Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname del 13 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale viene conferita per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i circondari di Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Soprasselva, Sottoselva, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Città, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino. A partire dal 1° gennaio 2007, l'obbligatorietà generale viene conferita anche per il Cantone di Basilea-Campagna.

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Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per le aziende, per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini, nonché per le aziende di carpenteria del Cantone Grigioni.

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Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d'interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono i rivestimenti di pareti e soffitti e lavori di isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie dell'antiquariato.

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui alla cifra 2. Le disposizioni sono

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1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti alla pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.

Sono esclusi: a)

i maestri falegnami dipl., i direttori d'azienda, i maestri d'officina e i tecnici falegnami con funzioni direttive e altri collaboratori che, per posizione o responsabilità dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare un'influenza determinante sui processi decisionali;

b)

il personale commerciale e di vendita;

c)

gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

Le disposizioni del CCL relative alle condizioni lavorative e salariali dichiarate di obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist, RS 823.20), nonché gli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza (ODist, RS 823.201), sono valide anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma fuori del campo di applicazione territoriale definito all'articolo 1 capoverso 1 CCL, come pure per i loro lavoratori, nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le commissioni paritetiche del CCL.

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Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 48) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.

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Art. 5 Il presente decreto entro in vigore il 1° aprile 2006 ed è valido sino al 31 dicembre 2009. Per il Cantone di Basilea-Campagna (art. 2 cpv. 1) il presente decreto è valido a decorrere dal 1° gennaio 2007.

13 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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