Decreto federale

Disegno

concernente l'approvazione e l'attuazione del terzo Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 20062, decreta: Art. 1 Il Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale è approvato.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo.

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice penale militare del 13 giugno 19273 Art. 110 Abuso di emblemi internazionali

Chiunque abusa dell'emblema o della protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi, dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra o dello scudo dei beni culturali per preparare o commettere atti di ostilità, è punito con la detenzione, nei gravi casi con la reclusione.

Art. 111 cpv. 1 Chiunque commette atti di ostilità contro le persone che sono sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi, dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra o dello scudo dei beni culturali o le ostacola nell'esercizio delle loro funzioni, 1

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RS 101 FF 2006 1795 RS 321.0

2006-0067

1811

Approvazione e attuazione del terzo Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale. DF

chiunque distrugge o danneggia materiale che è sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi o dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, chiunque, senza diritto, distrugge o danneggia beni culturali o materiale che sono sotto la protezione dello scudo dei beni culturali, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

2. Legge federale del 25 marzo 19544 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa Art. 1 cpv. 2 (nuovo) 2 L'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra può essere utilizzato temporaneamente al posto dell'emblema di cui al capoverso 1 e alle stesse condizioni, se tale uso:

a.

rafforza la protezione del personale, delle formazioni, dei trasporti, degli stabilimenti e del materiale del servizio sanitario dell'esercito, nonché dei cappellani militari aggregati alle forze armate contrassegnati da tale segno; e

b.

è autorizzato dal Consiglio federale.

Art. 4 cpv. 1bis (nuovo) e 2 1bis In circostanze eccezionali e per facilitare il suo operato, la Croce Rossa svizzera può far uso temporaneamente dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra se le condizioni di cui al capoverso 1 sono rispettate.

La Croce Rossa svizzera stabilisce in un regolamento le condizioni concernenti l'uso, previsto nei capoversi 1 e 1bis, dell'emblema e del nome della Croce Rossa o dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra. Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

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Art. 5 Le Organizzazioni internazionali della Croce Rossa, segnatamente il Comitato internazionale della Croce Rossa e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, come pure il loro personale debitamente legittimato, sono autorizzati a fare uso in ogni tempo dell'emblema e del nome della Croce Rossa.

Art. 7 cpv. 2 Del pari, non possono essere depositati i marchi e il design contrari alla presente legge.

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RS 232.22

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Approvazione e attuazione del terzo Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale. DF

Art. 12 Gli articoli 5 e 7­11 si applicano per analogia agli emblemi della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi su fondo bianco e all'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, nonché alle espressioni «Mezzaluna Rossa», «Leone e Sole Rossi» e «emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra» o «Cristallo Rosso».

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Sono salvi i diritti di coloro che fanno uso di detti segni o espressioni da una data anteriore al 1° aprile 1950 o all'8 dicembre 2005 nel caso dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, per quanto abbiano acquisito tali diritti prima delle date menzionate e questo uso durante un conflitto armato non dia l'impressione di essere inteso a conferire la protezione delle Convenzioni di Ginevra e, se del caso, dei Protocolli aggiuntivi.

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Art. 3 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo previsto per i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali, conformemente agli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 della Costituzione federale.

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate nell'articolo 2.

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Approvazione e attuazione del terzo Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale. DF

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