Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza Modifica del 17 luglio 2006 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 19 gennaio 2004 e del 14 gennaio 20051 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, sono modificati come segue: Art. 2 cpv. 2 Le disposizioni della Convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai sensi del capoversi 3 e 4 a tutti i datori di lavoro del settore dei servizi di sicurezza privati con almeno 20 lavoratori in totale (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e i loro lavoratori operativi, impegnati nei seguenti campi:

2

1

a.

sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, servizio in centrali d'allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone e bagagli), trasporto valori (esclusa la gestione dei valori);

b.

servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), servizi circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico), gestione dei valori.

FF 2004 655­656

2006-1926

6129

Contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza. DCF

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 2, cpv. 4 let. b

Campo di applicazione

Art. 6

Costi di applicazione e di formazione continua

Allegato 1, cfr. 2 e 8

Salari minimi per collaboratori con salario mensile

Allegato 2, cfr. 1 e 7

Disposizioni per collaboratori ai sensi dell'art. 2, cpv. 3 del CCL3

III Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2006 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008.

17 luglio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 3

Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Corrisponde all'articolo 2, capoverso 4 del Decreto del Consiglio federale del 19 gennaio 2004.

6130