06.045 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alla costituzione del Cantone di Basilea Città del 24 maggio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presen te messaggio Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alla costituzione del Cantone di Basilea Città.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Messaggio 1

Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 30 ottobre 2005 gli elettori del Cantone di Basilea Città hanno approvato, con 24 484 sì contro 8742 no, il testo della nuova costituzione.

Con lettera del 20 gennaio 2006 la Cancelleria del Cantone di Basilea Città ha chiesto la garanzia federale.

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Innovazioni essenziali

Le innovazioni essenziali della costituzione del Cantone di Basilea Città sono le seguenti: ­

essa sancisce, tra i diritti fondamentali, il diritto dei genitori di poter affidare durante il giorno i propri figli a una struttura di assistenza ausiliaria, a condizioni finanziariamente sostenibili (§ 11cpv. 2 lett. a).

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Vieta allo Stato di delegare l'approvvigionamento idrico ad imprese ai cui utili partecipano parzialmente o totalmente privati (§ 32 cpv. 2).

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Chiede al Cantone e ai Comuni di promuovere la concessione del diritto di cittadinanza (§ 39).

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Autorizza i Comuni municipali ad estendere agli stranieri il diritto di voto in materia comunale (§ 40 cpv. 2).

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Riduce da 4000 a 3000 il numero di firme necessarie per il deposito di un'iniziativa popolare e sottopone la raccolta di firme a un termine massimo di 18 mesi (§ 47 cpv. 1 e 4).

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Riconosce ai Comuni municipali il diritto di partecipare all'elaborazione della legislazione cantonale (§ 66).

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Riduce da 130 a 100 il numero di deputati al Gran Consiglio (§ 80 cpv. 2).

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La costituzione cantonale dedica undici disposizioni alle relazioni tra Stato e comunità religiose in uno spirito di collaborazione, di apertura e di pace religiosa (§ 126­136). Essa consente, ad esempio, il riconoscimento delle Chiese e delle comunità religiose di diritto privato (§ 133 e 134). Autorizza parimenti il Cantone a rimunerare il lavoro degli ecclesiastici nelle istituzioni pubbliche e a sovvenzionare la conservazione degli edifici o dei monumenti storici (§ 136).

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Per modificare le disposizioni della sezione dedicata all'autonomia dei Comuni è previsto un quorum speciale: la modifica deve essere accettata dalla maggioranza dei votanti e dai tre decimi degli aventi diritto al voto (§ 140).

La costituzione del Cantone di Basilea Città non contempla più le disposizioni per la riunificazione delle due Basilea.

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Condizioni necessarie per la concessione della garanzia federale

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale, ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda.

Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se la costituzione cantonale in questione non è contraria al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; per contro, se le disattendono la garanzia deve essere negata.

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Costituzionalità

La costituzione del 23 marzo 2005 del Cantone di Basilea Città adempie le condizioni dell'articolo 51 della Costituzione federale; pertanto deve esserle conferita la garanzia federale. In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, tale competenza spetta alla vostra Assemblea.

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