Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare
Disegno
(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 1° settembre 20061; visto il parere del Consiglio federale del 13 settembre 20062, decreta: I L'ordinanza del 3 ottobre 20033 sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue: Art. 6 cpv. 4 frase introduttiva I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere e, per quanto non siano disponibili in Extranet, alle segreterie dei gruppi parlamentari:
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Art. 6a (nuovo)
Extranet
I verbali delle commissioni sono resi elettronicamente accessibili in un sistema informatico protetto (Extranet), per quanto tecnicamente possibile.
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L'accesso ai verbali delle commissioni in Extranet è dato: a.
ai membri delle commissioni;
b.
ai membri della commissione omologa dell'altra Camera con compiti uguali o analoghi;
c.
ai competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento;
d.
ai collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari, per quanto si tratti di verbali di commissioni concernenti oggetti in deliberazione di cui all'articolo 6 capoverso 4.
Le commissioni e le delegazioni di vigilanza disciplinano i diritti di accesso in materia di alta vigilanza.
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FF 2006 6899 FF 2006 6907 RS 171.115
2006-2324
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Ordinanza sull'amministrazione parlamentare
4 Il presidente della commissione può eccezionalmente rinunciare alla messa a disposizione elettronica in Extranet qualora interessi privati o pubblici lo giustifichino. I membri della commissione ne sono informati.
Art. 8
Documenti
Le disposizioni concernenti la distribuzione dei verbali delle commissioni, la loro disponibilità elettronica e il diritto di consultarli si applicano per analogia ai documenti delle commissioni.
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I documenti voluminosi sono resi disponibili sia in forma cartacea sia in forma elettronica.
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II La Conferenza di coordinamento decide l'entrata in vigore.
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