Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura

Disegno

(LAF) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge federale 20 giugno 19522 sugli assegni familiari nell'agricoltura è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge l'espressione «piccoli contadini» è sostituita con «agricoltori indipendenti».

Art. 2 cpv. 3 L'assegno per i figli è pagato per ogni figlio ai sensi dell'articolo 9. Esso ammonta a 190 franchi al mese nella regione di pianura e a 210 franchi al mese nella regione di montagna.

3

Art. 5 cpv. 2­4 2

Abrogato

Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano.

3

4

Abrogato

Art. 7 cpv. 1 1 L'assegno familiare per gli agricoltori indipendenti consiste in un assegno per i figli pagato per ogni figlio ai sensi dell'articolo 9. Esso ammonta a 190 franchi al mese nella regione di pianura e a 210 franchi al mese nella regione di montagna.

1 2

FF 2006 5815 RS 836.1

2006-1333

6099

Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 9 cpv. 4 e 5 Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù della presente legge o di altre normative svizzere, il diritto spetta, nell'ordine, a:

4

a.

la persona che esercita un'attività lucrativa;

b.

la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

c.

la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;

d.

la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;

e.

la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

Se gli assegni familiari del primo avente diritto risultano più bassi di quelli che spetterebbero al secondo avente diritto in virtù della presente legge, il primo avente diritto può pretendere il versamento della differenza.

5

Art. 10 cpv. 1 Gli agricoltori indipendenti, i lavoratori agricoli e gli alpigiani hanno diritto ad assegni familiari conformemente alla presente legge soltanto se non riscuotono già altri assegni dello stesso genere per lo stesso figlio. Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari come lavoratore agricolo e come agricoltore indipendente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli di questo concorso di diritti.

1

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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