Legge federale sul diritto fondiario rurale

Disegno

(LDFR) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 lett. b Abrogate Art. 3 cpv. 4 Le disposizioni sulla correzione dei confini (art. 57) si applicano anche ai piccoli fondi (art. 2 cpv. 3).

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Art. 5 lett. a I Cantoni possono: a.

sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole le aziende agricole che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 7 in merito alle unità standard di manodopera; in tal caso la dimensione minima dell'azienda è fissata come frazione di un'unità standard di manodopera e non può essere inferiore a tre quarti di una siffatta unità;

Art. 7 cpv. 1 È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno 1,25 unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera.

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FF 2006 5815 RS 211.412.11

2006-1331

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Art. 32 cpv. 1 Se acquista in Svizzera fondi sostitutivi per continuarvi la gestione della propria azienda agricola o se, in sostituzione dell'azienda alienata, acquista un'altra azienda agricola in Svizzera, l'erede può dedurre dal prezzo d'alienazione il prezzo d'acquisto di un bene sostitutivo di reddito equivalente.

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Art. 58 cpv. 2 I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di 15 are per i fondi vignati. I Cantoni possono fissare superfici minime più estese.

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Art. 62 lett. f L'autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto: f.

allo scopo di rettificare o di migliorare i confini;

Art. 63 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 Abrogati Art. 64 cpv. 1 lett. f Se non vi è coltivazione diretta, l'autorizzazione dev'essere rilasciata se l'acquirente prova che sussiste un grave motivo, segnatamente che:

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f.

nonostante pubblico bando, per al massimo il doppio valore di reddito non vi sono offerte di coltivatori diretti;

Art. 66 Abrogato Art. 69 Abrogato Titolo quarto (art. 73­79) Abrogato Art. 81 cpv. 1 All'ufficio del registro fondiario vanno esibiti, oltre all'atto concernente il negozio giuridico, la necessaria autorizzazione o documenti dai quali risulti che l'autorizzazione non è necessaria.

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Art. 84 lett. a Chi ha un interesse degno di protezione può in particolare far accertare dall'autorità competente ad accordare l'autorizzazione se: a.

un'azienda agricola o un fondo agricolo soggiace al divieto di divisione materiale, al divieto di frazionamento o alla procedura d'autorizzazione;

Art. 87 cpv. 3 lett. c Abrogata Art. 89

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni su ricorso pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza soggiacciono al ricorso in materia di diritto pubblico conformemente agli articoli 82 e seguenti della legge federale del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale.

Art. 90 cpv. 1 lett. c Abrogata Art. 91 cpv. 3 Abrogato Art. 92 5. La legge federale del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue: Art. 24b cpv. 1, 1bis (nuovo), 2 e 4 Se le aziende agricole la cui gestione necessita di un volume di lavoro di almeno 0,75 unità standard di manodopera non possono sussistere senza un reddito supplementare, è possibile autorizzare lavori di trasformazione degli edifici e impianti esistenti per installare un'azienda accessoria affine non agricola. Nella regione di montagna e in quella collinare, i Cantoni possono offrire questa possibilità anche alle aziende la cui gestione necessita di un volume di lavoro di almeno 0,5 unità standard di manodopera. Il requisito di cui all'articolo 24 lettera a non dev'essere soddisfatto.

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1bis Le aziende accessorie con un legame materiale stretto con l'azienda agricola possono essere autorizzate indipendentemente dalla necessità di un reddito supplementare; per tali aziende sono ammessi ampliamenti di modeste dimensioni, se negli edifici e impianti esistenti non vi è sufficiente spazio a disposizione.

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RS 173.10; RU 2006 1205 RS 700

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2 L'azienda

accessoria può essere diretta soltanto dal gestore dell'azienda agricola oppure dal suo coniuge o partner di vita. L'assunzione di personale impiegato principalmente o esclusivamente nell'azienda accessoria è autorizzata soltanto per le aziende accessorie di cui al capoverso 1bis. In ogni caso, il lavoro prestato nell'azienda accessoria deve essere svolto principalmente dalla famiglia responsabile della gestione dell'azienda agricola.

L'azienda accessoria non agricola e l'azienda agricola principale costituiscono un'unità indivisibile. L'autorizzazione viene a cadere se le condizioni non sono più adempiute. L'autorità competente lo stabilisce mediante decisione formale e prende le disposizioni necessarie. Può autorizzare un'altra azienda agricola, purché adempia le condizioni d'autorizzazione del presente articolo, a proseguire la gestione dell'azienda accessoria e cederle in proprietà gli edifici e gli impianti corrispondenti.

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Art. 95a

Disposizioni transitorie relative alle modifiche del 20 giugno 2003 e...

Gli articoli 94 e 95 si applicano anche alle modifiche del 20 giugno 2003 e ...

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La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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