Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del 5 luglio 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 30 della legge federale del 21 marzo19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; visto l'articolo 55 della legge federale del 21 marzo19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, emana le istruzioni seguenti:

Sezione 1: Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza Art. 1 La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) è un organo del Consiglio federale avente lo scopo di rafforzare la capacità di condotta del Consiglio federale in materia di politica di sicurezza.

1

Prepara le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale concernenti questioni di politica di sicurezza.

2

Si compone dei capi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il Consiglio federale ne disciplina la presidenza.

3

Sezione 2: Organo direttivo in materia di sicurezza Art. 2

Scopi e compiti

L'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic) è un organo incaricato dell'esame preliminare in vista della definizione di strategie in materia di politica di sicurezza e crea le premesse per una condotta strategica coordinata da parte del Consiglio federale.

1

Si occupa delle minacce alla sicurezza interna ed esterna. Quest'ultime sono compromesse quando:

2

1 2

RS 120 RS 172.010

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a.

la stabilità e l'affidabilità delle istituzioni politiche costituzionali dello Stato, l'ordinamento fondamentale dello Stato fondato sulle libertà e sulla democrazia, il funzionamento regolare di tali istituzioni o la sicurezza degli abitanti della Svizzera sono minacciati;

b.

l'integrità e l'affidabilità dell'indipendenza della Svizzera, la sua capacità di difendere le proprie frontiere e il proprio ordinamento costituzionale nei confronti di minacce esterne o i suoi buoni rapporti con gli altri Stati sono minacciati.

L'ODSic assume i compiti seguenti: a.

osserva costantemente la situazione negli ambiti rilevanti in materia di sicurezza;

b.

analizza e valuta la gamma della violenza nonché i suoi possibili sviluppi all'interno della Svizzera e nel suo contesto strategico;

c.

provvede all'individuazione tempestiva di possibili nuove forme di minaccia, di rischi e di pericoli nonché all'allarme tempestivo;

d.

elabora strategie e opzioni all'attenzione della GSic, sfruttando tutte le possibilità per realizzare sinergie all'interno e all'esterno dell'Amministrazione.

Art. 3

Organizzazione

L'ODSic è subordinato alla GSic. Il presidente può presentare domanda di riferire direttamente al Consiglio federale.

1

La presidenza è di regola assunta annualmente a turno dal segretario di Stato del DFAE, dal direttore dell'Ufficio federale di polizia e dal capo dell'esercito. È escluso che lo stesso Dipartimento assuma contemporaneamente la presidenza della GSic e dell'ODSic.

2

Art. 4

Composizione

1

L'ODSic si compone di membri permanenti e di membri non permanenti.

2

Sono membri permanenti: a.

il portavoce del Consiglio federale;

b.

il segretario di Stato del DFAE;

c.

il capo del Centro di politica di sicurezza internazionale;

d.

il direttore dell'Ufficio federale di polizia;

e.

il direttore dell'Ufficio federale della migrazione;

f.

il capo del Servizio di analisi e prevenzione;

g.

il direttore della Direzione della politica di sicurezza;

h.

il direttore del Servizio informazioni strategico;

i.

il capo dell'esercito;

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j.

il direttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione;

k.

il direttore generale delle dogane;

l.

il segretario di Stato del Dipartimento federale dell'economia;

m. il capo dello Stato maggiore della GSic; n.

3

una rappresentanza dei Cantoni; essa è disciplinata tra la GSic e la Conferenza dei Governi cantonali e in situazione normale comprende una delegazione di due persone. In caso di evento è adeguata alle necessità.

Sono membri non permanenti: a.

il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica;

b.

il capo del Servizio federale di sicurezza;

c.

il direttore dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione;

d.

il delegato all'approvvigionamento economico del Paese;

e.

il direttore dell'Ufficio federale delle comunicazioni.

Se necessario, il presidente dell'ODSic, d'intesa con i capi di linea competenti, può designare quali membri non permanenti altri responsabili di linea dell'Amministrazione federale nonché esperti.

4

5 Se necessario, i membri non permanenti sono invitati alle sedute dal presidente dell'ODSic; essi stessi possono chiedere di parteciparvi.

Sezione 3: Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza Art. 5

Scopi e compiti

In quanto organo di stato maggiore, lo Stato maggiore della GSic assicura in permanenza il coadiutorato direttivo a favore della condotta in materia di politica di sicurezza.

1

2

Lo Stato maggiore della GSic ha i compiti seguenti: a.

elabora e aggiorna le priorità in materia di politica di sicurezza e il fabbisogno di informazioni all'attenzione della GSic e dell'ODSic;

b.

osserva l'evoluzione della situazione ed elabora, sulla base dei contributi dei pertinenti servizi, un quadro integrale della situazione nonché valutazioni sugli sviluppi in materia di politica di sicurezza all'attenzione della GSic e dell'ODSic, garantendone il preavvertimento e l'allarme;

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c.

allestisce, sulla base dei contributi dei servizi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi e d'intesa con essi, pianificazioni preventive, elabora opzioni operative all'attenzione della GSic e dell'ODSic e fornisce contributi per l'istruzione della condotta in materia di politica di sicurezza;

d.

coordina, connette e integra in situazioni particolari le conoscenze specialistiche interne ed esterne alla Confederazione in materia di gestione delle crisi e, se necessario, appoggia la Cancelleria federale e la sua Centrale d'informazione nonché altri organi federali incaricati della condotta in situazione di crisi;

e.

controlla l'attuazione di raccomandazioni, istruzioni e decisioni della condotta in materia di politica di sicurezza;

f.

funge da organo federale di informazione e di contatto per la gestione delle crisi a livello strategico a favore della Confederazione, dei Cantoni e di terzi e assicura il collegamento con i partner della condotta in materia di politica di sicurezza in Svizzera e all'estero;

g.

gestisce i segretariati della GSic e dell'ODSic;

h.

assicura l'infrastruttura e l'esercizio della sala di situazione per la condotta in materia di politica di sicurezza.

Art. 6

Organizzazione

Lo Stato maggiore della GSic comprende un capo, i settori «Situazione integrale e analisi», «Operazioni», «Coordinamento e collegamento» nonché una cancelleria.

1

2

È subordinato al capo del Dipartimento che assume la presidenza della GSic.

Di regola è aggregato amministrativamente al Dipartimento che assume la presidenza della GSic.

3

Il capo dello Stato maggiore della GSic, d'intesa con i capi di linea competenti, può rafforzare lo Stato maggiore, per un periodo limitato oppure per determinati compiti, con rappresentanti (esperti) dei Dipartimenti, dei Cantoni o con terzi.

4

Sezione 4: Disbrigo degli affari Art. 7 1

Rapporti con l'Amministrazione

L'ODSic e lo Stato maggiore della GSic non assumono funzioni di linea.

La gestione operativa degli affari e la presentazione di proposte al Consiglio federale incombono alle unità amministrative competenti.

2

Lo Stato maggiore della GSic collabora strettamente con i servizi d'informazione della Confederazione e con gli altri fornitori d'informazioni della Confederazione.

3

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Art. 8

Rapporti con altri organi

Il capo dello Stato maggiore della GSic è membro della Commissione consultiva in materia di sicurezza interna (art. 9 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna).

Art. 9

Obbligo d'annuncio e obbligo di dare informazioni

Il capo dello Stato maggiore della GSic ha accesso a tutte le informazioni che richiede negli ambiti della sicurezza interna ed esterna giusta l'articolo 2 capoverso 2 delle presenti Istruzioni, nella misura in cui non sia pregiudicata la protezione delle fonti conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza del 26 settembre 20033 sui servizi d'informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport nonché all'articolo 20a dell'ordinanza del 27 giugno 20014 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

Art. 10

Protezione, sicurezza e tutela del segreto

Lo Stato maggiore della GSic può, per i propri campi d'attività, adottare misure di protezione e di sicurezza particolari allo scopo di garantire la protezione di informazioni e opere.

1

Per garantire la protezione delle fonti e la tutela del segreto, il capo dello Stato maggiore della GSic emana istruzioni conformi a quelle applicate nei servizi d'informazione.

2

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 11 Le istruzioni del 3 novembre 19995 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale sono abrogate.

1

2

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° agosto 2006.

5 luglio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 510.291 RS 120.2 FF 2003 128

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