06.019 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2005 del 15 febbraio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2005 proponendovi di prenderne atto e di approvare le misure contenute nel decreto federale allegato.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 febbraio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2005-3300

2367

Compendio In virtù della legge sulla tariffa delle dogane il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 32° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Durante l'ultimo semestre il Consiglio federale ha messo in vigore le seguenti misure in virtù della legge sulla tariffa delle dogane: Con l'obiettivo di migliorare la competitività della produzione animale grazie all'impiego di alimenti per animali più economici e in previsione del prossimo sviluppo dei dazi sui prodotti agricoli nel quadro dell'OMC, dal 1° luglio 2005 i prezzi limite per gli alimenti per animali sono stati diminuiti di 3 franchi per 100 kg di cereali da foraggio e di 1 franco per 100 kg di alimenti proteici. Nel contempo è stata ridotta di 3 franchi per 100 kg anche l'aliquota di dazio per i cereali panificabili.

Nel quadro della verifica annua dei mezzi necessari al finanziamento delle scorte obbligatorie di zucchero, il 1° ottobre 2005 il contributo al fondo di garanzia è stato ridotto di 2 franchi per 100 kg lordi. Allo scopo di garantire un'appropriata protezione agricola la riduzione è stata compensata da un aumento adeguato dei dazi all'importazione sullo zucchero.

In seguito all'aumento della domanda di uova di trasformazione, il 1° agosto 2005 è stata modificata la ripartizione del contingente doganale di uova di volatili in guscio. Rimane invariata la quantità totale del contingente doganale.

Per compensare temporanee lacune di approvvigionamento a causa di un calo stagionale della produzione di burro, il contingente doganale parziale di burro (fresco, non salato) è stato aumentato temporaneamente di 1400 tonnellate fino a un totale di 2500 tonnellate.

Una grave virosi delle patate da semina ha ridotto la quantità di sementi di moltiplicazione riconosciute. Al fine di garantire la produzione del 2006, il contingente doganale parziale di patate (patate da semina incluse) ha dovuto essere aumentato temporaneamente di 600 tonnellate.

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali Visto il volume importante dei dati, l'attribuzione dei contingenti doganali e il loro impiego saranno pubblicati soltanto in Internet.

2368

Rapporto Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il nostro Collegio presenta all'Assemblea federale un rapporto semestrale concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dagli atti normativi citati.

Il presente rapporto sottopone per approvazione all'Assemblea federale le misure entrate in vigore nel corso del secondo semestre 2005 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane. Non sono state adottate misure in virtù degli altri atti normativi.

L'Assemblea federale decide se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

1.1

Ordinanza generale del 7 dicembre 1998 concernente le importazioni di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01) Modifica del 10 novembre 2004 (RU 2004 5473)

Modifica dei prezzi soglia degli alimenti per animali Sulla base dell'articolo 20 della legge sull'agricoltura (RS 910.1), nell'allegato 2 dell'OIAgr il Consiglio federale stabilisce i prezzi soglia per determinati prodotti agricoli, in particolare per gli alimenti per animali. I prezzi soglia corrispondono ai prezzi finali che si desidera applicare ai prodotti importati dopo lo sdoganamento.

Per migliorare la competitività della produzione animale grazie all'impiego di alimenti per animali più economici, per ogni gruppo di prodotti il nostro Collegio ha ridotto i prezzi soglia di 3 franchi per 100 kg di cereali da foraggio, e di 1 franco per 100 kg di alimenti proteici, a partire dal 1° luglio 2005. Tale riduzione dei prezzi è stata decisa anche in previsione dei risultati dei negoziati dell'OMC attualmente in corso concernenti la riduzione dei dazi sui prodotti agricoli.

Sempre a partire dal 1° luglio 2005, nell'allegato 1 numero 14 dell'OIAgr, disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana, sono state ridotte di 3 franchi per 100 kg le aliquote di dazio per i cereali panificabili, per arrivare a 26.30 franchi. In tal modo la differenza di prezzo all'importazione fra cereali da foraggio e cereali panificabili viene mantenuta e le importazioni complementari di cereali panificabili avranno lo stesso prezzo dei cereali nazionali (Allegato 1 al decreto federale).

2369

Modifica del 10 giugno 2005 (RU 2005 2533) Aumento dell'aliquota di dazio per lo zucchero La verifica annua dei mezzi necessari per il finanziamento delle scorte obbligatorie di zucchero ha evidenziato un minore fabbisogno. Per questa ragione, a partire dal 1° ottobre 2005 il contributo al fondo di garanzia per lo zucchero importato ha potuto essere ridotto da 12 a 10 franchi per 100 kg lordi. Per le rispettive voci di tariffa le aliquote di dazio sono aumentate dell'equivalente della riduzione del contributo al fondo di garanzia (2 franchi per 100 kg lordi). In tal modo l'imposizione complessiva sullo zucchero è invariata e la protezione agricola applicata finora rimane garantita (Allegato 2 al decreto federale).

Modifiche concernenti il contingente doganale di uova di volatili in guscio Il contingente doganale n. 9 Uova di volatili in guscio (33 735 tonnellate) è suddiviso nei contingenti doganali parziali n. 9.1 Uova destinate al consumo e n. 9.2 Uova di trasformazione. Entrambi i contingenti doganali parziali vengono distribuiti sulla base dell'ordine di sdoganamento (il cosiddetto principio «chi prima arriva, prima verrà servito»). La domanda di uova di trasformazione è in crescita da alcuni anni, mentre quella delle uova nel commercio al dettaglio è stabile. Per questa ragione si è reso necessario un adattamento delle quantità dei contingenti doganali parziali. Il nostro Collegio ha pertanto aumentato il contingente doganale parziale n. 9.2 di 3000 tonnellate, portandolo a 17 307 tonnellate e riducendo di conseguenza il contingente doganale parziale n. 9.1. Il contingente doganale parziale n. 9.1 è ora di 16 428 tonnellate. Il contingente complessivo per le uova di volatili in guscio resta dunque invariato (Allegato 2 al decreto federale).

Modifica del 27 settembre 2005 (RU 2005 4697) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale di burro Ai sensi dell'allegato 4 numero 4 dell'OIAgr, disciplinamento del mercato: latticini, il contingente doganale parziale n. 7.41 Burro (fresco, non salato) è di 1100 tonnellate. Giusta l'articolo 42 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), la quantità di burro che può essere importata nel quadro del contingente doganale n. 7 dev'essere stabilita dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

La produzione di burro subisce notevoli variazioni dovute alle differenze stagionali nella consegna del latte. A causa di una diminuzione nella produzione del latte e del conseguente calo nella produzione di burro, l'autunno 2005 è stato contrassegnato da una lacuna di approvvigionamento a livello nazionale. Per garantire l'approvvigionamento di burro il contingente doganale parziale n. 07.41 Burro (fresco, non salato) è stato aumentato temporaneamente di 1400 tonnellate passando così a 2500 tonnellate (Allegato 1).

La modifica del 27 settembre 2005 è stata limitata alla fine del 2005, motivo per cui l'approvazione da parte dell'Assemblea federale non è necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

2370

Modifica del 2 novembre 2005 (RU 2005 4987) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale di patate (patate da semina incluse) La grave virosi delle patate da semina del 2004 ha avuto ripercussioni anche sulla situazione del mercato nel 2005. Una quota importante di patate da semina del contingente liberato di 2500 tonnellate è stata importata all'inizio del 2005. Per le importazioni del 2006 destinate alla coltivazione erano pertanto disponibili soltanto 932 tonnellate, nonostante il fabbisogno interno di sementi di moltiplicazione fosse di 1500 tonnellate. Grazie al temporaneo aumento (600 tonnellate) del contingente doganale parziale n. 14.1 Patate (patate da semina incluse), che ha permesso di raggiungere le 18 850 tonnellate, si è potuto garantire l'approvvigionamento del mercato (Allegato 2).

La modifica del 2 novembre 2005 è stata limitata alla fine del 2005, motivo per cui l'approvazione da parte dell'Assemblea federale non è necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

2

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) il legislatore ha fissato i principi della ripartizione dei contingenti doganali e della pubblicazione della loro attribuzione. In applicazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (RS 916.01) abbiamo stabilito di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali: a.

il contingente doganale completo o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);

e.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

Poiché per il 2005 rappresentano un volume di circa 300 pagine, tali indicazioni saranno pubblicate nel sito Internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura (testo non disponibile in italiano): Testo in francese: http://www.blw.admin.ch/rubriken/00116/index.html?lang=fr Testo in tedesco: http://www.blw.admin.ch/rubriken/00116/index.html?lang=de

2371

Allegato 1

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 27 settembre 2005 L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 42 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura, ordina: I L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è completato come segue: Numero del contingente doganale

...

07.41.4

Prodotto

Voce di tariffa

Contingente doganale (tonnellate)

Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2005

0405.1011 0405.1091

1400

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2005.

27 settembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura: Manfred Bötsch

1 2

RS 910.1 RS 916.01

2372

2005­2416

Ordinanza generale concernente l'importazione di prodotti agricoli

Allegato 2

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 2 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle patate, ordina: I L'allegato 4 numero 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 14 novembre 2005.

2 novembre 2005

Dipartimento federale dell'economia: Joseph Deiss

3 4

RS 916.113.11 RS 916.01

2005­2827

2373

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2005

Allegato 4 (art. 10)

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del contingente doganale

Prodotto

Voce/i di tariffa

Contingente doganale (tonnellate)

[1]

[1]

[1]

[1]

14

Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: Patate, comprese patate da semina

0701. 1010 9010 0701. 1010

18 250

0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051

4 000

14.1 14.1.1 14.2

Aumento temporaneo del contingente doganale per il 20055 Prodotti a base di patate

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

5

Valido dal 14 nov. 2005.

2374

600