Inchiesta sulle decisioni del Consiglio federale del 23 novembre 2005 concernenti l'azienda Swisscom SA Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 28 marzo 2006 Parere del Consiglio federale del 3 maggio 2006

Onorevoli presidente e consiglieri, Vi ringraziamo per la lettera del 28 marzo 2006 con la quale avete trasmesso il rapporto summenzionato al Consiglio federale invitandolo ad esprimere un parere entro il 17 luglio 2006. Avete inoltre espresso il desiderio di essere informati delle misure prese in base a tale rapporto.

Il rapporto della CdG-N lascia intendere che il Consiglio federale abbia scarsamente preparato le sue decisioni del 23 novembre 2005 e che queste fossero fondate su basi lacunose. Il Consiglio federale non concorda con queste valutazioni. La CdG-N non tiene infatti in considerazione che nei 18 mesi precedenti le decisioni del 23 novembre 2005 il Consiglio federale si era già occupato otto volte della questione della partecipazione della Confederazione in Swisscom e dei suoi investimenti all'estero.

Il fatto che i documenti determinanti siano stati distribuiti poco prima della seduta del Consiglio federale non consente di concludere che abbia cominciato ad occuparsi della questione soltanto nei due giorni precedenti.

Nel rapporto, la CdG-N si concentra essenzialmente sulla decisione del Consiglio federale in merito alle acquisizioni all'estero. Secondo il Consiglio federale, la decisione di principio sull'eleborazione di un progetto di privatizzazione è invece da ritenersi prioritaria rispetto alle altre decisioni del 23 novembre scorso. La cessione delle azioni dell'azienda consentirebbe infatti di evitare i conflitti d'interesse fra i diversi ruoli della Confederazione ­ ossia legislatore, autorità di regolamentazione, cliente importante e azionista di maggioranza ­ e restituirebbe nel contempo a Swisscom la libertà imprenditoriale di cui necessita. Alla decisione di principio sono seguite le decisioni relative alla politica di distribuzione degli utili e agli impegni all'estero. In questo contesto il Consiglio federale si è fondato sul principio della minimizzazione dei rischi per la Confederazione.

In dettaglio, il Consiglio federale risponde come segue alla mozione e alle tre raccomandazioni figuranti nelle conclusioni del rapporto:

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1. Mozione della CdG-N La CdG-N incarica il Consiglio federale di definire chiaramente il ruolo di proprietario e la rappresentanza della Confederazione nelle aziende di cui detiene una partecipazione importante. Il Consiglio federale adotta le misure necessarie per assicurare l'affidabilità della sua gestione strategica e determina gli strumenti idonei a esercitare la sua influenza sugli organi delle aziende.

Il Consiglio federale ritiene che la gestione e il controllo di società anonime della Confederazione siano svolti in modo professionale, trasparente e seguendo criteri uniformi. Vari interventi e raccomandazioni parlamentari segnalano tuttavia che vi è un certo bisogno di armonizzazione, in particolare per quanto concerne l'ambito delle aziende federali. Negli Obiettivi del Consiglio federale, l'obiettivo n. 4 prevede quanto segue: «Nel primo semestre il Collegio governativo adotterà inoltre un rapporto sulla difesa degli interessi di proprietario in seno agli enti e alle imprese della Confederazione» (decisione del Consiglio federale del 23 novembre 2005).

Il rapporto sull'esternalizzazione e sulla gestione dei compiti della Confederazione (rapporto sul governo d'impresa), attualmente in elaborazione, sarà licenziato dal Consiglio federale prima della pausa estiva 2006. Con tale rapporto si perseguono due obiettivi: in primo luogo le esternalizzazioni future dovranno essere analizzate in modo sistematico e seguendo criteri uniformi; in secondo luogo un modello di controllo destinato ad essere utilizzato quale referenza dovrebbe contribuire ad armonizzare e a ottimizzare la definizione della forma giuridica e organizzativa delle unità diventate indipendenti. In questo contesto occorre definire in che modo la Confederazione, nel suo ruolo di proprietaria, può influire su queste unità.

Il rapporto summenzionato terrà in considerazione le richieste della CdG-N. Il Consiglio federale propone pertanto di accogliere la mozione.

2. Raccomandazione 1 La CdG-N invita il Consiglio federale a riesaminare il diritto di impartire istruzioni quale strumento che gli consente di esercitare un'influenza sulla sfera di competenza del Consiglio d'amministrazione di Swisscom. Se decide di mantenere tale strumento, è necessario disciplinarlo con norme precise, tenendo contemporaneamente conto degli interessi
degli azionisti di minoranza.

Il rapporto sull'esternalizzazione e la gestione dei compiti della Confederazione affronterà il tema della gestione delle unità esternalizzate in generale e in particolare il ruolo del rappresentante della Confederazione.

Il Consiglio federale riconosce che la posizione di detto rappresentante in seno al consiglio d'amministrazione delle aziende della Confederazione può rivelarsi delicata qualora divergano gli interessi che egli rappresenta, da un lato, quale rappresentante della Confederazione e, d'altro lato, quale membro del consiglio d'amministrazione. Se tuttavia ­ come nel caso in questione ­ la Confederazione è l'azionista principale o di maggioranza, il rappresentante è tenuto, una volta istruito, a difendere unicamente gli interessi della Confederazione. In contropartita la Confede4788

razione si assume le responsabilità delle eventuali conseguenze delle istruzioni impartite.

3. Raccomandazione 2 La CdG-N invita il Consiglio federale a occuparsi a fondo dei procedimenti e dei meccanismi che regolano i processi di controllo per l'attuazione degli obiettivi strategici della Confederazione e a rispettarli nell'ambito della ricerca delle decisioni politiche.

Il Consiglio federale ritiene che le sue decisioni non abbiano violato le procedure e i meccanismi dei processi di controllo. Gli obiettivi strategici del Consiglio federale per il periodo 2002­2005 concernenti le acquisizioni all'estero sono stati infatti formulati in modo rigoroso e restrittivo. Tali obiettivi prevedevano l'acquisizione di partecipazioni all'estero solo se atte a contribuire a lungo termine all'incremento del valore dell'azienda. Il Consiglio federale ha considerato che i progetti di acquisizione presentati ­ in particolare quello di Eircom ­ non soddisfacevano detta condizione. Con le sue decisioni il Consiglio federale ha semplicemente applicato i principi formulati nei suoi obiettivi strategici. È pertanto scorretto parlare di un cambiamento di strategia. Secondo il Consiglio federale non erano le sue decisioni ad essere contrarie agli obiettivi strategici, quanto piuttosto il progetto di acquisizione di Eircom.

4. Raccomandazione 3 La CdG-N invita il Consiglio federale a prendere misure per migliorare la preparazione e la coordinazione e uniformare l'applicazione della sua politica d'informazione conformemente alle disposizioni legali. Il Consiglio federale deve definire il ruolo di responsabile del dispositivo di informazione. Inoltre deve fissare norme uniformi per la prevenzione e il perseguimento delle indiscrezioni.

Il Consiglio federale riconosce che la comunicazione della sua prima decisione concernente Swisscom non è avvenuta in modo ottimale sotto tutti i punti di vista.

Nel primo trimestre del 2006 esso si è già pronunciato sulla questione della comunicazione e ha già tratto insegnamenti per la sua politica nell'ambito dell'informazione.

Il Consiglio federale ha annunciato che presterà maggiore attenzione alla comunicazione in seno al collegio stesso e che, per quanto concerne le decisioni importanti che si scostano dalle proposte dei dipartimenti interessati, stabilirà le modalità di
comunicazione e le responsabilità.

Così come la CdG-N, anche il Consiglio federale ritiene che le indiscrezioni nuocciano alla reputazione dello Stato e minino la fiducia nelle istituzioni. In linea di massima le indiscrezioni risultano dalla violazione del segreto d'ufficio da parte di impiegati della Confederazione (art. 320 CP). Nei prossimi mesi il Consiglio federale esaminerà in dettaglio il problema della violazione del segreto d'ufficio. A questo 4789

proposito ha anche chiesto all'Ufficio federale di giustizia una perizia sulle conseguenze dell'eventuale abrogazione dell'articolo 293 del Codice penale (pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete). Secondo il Consiglio federale con una regolamentazione rigorosa della confidenzialità e una politica dell'informazione attiva e trasparente è possibile lottare efficacemente contro le indiscrezioni.

Il Consiglio federale rinvia inoltre al suo parere del 17 marzo 2006 indirizzato alla sottocommissione «Swisscom» della CdG-N, nel quale si è pronunciato su altri punti del rapporto.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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