06.016 Messaggio concernente la modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) del 1° febbraio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio Vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno concernente la modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (ordinanza sui giudici).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° febbraio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio L'ordinanza sui giudici disciplina il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale. Essa prevede che il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio dei giudici aumenta del tre per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33, fino al raggiungimento di tale importo massimo.

La Commissione giudiziaria (CG) determina gli stipendi iniziali dei giudici. In vista dell'elezione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, la CG ha deciso di fissare gli stipendi iniziali dei giudici soltanto in base al criterio dell'età. Ha inoltre optato per una scala degli stipendi secondo cui gli stipendi dei giudici aumentano di 2240 franchi per ogni anno d'età. Ciò corrisponde ad un aumento annuale pari all'1,107 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33.

In seguito alla determinazione degli stipendi iniziali e all'elezione dei giudici da parte dell'Assemblea federale, il presidente della Commissione giudiziaria ha invitato il Dipartimento federale di giustizia e polizia a presentare al Parlamento un disegno che prevede un adeguamento dell'aumento annuale dello stipendio al sistema di stipendio iniziale deciso dalla CG.

Con il presente messaggio il Consiglio federale soddisfa il desiderio della Commissione giudiziaria. Propone di adeguare l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza sui giudici riducendo l'aumento annuale dello stipendio dall'attuale tre per cento all'1,2 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33. La modifica proposta concernente l'ordinanza sui giudici elimina i dissensi scaturiti dal sistema di stipendio della Commissione giudiziaria.

Oltre alla riduzione dell'aumento dello stipendio, il Consiglio federale propone un'integrazione della norma relativa agli assegni di funzione e agli assegni di presidenza. In questo modo s'intende tenere conto dei recenti sviluppi che interessano l'organizzazione del Tribunale amministrativo federale.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

Il 4 ottobre 2002 il Parlamento ha approvato la legge federale sul Tribunale penale federale (LTPF; RS 173.71). L'articolo 12 capoverso 3 LTPF prevede che l'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici. In base a tale norma di delega, il 13 dicembre 2002 il Parlamento ha emanato l'ordinanza sui giudici (RS 173.711.1).

Il 1° ottobre 2003 il Parlamento ha eletto i primi 11 giudici del Tribunale penale federale. In precedenza la Commissione giudiziaria, in base all'articolo 40a capoverso 4 della legge sul Parlamento (RS 171.10), aveva determinato i dettagli del rapporto di lavoro dei giudici, tra cui figura anche lo stipendio iniziale (art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sui giudici).

Nell'estate 2005 le Camere federali hanno approvato la legge federale sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; FF 2005 3689). In questo contesto hanno deciso di riprendere tali e quali le norme sul rapporto di lavoro e sulla retribuzione dei giudici previste per il Tribunale penale federale. Il 17 giugno 2005 hanno quindi approvato una revisione dell'ordinanza sui giudici, la quale estende ai futuri giudici del Tribunale amministrativo federale il campo d'applicazione (cfr. FF 2004 4251; la modifica non è ancora stata pubblicata, ma è consultabile in lingua tedesca al seguente indirizzo: http://www.pd.admin.ch/se-schlussabstimmung-richterstellen.pdf). Nel nostro messaggio, al fine di motivare lo statuto del personale unitario per entrambi i Tribunali federali inferiori, abbiamo dichiarato che: «Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale si trovano infatti allo stesso livello: entrambi sono autorità giudiziarie inferiori del Tribunale federale e i giudici di entrambi i Tribunali sono eletti dal Parlamento. Non vi è dunque motivo di emanare nuove prescrizioni» (FF 2004 4239).

Il 5 ottobre 2005 l'Assemblea federale ha eletto i primi 72 giudici del Tribunale amministrativo federale.

2

Aumento dello stipendio

2.1

Aumento dello stipendio in conformità alla vigente ordinanza sui giudici

Giusta l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza sui giudici, i giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale sono classificati nella classe di stipendio 33 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza sul personale federale (OPers).

La Commissione giudiziaria determina lo stipendio iniziale. Esso deve ammontare almeno all'80 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 29, ciò che attualmente corrisponde a 130 620 franchi. Per determinare lo stipendio iniziale, la Commissione giudiziaria tiene conto in giusta misura «della formazione e dell'esperienza professionale e di vita del giudice nonché della situazione sul mercato del lavoro» (art. 5 cpv. 2 ordinanza sui giudici). Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio aumenta del 3 per cento dell'importo massimo del livello

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di valutazione A della classe di stipendio 33, fino al raggiungimento di tale importo massimo ­ attualmente 202 288 franchi ­ (art. 5 cpv. 3 ordinanza sui giudici ).

2.2

Sistema di stipendio iniziale della Commissione giudiziaria per i giudici del Tribunale amministrativo federale

Il 24 agosto 2005 la Commissione giudiziaria, nel quadro della preparazione dell'elezione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, si è occupata della determinazione degli stipendi iniziali dei giudici candidati all'elezione. In questo contesto ha deciso di determinare gli stipendi iniziali dei giudici del Tribunale amministrativo federale sostanzialmente soltanto in base al criterio dell'età (una determinazione degli stipendi iniziali meno schematica, che tiene conto anche della formazione e dell'esperienza professionale e di vita avrebbe comportato problemi insormontabili per la Commissione giudiziaria, visto lo straordinario numero di candidature). La CG ha inoltre deciso che un giudice di 30 anni riceve, come stipendio iniziale, uno stipendio minimo pari a 130 620 franchi e che le persone che assumono la carica a 62 anni d'età e oltre ricevono uno stipendio massimo pari a 202 288 franchi. La Commissione giudiziaria ha deciso di offrire una sola «possibilità di correggere» tali principi, vale a dire che i giudici che finora hanno ricevuto uno stipendio più alto rispetto al nuovo stipendio iniziale possono, in sostanza, far valere una garanzia dei diritti acquisiti.

Dai valori di riferimento summenzionati inerenti allo stipendio minimo e a quello massimo, nell'ambito di una graduazione lineare degli stipendi, risulta che gli stipendi iniziali aumentano, per ogni anno d'età, di circa 2 240 franchi. Ciò corrisponde a un aumento annuale pari all'1,107 per cento circa dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33.

2.3

Contraddizione con l'aumento di stipendio annuale del tre per cento

Come già rilevato, secondo il sistema di stipendio iniziale della Commissione giudiziaria la differenza di stipendio per ogni anno d'età ammonta a 1,107 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33. Visto che la vigente ordinanza sui giudici prevede un aumento annuale dello stipendio pari al 3 per cento, una combinazione del sistema di stipendio iniziale con la «regola del 3 per cento» dell'ordinanza sui giudici attualmente in vigore darebbe luogo a dissensi. Nel corso di pochi anni vi sarebbero notevoli differenze di stipendio tra i giudici già attivi presso il Tribunale e quelli, della stessa età, appena entrati in funzione. Ad esempio, dopo cinque anni, un giudice di 40 anni percepirebbe già uno stipendio pari a 183 361 franchi, mentre un giudice che assume la carica a 45 anni guadagnerebbe, secondo il sistema di stipendio annuale della Commissione giudiziaria, soltanto 164 214 franchi all'anno.

La Commissione giudiziaria era cosciente di tale discrepanza quando ha determinato gli stipendi iniziali dei 72 giudici del Tribunale amministrativo federale. All'atto di approvare il sistema di stipendio iniziale, ha tuttavia deciso di modificare l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza sui giudici e ha incaricato il suo presidente di prendere le 2024

misure necessarie a tal fine. Il 20 ottobre 2005 il presidente della Commissione giudiziaria ha quindi informato il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia della problematica invitandolo a valutare se il nostro Consiglio fosse disposto a presentare al Parlamento una modifica dell'ordinanza sui giudici che preveda un aumento annuale dello stipendio molto inferiore al 3 per cento per i giudici del Tribunale amministrativo federale. La Commissione ipotizzava un aumento annuale dello stipendio tra l'1,12 e l'1,5 per cento.

La Commissione giudiziaria ha inoltre raccolto una dichiarazione attestante il consenso di tutti i giudici neo eletti. In base a tale dichiarazione questi ultimi riconoscono esplicitamente di non avere un diritto acquisito a un aumento annuale dello stipendio del 3 per cento, nel caso in cui il Parlamento adeguasse l'ordinanza sui giudici e decidesse di ridurre l'aumento dello stipendio.

2.4

Riduzione dell'aumento annuale dello stipendio

Il nostro Consiglio condivide le riflessioni della Commissione giudiziaria.

Sarebbe anche stato ipotizzabile determinare gli stipendi iniziali dei 72 nuovi giudici del Tribunale amministrativo in modo meno schematico e non tenere conto unicamente dell'età delle persone interessate. La determinazione degli stipendi iniziali spetta tuttavia alla Commissione giuridica, ed essendo questo un fatto acquisito non va più messo in discussione. Visto che la Commissione giudiziaria ha inoltre deciso di applicare il sistema di stipendio iniziale che si basa sull'età anche alle future elezioni, le differenze annuali di stipendio da essa decise, pari all'1,107 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio 33, rappresentano una parte integrante del sistema di stipendio ora in vigore. Viste queste premesse è auspicabile ridurre l'attuale aumento annuale dello stipendio del 3 per cento e adeguarlo il più possibile alle graduazioni del sistema di stipendio iniziale della Commissione giudiziaria.

Attualmente questo è l'unico modo che permette di creare un assetto degli stipendi coerente.

Proponiamo di fissare l'aumento annuale dello stipendio dei giudici dei Tribunali federali inferiori all'1,2 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33. Vengono così ridotte al minimo le differenze di stipendio tra i giudici della stessa età. Le restanti differenze nell'ambito dell'arrotondamento migliorano soltanto in minima misura la posizione dei giudici già attivi presso il Tribunale rispetto a quelli che devono ancora entrare in funzione. Questa divergenza va tollerata. È pure giusta, perché i giudici impiegati finora vantano maggiore esperienza professionale e ciò giustifica senz'altro una posizione leggermente migliore.

2.5

Differenza rispetto all'aumento dello stipendio nell'Amministrazione federale

Giusta l'articolo 39 capoverso 2 OPers (RS 172.220.111.3), se le prestazioni degli impiegati della Confederazione corrispondono al livello di valutazione A, il loro stipendio è aumentato del 3 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo del livello di valutazione A. Una prestazione è giudicata di livello A se soddisfa «pienamente» le esigenze (art. 17 cpv. 1 OPers). Se la prestazione supera «chia2025

ramente» (A+) le esigenze o se le esigenze superano addirittura «ampiamente» le esigenze (A++), l'aumento dello stipendio corrisponde al 3,1­4 per cento o addirittura al 4,1­6 per cento (cfr. art. 17 cpv. 1 e art. 39 cpv. 3 e 4 OPers). La base di calcolo dell'evoluzione dello stipendio è, in ogni caso, l'importo massimo per il livello di valutazione A della rispettiva classe di stipendio (art. 39 cpv. 1 OPers).

Secondo i rilevamenti dell'Ufficio federale del personale, nel 2004 le prestazioni del 76,9 per cento degli impiegati della Confederazione ha corrisposto al livello di valutazione A. Le prestazioni del 19,3 per cento degli impiegati ha corrisposto al livello di valutazione A+, e nello 0,8 per cento dei casi le prestazioni hanno corrisposto al livello di valutazione A++ (Reporting 2004 giusta l'art. 5 OPers ­ rapporto all'attenzione del Parlamento, pag. 3). Nel 2004, quindi, il 97 per cento degli impiegati della Confederazione ha beneficiato di un aumento dello stipendio pari ad almeno il 3 per cento. Si pone quindi la domanda se la riduzione dell'aumento annuale dello stipendio all'1,2 per cento non rappresenti una disparità di trattamento problematica per i giudici dei Tribunali federali inferiori rispetto agli altri impiegati della Confederazione.

I sistemi di stipendio vanno considerati nel loro complesso. I giudici dei Tribunali federali inferiori appartengono alla classe di stipendio 33. Le loro funzioni sono pertanto assegnate a una della classi di stipendio più alte. Questa classificazione relativamente alta vale sia per le persone più anziane, le quali vantano una grande esperienza, sia per i giudici giovani con un'esperienza professionale relativamente scarsa. Visto che la base di calcolo dell'evoluzione dello stipendio è sempre rappresentata dall'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33, un aumento dello stipendio pari al 3 per cento avrebbe come conseguenza che gli stipendi dei giudici aumenterebbero di 6069 franchi all'anno. Soltanto un'esigua parte degli impiegati presso l'Amministrazione federale beneficia di una simile evoluzione dello stipendio (soltanto i quadri superiori le cui funzioni sono assegnate come minimo alla classe di stipendio 33). Considerato questo dato di fatto è giustificato prevedere, per la categoria di giudici dei Tribunali
federali inferiori, un aumento dello stipendio specifico, più basso rispetto a quello degli altri impiegati della Confederazione. Invece di optare per una riduzione dell'aumento dello stipendio, il legislatore è anche libero di scegliere di assegnare ai giudici un'altra classe di stipendio (più bassa). Potrebbe pure optare per un sistema di stipendio totalmente diverso, ad esempio adottando il sistema valido per il Tribunale federale, ossia l'introduzione di uno stipendio fisso unitario per tutti i giudici senza evoluzione dello stipendio.

2.6

Diritto transitorio

I giudici neo eletti del Tribunale amministrativo federale hanno preso atto, acconsentendovi, del fatto che l'ordinanza sui giudici verrà presumibilmente adeguata e che l'aumento annuale dello stipendio sarà corretto verso il basso. Il fatto che siano stati eletti quando vigeva la versione dell'ordinanza sui giudici che prevedeva un aumento dello stipendio pari al 3 per cento, non ostacola quindi l'immediata applicazione del nuovo disciplinamento ai loro rapporti di lavoro. Lo stesso vale per i nuovi giudici del Tribunale penale federale che saranno eletti, in conformità alla decisione della Commissione giudiziaria del 7 dicembre 2005, durante la sessione estiva 2006 e quindi prima dell'entrata in vigore della revisione discussa in questa 2026

sede. Anche loro possono essere informati anticipatamente sul nuovo sviluppo dello stipendio.

La situazione degli 11 giudici del Tribunale penale federale, invece, è diversa. Essi sono stati eletti dall'Assemblea federale il 1° ottobre 2003 per una durata della carica pari a sei anni a partire dall'entrata in vigore della legge sul Tribunale penale federale (1° aprile 2004). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, le pretese finanziarie degli impiegati non hanno carattere di diritto acquisito, per cui gli interessati sono tenuti, in sostanza, ad accettare le modifiche legislative che vanno a loro svantaggio (DTF 118 IA 245 pag. 255). Tuttavia, il principio della buona fede fa sì che anche in questo contesto un nuovo ordinamento di retribuzione svantaggioso si applichi soltanto dopo un termine di transizione adeguato (cfr.

DTF 130 I 26 pag. 60). Visto che il 1° ottobre 2003 l'ordinanza sui giudici era entrata in vigore soltanto da poche settimane, i giudici eletti a quell'epoca potevano presumere in buona fede che l'ordinanza e, in particolare, l'ordinamento di retribuzione ivi contenuto, si applicasse almeno al loro primo mandato. È pertanto giustificato escluderli, per la durata del loro primo mandato, dall'applicazione della riduzione dell'aumento dello stipendio.

3

Assegni di funzione

L'articolo 6 dell'ordinanza sui giudici prevede, nella versione del 17 giugno 2005 (non ancora in vigore), i seguenti assegni: ­

un assegno di presidenza non assicurato di 30 000 franchi all'anno per i presidenti del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale;

­

un assegno di presidenza non assicurato di 20 000 franchi all'anno per i vicepresidenti del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale;

­

un assegno di presidenza non assicurato di 10 000 franchi per i presidenti delle camere del Tribunale penale federale e delle corti del Tribunale amministrativo federale.

Questo ordinamento degli assegni è orientato all'attuale struttura organizzativa del Tribunale penale federale, così come sul nostro disegno di legge sul Tribunale amministrativo federale. Sotto due punti di vista esso non tiene sufficientemente conto degli sviluppi verificatisi da allora: da un lato, il Parlamento, nel quadro della revisione nella seconda Camera della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, ha adeguato le disposizioni riguardanti l'organizzazione giudiziaria per tutti e tre i Tribunali federali. In questo contesto, su proposta del nostro Consiglio, ha modificato le competenze dei diversi organi direttivi dei Tribunali federali e ha previsto una chiara distinzione tra compiti giurisdizionali e compiti di gestione a favore di un'efficiente amministrazione del Tribunale. Il risultato di tali adeguamenti è che la Commissione amministrativa del rispettivo Tribunale, in quanto organo di gestione ristretto composto di cinque giudici al massimo (compresi il presidente e il vicepresidente), si assume la responsabilità praticamente per tutte le decisioni di gestione che riguardano l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale. I presidenti delle

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corti, per contro, saranno competenti soprattutto per le decisioni di gestione che hanno un nesso con la giurisprudenza.

Dall'altro lato, in occasione della prima costituzione delle corti del Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 173 n. 5 della legge sul Parlamento), la Commissione giudiziaria ha optato per un assetto del Tribunale a cinque corti. Le corti sono composte di 13 fino a 16 giudici. Aggiungendovi i cancellieri e il personale di cancelleria queste corti comprenderanno circa 50­60 persone. Tali grandezze d'ordine impongono una suddivisione di ogni corte in due o eventualmente tre camere (la più piccola unità organizzativa dovrebbe avere una dimensione analoga a quella del collegio giudicante di cinque giudici competente per la valutazione di questioni di principio previsto dalla legge). Il regolamento interno del Tribunale amministrativo federale approvato dalla direzione provvisoria del Tribunale in data 1° dicembre 2005 prevede quindi una suddivisione di ogni corte in due camere.

Affinché l'ordinamento di retribuzione tenga conto di tali nuove circostanze e per far sì che a beneficiare di un assegno di funzione siano effettivamente le persone che svolgono compiti di gestione, occorre prevedere un assegno di funzione sia per la carica di presidente della camera presso il Tribunale amministrativo federale sia per la partecipazione alla Commissione amministrativa del Tribunale penale federale o del Tribunale amministrativo federale. Nel contempo, occorre precisare che nel caso di mandati plurimi vi è diritto unicamente al più alto dei pertinenti assegni.

4

Procedura di consultazione

Visto che il disegno ha come oggetto soltanto un ordinamento dei salari interni alla Confederazione, è stato possibile rinunciare all'esecuzione della procedura di consultazione.

5

Commento alle singole disposizioni

Art. 5 Il capoverso 2 stabilisce la prassi della Commissione giudiziaria: come indicato al numero 2.2, la Commissione giudiziaria ha determinato gli stipendi dei giudici quasi esclusivamente in base al criterio dell'età. Essa intende mantenere tale prassi anche in futuro, poiché soltanto in questo modo è possibile garantire un assetto degli stipendi che rimanga coerente nel corso degli anni. Visto che l'attuale capoverso 2 non menziona il criterio dell'età, il catalogo dei criteri è integrato di conseguenza.

Viene inoltre precisato che l'età rappresenta il criterio basilare per la determinazione dello stipendio iniziale. I restanti criteri restano comunque validi, visto che in singoli casi e a dipendenza della situazione sul mercato del lavoro non si può escludere, per motivi necessari e legittimi, una deroga al criterio dell'età.

Il capoverso 3 contiene l'aliquota ridotta per l'evoluzione dello stipendio.

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Art. 6 Il capoverso 4 prevede che ora anche i presidenti delle camere del Tribunale amministrativo federale ricevano un assegno di presidenza. Saranno a capo di un'unità organizzativa di 5­8 giudici e di circa altre 10­20 persone (cancellieri, personale di cancelleria). Di conseguenza, svolgeranno importanti compiti di gestione. La loro responsabilità è tuttavia minore rispetto a quella dei presidenti delle corti e quindi l'importo forfetario pari a 5000 franchi l'anno appare opportuno.

Il capoverso 5 stabilisce che gli assegni per le diverse funzioni presidenziali non sono cumulabili. Chi è contemporaneamente presidente della corte e della camera o presidente della Corte plenaria e della corte o della camera, ha diritto soltanto al più alto degli assegni previsti per tali funzioni.

Art. 6a In futuro, come illustrato al numero 3, spetterà alla Commissione amministrativa assumersi la responsabilità principale per l'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali della Confederazione. È pertanto giusto rimborsare con un assegno anche l'appartenenza a questo organo di direzione. È inoltre anche previsto che gli assegni restano non cumulabili.

Disposizione transitoria della modifica del ...

Per le spiegazioni si rinvia al numero 2.6.

6

Ripercussioni finanziarie

Alle condizioni attuali, la riduzione dell'aumento dello stipendio dal 3 all'1,2 per cento porta a una riduzione dei costi salariali del Tribunale amministrativo federale pari a circa 225 000 franchi all'anno. Visto che secondo il sistema di stipendio della Commissione giudiziaria si raggiunge lo stipendio massimo soltanto a 62 anni d'età, anche in futuro la maggioranza dei giudici si troverà nella fase dell'aumento dello stipendio. Le riduzioni delle spese annuali potrebbero quindi essere sempre della stessa grandezza d'ordine. Alla riduzione dei costi presso il Tribunale amministrativo federale si aggiunge una diminuzione dei costi salariali per i futuri giudici del Tribunale penale federale.

Per il Tribunale amministrativo federale l'assegno per la Commissione amministrativa comporta un aumento dei costi pari a un massimo di 30 000 franchi all'anno. Il Tribunale penale federale non dovrà sopportare oneri suppletivi, sia perché entrambi i presidenti delle camere appartengono, ex officio, alla direzione del Tribunale sia perché gli assegni non sono cumulabili. A ben vedere, invece, l'assegno di 5000 franchi per i presidenti delle camere (Tribunale amministrativo federale) comporterà una riduzione dei costi: se le corti non venissero ulteriormente suddivise in camere, il Tribunale dovrebbe per forza essere suddiviso in almeno dieci corti. Visto che l'importo dell'assegno di presidenza per i presidenti delle corti ammonta al doppio di quello previsto per i presidenti delle camere, i costi complessivi derivanti da una simile organizzazione del Tribunale sarebbero più alti.

Nel suo complesso, la modifica dell'ordinanza sui giudici implica quindi una riduzione dei futuri costi pari a circa 220 000 franchi all'anno.

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Programma di legislatura

Il disegno non è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 2003­2007. Il disegno è necessario, perché il 24 agosto 2005 la Commissione giudiziaria ha deciso un sistema di stipendio che non è conciliabile con l'attuale ordinamento di retribuzione.

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Costituzionalità

La base costituzionale per l'emanazione di disposizioni sull'organizzazione del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale figura nell'articolo 191a Cost.

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