti al presente Accordo diversi da quelli di cui all'articolo 21 paragrafo 4 sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alla procedura costituzionale prevista da ciascuna Parte.

2. Se le Parti non decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 24

Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'Accordo di libero scambio può aderire al presente Accordo, dopo aver ottenuto il consenso del Comitato, conformemente alle condizioni e modalità stabilite fra lo Stato che aderisce e le Parti già aderenti al presente Accordo. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.

2. Per lo Stato che aderisce, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento d'adesione o al consenso delle Parti già aderenti al presente Accordo in merito ai termini della sua adesione, nel caso in cui tale consenso sia posteriore.

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Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di libero scambio per gli Stati firmatari che avranno ratificato sia l'Accordo di libero scambio sia il presente Accordo, sempreché abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario e che la Corea figuri tra questi.

3. Per una Parte dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di libero scambio oppure, se l'Accordo di libero scambio è già entrato in vigore tra la Parte dell'AELS interessata e la Corea, il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento.

4. Se le sue disposizioni costituzionali lo permettono, una Parte dell'AELS può applicare il presente Accordo a titolo provvisorio. L'applicazione provvisoria del presente Accordo, in virtù del presente paragrafo, deve essere notificata al Depositario.

Art. 26

Recesso ed estinzione

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica.

2. Se la Corea recede dal presente Accordo, lo stesso si estingue alla data di cui al paragrafo 1.

3. Se una Parte recede dall'Accordo di libero scambio, il recesso vale anche per il presente Accordo conformemente al paragrafo 1.

4. Se l'Accordo di libero scambio si estingue, lo stesso giorno si estingue anche il presente Accordo.

5. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati prima di un recesso dal presente Accordo o prima dell'estinzione dello stesso, gli articoli 1-18 e l'articolo 20 restano applicabili ancora per dieci anni dalla data del recesso o dell'estinzione.

Art. 27

Relazione con l'accordo del 1971 tra la Svizzera e la Corea in materia d'investimento

Fin quando è in vigore o resta applicabile, il presente Accordo sostituisce e sospende la «Convenzione fra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Corea concernente l'incoraggiamento e la reciproca protezione degli investimenti»del 7 aprile 19715.

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RS 0.975.228.1

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Art. 28

Depositario

Il Governo della Confederazione Svizzera assume le funzioni di Depositario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto à Hong Kong, il 15 dicembre 2005, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Governo della Confederazione Svizzera. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

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