Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Disegno

(LSIP) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20062.

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'uso dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione di cui all'articolo 2.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte degli organi federali e cantonali nei seguenti sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (sistemi d'informazione di polizia): a.

rete dei sistemi d'informazione di polizia (sezione 2, art. 9­14);

b.

sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15);

c.

parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS, art. 16);

d.

registro nazionale di polizia (art. 17);

e.

sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (art. 18).

Art. 3

Principi

I sistemi d'informazione di polizia sono installati per permettere alle autorità aventi funzioni di perseguimento penale, di polizia e di salvaguardia della sicurezza interna, di svolgere i loro compiti legali.

1

Nell'ambito della presente legge, le autorità di polizia della Confederazione sono autorizzate a trattare dati degni di particolare protezione e profili della personalità e

2

1 2

RS 101 FF 2006 4631

2003-2054

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a comunicarli alle autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché ad altre autorità svizzere e straniere. I dati personali possono essere trattati nella misura in cui e fintantoché è necessario all'esecuzione dei compiti legali.

Art. 4

Trattamento di dati nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia

Nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia con le autorità estere e le organizzazioni internazionali, le autorità federali sono autorizzate a trattare dati nei sistemi d'informazione di polizia a condizione che tale trattamento sia previsto da una legge in senso formale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

1

Le autorità straniere e le organizzazioni internazionali hanno accesso ai dati dei sistemi d'informazione di polizia per mezzo di una procedura di richiamo soltanto se ciò è previsto o autorizzato da una legge in senso formale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

2

Art. 5

Trattamento di dati per il controllo interno e la manutenzione informatica

A condizione che sia necessario per svolgere i loro compiti di controllo, i servizi di controllo interni all'Amministrazione e gli organi o le persone interni all'Amministrazione incaricati di verificare l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati possono trattare dati personali in tutti i sistemi d'informazione di polizia contemplati dalla presente legge.

1

Le persone incaricate della manutenzione informatica possono trattare dati nei sistemi d'informazione di polizia contemplati dalla presente legge, a condizione che:

2

a.

sia assolutamente necessario allo svolgimento dei loro compiti di manutenzione e di programmazione; e

b.

sia garantita la sicurezza dei dati.

Art. 6

Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

I dati personali trattati nei sistemi d'informazione di polizia possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino alla scadenza dei termini di conservazione stabiliti conformemente all'articolo 19 lettera d; in seguito sono cancellati.

1

La cancellazione dei dati alla scadenza dei termini di conservazione è effettuata secondo una delle procedure seguenti:

2

a.

i dati sono cancellati individualmente trascorso il periodo di conservazione;

b.

i dati collegati fra loro sono cancellati in blocco trascorso il periodo di conservazione dei dati registrati più recentemente.

Quando si applica la procedura di cui al capoverso 2 lettera b, il detentore della collezione effettua a intervalli regolari una verifica generale del sistema d'informazione. In occasione della verifica generale, è esaminata la conformità di ogni blocco

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di dati con le disposizioni applicabili al relativo sistema d'informazione. I dati divenuti inutili sono cancellati.

I dati destinati alla cancellazione conformemente ai capoversi 1­3, possono essere conservati in forma anonima se necessario per scopi statistici o di analisi sulla criminalità.

4

I dati cancellati o destinati alla cancellazione e i relativi documenti sono proposti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

5

Art. 7

Diritto di essere informati

Ogni persona può domandare all'Ufficio federale di polizia (fedpol) se dati che la concernono sono trattati in un sistema d'informazione di polizia. Per quanto riguarda i sistemi d'informazione di cui agli articoli 10 e 11, la domanda può essere presentata anche direttamente alle autorità di cui al capoverso 2.

1

2

Fedpol trasmette le domande: a.

al Ministero pubblico della Confederazione per il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria di cui all'articolo 10;

b.

all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all'articolo 11.

Per i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10, le domande sono trattate conformemente all'articolo 102bis della legge federale del 15 giugno 19343 sulla procedura penale.

3

Per quanto riguarda i sistemi d'informazione di cui agli articoli 12 e 14­18, fedpol decide in merito alla domanda dopo aver consultato l'autorità che ha effettuato o fatto effettuare l'iscrizione dei dati nel sistema d'informazione. È garantito il segreto dell'inchiesta penale.

4

Art. 8

Diritto indiretto di essere informati

Ogni persona può esigere dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza che egli verifichi se la Polizia giudiziaria federale stia trattando, in maniera legale, dati a lei relativi nel sistema d'informazione di cui all'articolo 11.

L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica alla persona richiedente, con una risposta standard, che non è stato trattato illegalmente alcun dato a lei relativo oppure che, in caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha inviato alla Polizia giudiziaria federale una raccomandazione affinché detti errori vengano corretti.

1

Contro detta comunicazione non può essere utilizzato alcun rimedio giuridico.

Tuttavia, l'interessato può esigere che il Tribunale amministrativo federale verifichi la comunicazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o l'esecuzione della raccomandazione da lui inviata. Il Tribunale amministrativo

2

3

RS 312.0

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federale comunica all'interessato, con una risposta standard, che la verifica è avvenuta conformemente al senso della richiesta.

Le persone che hanno inoltrato una domanda d'informazione e risultano registrate come tali ricevono le informazioni richieste non appena gli interessi del procedimento penale non esigono più il rispetto del segreto, ma al più tardi allo spirare dell'obbligo di conservazione dei documenti, conformemente alla legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati, purché tale operazione non comporti un onere di lavoro eccessivo.

3

Sezione 2: Rete dei sistemi d'informazione di polizia Art. 9

Principio

Fedpol gestisce una rete di sistemi d'informazione; la rete comprende i sistemi seguenti:

1

a.

il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10);

b.

il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11);

c.

il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12);

d.

il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13);

e.

il sistema d'identificazione di persone nell'ambito di perseguimenti penali e di ricerche di persone scomparse (art. 14).

I sistemi sono collegati fra loro in maniera da consentire agli utenti che dispongono dei necessari diritti d'accesso di verificare in maniera centralizzata se determinate persone o organizzazioni figurano in uno o più sistemi della rete.

2

Art. 10

Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione

Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione.

1

Il sistema contiene i dati raccolti dalla Polizia giudiziaria federale (PGF) nel corso delle proprie indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali pendenti.

2

I dati raccolti sono trattati conformemente all'articolo 29bis della legge federale del 15 giugno 19345 sulla procedura penale.

3

4 5

RS 235.1 RS 312.0

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4

Hanno accesso a questi dati per mezzo di una procedura di richiamo (accesso online): a.

la PGF;

b.

il Servizio di analisi e prevenzione, per elaborare analisi sulla criminalità e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

c.

le autorità di polizia e di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni;

d.

il Ministero pubblico della Confederazione.

L'accesso ai dati concernenti un determinato procedimento penale può essere limitato su decisione del Ministero pubblico della Confederazione.

5

Art. 11

Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali

Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali. Il sistema contiene dati personali raccolti dalla PGF nell'ambito dei suoi compiti legali d'informazione e di coordinamento al di fuori di un procedimento penale, in virtù della legge federale del 7 ottobre 19946 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e degli accordi internazionali di cooperazione di polizia.

1

Il sistema contiene dati relativi a persone e organizzazioni sospettate di partecipare ad attività criminali di competenza della PGF quale ufficio centrale o quale autorità di perseguimento penale. Il sistema contiene anche dati relativi alle caratteristiche e alle tecniche di tali attività criminali, dati utili all'adempimento dei compiti della PGF provenienti da fonti pubbliche, rapporti sulla situazione nazionale e internazionale in materia di criminalità e risultati di analisi sulla criminalità.

2

Il sistema è programmato in maniera tale da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

3

I dati del sistema possono essere catalogati secondo le diverse categorie criminologiche. L'accesso a determinate categorie di dati può essere limitato a determinate cerchie di utenti. I dati del sistema possono inoltre non figurare nel registro nazionale di polizia (art. 17), se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi di perseguimento penale.

4

5

6 7

Hanno accesso a questi dati per mezzo di una procedura di richiamo: a.

la PGF;

b.

l'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l'Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l'Ufficio federale di giustizia per l'adempimento dei compiti conferitigli dall'Assistenza in materia penale del 20 marzo 19817.

RS 360 RS 351.1

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c.

i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale, che, nell'ambito dei loro compiti legali, collaborano con la PGF;

d.

il Servizio di analisi e prevenzione, per elaborare analisi sulla criminalità e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

6

I dati personali possono essere raccolti all'insaputa dell'interessato se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi di perseguimento penale. Se i dati sono raccolti all'insaputa dell'interessato, quest'ultimo ne è informato quando la necessità di mantenere il segreto non sussiste più, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. È tuttavia possibile differire l'informazione o rinunciarvi, se: a. è indispensabile per proteggere interessi pubblici preponderanti, segnatamente in materia di sicurezza interna o esterna oppure di lotta contro i reati che sottostanno alla giurisdizione federale; b. la comunicazione rischia di mettere seriamente in pericolo terzi; o c. l'interessato non è reperibile.

Art. 12

Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale

Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale. Il sistema serve per lo scambio di informazioni di polizia giudiziaria, di informazioni concernenti reati che non sottostanno alla giurisdizione federale, di informazioni per la ricerca di persone scomparse e per l'identificazione di persone sconosciute nonché per la cooperazione degli organi di polizia della Confederazione con autorità cantonali ed estere.

1

2

3

8

Il sistema contiene: a.

dati trasmessi ad altre autorità di polizia e di perseguimento penale nell'ambito di Schengen, di Interpol e di Europol nonché mediante altri canali della cooperazione di polizia;

b.

dati trattati nell'ambito del coordinamento di indagini nazionali e internazionali ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 19948 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Il sistema contiene dati su persone segnalate a fedpol: a.

come autori presunti di reati, come danneggiati o come persone informate sui fatti nell'ambito di un'indagine di polizia giudiziaria condotta da autorità di perseguimento penale o da organi di polizia svizzeri o esteri oppure nell'ambito di comunicazioni di autorità abilitate o tenute per legge a trasmettere dati a fedpol;

b.

nell'ambito di attività di polizia intese a prevenire reati;

RS 360

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c.

4

nell'ambito della ricerca di persone scomparse e dell'identificazione di persone sconosciute.

Il sistema contiene anche dati relativi agli oggetti smarriti o rubati.

Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

5

6

Hanno accesso a questi dati per mezzo di una procedura di richiamo: a.

la PGF;

b.

l'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l'Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l'Ufficio federale di giustizia per l'adempimento dei compiti conferitigli dall'Assistenza in materia penale del 20 marzo 19819;

c.

i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale, che, nell'ambito dei loro compiti legali, collaborano con la PGF.

Art. 13

Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale

Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale.

1

Il sistema contiene dati raccolti dagli organi di polizia dei Cantoni nell'ambito di indagini preliminari e di indagini di polizia giudiziaria nei settori di loro competenza. Il trattamento di questi dati è disciplinato dalle legislazioni cantonali.

2

Ogni Cantone può concedere un accesso ai propri dati per mezzo di una procedura di richiamo ai servizi di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e della Confederazione che, nell'ambito dei loro compiti legali, collaborano con il Cantone in questione.

3

4 I Cantoni sono tenuti a emanare disposizioni sulla protezione di tali dati e a designare un organo incaricato di sorvegliare l'osservanza delle stesse.

Art. 14

Sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di perseguimenti penali e di ricerche di persone scomparse

Fedpol gestisce il sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di perseguimenti penali e di ricerche di persone scomparse. Il sistema contiene dati relativi alle persone oggetto di una segnalazione (identità, motivo della segnalazione, informazioni concernenti il reato) e i dati relativi alle tracce rilevate sul luogo di un reato.

1

I profili del DNA da una parte e gli altri dati segnaletici dall'altra (impronte digitali e palmari, tracce rilevate sui luoghi dei reati, fotografie e connotati) sono trattati in

2

9

RS 351.1

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sistemi separati disciplinati rispettivamente dalla legge del 20 giugno 200310 sui profili del DNA e dall'articolo 351septies del Codice penale11. I profili del DNA e i dati segnaletici sono collegati agli altri dati di cui al capoverso 1 mediante il numero di controllo. Soltanto fedpol è autorizzato a effettuare il collegamento fra il numero di controllo e gli altri dati.

Il trattamento dei dati personali nel sistema d'informazione è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d'identificazione. Hanno accesso a questi dati per mezzo di una procedura di richiamo:

3

a.

la PGF;

b.

l'Ufficio federale di giustizia per l'adempimento dei compiti conferitigli dall'Assistenza in materia penale del 20 marzo 198112;

c.

il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia, per verificare l'identità delle persone oggetto di una ricerca.

Sezione 3: Altri sistemi d'informazione di polizia Art. 15

Sistema di ricerca informatizzato di polizia

1

Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'esecuzione dei compiti legali seguenti:

10 11 12 13 14

a.

arrestare una persona o individuarne il luogo di dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura;

b.

trattenere una persona per applicarle una misura tutoria o una misura privativa della libertà a scopo d'assistenza;

c.

individuare il luogo di dimora di persone scomparse;

d.

eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri in virtù della Costituzione federale, della legge federale del 26 marzo 193113 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e della legge federale del 26 giugno 199814 sull'asilo;

e.

comunicare disconoscimenti di licenze di condurre straniere non valide in Svizzera;

f.

individuare il luogo di dimora di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un'assicurazione di responsabilità civile;

g.

ricercare veicoli e oggetti smarriti o rubati;

RS 363 RS 311.0 RS 351.1 RS 142.20 RS 142.31

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h.

prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un'autorità giudiziaria o tutoria;

i.

procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza.

Il sistema contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, a terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, inventori) e ai reati non chiariti.

2

Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

3

15 16

a.

fedpol, per l'adempimento dei compiti legali secondo il capoverso 1 lettere a­i;

b.

la Commissione federale delle case da gioco per l'adempimento dei compiti legali secondo il capoverso 1 lettere a e g;

c.

il Ministero pubblico della Confederazione, per l'adempimento dei compiti legali secondo il capoverso 1 lettera a;

d.

l'Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori conformemente alla Convenzione del 25 ottobre 198015 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere c ed h;

e.

l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dall'Assistenza in materia penale del 20 marzo 198116, per quanto concerne i compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;

f.

l'Ufficio federale della migrazione, per l'adempimento dei compiti legali secondo il capoverso 1 lettera d;

g.

la Direzione generale delle dogane, per l'adempimento dei compiti legali secondo il capoverso 1 lettere a e g;

h.

le autorità della giustizia militare, per l'adempimento dei compiti legali secondo il capoverso 1 lettera a;

i.

le autorità cantonali di polizia, per l'adempimento dei compiti legali secondo il capoverso 1 lettere a­i;

j.

le altre autorità civili cantonali designate mediante ordinanza dal Consiglio federale, per l'adempimento dei compiti legali secondo il capoverso 1 lettere b, c, e, f, g ed h.

RS 0.211.230.02 RS 351.1

4669

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Nell'adempimento dei loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato, per mezzo di una procedura di richiamo (accesso online):

4

a.

le autorità menzionate nel capoverso 3;

b.

il Corpo delle guardie di confine e gli uffici doganali;

c.

le rappresentanze svizzere all'estero e la sezione Protezione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri;

d.

la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone;

e.

gli uffici della circolazione stradale, per quanto concerne i veicoli;

f.

l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 199717 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

g.

il Seco e le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione e del mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema d'informazione;

h.

le autorità di rilascio secondo la legge federale del 22 giugno 200118 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d'identità;

i.

il Servizio di analisi e prevenzione per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

j.

le altre autorità giudiziarie e amministrative designate mediante ordinanza dal Consiglio federale.

Il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d'informazione per dare agli utenti menzionati al capoverso 4 la possibilità di consultare gli altri sistemi d'informazione con un'unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d'accesso.

5

Art. 16

Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

Fedpol gestisce la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS), avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. La N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.

1

17 18

RS 120 RS 143.1

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Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

La N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei loro compiti legali seguenti:

2

3

a.

arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimora per un'inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all'estradizione;

b.

ordinare e controllare divieti e restrizioni di entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen19;

c.

individuare il luogo di dimora di persone scomparse;

d.

trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle una misura tutoria o privativa della libertà a scopo di assistenza oppure per prevenire minacce;

e.

individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell'ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;

f.

procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza;

g.

ricercare veicoli e altri oggetti smarriti o rubati.

Il sistema contiene dati relativi alle persone, ai veicoli e agli altri oggetti ricercati.

I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nella N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

4

19

a.

fedpol;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

l'Ufficio federale di giustizia;

d.

le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;

e.

le autorità preposte all'esecuzione delle pene;

f.

le autorità della giustizia militare;

g.

l'Ufficio federale della migrazione;

h.

le rappresentanze svizzere all'estero;

i.

le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione;

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in virtù della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

4671

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

j.

le altre autorità cantonali designate per ordinanza dal Consiglio federale e incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.

5 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nella N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

a.

fedpol, il Ministero pubblico della Confederazione, l'Ufficio federale di giustizia, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità doganali e di confine;

b.

l'Ufficio federale della migrazione, le rappresentanze svizzere all'estero nonché le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione, nella misura in cui questi dati siano loro necessari per controllare le segnalazioni di cui al capoverso 2 lettera b.

I dati della N-SIS possono essere richiamati, tramite un'interfaccia in comune, da altri sistemi d'informazione di polizia nella misura in cui gli utenti dispongano delle autorizzazioni del caso.

6

Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia e nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200320 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo possono essere trasferiti nella N-SIS mediante una procedura informatizzata.

7

Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:

8

20

a.

il diritto d'accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;

b.

la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;

c.

le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nella N-SIS determinate categorie di dati;

d.

le autorità e le categorie di terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;

e.

i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che le riguardano;

f.

l'obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nella N-SIS conformemente al capoverso 3 sono state distrutte, se: 1. per tali persone l'inserimento delle segnalazioni nella N-SIS non era riconoscibile, 2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti alla procedura penale o di terzi, e 3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;

g.

la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

RS 142.51; RU 2006 1931

4672

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 8 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 18 della legge federale del 21 marzo 199721 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e l'articolo 8 della presente legge.

9

Art. 17

Registro nazionale di polizia

Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro).

Il registro consente di sapere se su una determinata persona sono trattati dati:

1

a.

nei sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni;

b.

nella rete dei sistemi d'informazione di polizia (sezione 2, art. 9­14);

c.

nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15).

Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e facilitare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.

2

3

Il registro contiene: a.

l'identità completa della persona di cui sono trattati i dati (in particolare cognome, nome, alias, cognome(i) d'affinità, cognome dei genitori, luogo e data di nascita, numero di controllo);

b.

la data dell'iscrizione;

c.

il motivo dell'iscrizione, in caso di persone oggetto di una segnalazione;

d.

l'indicazione dell'autorità alla quale richiedere ulteriori informazioni in applicazione dei principi sull'assistenza giudiziaria e amministrativa;

e.

la designazione del sistema d'informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.

Hanno accesso a questi dati per mezzo di una procedura di richiamo informatizzata:

4

21 22

a.

la PGF;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di perseguimento penale;

c.

il Servizio di analisi e prevenzione;

d.

il Servizio federale di sicurezza;

e.

l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;

f.

le autorità cantonali di polizia;

g.

il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia;

h.

l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dall'Assistenza in materia penale del 20 marzo 198122;

RS 120 RS 351.1

4673

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

i.

il Corpo delle guardie di confine e il Servizio giuridico dell'Amministrazione federale delle dogane;

j.

le autorità della giustizia militare;

k.

l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 199723 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

Il Consiglio federale può limitare l'accesso al registro agli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia il numero dei sistemi di cui al capoverso 1.

5

In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell'informazione, fedpol può riunire i dati relativi a una medesima persona.

6

Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché figura in uno o più sistemi d'informazione di cui al capoverso 1. La segnalazione di cui è oggetto è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1.

7

Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro nazionale di polizia (cpv. 1 lett. a) e quali dati registrare in quest'ultimo. In caso di collegamento sono tuttavia tenute a rispettare:

8

a.

i criteri stabiliti dalla Confederazione per il genere di reati da inserire nel registro; e

b.

gli standard tecnici stabiliti dalla Confederazione per facilitare lo scambio di dati.

Art. 18

Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

Fedpol gestisce il sistema informatizzato per la gestione interna delle pratiche e degli atti, che può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Il sistema può contenere tutte le comunicazioni (trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, telefax) indirizzate a fedpol o provenienti da quest'ultimo.

1

2 Il sistema serve per trattare dati relativi alle pratiche di fedpol, organizzare lo svolgimento dei lavori in modo efficace e razionale, gestire il decorso degli incarti ed elaborare statistiche.

Le informazioni possono essere catalogate per persona, per oggetto o per fattispecie e collegate ad altri sistemi d'informazione di polizia o ad altri sistemi d'informazione di fedpol. Quando i dati sono collegati a un altro sistema d'informazione, sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni relative all'accesso del sistema d'informazione principale.

3

Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

4

23

RS 120

4674

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Il sistema contiene, separatamente dagli altri dati, anche dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d'identità e di ricerca di persone scomparse.

5

L'accesso a questo sistema per mezzo di una procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all'Ufficio federale di giustizia per l'adempimento dei compiti conferitigli dall'Assistenza in materia penale del 20 marzo 198124.

6

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 19

Disposizioni esecutive

Per ogni sistema d'informazione di polizia il Consiglio federale disciplina: a.

la responsabilità per il trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati trattati;

c.

l'estensione dei diritti d'accesso per mezzo di una procedura di richiamo;

d.

il periodo di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;

e.

la collaborazione con i Cantoni;

f.

la comunicazione, nei singoli casi, dei dati dei sistemi d'informazione di polizia a terzi, quando questi ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali;

g.

le modalità per garantire la sicurezza dei dati.

Art. 20

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 21 1

Entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Può prevedere l'entrata in vigore differenziata.

24

RS 351.1

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Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Allegato (art. 20)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 199725 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 15 cpv. 4 e 6 Il sistema d'informazione è gestito separatamente dagli altri sistemi d'informazione della polizia o dell'amministrazione.

4

6 Nei singoli casi, la Polizia giudiziaria comunica al Servizio di analisi e prevenzione, dandone simultaneamente informazione all'autorità penale competente, i seguenti dati risultanti da indagini di polizia giudiziaria che possono essere trattati nel sistema d'informazione:

a.

i dati relativi a persone incolpate, se esistono indizi che esse possano fornire informazioni concernenti pericoli per la sicurezza interna o esterna;

b.

i dati relativi a persone non incolpate, se esistono indizi concreti che esse hanno contatti, in conoscenza di causa o meno, con membri di un'organizzazione terroristica, di un'organizzazione estremista che ricorre alla violenza, di un'organizzazione di spionaggio o di un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale26;

c.

i dati raccolti in modo riconoscibile per le persone interessate.

2. Codice penale svizzero del 21 dicembre 193727 Art. 351bis Abrogato Art. 351septies cpv. 2bis (nuovo) 2bis I dati personali in riferimento ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del ...28 sui sistemi d'informazione di polizia

25 26 27 28

RS 120 RS 311.0 RS 311.0 RS ...; RU ... (FF 2006 4661)

4676

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 199829 sull'asilo e dalla legge federale del ...30 sugli stranieri. Il sistema d'informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 200331 sui profili del DNA.

Art. 351octies Abrogato

3. Legge federale del 20 marzo 198132 sull'assistenza internazionale in materia penale Titolo prima dell'articolo 11a (nuovo)

Capitolo 1a: Sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche Art. 11a (nuovo) L'Ufficio federale gestisce un sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche, che può contenere dati degni di particolare protezione trattati nell'ambito delle forme di collaborazione previste dalla presente legge. Questi dati possono essere trattati per:

1

2

a.

accertare se sono trattati dati concernenti una determinata persona;

b.

trattare dati concernenti le pratiche;

c.

organizzare lo svolgimento dei lavori in modo efficace e razionale;

d.

gestire il decorso degli atti;

e.

elaborare delle statistiche.

Per perseguire gli obiettivi menzionati al capoverso 1, il sistema contiene: a.

l'identità delle persone i cui dati sono trattati;

b.

i dati necessari a localizzare e gestire correttamente gli atti;

c.

i documenti relativi alle pratiche e alle iscrizioni registrate elettronicamente.

L'Ufficio federale di polizia e l'Ufficio federale della migrazione hanno accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera a per mezzo di una procedura di richiamo. L'Ufficio federale di polizia ha parimenti accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera b, nella misura in cui esegue i compiti previsti dalla presente legge.

3

29 30 31 32

RS 142.31 RS ...; RU ... (FF 2005 6545) RS 363 RS 351.1

4677

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

4

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne: a.

la registrazione dei dati di cui al capoverso 2 lettere a e b, i dati delle autorità giudiziarie coinvolte nella procedura d'assistenza giudiziaria e i reati che motivano le richieste di assistenza giudiziaria;

b.

il periodo di conservazione e l'archiviazione dei dati;

c.

i servizi dell'Ufficio federale che possono trattare direttamente dati nel sistema e i dati che possono essere comunicati ad altre autorità in casi specifici.

4. Legge federale del 7 ottobre 199433 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Art. 11 e 12 Abrogati Art. 14 Abrogato

5. Legge federale del 10 ottobre 199734 sul riciclaggio di denaro Art. 35 cpv. 1 Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 199435 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Il diritto di essere informati dei privati è disciplinato dall'articolo 8 della legge federale del ...36 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

1

Art. 35bis (nuovo) Per svolgere i suoi compiti legali, l'Ufficio di comunicazione può verificare, per mezzo di una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d'informazione seguenti: 1

33 34 35 36

a.

registro nazionale di polizia;

b.

sistema d'informazione centrale sulla migrazione;

c.

casellario giudiziale informatizzato;

d.

sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;

RS 360 RS 955.0 RS 360 RS ...; RU ... (FF 2006 4661)

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Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

e.

sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

L'accesso a informazioni più dettagliate è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d'informazione.

2

4679

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