Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Disegno

(Nuovo numero d'assicurato dell'AVS) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20051, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Art. 49a lett. g (nuova) Gli organi incaricati di applicare la presente legge e di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: g.

assegnare o verificare il numero d'assicurato.

Art. 50a cpv. 1 lett. bbis e bter (nuove) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge e di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA:

1

bbis. agli organi di un'altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d'assicurato, qualora i dati siano necessari per determinare o verificare tale numero; bter. ai servizi incaricati dell'esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o per gestire il sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, qualora i dati siano necessari per determinare o verificare tale numero;

1 2

FF 2006 471 RS 831.10

2005-2367

505

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). LF Nuovo numero d'assicurato dell'AVS

Art. 50c (nuovo) 1

2

Numero d'assicurato

Il numero d'assicurato è assegnato a ogni persona che: a.

ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA);

b.

abita all'estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.

Il numero d'assicurato è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario: a.

per l'esecuzione dell'AVS; o

b.

nei rapporti con un servizio o un'istituzione che ha il diritto di utilizzare sistematicamente il numero.

La composizione del numero d'assicurato non deve essere tale da permettere di risalire alla persona cui il numero è assegnato.

3

Art. 50d (nuovo) Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato quale numero d'assicurazione sociale I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali diverse dall'AVS possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d'utilizzazione e gli aventi diritto.

1

I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali cantonali sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali.

2

Art. 50e (nuovo)

Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato in altri settori

Il numero d'assicurato può essere utilizzato al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d'utilizzazione e gli aventi diritto.

1

I seguenti servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali:

2

a.

i servizi incaricati di eseguire la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie;

b.

i servizi incaricati di eseguire l'assistenza sociale;

c.

i servizi incaricati di eseguire la legislazione fiscale;

d.

le istituzioni preposte all'educazione.

Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.

3

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Art. 50f (nuovo)

Comunicazione del numero d'assicurato nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale

I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50d capoverso 2 o all'articolo 50e capoversi 2 e 3 possono comunicarlo se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se: a.

il numero è necessario per adempiere i compiti, in particolare per verificarlo;

b.

il numero, nel caso specifico, è indispensabile al destinatario per adempiere i compiti legali; o

c.

la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Art. 50g (nuovo) Misure di garanzia I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50d o all'articolo 50e si annunciano al servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato. Tale servizio tiene un elenco dei servizi e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato.

1

2

Gli aventi diritto annunciati devono: a.

adottare misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione del numero d'assicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva;

b.

mettere a disposizione del servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato i dati necessari alla verifica dello stesso;

c.

apportare al numero d'assicurato i correttivi ordinati dal servizio competente per l'assegnazione dello stesso.

Il Dipartimento federale dell'interno, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce gli standard minimi per le misure di cui al capoverso 2 lettera a.

3

Il servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato può riscuotere emolumenti per coprire le spese causate dall'utilizzazione del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS.

4

Art. 71 cpv. 4 lett. a 4

L'Ufficio centrale tiene: a.

un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri d'assicurato assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;

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Art. 87, sesto comma (nuovo) e nota a piè di pagina della comminatoria ...

chiunque utilizza sistematicamente il numero d'assicurato senza esservi autorizzato, è punito, se non si tratti di un crimine o di un delitto del Codice penale svizzero cui è comminata una pena più grave, con la detenzione fino a 6 mesi o con la multa fino a 30 000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.3 Art. 88, quarto comma e nota a piè di pagina della comminatoria ...

chiunque, nell'utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato, non adotta misure ai sensi dell'articolo 50g capoverso 2 lettera a, è punito con la multa fino a 10 000 franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.4 Art. 92a Abrogato

Disposizioni finali della modifica del ...

A tutte le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d'assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d'assicurato.

1

Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l'entrata in vigore della presente legge può essere assegnato un numero d'assicurato secondo il diritto anteriore.

2

I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.

3

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

3

4

508

Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale, la comminatoria ha il seguente tenore: «... è punito, se non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.» Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale, la comminatoria ha il seguente tenore: «... è punito, se non si tratti di una fattispecie secondo l'articolo 187, con la multa.»

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III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile svizzero5 Art. 89bis cpv. 6 n. 5a (nuovo) Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

6

5a. l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis);

2. Legge del 2 aprile 19087 sul contratto d'assicurazione Art. 47a (nuovo) Numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)

Le imprese di assicurazione private soggette alla legge del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza degli assicuratori sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell'esercizio delle assicurazioni complementari private, se a.

5 6 7 8 9 10

510

esercitano le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie previste nell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 199410 sull'assicurazione malattie;

RS 210 RS 831.40 RS 221.229.1 RS 961.01; RU 2005 5269 RS 831.10 RS 832.10

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b.

sono iscritte nel registro degli assicuratori LAINF di cui all'articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 198111 sull'assicurazione contro gli infortuni e se offrono le assicurazioni complementari alla LAINF.

3. Legge del 4 ottobre 199112 sui PF Art. 4a (nuovo) Gli istituti di cui all'articolo 1 capoverso 1 sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194613 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4. Legge militare del 3 febbraio 199514 Art. 146 cpv. 2 Gli organi di comando competenti e le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni trattano i dati delle persone soggette all'obbligo militare e quelli concernenti i militari donne. Essi sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194615 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

5. Legge federale del 14 dicembre 199016 sull'imposta federale diretta Art. 112a cpv. 1bis (nuovo) L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 11 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194617 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

1bis

11 12 13 14 15 16 17

RS 832.20 RS 414.110 RS 831.10 RS 510.10 RS 831.10 RS 642.11 RS 831.10

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6. Legge federale del 14 dicembre 199018 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 39 cpv. 4 (nuovo) 4 Le autorità di cui ai capoversi 2 e 3 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

7. Legge federale del 12 giugno 195920 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare Art. 22 cpv. 6 (nuovo) Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge sono autorizzate a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194621 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

6

8. Legge federale del 19 marzo 196522 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 13

Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS23 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, incluse le deroghe alla LPGA24, e le disposizioni della LAVS concernenti il numero d'assicurato si applicano per analogia.

18 19 20 21 22 23 24

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RS 642.14 RS 831.10 RS 661 RS 831.10 RS 831.30 RS 831.10 RS 830.1

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9. Legge federale del 25 giugno 198225 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 48, rubrica e cpv. 4 (nuovo) Principi Gli istituti di previdenza registrati e i partecipanti alla previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della LAVS26.

4

Art. 49 cpv. 2 n. 6a, 25a e 25b (nuovi) Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

2

6a. l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4), 25a. il trattamento dei dati per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 85a lett. f), 25b. la comunicazione dei dati per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 86a cpv. 2 lett. bbis).

Art. 85a lett. f (nuova) Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: f.

determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 86a cpv. 2 lett. bbis (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

2

bbis. agli organi di un'altra assicurazione sociale per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

25 26

RS 831.40 RS 831.10

513

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10. Legge del 17 dicembre 199327 sul libero passaggio Art. 25 Le disposizioni della LPP28 concernenti l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS, il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

11. Legge federale del 18 marzo 199429 sull'assicurazione malattie Art. 42a cpv. 1, secondo periodo ... Sulla tessera figurano il nome dell'assicurato e il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

1

Art. 83

Numero d'assicurato dell'AVS

Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194630 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 84 lett. h (nuova) Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: h.

determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 84a cpv. 1 lett. bbis (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA31:

1

bbis. agli organi di un'altra assicurazione sociale per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

27 28 29 30 31

514

RS 831.42 RS 831.40 RS 832.10 RS 831.10 RS 830.1

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12. Legge federale del 20 marzo 198132 sull'assicurazione contro gli infortuni Introdurre nella sezione 1 Art. 60a (nuovo) Numero d'assicurato dell'AVS L'INSAI e gli assicuratori registrati secondo l'articolo 68 capoverso 2, nonché altri partecipanti all'esecuzione della presente legge, sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194633 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 96 cpv. 1 lett. g (nuova) Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: g.

determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 97 cpv. 1 lett. bbis (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA34:

1

bbis. agli organi di un'altra assicurazione sociale per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

13. Legge federale del 19 giugno 199235 sull'assicurazione militare Art. 81 cpv. 3 (nuovo) 3 I partecipanti all'esercizio dell'assicurazione militare sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194636 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

32 33 34 35 36

RS 832.20 RS 831.10 RS 830.1 RS 833.1 RS 831.10

515

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Art. 94a lett. e (nuova) Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: e.

determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 95a cpv. 1 lett. abis (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA37:

1

abis. agli organi di un'altra assicurazione sociale per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

14. Legge del 25 giugno 198238 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 96

Utilizzazione del numero d'assicurato dell'AVS

I servizi incaricati di eseguire la presente legge sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della LAVS39.

Art. 96b lett. j (nuova) Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: j.

determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 97a cpv. 1 lett. bbis (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA40:

1

bbis. agli organi di un'altra assicurazione sociale per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

37 38 39 40

516

RS 830.1 RS 837.0 RS 831.10 RS 830.1