ad 04.463 Iniziativa parlamentare Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari Rapporto del 15 settembre 2006 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale dell'8 novembre 2006

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto del 15 settembre 2006 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale relativo all'iniziativa parlamentare «Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari».

Vogliate gradire, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-2546

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 7 ottobre 2004 il consigliere nazionale Didier Burkhalter ha presentato un'iniziativa parlamentare con cui chiedeva di completare l'articolo 10 della legge del 21 maggio 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

La disposizione proposta impone al Consiglio federale di impegnarsi attivamente nell'informazione sugli oggetti sottoposti a votazione federale, sostenendo in modo chiaro e oggettivo la posizione delle autorità federali.

Questa iniziativa parlamentare ha pertanto un orientamento diverso dall'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» depositata l'11 agosto 2004 con 106 344 firme valide, che intende vietare in ampia misura l'intervento delle autorità federali nelle campagne precedenti le votazioni popolari.

Il 27 gennaio 2005, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa, decidendo con 17 voti contro 6 di darvi seguito.

Il 28 aprile 2005, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) si è allineata alla maggioranza della CIP-N, approvando con 6 voti contro 1 e un'astensione l'elaborazione di un progetto volto ad attuare l'iniziativa parlamentare Burkhalter.

Il 4 novembre 2005 la CIP-N ha deciso, con 11 voti contro 5 e 4 astensioni, di elaborare un avamprogetto relativo all'attuazione dell'iniziativa parlamentare Burkhalter quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» e ha incaricato la Cancelleria federale di intraprendere i lavori necessari.

Il 31 marzo 2006 la CIP-N ha adottato il rapporto e l'avamprogetto relativi all'attuazione dell'iniziativa parlamentare Burkhalter da sottoporre alla procedura di consultazione. Il progetto prevedeva di sancire nella legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP) una norma che obblighi Consiglio federale e Amministrazione federale a informare il pubblico sugli oggetti sottoposti a votazione, nonché i princìpi che le autorità federali devono rispettare nell'ambito di tale attività (continuità, trasparenza, oggettività, proporzionalità).

Questo avamprogetto è stato accolto positivamente durante la consultazione: fra i 46 partecipanti 24 si sono detti favorevoli, 6 l'hanno approvato in parte esprimendo
dubbi in merito all'utilità del nuovo disposto e 5 Cantoni l'hanno respinto, adducendo che la normativa proposta ridurrebbe eccessivamente il margine di manovra del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale prima delle votazioni popolari.

Altri 9 partecipanti si sono invece opposti ritenendo che la modifica proposta della LDP non sia abbastanza chiara e non limiti in modo sufficiente l'attività di informazione del Consiglio federale alla vigilia delle votazioni.

1 2

RS 172.010 RS 161.1

8510

Il 15 settembre 2006, la CIP-N ha preso atto del rapporto sui risultati della consultazione relativa all'avamprogetto concernente l'attuazione dell'iniziativa parlamentare Burkhalter e ha approvato il controprogetto indiretto all'iniziativa «Sovranità del popolo senza propaganda di governo». Il progetto adottato corrisponde essenzialmente al testo posto in consultazione.

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Parere del Consiglio federale

Nel suo messaggio del 29 giugno 2005 concernente l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo»3, il Consiglio federale ha ribadito che la garanzia di protezione della libera formazione della volontà sancita dall'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)4 gli imponeva di prendere parte alle campagne di voto. In quest'ambito, l'attività d'informazione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale deve attenersi ai princìpi di continuità, trasparenza, oggettività e proporzionalità definiti nel rapporto «L'impegno del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale alla vigilia delle votazioni federali» elaborato nel 2001 dal gruppo di lavoro della Conferenza allargata dei servizi d'informazione (rapporto GL CSI).

Il Consiglio federale respinge pertanto l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo», che si prefigge di limitare fortemente l'attività d'informazione del Governo. Analogamente, ha deciso di non presentare un controprogetto volto a sancire nella legge l'attuale obbligo di informare e i princìpi che reggono l'attività informativa prima delle votazioni, poiché una regolamentazione in tal senso non è necessaria né sarebbe sufficiente, data la prassi differenziata esistente, per evitare tutte le lacune normative5.

Il Consiglio federale condivide l'opinione, espressa dalla maggioranza della Commissione nel rapporto della CIP-N relativo all'attuazione dell'iniziativa parlamentare Burkhalter, secondo cui le autorità federali hanno il dovere di informare esaustivamente gli elettori prima di una votazione.

Il Consiglio federale rimane dell'avviso che non sia necessario sancire in una legge l'obbligo d'informare e i princìpi che reggono l'informazione, come ha spiegato e ribadito in numerose risposte a interventi parlamentari e nel suo messaggio concernente l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo». Il mandato d'informazione del Consiglio federale è disciplinato in modo sufficiente nell'articolo 180 capoverso 2 Cost. e nell'articolo 10 LOGA. I princìpi che reggono l'attività d'informazione in occasione delle votazioni sono ampiamente riconosciuti e sono rispettati sia dal Consiglio federale che dall'Amministrazione federale. Fissare questi princìpi nella legge non migliorerebbe la situazione, pertanto si può rinunciarvi.

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FF 2005 3935 RS 101 FF 2005 3957

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Il Consiglio federale si riserva tuttavia la facoltà di esprimere una raccomandazione di voto che si scosta da quella della maggioranza del Parlamento. Certamente non ne approfitterà troppo spesso, affinché Parlamento ed Esecutivo si presentino uniti in occasione delle votazioni. Come potere non subordinato agli altri, il Consiglio federale è però tenuto nei confronti del Sovrano a farsi carico della propria responsabilità di esprimersi, all'occorrenza, in modo divergente da quanto deciso dalla maggioranza del Legislativo.

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