Decisione d'accertamento concernente l'apparecchio automatico da gioco CHERRY PYRAMID V.09 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 6 giugno 2006: 1.

In accoglimento dell'istanza del 6 gennaio 2006, l'apparecchio automatico da gioco CHERRY PYRAMID V.09 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'istallazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco CHERRY PYRAMID V.09 sono autorizzati con riserva di altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio, prima che sia messo in funzione, necessita l'esame e l'autorizzazione della Commissione federale delle case da gioco.

4.

I costi di procedura, pari a 15 552.95 franchi, sono messi a carico della società Proms Operating SA. Il saldo di 5552.95 franchi, dedotto l'anticipo di 10 000 franchi versato alla CFCG, è pagabile entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione. La corrispondente fattura sarà inviata separatamente.

5.

Un eventuale ricorso contro la presente decisione non avrà effetto sospensivo (art. 55 PA).

6.

Notifica e pubblicazione: A. Proms Operating SA B. Cantoni, con documentazione fotografica C. Foglio federale

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione presso la Commissione di ricorso competente in materia di case da gioco, Casella postale 5972, 3001 Berna.

20 giugno 2006

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

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2006-1747