Decreto federale che approva e attua la Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20052, decreta:

Art. 1 La Convenzione dell'Aia del 1° luglio 19853 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento è approvata.

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2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 La legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato (LDIP) è modificata come segue: Art. 21 Titolo marginale e cpv. 1, 3 e 4 II. Sede e stabile organizzazione delle società e dei trust

1 Per le società e per i trust ai sensi dell'articolo 149a la sede vale domicilio.

È considerato sede di un trust il luogo della sua amministrazione designato nelle disposizioni del trust in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.

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La stabile organizzazione di una società o di un trust si trova nello Stato dove la società o il trust ha la sede o una succursale.

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RS 101 FF 2006 517 RS ...; RU ... (FF 2006 579) RS 291

2005-1736

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Approvazione della Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento. DF

Titolo prima dell'art. 149a Capitolo 9a (nuovo): I trust Art. 149a I. Definizione

Per trust s'intendono i trust istituiti con atto giuridico ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 19855 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, indipendentemente dal fatto che siano stati provati per iscritto conformemente all'articolo 3 della Convenzione.

II. Competenza

1

Art. 149b Per gli affari inerenti al diritto dei trust è determinante la proroga di foro conformemente alle disposizioni del trust. La scelta o una relativa abilitazione contenuta nelle disposizioni va osservata soltanto se effettuata in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo.

L'articolo 5 capoverso 2 si applica per analogia.

2

Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se: a.

una parte, il trust o un trustee ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattuito; o

b.

una parte rilevante dei beni posti in trust si trova in Svizzera.

In assenza di una proroga di foro valida o se in base a quest'ultima al tribunale pattuito non spetta la competenza esclusiva, sono competenti i tribunali svizzeri

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a.

del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto;

b.

della sede del trust; o

c.

del luogo della stabile organizzazione, per le azioni fondate sull'attività di una stabile organizzazione in Svizzera.

In caso di controversie inerenti alla responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti è inoltre possibile intentare azione presso i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa con una proroga di foro.

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RS ...; RU ... (FF 2006 579)

Approvazione della Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento. DF

Art. 149c III. Diritto applicabile

Il diritto applicabile ai trust è regolato dalla Convenzione dell'Aia del 1° luglio 19856 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.

1

Il diritto applicabile designato dalla Convenzione è determinante anche per i trust per i quali, in virtù dell'articolo 5 della Convenzione, la stessa non è applicabile o, in virtù dell'articolo 13 della Convenzione, non vi è obbligo di riconoscimento.

2

Art. 149d IV. Disposizioni speciali concernenti la pubblicità

Se il patrimonio posto in trust comprende beni iscritti a nome dei trustee nel registro fondiario, nel registro del naviglio o nel registro aeronautico, l'esistenza di un rapporto di trust può essere oggetto di una menzione.

1

I rapporti di trust inerenti a diritti immateriali registrati in Svizzera, sono iscritti su domanda nei rispettivi registri.

2

Se non è menzionato o iscritto, il rapporto di trust è inefficace nei confronti dei terzi in buona fede.

3

Art. 149e V. Decisioni straniere

Le decisioni straniere concernenti affari inerenti il diritto dei trust sono riconosciute in Svizzera se:

1

a.

sono state pronunciate da un tribunale validamente pattuito ai sensi dell'articolo 149b capoverso 1;

b.

sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o della stabile organizzazione del convenuto;

c.

sono state pronunciate nello Stato di sede del trust;

d.

sono state pronunciate nello Stato al cui diritto è assoggettato il trust, o

e.

sono state riconosciute nello Stato di sede del trust e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.

L'articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall'emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni.

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Art. 3 La legge federale dell'11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 284a

Titolo 9bis (nuovo): Disposizioni speciali relative ai rapporti di trust Art. 284a 1 Se per debiti rispondono beni posti A. Esecuzione per debiti sui beni posti in trust della legge federale del 18 dicembre

in trust ai sensi del capitolo 9a 19878 sul diritto internazionale privato (LDIP), le esecuzioni devono essere dirette contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust.

Luogo dell'esecuzione è la sede del trust ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 LDIP. Se il luogo di amministrazione designato non si trova in Svizzera, l'esecuzione del trust deve avvenire nel luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.

2

L'esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte unicamente sui beni in trust.

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Art. 284b B. Fallimento di un trustee

In caso di fallimento di un trustee, i beni posti in trust vengono segregati dalla massa del fallimento, previo prelevamento delle pretese del trustee su di essi.

Art. 4 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

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2 Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate negli articoli 2 e 3.

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RS 281.1 RS 291