06.015 Messaggio concernente l'Accordo con la Romania sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità del 1° febbraio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo del 19 settembre 2005 tra la Confederazione Svizzera e la Romania sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori nonché altri reati transnazionali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° febbraio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2005-2927

2073

Compendio I pericoli che minacciano la Svizzera non sono determinati soltanto da fattori interni, bensì in misura sempre crescente dal contesto internazionale. La lotta contro la criminalità internazionale può essere efficace unicamente se condotta anche a livello interstatale. Per combattere i suddetti pericoli, la Svizzera deve pertanto cooperare con i suoi partner stranieri.

Accanto alla cooperazione globale nell'ambito di Interpol e agli sforzi regionali a livello europeo nell'ambito di Schengen, Europol e Eurojust, la cooperazione bilaterale costituisce un pilastro importante della cooperazione internazionale di polizia della Svizzera. Esistono già accordi bilaterali di cooperazione con i Paesi limitrofi e con l'Ungheria. Ulteriori accordi sono stati firmati con la Slovenia, la Lettonia, la Repubblica Ceca, la Macedonia e l'Albania. Il presente Accordo con la Romania rafforza la cooperazione bilaterale con uno Stato dell'Europa orientale, una regione importante per la Svizzera nell'ottica della salvaguardia della sicurezza interna.

Le trattative con la Romania si sono svolte nel corso di due incontri a fine estate del 2004 e nella primavera del 2005. L'Accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 31 agosto 2005 e firmato dal consigliere federale Christoph Blocher il 19 settembre 2005 a Bucarest.

Analogamente agli altri accordi già conclusi dalla Svizzera, l'Accordo con la Romania disciplina la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di polizia competenti, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel settore dello scambio di informazioni, del coordinamento di interventi operativi, dell'istituzione di gruppi di lavoro comuni, della formazione e del perfezionamento professionale, nel rispetto di un alto livello di protezione dei dati. L'Accordo serve soprattutto per lottare contro le forme più gravi di criminalità, anche se è applicabile a tutti i settori di reato. La cooperazione è esplicitamente esclusa in caso di reati di natura politica, militare o fiscale, nonché nel settore dell'assistenza giudiziaria.

L'Accordo non interferisce nell'attuale ripartizione dei compiti tra le autorità giudiziarie e di polizia e non modifica la suddivisione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nonché tra i Cantoni stessi. Può inoltre essere applicato con le risorse già disponibili.

2074

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

I pericoli che minacciano la Svizzera non sono determinati esclusivamente da fattori interni, ma risultano strettamente correlati anche al contesto internazionale. Numerosi generi di criminalità, come ad esempio il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la criminalità informatica o il traffico di stupefacenti, presentano caratteristiche tipicamente internazionali. Gli autori di questi reati sono praticamente costretti a operare su scala transnazionale. Anche la ricerca di profitti tramite le organizzazioni criminali implica generalmente contatti oltre i confini nazionali. Per prevenire e combattere questa forma transfrontaliera di criminalità la Svizzera deve, dal canto suo, cooperare strettamente con le autorità di polizia straniere. D'altro canto, anche per le autorità straniere è fondamentale poter cooperare con la Svizzera.

Attualmente la cooperazione internazionale di polizia verte su tre pilastri. Il primo è rappresentato dalla cooperazione globale tramite Interpol, che conta oggi 184 membri. La cooperazione è incentrata soprattutto sullo scambio di informazioni in materia di polizia e sugli avvisi di ricerca a livello internazionale. Interpol dispone tuttavia anche di banche dati proprie e sostiene i membri a livello operativo, in particolare con prestazioni di tecnica forense.

Il secondo pilastro è costituito dalla cooperazione multilaterale con gli Stati europei.

L'associazione della Svizzera agli Accordi di Schengen e Dublino1 (prevista a partire dal 2008) rafforzerà la cooperazione in materia di polizia con tutta l'Europa, in particolare nel settore delle indagini transfrontaliere. L'Accordo con Europol2, che entrerà probabilmente in vigore il primo trimestre del 2006, consentirà, tra l'altro, di intensificare la lotta contro le organizzazioni criminali grazie allo scambio di informazioni e analisi operative. Inoltre, durante il vertice dell'ottobre 2005, il Consiglio dei ministri della giustizia e dell'interno dell'Unione europea (UE) ha definito la Svizzera uno dei Paesi più importanti per la stipulazione di un accordo con Eurojust. Grazie a un tale accordo, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e della Svizzera, potranno cooperare con maggiore efficienza durante le indagini sulla criminalità organizzata e nei casi di gravi forme di criminalità
transfrontaliera. Dal canto suo la Romania dovrà applicare l'acquis di Schengen a partire dal momento in cui entrerà a far parte dell'UE. Dal 25 aprile 2005, data della sua sottoscrizione del trattato d'adesione, la Romania partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori dell'UE, comprese le discussioni in seno ai gruppi di lavoro Schengen del Consiglio dell'UE. Inoltre, nel maggio 2003 essa ha concluso un accordo di cooperazione con Europol e recentemente un accordo con Eurojust, che deve ancora essere approvato dal Consiglio dell'UE.

Il terzo pilastro, infine, è rappresentato dalla cooperazione bilaterale di polizia. Oltre a permettere contatti diretti con un determinato Stato, questa forma di cooperazione consente di adeguare i relativi accordi alle necessità e possibilità della cooperazione.

1 2

FF 2004 5273 FF 2005 859

2075

Sono stati stipulati accordi di cooperazione con tutti i Paesi limitrofi (Germania3, Austria e Principato del Liechtenstein4, Francia5 e Italia6) e con l'Ungheria7. Ulteriori accordi sono stati stipulati con la Slovenia, la Lettonia, la Repubblica Ceca, la Macedonia e l'Albania e sono inoltre in corso contatti preliminari con altri Paesi dell'Europa orientale e sudorientale.

L'Europa orientale e sudorientale è in effetti una regione importante dal punto di vista della polizia, poiché la presenza della criminalità organizzata vi si mantiene a un livello elevato8. La Svizzera è spesso il Paese di destinazione del traffico di stupefacenti, della tratta di esseri umani e del traffico di migranti, mentre in altri settori funge soprattutto da Paese di transito. Dall'inizio degli anni Novanta, la ricchezza presente sul territorio svizzero è diventata molto attrattiva per bande di criminali romeni che, entrando illegalmente dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia o dall'Italia, commettono in numerosi Cantoni furti ripetuti di veicoli e furti con scasso in abitazioni o negozi. Questo fenomeno è particolarmente diffuso a partire dal 2000. Attualmente si rileva che i gruppi criminali dell'Europa orientale e sudorientale, riuniti in organizzazioni flessibili, tendono a diversificare le loro attività. Parallelamente, l'attrazione esercitata dalla piazza finanziaria svizzera accresce il rischio che questi gruppi si dedichino anche alla criminalità finanziaria, dalla truffa al riciclaggio di denaro. La Romania, candidata all'adesione all'UE per il 2007, è situata alla frontiera esterna dell'Unione e dovrà pertanto democratizzarsi e rafforzare la lotta contro la criminalità transnazionale, poiché l'analisi della situazione prevede a medio termine un aumento dell'influenza della criminalità nella regione. È quindi fondamentale intensificare ulteriormente la cooperazione di polizia con i Paesi di questa regione, tra cui la Romania, e sottoporla a chiare disposizioni procedurali e in materia di protezione dei dati.

1.2

Svolgimento delle trattative

Nella primavera del 2003 una delegazione di alti rappresentanti del Ministero dell'interno romeno ha visitato la Svizzera. In quest'occasione, il nostro Paese ha manifestato il proprio interesse ad avviare trattative con la Romania per formalizzare mediante un accordo la cooperazione bilaterale in materia di polizia fra i due Paesi.

Il 13 e il 14 settembre 2004, su iniziativa della Svizzera, esperti dei due Paesi si sono incontrati a Bucarest per le discussioni preliminari. Al termine dell'incontro entrambi i Paesi si sono dichiarati interessati a concludere un accordo bilaterale di cooperazione di polizia e si sono accordati sui settori della cooperazione da disciplinare.

Sulla base di un modello di accordo svizzero e di uno romeno, il 31 marzo e il 1° aprile 2005 si sono svolte a Berna trattative fra le parti, sfociate nell'Accordo, redatto in francese e in romeno, tra la Confederazione Svizzera e la Romania sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, nonché altri reati transnazionali. Poiché la Romania non si avvale della parafatura degli accordi, i capi delle 3 4 5 6 7 8

RS 0.360.136.1 RS 0.360.163.1 RS 0.360.349.1 RS 0.360.454.1 RS 0.361.418.1 cfr. il Rapporto sulla sicurezza interna della Svizzera 2004 (Ufficio federale di polizia, DFGP, maggio 2005).

2076

due delegazioni hanno fissato e sottoscritto i risultati delle trattative in un protocollo comune. Il 31 agosto 2005 abbiamo approvato l'Accordo che il consigliere federale Christoph Blocher e il ministro dell'interno romeno Vasile Blaga hanno firmato il 19 settembre 2005 a Bucarest.

2

Parte speciale

2.1

Sistematica

L'Accordo sottoscritto con la Romania concerne la cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità, come previsto solitamente nel titolo degli altri accordi bilaterali dello stesso genere conclusi dalla Svizzera. Su richiesta della Romania, che desiderava mettere in risalto le forme più importanti e attuali di criminalità transfrontaliera, ossia il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti, il titolo dell'Accordo è stato completato con i termini utilizzati nel preambolo.

Nel preambolo le Parti contraenti confermano il loro interesse a perfezionare la cooperazione, soprattutto nell'ambito delle forme più gravi di criminalità. Vi è pertanto un riferimento implicito alla cooperazione già esistente, in particolare nell'ambito di Interpol. Si precisa inoltre che la cooperazione deve essere attuata nel rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini delle Parti contraenti e in osservanza degli impegni internazionali.

L'Accordo con la Romania, analogamente a quello simile concluso con la Repubblica Ceca, ma contrariamente a tutti gli altri accordi bilaterali stipulati finora dalla Svizzera in questo settore, non è suddiviso in titoli, poiché la Romania non desiderava una tale sistematica, inusuale nella sua prassi relativa ai trattati internazionali.

I due primi articoli dell'Accordo ne definiscono lo scopo e il campo d'applicazione.

Gli articoli 3­8 costituiscono la parte centrale dell'Accordo e determinano le differenti forme di cooperazione, la loro attuazione procedurale, l'assunzione degli eventuali costi e la responsabilità penale e civile per quanto riguarda i gruppi di lavoro comuni. La cooperazione comprende sostanzialmente lo scambio di informazioni, il coordinamento di interventi operativi, l'istituzione di gruppi di lavoro comuni, la formazione e il perfezionamento professionale.

L'articolo 9 autorizza le Parti contraenti a stipulare accordi particolari per l'invio di addetti di polizia.

Gli articoli 10 e 11 contengono disposizioni sulla protezione dei dati e delle informazioni classificate e sulla loro trasmissione a terzi.

Gli articoli 12­16 comprendono le disposizioni finali, che definiscono tra l'altro le autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo, le competenze per stipulare accordi aggiuntivi, l'appianamento delle divergenze, l'entrata in vigore e la de­ nuncia.

2077

2.2

Commento delle singole disposizioni

2.2.1

Articoli 1 e 2: scopo e campo d'applicazione dell'Accordo

Art. 1

Scopo dell'Accordo

Lo scopo dell'Accordo è di fissare un quadro giuridico chiaro per rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia, come auspicato dalle Parti contraenti nel preambolo. Conformemente all'articolo 1 capoverso 2, la cooperazione comprende la prevenzione e il rilevamento dei reati e le relative indagini. La formulazione scelta indica chiaramente che la cooperazione non si limita alla repressione, ma comprende anche la prevenzione, anche se i compiti preventivi dei servizi d'informazione in Svizzera e la relativa cooperazione internazionale rimangono sottoposti alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)9. Il significato del termine «reato» si basa esclusivamente sulla legislazione nazionale delle Parti contraenti; per la Svizzera, si tratta delle disposizioni del Codice penale (CP)10, del diritto penale accessorio e del diritto penale cantonale.

Secondo il capoverso 1, la cooperazione si svolge conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto degli impegni di diritto internazionale. Questo significa che l'attuazione di misure a livello operativo deve avvenire nel rispetto delle norme svizzere di procedura e di competenza. Sarà possibile decidere soltanto in ogni singolo caso concreto quali atti legislativi svizzeri in materia di polizia vanno effettivamente applicati. Il rinvio alla legislazione nazionale stabilisce ad esempio che per ordinare misure coercitive (perquisizioni domiciliari, sequestri, sorveglianze telefoniche ecc.), bisogna ricorrere senza eccezioni all'assistenza giudiziaria (cfr.

anche art. 2 cpv. 2). D'altro canto, la clausola a favore delle convenzioni internazionali esistenti significa che le disposizioni degli accordi internazionali, bilaterali o multilaterali ratificati dalle Parti contraenti non sono abrogate dal presente Accordo (cfr. art. 13).

Art. 2

Settori della cooperazione

L'articolo 2 disciplina il campo d'applicazione materiale dell'Accordo. L'elenco delle tipologie di reato o dei fenomeni criminali contenuto nel presente articolo non è esaustivo e la cooperazione concerne di fatto tutti i settori della criminalità. Elencando i reati particolarmente gravi, ossia il terrorismo, la criminalità organizzata, inclusi i furti commessi in banda (a causa di quanto affermato nel capitolo 1.1), il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e la pedocriminalità, si sottolinea che la cooperazione si concentrerà soprattutto sulla lotta contro questi reati che, secondo le Parti contraenti, necessita di una particolare attenzione, sia per l'importanza delle infrazioni stesse, sia per la loro attualità, sia per la frequenza dei casi che risulta dalle statistiche dei due Paesi.

Il capoverso 2 vieta espressamente la cooperazione in affari di natura politica, militare, fiscale e anche nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (cfr. il commento all'art. 1 cpv. 1). Ciò assicura fra l'altro alla Svizzera di non dover trasmettere informazioni che potrebbero violare il segreto bancario.

9 10

RS 120 RS 311.0

2078

2.2.2 Art. 3

Articoli 3­8: forme della cooperazione e procedura Forme della cooperazione

L'articolo 3 riassume i quattro settori della cooperazione, che l'Accordo definisce più dettagliatamente in seguito: lo scambio di informazioni e di esperienze, il coordinamento di interventi operativi, l'istituzione di gruppi comuni e lo scambio di specialisti nonché la formazione e il perfezionamento professionale.

Art. 4

Scambio di informazioni e di esperienze

L'articolo 4 disciplina l'assistenza che le Parti contraenti si forniscono vicendevolmente mediante lo scambio di dati e materiali personali e di dati e materiali in generale. Lo scambio di dati personali, compresi i dati sensibili di cui all'articolo 10 lettera a, e di materiale a carattere personale, comprende ad esempio la comunicazione delle generalità delle persone coinvolte nei reati, le indicazioni in merito a persone sospettate e al loro eventuale ruolo in seno alle organizzazioni a cui appartengono nonché le informazioni sul modo d'agire degli autori dei reati, sulle misure adottate o sulla pianificazione di reati. Questo scambio di dati personali serve principalmente al lavoro operativo di polizia.

Lo scambio di dati e materiali in generale serve soprattutto all'analisi, al coordinamento e all'informazione di carattere generale, anche se può rivelarsi utile per il lavoro operativo di polizia. Nel settore dell'analisi è importante soprattutto lo scambio di analisi e di rapporti sulla situazione, che comprende tuttavia anche della documentazione specializzata in generale o qualsiasi altro genere di informazioni acquisite tramite la letteratura o scambiate durante incontri tra esperti. La comunicazione di informazioni sugli interventi previsti, ad esempio sul momento del loro effettivo svolgimento o sul modo di procedere, consente di garantire un migliore coordinamento fra i due Paesi. L'Accordo menziona infine espressamente l'informazione su eventuali modifiche della legislazione nazionale che rientra nel suo campo d'applicazione.

L'articolo 4 non disciplina in modo esaustivo la possibile portata dello scambio di informazioni. Come già affermato, per quanto concerne tutti gli aspetti legati alla portata precisa e ai principi dello scambio d'informazioni è determinante il diritto nazionale delle Parti contraenti. Per la Svizzera, lo scambio di informazioni di polizia giudiziaria è retto dalla legge federale del 20 marzo 198111 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) nonché dagli statuti e regolamenti di Interpol dichiarati applicabili dal Consiglio federale (articolo 351quinquies CP).

Art. 5

Coordinamento

Per lottare contro la criminalità transfrontaliera può essere necessario concordare con altri Paesi coinvolti le operazioni nazionali di polizia previste e, se del caso, sincronizzare gli interventi. Questi interventi concernono in particolare la ricerca di persone scomparse o sospettate di aver commesso un reato e di oggetti e l'attuazione di particolari tecniche d'indagine, quali la consegna sorvegliata, l'osservazione o l'inchiesta mascherata. Il coordinamento può riferirsi anche a provvedimenti previsti 11

RS 351.1

2079

dalla legislazione nazionale per proteggere le vittime e i testimoni e concernenti persone che interessano entrambi i Paesi. Esso comprende infine la pianificazione e l'esecuzione di programmi comuni per la prevenzione della criminalità. Poiché l'esecuzione di determinate misure può comportare costi superiori rispetto a quelli derivanti dalle forme di cooperazione ordinarie, l'articolo 8 capoverso 8 prevede un disciplinamento speciale per la ripartizione dei costi.

Per attuare gli interventi coordinati, i capoversi 2 e 3 prevedono la possibilità sia di avvalersi del sostegno dell'altra Parte contraente mediante il prestito di materiale, se ciò è indispensabile a realizzare l'operazione, sia di organizzare riunioni tra esperti per preparare l'intervento previsto.

Art. 6

Gruppi comuni

L'articolo 6 capoverso 1 prevede la costituzione di gruppi di lavoro comuni in caso di necessità. Può trattarsi di gruppi di analisti per l'elaborazione di rapporti sulla situazione o di analisi criminali, di gruppi misti di controllo e di osservazione durante interventi operativi oppure di gruppi investigativi comuni per casi specifici concernenti i due Paesi12. Gli agenti di una Parte contraente che forniscono consulenza e assistenza sul territorio dell'altra Parte contraente non possono assumere competenze ufficiali. A seconda delle necessità e di comune accordo con l'altra Parte contraente, è possibile precisare ulteriormente le modalità relative ai gruppi di lavoro comuni in un accordo aggiuntivo conformemente all'articolo 12 capoverso 3 del presente Accordo.

I capoversi 2 e 3 disciplinano la questione dell'assistenza e dei rapporti di servizio in occasione della creazione di gruppi comuni. Conformemente al capoverso 2, la Parte contraente sul cui territorio sono distaccati agenti dell'altra Parte contraente è tenuta a garantire loro la medesima protezione e assistenza usata nei confronti dei propri agenti. Tale obbligo concerne soprattutto le condizioni di lavoro e la protezione da eventuali pericoli per la salute e la vita degli agenti. Il capoverso 3 statuisce che, per quanto concerne il rapporto di servizio o di lavoro e gli aspetti disciplinari, gli agenti distaccati continuano tuttavia a sottostare alla loro legislazione nazionale.

I capoversi 4­7 disciplinano le questioni legali relative alla responsabilità civile degli agenti impegnati in un gruppo comune e il capoverso 8 quelle relative alla responsabilità penale. Di principio ogni Parte contraente è responsabile di tutti i danni causati dai propri agenti nel corso di un intervento. La Parte contraente sul cui territorio sono causati i danni provvede dapprima alla loro riparazione, alle medesime condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti. In questi casi l'altra Parte contraente risarcisce poi integralmente le somme versate alle vittime o ai loro aventi causa. Ad eccezione di questo genere di risarcimento e senza pregiudicare eventuali pretese nei confronti di terzi, la Parte contraente che ha subito il danno rinuncia a far valere ulteriori pretese di risarcimento. Per quanto concerne la responsabilità penale, gli
agenti che operano sul territorio dell'altra Parte contraente sottostanno, per quanto concerne i reati commessi da loro o nei loro confronti, alle disposizioni penali di quest'ultima.

12

Sono fatte salve le disposizioni concernenti le squadre investigative comuni di cui all'articolo 20 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.12; RU 2005 333).

2080

Art. 7

Formazione e perfezionamento professionale

L'articolo 7 prevede la possibilità di intensificare la cooperazione mediante provvedimenti nel quadro della formazione e del perfezionamento professionale nei settori della polizia e delle conoscenze linguistiche. Si tratta prevalentemente della partecipazione a corsi di formazione, dello svolgimento di seminari ed esercitazioni comuni e della formazione di specialisti. Sono inoltre possibili lo scambio di programmi di formazione e la partecipazione di osservatori alle esercitazioni dell'altra Parte contraente.

Art. 8

Procedure e costi

L'articolo 8 disciplina le procedure e la ripartizione delle spese della cooperazione.

Secondo questa disposizione, le richieste d'informazione o altre richieste di assistenza vanno di principio presentate in forma scritta per mezzo di un canale di comunicazione cifrato. Se il contenuto lo consente, la richiesta può essere presentata anche tramite fax o posta elettronica. In casi urgenti, è possibile presentare la richiesta anche oralmente, a condizione che sia successivamente confermata senza indugio per scritto. Di principio la richiesta deve contenere almeno le informazioni seguenti: ­

la designazione dell'autorità richiedente;

­

il motivo della richiesta;

­

una breve descrizione dei fatti rilevanti, comprese le relazioni con lo Stato richiesto;

­

le indicazioni su tutte le persone più importanti menzionate nella richiesta.

Ai sensi del capoverso 2, in singoli casi le autorità competenti possono scambiarsi informazioni anche senza richiesta, se queste sono rilevanti per il destinatario ai fini della prevenzione di minacce concrete alla sicurezza pubblica oppure della lotta contro i reati. Il capoverso 3 stabilisce che le autorità competenti possono fornirsi direttamente assistenza, a condizione che l'esecuzione della richiesta non sia riservata alle autorità giudiziarie. Le Parti contraenti sono inoltre tenute a rispondere a una richiesta il più presto possibile.

Il capoverso 5 riserva alle Parti contraenti il diritto di rifiutare l'assistenza integralmente o parzialmente in un caso concreto, se l'esecuzione della richiesta potrebbe compromettere la loro sovranità, minacciare la loro sicurezza o altri interessi di Stato essenziali oppure violare la loro legislazione nonché gli obblighi derivanti da accordi internazionali. In tal caso, la Parte contraente richiesta, deve informare senza indugio per iscritto la Parte contraente richiedente, indicando i motivi.

In virtù del capoverso 7, per ogni domanda di assistenza è possibile stabilire condizioni speciali, in particolare in merito all'uso dei risultati ottenuti. Tali condizioni devono essere rispettate dall'altra Parte contraente.

Il capoverso 8 sancisce il principio della gratuità dell'assistenza, il che significa che ogni Parte contraente si assume le proprie spese derivanti dalla cooperazione. Sono eccettuate le misure di cui all'articolo 5, la cui attuazione potrebbe comportare costi più elevati rispetto a quelli abituali. Infatti, in caso dell'organizzazione di interventi coordinati, le autorità competenti stabiliscono in ogni singolo caso l'eventuale necessità di una ripartizione dei costi.

2081

2.2.3

Articolo 9: addetti di polizia

L'articolo 9 autorizza le autorità competenti delle Parti contraenti a stipulare accordi relativi all'invio, a tempo determinato o indeterminato, di addetti di polizia sul territorio dell'altra Parte contraente. Tali accordi consistono solitamente in uno scambio di note. Secondo l'articolo 8 capoverso 4 dell'ordinanza del 30 novembre 200113 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia, in Svizzera la stipulazione di tali accordi compete al Dipartimento federale di giustizia e polizia. L'articolo 9 disciplina anche un eventuale accreditamento speciale, ossia l'accreditamento di un addetto di polizia di una Parte contraente, che presta servizio in uno Stato terzo. Lo statuto degli agenti inviati è retto dalle disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 196114 sulle relazioni diplomatiche.

I capoversi 2 e 3 stabiliscono i principi che disciplinano l'attività degli addetti di polizia. L'obiettivo consiste nella promozione della cooperazione di polizia mediante il sostegno in caso di assistenza giudiziaria e di polizia, nell'ambito del quale gli agenti non possono assumere competenze ufficiali sul territorio dell'altra Parte contraente. I diritti e gli obblighi degli agenti inviati saranno disciplinati in accordi separati.

Per il momento nessun agente di polizia romeno è stato inviato a Berna e la Svizzera non prevede di inviare un addetto di polizia a Bucarest. Tuttavia, la presente disposizione crea già ora le basi legali nell'eventualità di una futura presenza svizzera in Romania.

2.2.4

Articoli 10 e 11: protezione dei dati e loro trasmissione a terzi

La cooperazione tra le autorità di polizia implica anche lo scambio di dati personali, fra cui anche dati sensibili. Il trattamento di questi dati tange i diritti individuali delle persone coinvolte. Con gli articoli 10 e 11 s'intendono conciliare gli obiettivi di una repressione efficace con quelli della protezione dei diritti fondamentali.

Art. 10

Protezione dei dati

L'articolo 10 dell'Accordo stabilisce quali sono le norme di protezione dei dati particolarmente importanti in merito alla trasmissione dei dati personali e che quindi devono obbligatoriamente essere rispettate dalle autorità di entrambi i Paesi nel quadro della cooperazione. In virtù del diritto internazionale e degli accordi multilaterali ratificati dalla Svizzera15, le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni, sono già vincolate al rispetto delle disposizioni elencate nell'Accordo.

13 14 15

RS 360.1 RS 0.191.01 Si tratta soprattutto della Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (RS 0.235.1) e della Raccomandazione R (87)15 del Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

2082

Il presente articolo stabilisce espressamente che i dati personali rilevanti per la polizia, ma particolarmente sensibili, concernenti ad esempio le convinzioni religiose o i profili della personalità, possono essere trasmessi soltanto se strettamente necessario e unicamente in aggiunta ad altri dati relativi al perseguimento penale.

Vanno inoltre sottolineati i seguenti principi di protezione dei dati: ­

la destinazione vincolata e la limitazione del trattamento alle autorità autorizzate;

­

i principi in materia di protezione dei dati dell'esattezza, della necessità e della proporzionalità e il corrispondente obbligo di rettifica o di distruzione dei dati inesatti;

­

il diritto della Parte contraente destinataria e della persona interessata a essere informate sull'utilizzo dei dati;

­

l'obbligo della Parte contraente destinataria di rispettare i termini di cancellazione previsti dalla legislazione nazionale vigente;

­

l'obbligo di registrare agli atti la trasmissione, la ricezione e la distruzione dei dati;

­

il risarcimento dei danni per eventuali diritti di regresso tra le Parti contraenti;

­

l'obbligo di attuare misure volte a garantire la sicurezza dei dati.

Art. 11

Protezione delle informazioni classificate

Mediante l'articolo 11 le Parti contraenti si impegnano a garantire la confidenzialità dei dati che sono stati loro trasmessi dall'altra Parte contraente e che, in base al diritto nazionale di quest'ultima, sono classificati. Le misure da adottare concernono sia la limitazione della cerchia delle persone incaricate di trattare i dati in questione (cpv. 5), sia l'uso che ne fa la Parte contraente destinataria (cpv. 2 e 4). Poiché i sistemi di classificazione variano a seconda dei Paesi, quando trasmette i dati la Parte contraente mittente deve indicare esattamente quali particolari misure di protezione devono essere adottate. La legislazione nazionale delle Parti contraenti stabilisce se e come deve essere classificata un'informazione (p. es. «segreta» o «confidenziale»). Le autorità civili della Confederazione, ad esempio, devono rispettare l'ordinanza del 10 dicembre 199016 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell'amministrazione. Il capoverso 6 stabilisce la procedura da seguire, che comprende l'avvio di un'indagine, in caso di violazioni del principio della protezione delle informazioni classificate, previsto dal presente articolo.

Il capoverso 3 disciplina la questione della trasmissione di dati classificati a terzi, ossia uno Stato terzo o un'autorità che non svolge compiti legati alla lotta contro la criminalità. La trasmissione a terzi di dati e oggetti ricevuti, è consentita solo previa autorizzazione scritta della Parte contraente mittente. Le richieste di trasmissione, in particolare di dati a carattere personale, vanno accolte con cautela e inoltre solo se lo Stato terzo interessato garantisce un livello di protezione adeguato.

16

RS 172.015

2083

2.2.5 Art. 12

Articoli 12­16: disposizioni finali Organi esecutivi

L'articolo 12 impone alle autorità competenti che hanno partecipato ai negoziati relativi al presente Accordo di designare i servizi che saranno preposti, secondo le rispettive competenze, ad attuare sul piano concreto tutte le misure di cooperazione previste.

Analogamente alla cooperazione nell'ambito di Interpol ed Europol, in Svizzera la cooperazione internazionale avviene esclusivamente per mezzo dell'autorità centrale, rappresentata dall'Ufficio federale di polizia in seno al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Questo principio è applicato anche alla cooperazione con gli altri Stati, eccettuati i Paesi limitrofi. Le richieste sono presentate all'ufficio centrale, che le tratta secondo le disposizioni della legislazione nazionale prima di trasmetterle, se necessario, all'autorità federale o cantonale competente. Ciò rende più chiara la comunicazione e facilita il coordinamento. Inoltre, le autorità centrali, che sono gli organi competenti per l'esecuzione, sono anche i referenti principali per chiarire questioni d'interpretazione o per elaborare proposte di sviluppo dell'Accordo. A condizione di rispettare il principio delle autorità centrali, oltre all'Ufficio federale di polizia possono basarsi sul presente Accordo anche il Corpo delle guardie di confine e le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni.

La Romania non applica il medesimo principio dell'autorità centrale. È stato necessario menzionare quattro ministeri differenti, che hanno partecipato all'elaborazione del presente Accordo in qualità di autorità competenti, ma che non interverranno direttamente nella cooperazione a livello operativo, la quale compete invece agli organi esecutivi da loro designati.

La designazione va comunicata per via diplomatica entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo e comprende indirizzi, numeri di telefono, telefax e altre indicazioni utili degli organi esecutivi e delle persone di contatto. Il servizio più importante dell'Ufficio federale di polizia è la Centrale operativa, che già attualmente garantisce 24 ore su 24 uno scambio efficiente di informazioni delle autorità di polizia svizzere, dell'Amministrazione federale delle dogane e del Corpo delle guardie di confine con le autorità di polizia straniere. Secondo il capoverso 5, le Parti contraenti devono notificarsi
reciprocamente senza indugio qualsiasi modifica di competenze o di denominazione delle autorità di cui al capoverso 1.

L'articolo 12 capoverso 2 stabilisce le lingue da utilizzare nell'ambito della cooperazione. Per evitare spese di traduzione per la Svizzera in caso di uso del romeno e per facilitare la comunicazione secondo le capacità linguistiche di ognuno, le Parti contraenti usano come lingua di lavoro l'inglese oppure scelgono, di comune accordo, un'altra lingua per lo scambio di informazioni e l'attuazione delle misure di cooperazione previste dall'Accordo.

Conformemente al capoverso 3, le autorità competenti possono stipulare, sulla base e nel rispetto del presente Accordo, accordi esecutivi sotto forma di protocolli aggiuntivi. Può trattarsi di accordi esecutivi specifici, conclusi a tempo determinato per disciplinare l'assistenza in un caso concreto o di accordi di carattere generale, conclusi a tempo indeterminato per definire le modalità della cooperazione in generale.

L'esecuzione del presente Accordo implica anche una valutazione periodica della cooperazione instaurata e una discussione sugli sviluppi che le Parti contraenti 2084

ritengono necessari. Il capoverso 4 istituisce pertanto una commissione mista, composta da esperti dei due Paesi, che si riunisce a intervalli regolari per esaminare tali questioni. Durante questi incontri, gli specialisti possono inoltre scambiarsi informazioni sulle esperienze acquisite con nuove strategie nell'ambito della sicurezza e avviare iniziative volte a completare e sviluppare la cooperazione, sottoponendo le relative proposte agli Stati contraenti.

Art. 13

Relazioni con altri accordi esistenti

L'articolo 13 dell'Accordo prevede, analogamente a tutti gli altri accordi dello stesso genere, una clausola a favore delle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera e dalla Romania. Le disposizioni degli altri accordi bilaterali o multilaterali che vincolano la Svizzera o la Romania non sono abrogate dal presente Accordo di cooperazione in materia di polizia (cfr. art. 1 cpv. 1). Questo non esclude tuttavia che le norme del presente Accordo possano essere prese in considerazione quali disposizioni di complemento o di attuazione dei diritti e doveri derivanti da altri accordi.

Art. 14

Appianamento delle divergenze

Conformemente alla prassi vigente in materia di accordi bilaterali, eventuali divergenze nell'interpretazione o applicazione del presente Accordo saranno risolte di comune accordo fra le Parti contraenti.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Accordo deve essere ratificato. Entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica in cui le Parti contraenti si comunicano che sono soddisfatte le condizioni legali necessarie a livello nazionale per l'entrata in vigore. Lo stesso principio vale per eventuali modifiche ed emendamenti successivi.

Art. 16

Denuncia

L'Accordo, concluso a tempo indeterminato, può essere denunciato in ogni momento, con preavviso di sei mesi oppure sospeso con preavviso di 30 giorni.

3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni

Il presente Accordo può essere applicato con i mezzi attualmente a disposizione e non comporta oneri finanziari e di personale supplementari per la Confederazione e i Cantoni. In singoli casi e in seguito a un accordo fra le Parti contraenti, un provvedimento quale il coordinamento di interventi operativi può tuttavia condurre a una ripartizione dei costi. Poiché non contiene alcuna disposizione in materia di sussidi e non necessita di crediti d'impegno o di dotazioni finanziarie, il testo in questione non sottostà al freno alle spese in virtù dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale (Cost.)17.

17

RS 101

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4

Programma di legislatura

Il presente affare è iscritto nel programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 1075).

5

Rapporto con il diritto europeo

Già da alcuni anni l'UE cerca di rafforzare la cooperazione di polizia con numerosi Paesi dell'Europa orientale e sud-orientale, in particolare nell'ottica di una domanda d'adesione presentata da alcuni di essi, fra cui la Romania. La conclusione del presente Accordo da parte della Svizzera va nella medesima direzione e si allinea agli accordi in questo settore già discussi fra l'UE e la Romania e al diritto europeo vigente, in particolare la normativa di Schengen sulla cooperazione di polizia.

6

Base costituzionale e legale

6.1

Competenze della Confederazione

Il presente Accordo si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri, autorizzandola a concludere accordi con l'estero. Per i trattati internazionali vale il principio secondo cui la Confederazione può concludere trattati su qualsiasi oggetto, sia che quest'ultimo rientri nella competenza legislativa federale, sia in quella cantonale (cfr. FF 1994 II 548). Il diritto dei Cantoni di concludere trattati con l'estero nei settori di loro competenza (art. 56 cpv. 1 Cost.) si applica pertanto in via subordinata. La Confederazione fa tuttavia uso della sua competenza soltanto con cautela nei casi in cui gli ambiti da disciplinare rientrano prevalentemente nella competenza dei Cantoni. Se la Confederazione ha concluso un trattato, i Cantoni non possono infatti più richiamarsi alla loro competenza in materia.

Le disposizioni del presente Accordo concernono prevalentemente lo scambio di informazioni tra le autorità centrali nazionali svizzere e romene. Lo scambio di informazioni transfrontaliero è già attualmente riservato alle autorità federali, a meno che non riguardi i Paesi limitrofi. Di conseguenza non vi è alcuna modifica delle competenze dei Cantoni per quanto riguarda il settore di polizia.

Poiché non sussiste una competenza del Consiglio federale a concludere autonomamente trattati internazionali ai sensi dell'articolo 7a della legge del 21 marzo 199718 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il presente Accordo sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost.

6.2

Referendum facoltativo

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno al referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale oppure se comprendono 18

RS 172.010

2086

disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione delle quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 200219 sull'Assemblea federale (LParl) una disposizione richiede la promulgazione di leggi federali quando, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Una simile norma è importante quando nel diritto interno dovrebbe essere oggetto di una procedura legislativa formale, come previsto dall'articolo 164 capoverso 1 Cost. L'Accordo con la Romania è denunciabile in ogni momento, non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e per applicarlo non è necessario emanare leggi federali. Esso include tuttavia disposizioni importanti contenenti norme di diritto. Le autorità preposte all'applicazione dell'Accordo sono investite di nuove competenze (p.es. creazione di gruppi comuni di analisti e di inquirenti). Le Parti contraenti devono inoltre assumere degli obblighi (p.es. l'obbligo di risarcire i danni in caso di trasmissione di dati inesatti). Si tratta di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., che, se fossero adottate nella legislazione nazionale, sarebbero oggetto di una legge formale. L'Accordo sottostà quindi al referendum facoltativo e viene approvato tramite decreto federale.

19

RS 171.10

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