Applicazione ed effetto delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, del 24 agosto 2005, sulla base di una valutazione effettuata dal Controllo parlamentare dell'amministrazione Parere del Consiglio federale del 15 febbraio 2006

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 148 della legge sul Parlamento (LParl) ci pronunciamo qui di seguito sul rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, del 24 agosto 2005, sulla base di una valutazione effettuata dal Controllo parlamentare dell'amministrazione.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 febbraio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2005-2767

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 23 gennaio 2004 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-CN) ha incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di condurre un'inchiesta sull'applicazione e l'effetto delle misure coercitive introdotte nel 1995 nell'ambito del diritto degli stranieri. Il 15 marzo 2005 la CPA ha presentato i risultati della propria valutazione alla CdG-CN, per poi pubblicarli il 7 aprile 2005.

Sulla base di tale valutazione, la CdG-CN ha poi redatto un rapporto pubblicato il 24 agosto 2005. Il nostro Consiglio è stato quindi invitato a pronunciarsi, entro la fine del mese di febbraio del 2006, riguardo al predetto rapporto e alle raccomandazioni in esso contenute.

2

Parere del Consiglio federale

A. Osservazioni di carattere generale Il rapporto della CdG-CN constata che nei cinque Cantoni presi in esame dall'inchiesta le misure coercitive vengono applicate in modo diverso. Formula inoltre raccomandazioni volte in particolare ad armonizzare la prassi. Riconosciamo la necessità di legiferare in questo settore.

I Cantoni esaminati hanno potuto rimpatriare l'84 per cento delle persone carcerate in vista di sfratto. Le misure coercitive costituiscono dunque un importante ed efficace strumento di esecuzione.

Il rapporto constata che nella maggior parte dei casi è nel corso dei primi tre mesi di carcerazione che un detenuto si decide a cooperare per stabilire la sua identità, ottenere i suoi documenti e organizzare il suo viaggio di ritorno. Non dà tuttavia una risposta alla questione se il prolungamento della carcerazione in vista di sfratto (richiesto da talune autorità cantonali preposte all'esecuzione) possa accrescere la disponibilità degli interessati a cooperare e a lasciare la Svizzera. Il rapporto rileva peraltro che i Cantoni ritengono relativamente cara e onerosa la carcerazione in vista di sfratto, ne sottolinea la complessità delle interazioni e illustra l'effetto sortito dalle diverse procedure nel contesto delle prassi dei Cantoni. L'applicazione coerente di decisioni statuali comporta sempre, peraltro, un certo sforzo finanziario. Come la maggioranza dei Cantoni, siamo quindi dell'avviso che i costi derivanti dalle misure coercitive siano giustificati dall'utilità delle stesse. È inoltre lecito presumere che un'eventuale rinuncia alle misure coercitive comporterebbe elevate spese supplementari in particolare per il settore dell'aiuto sociale.

Condividiamo inoltre l'opinione espressa nel rapporto, secondo cui anche il prolungamento della carcerazione in vista di sfratto e la carcerazione cautelativa (decisi dal Parlamento nell'ambito della revisione della legge sull'asilo e dei dibattiti inerenti alla legge sugli stranieri) rappresentano strumenti cui ricorrere in modo mirato


Il termine di «carcerazione in vista di sfratto» nella revisione della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri è sostituito da «carcerazione in vista di rinvio coatto».

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e soltanto qualora misure meno rigorose non permettano di raggiungere lo stesso risultato.

B. Parere del Consiglio federale in merito alle raccomandazioni della CdG-CN Raccomandazione 1 La CdG-CN invita il Consiglio federale a cercare, assieme ai Cantoni, di istituzionalizzare un coordinamento e una cooperazione regolari (scambio d'idee e d'esperienze, ad esempio nell'ambito di una conferenza sulle questioni dell'asilo e della migrazione) tra Confederazione e Cantoni in materia di rimpatrio di richiedenti l'asilo respinti e stranieri irregolari, in modo da armonizzare l'esecuzione e renderla più efficace.

Parere del Consiglio federale: Le autorità cantonali cui compete l'esecuzione del diritto degli stranieri e del diritto d'asilo collaborano attualmente nell'ambito delle organizzazioni seguenti: ­

Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP)

­

Associazione dei servizi cantonali in materia di migrazione (ASM)

­

Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS).

A seguito dell'introduzione da parte della Confederazione, nel 1999, dell'aiuto all'esecuzione, i Cantoni hanno istituito coordinatori dell'esecuzione, i quali garantiscono uno scambio regolare delle informazioni con l'Ufficio federale della migrazione (UFM) nel settore operativo.

Nel febbraio 2004 il DFGP e la CDCGP hanno istituito la commissione Ritorno ed esecuzione dell'allontanamento, in cui siedono anche rappresentanti dell'ASM e della CCPCS. Tale Commissione ha il compito di migliorare a livello operativo l'esecuzione degli allontanamenti dal profilo istituzionale e organizzativo, in particolare analizzando gli sviluppi nel campo del ritorno e dell'esecuzione, identificando gli aspetti sui quali occorre intervenire o che vanno migliorati e, infine, adeguando e ottimizzando gli strumenti di esecuzione esistenti. Tra i compiti della Commissione figura anche la cooperazione nel campo delle misure coercitive. Attualmente la Commissione si sta occupando soprattutto dell'evoluzione dei costi delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, dell'annullamento delle prenotazioni in caso di mancata esecuzione dello sfratto e dell'ottimizzazione dei rimpatri per via aerea. A cadenza semestrale, la Commissione presenta inoltre un rapporto al DFGP e alla CDCGP.

Anche gli incontri periodici tra coordinatori dell'esecuzione e rappresentanti dell'UFM si propongono, mediante lo scambio di informazioni e l'armonizzazione delle procedure, di ottimizzare il processo di esecuzione.

La richiesta di istituzionalizzare il coordinamento e la cooperazione tra Confederazione e Cantoni può pertanto ritenersi accolta. Riteniamo quindi superfluo istituire ulteriori commissioni.

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Raccomandazione 2 Il Consiglio federale è incaricato di emanare direttive che garantiscano il rilevamento da parte dei Cantoni di dati completi e comparabili nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e del rimpatrio, ad esempio sui motivi e la durata della carcerazione, il numero degli ordini di carcerazione e le categorie di persone interessate.

Parere del Consiglio federale: Stante l'attuale ripartizione dei compiti nell'ambito del diritto degli stranieri, le misure coercitive sono disposte esclusivamente dai Cantoni.

L'aiuto all'esecuzione fornito dalla Confederazione offre ai Cantoni preziosi strumenti ausiliari e d'esecuzione. Ciò vale in primis per l'identificazione delle persone tenute a lasciare la Svizzera e per l'acquisizione dei documenti di viaggio necessari all'esecuzione dell'allontanamento. Un'organizzazione specializzata nelle partenze (swissREPAT) opera inoltre negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin rispettivamente dal 2001 e dal 2005. In numerosi casi l'aiuto all'esecuzione da parte della Confederazione permette poi di disporre e mantenere la carcerazione in vista di sfratto, dato che durante la carcerazione le autorità devono preoccuparsi di accertare rapidamente l'identità dell'interessato e procurarsi i documenti di viaggio.

I Cantoni hanno tutto l'interesse a che i dati relativi alle misure coercitive siano rilevati in modo completo e valutati congiuntamente. Poiché l'esecuzione dell'allontanamento è di competenza dei Cantoni, spetta a questi ultimi prendere l'iniziativa e istituire un appropriato sistema centrale di valutazione dei dati (ad es.

per il tramite della CDCGP o dell'ASM). L'UFM è favorevole all'armonizzazione e all'occorrenza può assistere i Cantoni nel concepire misure atte a garantire l'uniformità dell'esecuzione e della valutazione dei dati nel campo delle misure coercitive.

Raccomandazione 3 S'invita il Consiglio federale a svolgere un'analisi dettagliata della prassi adottata dai Cantoni in materia di segnalazione nei registri di ricerca informatizzata (RIPOL, RCS) per quel che riguarda la segnalazione del luogo di dimora, lo sfratto e l'arresto di richiedenti l'asilo respinti e stranieri in situazione irregolare. Nel suddetto ambito, si dovrà anche verificare l'efficacia di tali sistemi, tenuto conto delle esigenze in materia di protezione dei dati.

Parere del Consiglio federale: Il sistema di ricerca RIPOL serve alle autorità federali e cantonali per l'adempimento dei compiti legali, favorendo la razionalizzazione delle operazioni, lo scambio di informazioni e di dati nonché i rilevamenti statistici. RIPOL si propone di permettere, tra le altre cose, l'arresto di persone o l'accertamento della loro dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura, il 2508

controllo delle misure di respingimento nei confronti di stranieri giusta la legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20) nonché delle altre espulsioni amministrative e giudiziarie. La base legale di tale sistema è costituita dall'articolo 351bis capoverso 1 lettere a e d del Codice penale (CP; RS 311.0).

Il registro centrale degli stranieri (RCS), gestito dall'Ufficio federale della migrazione in collaborazione con i servizi federali e i Cantoni interessati, non è un sistema di ricerca. Tale registro permette in particolare di gestire i dati in maniera automatizzata e di controllare le condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri.

Le autorità cantonali e l'Ufficio federale della migrazione possono ordinare l'iscrizione in RIPOL dei richiedenti allontanati che si sottraggono all'esecuzione dell'allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno (art. 47 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo; LAsi, RS 142.31). Le richieste di iscrizione vanno indirizzate alla fedpol (art. 35 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 relativa a questioni procedurali; OAsi 1, RS 142.311).

Siamo disposti ad avviare un'inchiesta, in collaborazione con i Cantoni, sulla prassi relativa alle iscrizioni in RIPOL. Un'armonizzazione in tale campo rientra infatti nell'interesse del nostro Paese. D'intesa con la fedpol, l'UFM proporrà e metterà in atto misure appropriate.

Raccomandazione 4 Il Consiglio federale è incaricato di valutare la possibilità di adottare misure intese ad armonizzare la prassi seguita dai Cantoni in materia di segnalazione nel sistema informatizzato RIPOL.

Parere del Consiglio federale: Nell'ambito dell'attuazione della raccomandazione 3 occorrerà vagliare anche l'adozione di misure atte ad armonizzare la prassi in materia di segnalazione.

Raccomandazione 5 Il Consiglio federale è incaricato di valutare l'adozione di misure che gli permettano, mediante ricorso delle autorità presso il Tribunale federale, di utilizzare meglio le sue possibilità di armonizzare il diritto in materia di misure coercitive.

Parere del Consiglio federale: L'UFM può interporre ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza (art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del DFGP; RS 172.213.1). Il ricorso delle autorità è tuttavia proponibile in un numero limitato di casi. Non è ad esempio 2509

possibile ricorrere se un'autorità cantonale d'esecuzione non ha disposto una carcerazione in vista di sfratto. Se il giudice cantonale dell'arresto conferma la carcerazione, sono molto spesso gli stranieri stessi a interporre ricorso.

L'UFM può ricorrere soltanto nei casi in cui ritiene che il giudice cantonale dell'arresto abbia indebitamente scarcerato l'interessato. In questi casi, l'UFM può già oggi interporre ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale.

Ogni anno l'UFM presenta da 3 a 5 ricorsi inerenti alle misure coercitive. Grazie a tali ricorsi il Tribunale federale ha preso decisioni in merito a numerosi aspetti giuridici nel senso di un'armonizzazione della prassi.

Raccomandazione 6 La CdG-CN invita le CIP-CN/CS a riesaminare le diverse forme di carcerazione (carcerazione in vista di sfratto, carcerazione cautelativa) alla luce degli scopi da esse perseguiti e della loro compatibilità con la CEDU. Qualora le Commissioni intendessero introdurre una carcerazione volta ad ottenere collaborazione dall'interessato in vista di una sua partenza dalla Svizzera, la CdG-CN è del parere che la forma appropriata di carcerazione sia da iscrivere nella legge.

Parere del Consiglio federale: Nell'ambito delle revisioni della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri, il Parlamento ha deciso di introdurre la carcerazione cautelativa. Tale nuova misura coercitiva del diritto degli stranieri ha una durata massima di 18 mesi. In sede di adozione di tale disposizione ci si è preoccupati di verificare la costituzionalità di tale misura e la sua conformità alla CEDU. Nel disporre la carcerazione cautelativa occorrerà comunque esaminare se, nel caso in questione, essa sia conforme al principio della proporzionalità.

Raccomandazione 7 Il Consiglio federale è incaricato di approfondire il problema dei dossier in sospeso e di esaminare le misure adeguate per risolverlo.

Parere del Consiglio federale: La riduzione del numero di dossier in sospeso è uno degli obiettivi costanti e prioritari del DFGP. La revisione parziale della legge sull'asilo dovrebbe portare ulteriori miglioramenti nell'esecuzione dell'allontanamento. Una politica migratoria credibile presuppone infatti che le decisioni passate in giudicato siano eseguite in modo coerente in tutti i Cantoni.

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Negli ultimi anni, l'evoluzione dei dossier in sospeso è stata la seguente: Persone di cui è stato ordinato l'allontanamento (2000 ­ dicembre 2005) Stato il

Numero di persone

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

13 825 11 156 12 796 17 322 14 231 10 046

Già all'inizio del 2004 sono stati presi provvedimenti particolari nei confronti dei Cantoni con un numero di dossier in sospeso superiore alla media degli altri Cantoni. L'esistenza di differenze tra le prassi cantonali in materia di esecuzione dell'allontanamento può tradursi in una sconcertante disparità di trattamento di persone che si trovano in situazioni analoghe.

La diminuzione dei dossier in sospeso è agevolata dall'ottenimento dei documenti di viaggio e dall'organizzazione specializzata nelle partenze (swissREPAT) agli aeroporti di Ginevra e Zurigo. È stato possibile ridurre il numero dei casi in cui l'UFM ha prenotato voli di rimpatrio successivamente annullati dai Cantoni per vari motivi; questo ha aumentato la percentuale delle partenze e dei rimpatri.

Tutti gli enti coinvolti devono costantemente confrontarsi con misure atte a migliorare l'esecuzione dell'allontanamento. Alla luce delle analisi effettuate e degli strumenti esistenti, non riteniamo tuttavia indispensabile condurre inchieste supplementari (si veda il parere in merito alla raccomandazione 1).

Raccomandazione 8 Si invita il Consiglio federale a intensificare gli sforzi per concludere nuovi accordi di riammissione e mettere in atto quelli esistenti, nonché ad adottare misure d'incentivazione che favoriscano il ritorno di richiedenti l'asilo respinti e di stranieri in situazione irregolare.

Parere del Consiglio federale: Il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi di riammissione (art. 25b cpv. 1 LDDS). Una norma analoga è prevista anche dalla nuova legge sugli stranieri.

Anche in futuro gli accordi di riammissione costituiranno uno degli strumenti principali della politica svizzera in materia di migrazione.

L'accordo tra Svizzera e Unione europea riguardante l'associazione a Schengen e Dublino prevede che l'Unione imponga agli Stati con i quali sta negoziando un accordo di riammissione di avviare trattative anche con la Svizzera.

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Molti Stati di provenienza non hanno alcun interesse a concludere un accordo di riammissione con la Svizzera. Ne consegue che tali Stati subordinano spesso l'avvio dei negoziati all'ottenimento di determinate concessioni (ad. es. una migliore assistenza giudiziaria, agevolazioni in materia di visto, accesso al mercato del lavoro svizzero, assistenza tecnica, cooperazione in materia di polizia). Spesso è molto difficile raggiungere un compromesso accettabile per entrambe le parti.

Continueremo ad adoperarci allo scopo di accrescere il numero di accordi di riammissione. Abbiamo pertanto incaricato il gruppo di lavoro interdipartimentale per le questioni delle migrazioni di fare in modo che gli interessi della Svizzera in materia di migrazione vengano debitamente salvaguardati in particolare nell'ambito delle relazioni con nove determinati Stati.

Nella nuova legge sugli stranieri è stata inserita una disposizione che permette di subordinare gli impegni della Svizzera nei confronti degli Stati di provenienza alla disponibilità di questi ultimi a risolvere i problemi migratori che li riguardano.

Nell'ambito degli accordi di riammissione, il Consiglio federale può, nei limiti delle competenze riconosciutegli, concedere o negare prestazioni oppure vantaggi, considerando tuttavia gli impegni internazionali e l'insieme delle relazioni con lo Stato in questione.

Per quanto concerne gli incentivi al ritorno delle persone allontanate, consideriamo prioritaria la promozione del ritorno volontario. L'aiuto al ritorno è uno strumento collaudato che viene costantemente adeguato alle mutate circostanze e può costituire una valida alternativa all'esecuzione coattiva dell'allontanamento. I ritorni volontari (che beneficiano dell'aiuto al ritorno) concernono principalmente i cittadini dei Paesi di provenienza verso i quali sarebbe possibile anche un allontanamento coattivo.

Negli ultimi dieci anni, l'aiuto al ritorno ha permesso a circa 60 000 persone di fare ritorno autonomamente nel proprio Paese. Ci adopereremo affinché tale tendenza positiva si confermi anche negli anni a venire. La promozione del ritorno, ad esempio, viene ora offerta già nei centri di registrazione della Confederazione.

Nell'ambito delle revisioni della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri è stato inoltre deciso che l'aiuto al
ritorno potrà essere concesso anche alle persone nei cui confronti è stata emanata una decisione di non entrata nel merito e a determinate categorie di stranieri (p. es. vittime o testimoni della tratta di esseri umani).

Raccomandazione 9 Il Consiglio federale interviene presso i Cantoni affinché verifichino regolarmente le spese derivanti dall'esecuzione degli allontanamenti e dei rimpatri e si dotino di una contabilità dei costi globali uniformata e che permetta valutazioni comparative, tenendo conto anche dei costi per la consulenza e il sostegno per il ritorno.

Parere del Consiglio federale: La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese derivanti dalla carcerazione preliminare e dalla carcerazione in vista di sfratto di persone del settore dell'asilo nonché 2512

le spese dell'assistenza medica. L'importo complessivo di tali rimborsi è passato dai 7 milioni di franchi del 2001 ai 13,2 milioni del 2004.

Riteniamo inoltre indispensabile che i Cantoni registrino in modo uniforme e sistematico le spese derivanti dalle misure coercitive. L'UFM definirà e metterà in atto i provvedimenti necessari a tal fine.

Dal 1999 i casi di esecuzione dell'allontanamento che comportano problemi sono aumentati. Le persone del settore dell'asilo e degli stranieri interessate dalle misure coercitive possono essere distinte in base alla loro nazionalità. Le persone del settore dell'asilo provengono prevalentemente dall'Africa (Maghreb) e dal Medio Oriente, mentre quelle del settore degli stranieri sono in prevalenza originarie del Sudamerica, dell'Europa sudorientale e degli Stati della CSI. L'esperienza dimostra che la difficoltà di ottenere i documenti di viaggio è assai maggiore per le persone del settore dell'asilo (in particolare se di origine africana) che non per quelle del settore degli stranieri.

Raccomandazione 10 1.

Nel quadro dell'attuale revisione della legislazione sugli stranieri e sull'asilo, le CIP-N/S sono invitate a valutare la possibilità di assegnare un luogo di dimora e di escludere l'accesso a un dato territorio ai richiedenti l'asilo durante i primi 3­6 mesi della procedura d'asilo.

2.

Se, per ragioni di tempo, non è possibile realizzare un disciplinamento nel quadro dell'attuale revisione, il Consiglio federale è invitato a valutare la possibilità di introdurre un disciplinamento adeguato in vista di una successiva revisione della legge.

3.

Il Consiglio federale è invitato a valutare, nell'ambito delle sue competenze, l'adozione di altre misure per contenere il fenomeno della «delinquenza mobile» di potenziali richiedenti l'asilo.

Parere del Consiglio federale: Ad numeri 1 e 2: Le misure proposte non hanno potuto essere integrate nella revisione della legge sull'asilo. Siamo nondimeno disposti a valutare l'opportunità di adottare una disposizione corrispondente nell'ambito di una successiva revisione della legge. Altri Stati hanno adottato misure analoghe, in particolare per fare in modo che i richiedenti l'asilo siano più facilmente reperibili. L'assegnazione di un luogo di dimora o l'esclusione dell'accesso a un dato territorio per un periodo prolungato costituiscono restrizioni della libertà che, in quanto tali, sono ammissibili soltanto se sono conformi al principio di proporzionalità e rispondono a un interesse pubblico.

Ad numero 3: La lotta alla criminalità degli stranieri e all'abuso del diritto d'asilo sono due obiettivi importanti del nostro Consiglio. Le misure previste nell'ambito della revisione della legge sull'asilo, della legge sugli stranieri e della legge sul lavoro nero dovrebbero permettere di migliorare la situazione. Stiamo valutando ulteriori misure, segnatamente quelle atte a garantire un'applicazione coerente degli attuali strumenti legali.

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Raccomandazione 11 Il Consiglio federale è invitato a valutare la possibilità di rafforzare l'impegno dei richiedenti l'asilo a partecipare a programmi di occupazione o ad altre attività durante i primi 3­6 mesi della procedura d'asilo.

Parere del Consiglio federale: Nei centri di registrazione e dopo l'assegnazione a un Cantone, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare ai lavori domestici nella struttura collettiva che lo ospita. Tale lavoro non viene retribuito. Se il richiedente si rifiuta di collaborare ai lavori domestici nelle strutture collettive cantonali, di norma gli vengono decurtate le prestazioni (p. es. l'importo per le piccole spese personali).

Attualmente i centri di registrazione federali non offrono programmi occupazionali.

Dopo l'assegnazione a un Cantone, il richiedente che lo desidera può partecipare a programmi occupazionali. Nel 2004 la Confederazione e i Cantoni hanno speso rispettivamente 18 e 6 milioni di franchi per tali programmi, cui hanno preso parte circa 11 000 persone. La Confederazione finanzierà anche in futuro tali programmi.

Per la loro partecipazione a un programma occupazionale, i richiedenti ricevono di norma premi di motivazione il cui importo massimo è stato fissato dalla Confederazione a 600 franchi per persona e trimestre. Tali premi vengono versati dai Cantoni.

Il 72 per cento delle domande d'asilo presentate tra il gennaio e il giugno del 2005 è stato evaso in prima istanza nell'arco di 4 mesi. Nella misura del possibile è opportuno trattare quanto prima e in modo prioritario le domande infondate e poi procedere alla loro esecuzione. Non è pertanto consigliabile potenziare l'offerta di programmi occupazionali durante le prime fasi del soggiorno. Ciò è peraltro in linea con l'articolo 43 capoverso 1 LAsi, secondo cui i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa durante i primi tre mesi dopo l'inoltro della domanda d'asilo. Se prima della scadenza del termine è presa una decisione negativa in prima istanza, il Cantone può negare per altri tre mesi l'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa (si veda sempre l'art. 43 cpv. 1 LAsi).

Riteniamo che al momento non sia opportuno rafforzare l'impegno dei richiedenti l'asilo a partecipare a programmi occupazionali o ad altre attività durante i primi sei mesi successivi all'inoltro della domanda d'asilo.

Raccomandazione 12 La CdG-CN invita il Consiglio federale e i Cantoni a fare in modo che le informazioni sulle persone incarcerate siano scambiate in tempo utile e in maniera completa.

Parere del Consiglio federale: Accogliamo la raccomandazione della Commissione. Negli anni scorsi è stato possibile migliorare in modo consistente lo scambio di informazioni tra le autorità canto2514

nali, cui compete l'adozione delle misure coercitive, e l'UFM (responsabile dell'aiuto all'esecuzione).

Permangono tuttavia problemi di coordinamento e di informazione nei casi di carcerazione, in particolare quando si passa dalla carcerazione penale alla carcerazione in vista di sfratto.

Tale coordinamento è necessario affinché la Confederazione possa assolvere in modo ottimale i compiti che le incombono nel campo del sostegno all'esecuzione o nel caso venga depositato un ricorso delle autorità (si veda la raccomandazione 5).

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