Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare

Disegno

(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 1° settembre 20061; visto il parere del Consiglio federale del 13 settembre 20062, decreta: I L'ordinanza del 3 ottobre 20033 sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue: Art. 6 cpv. 4 frase introduttiva I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere e, per quanto non siano disponibili in Extranet, alle segreterie dei gruppi parlamentari:

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Art. 6a (nuovo)

Extranet

I verbali delle commissioni sono resi elettronicamente accessibili in un sistema informatico protetto (Extranet), per quanto tecnicamente possibile.

1

2

L'accesso ai verbali delle commissioni in Extranet è dato: a.

ai membri delle commissioni;

b.

ai membri della commissione omologa dell'altra Camera con compiti uguali o analoghi;

c.

ai competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento;

d.

ai collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari, per quanto si tratti di verbali di commissioni concernenti oggetti in deliberazione di cui all'articolo 6 capoverso 4.

Le commissioni e le delegazioni di vigilanza disciplinano i diritti di accesso in materia di alta vigilanza.

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1 2 3

FF 2006 6899 FF 2006 6907 RS 171.115

2006-2324

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Ordinanza sull'amministrazione parlamentare

4 Il presidente della commissione può eccezionalmente rinunciare alla messa a disposizione elettronica in Extranet qualora interessi privati o pubblici lo giustifichino. I membri della commissione ne sono informati.

Art. 8

Documenti

Le disposizioni concernenti la distribuzione dei verbali delle commissioni, la loro disponibilità elettronica e il diritto di consultarli si applicano per analogia ai documenti delle commissioni.

1

I documenti voluminosi sono resi disponibili sia in forma cartacea sia in forma elettronica.

2

II La Conferenza di coordinamento decide l'entrata in vigore.

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