Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 2 maggio 2006

Tariffa sottoposta da Swiss Life, Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, Zurigo

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale Breve esposizione dell'oggetto e del contenuto della decisione Con lettera del 3 aprile 2006 la Swiss Life, Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa concernente la tariffazione empirica per le assicurazioni collettive vita.

Le modifiche richieste riguardano la tariffa dell'assicurazione collettiva vita nel settore della previdenza professionale e secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera r in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) sono soggette ad autorizzazione.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di queste tariffe è applicabile l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicuratori contro gli abusi. La legge non prevede però nessun controllo sull'adeguatezza delle tariffe.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 2 maggio 2006 l'UFAP ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati con effetto al 1° gennaio 2007 ai contratti che terminano il 31 dicembre 2006 e alle nuove acquisizioni, e con effetto al 1° gennaio 2008 agli altri effettivi.

2006-1716

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Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

20 giugno 2006

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Ufficio federale delle assicurazioni private