Decisione d'accertamento concernente l'apparecchio automatico da gioco SUPER SEVEN (Super Goal 20, Super Goal 25, Supergame, Versione 2.1) La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 26 gennaio 2006: 1.

In accoglimento dell'istanza del 4 agosto 2005 l'apparecchio automatico da gioco SUPER SEVEN (Super Goal 20, Super Goal 25, Supergame, versione 2.1) è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'istallazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco SUPER SEVEN (Super Goal 20, Super Goal 25, Supergame, versione 2.1) sono autorizzati nella misura in cui le legislazioni cantonali lo permettano e con la riserva delle seguenti condizioni.

3.

L'apparecchio esaminato ed il supporto di memorizzazione del programma definitivo verificati, devono essere depositati presso la Commissione federale delle case da gioco.

4.

Ogni modifica dell'apparecchio, prima che sia messo in funzione, necessita dell'esame e dell'autorizzazione da parte della Commissione federale delle case da gioco.

5.

La presente decisione non è determinante per le questioni relative all'ammissibilità secondo altre disposizioni legali, in particolare di diritto dei brevetti e modelli industriali, di diritto dei marchi e della concorrenza.

6.

I costi di procedura, pari a 27 459.65 franchi sono messi a carico della ditta Fay Automaten, Karl Fay (art. 112 segg. OCG). L'importo di 19 459.65 franchi (previa deduzione dell'anticipo di 8000 franchi) dovrà essere versato entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. La corrispondente fattura sarà inviata separatamente.

7.

Notifica e pubblicazione: A. Fay Automaten, Karl Fay, Goldbrunnenstrasse 81, 8055 Zurigo B. Cantoni, con documentazione fotografica C. Foglio federale

8.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA, RS 172.021.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua notifica presso la Commissione di ricorso competente in materia di case da gioco, casella postale 5972, 3001 Berna.

7 febbraio 2006

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

2006-0311

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