Traduzione1

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani Concluso a Berna l'11 novembre 2005 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

La Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani, qui di seguito denominati Stati contraenti, nell'intento di conchiudere un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale nel quadro di relazioni amichevoli e di cooperare ad una migliore amministrazione della giustizia in materia penale, riconoscendo la necessità di rafforzare le relazioni tra le autorità competenti dei due Paesi in materia di ricerca, perseguimento, repressione di reati mediante l'assistenza giudiziaria, tenuto conto dei principi fissati dagli strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo e nell'intento di cooperare a livello bilaterale in vista del loro promovimento, nel rispetto dei principi di autodeterminazione, non ingerenza negli affari interni, di uguaglianza giuridica tra gli Stati, di integrità territoriale degli Stati nonché delle competenze e delle funzioni delle loro autorità conformemente alla loro legislazione interna e alla loro sovranità nazionale, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I: Disposizioni generali Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza giudiziaria

1. Gli Stati contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in tutti i procedimenti penali relativi a reati la cui repressione è di competenza, al momento in cui è richiesta l'assistenza, delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.

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Traduzione dal testo originale francese.

RU 2006 ...

2006-1867

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani

2. Le domande di assistenza giudiziaria possono essere presentate a nome delle autorità giudiziarie penali, compreso per gli Stati Uniti messicani il Ministero pubblico.

3. Il presente Trattato non abilita le autorità di uno dei due Stati contraenti a intraprendere, sulla giurisdizione dell'altro Stato, l'esercizio di funzioni la cui giurisdizione e competenza sono riservate esclusivamente, dal diritto interno dell'altro Stato, alle sue autorità.

4. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, l'assistenza giudiziaria comprende nella fattispecie: a)

l'assunzione di testimonianze e altre dichiarazioni;

b)

la consegna di documenti, incarti e mezzi di prova;

c)

la restituzione di oggetti e di beni;

d)

lo scambio di informazioni;

e)

la perquisizione;

f)

l'individuazione, il sequestro e la confisca di oggetti, strumenti o proventi di reato;

g)

la notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie;

h)

il trasferimento di persone detenute per l'audizione o il confronto;

i)

qualsiasi altra misura di assistenza compatibile con gli scopi del presente Trattato, a condizione che sia compatibile con il diritto interno degli Stati contraenti.

Art. 2

Inapplicabilità

Il presente Trattato non è applicabile nei casi seguenti: a)

ricerca, arresto, detenzione di persone penalmente perseguite o oggetto di condanna penale in vista dell'estradizione;

b)

esecuzione di sentenze penali.

Art. 3

Rifiuto o differimento dell'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata: a)

se la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o reati connessi con quelli politici; non è considerato reato politico l'attentato alla vita del capo di Stato o a un membro della sua famiglia;

b)

se la domanda concerne reati militari che non costituiscono reati di diritto comune;

c)

se la domanda si riferisce a reati fiscali; lo Stato richiesto può tuttavia dare seguito alla domanda se l'oggetto dell'indagine o del procedimento è una frode fiscale;

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d)

se lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Paese, così come determinati dalla sua autorità competente;

e)

se la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile; a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita;

f)

se vi è fondato motivo di ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata presentata a scopo di perseguire o punire una persona a cagione della sua razza, religione, etnia, sesso o opinioni politiche, o che dare seguito alla domanda pregiudicherebbe tale persona per uno qualunque dei suddetti motivi;

g)

se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria violerebbe gli impegni internazionali presi dagli Stati contraenti in materia di diritti dell'uomo, in particolare il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici;

h)

se la domanda concerne un reato per il quale è prevista la pena di morte secondo il diritto dello Stato richiedente, a meno che tale Stato non dia allo Stato richiesto sufficienti garanzie per assicurare che la pena di morte non sarà pronunciata o, se è pronunciata, non sarà eseguita;

i)

se le condizioni della domanda così come sono state stabilite nel presente Trattato non possono essere soddisfatte dallo Stato richiedente.

2. L'assistenza giudiziaria non può essere rifiutata in ragione del semplice segreto bancario.

3. Lo Stato richiesto può differire l'assistenza giudiziaria se l'esecuzione della domanda è suscettibile di pregiudicare una procedura penale in corso sul suo territorio.

4. Prima di rifiutare o differire l'assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto: a)

informa immediatamente lo Stato richiedente del motivo del rifiuto o del differimento dell'assistenza giudiziaria e

b)

esamina se l'assistenza giudiziaria può essere accordata alle condizioni che ritiene necessarie. Tali condizioni, se accettate, devono essere rispettate dallo Stato richiedente.

5. Lo Stato richiesto informa immediatamente lo Stato richiedente in merito a qualsiasi rifiuto totale o parziale di assistenza giudiziaria.

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Titolo II: Domanda di assistenza giudiziaria Art. 4

Diritto applicabile

1. La domanda di assistenza giudiziaria è eseguita conformemente al diritto dello Stato richiesto.

2. Se lo Stato richiedente desidera che nell'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria sia applicato un procedimento specifico ne fa espressa domanda. Lo Stato richiesto ne dà seguito, se il proprio diritto non vi si oppone.

Art. 5

Misure coercitive

L'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria implicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto, nella misura in cui si suppone che il reato sia stato ivi commesso.

Art. 6

Misure provvisorie

1. Su domanda espressa dello Stato richiedente e se il procedimento di cui tratta la domanda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuno secondo il diritto dello Stato richiesto, l'autorità competente dello Stato richiesto ordina misure provvisorie al fine di mantenere una situazione esistente, di proteggere interessi giuridici minacciati o di preservare mezzi di prova.

2. In casi urgenti e qualora vi siano indicazioni sufficienti per giudicare se i presupposti sono adempiuti, queste misure possono anche essere ordinate appena annunciata la domanda. Esse sono annullate se lo Stato richiedente non presenta la domanda d'assistenza giudiziaria formale entro il termine stabilito.

Art. 7

Presenza di persone che partecipano alla procedura

Su domanda espressa dello Stato richiedente, l'Autorità centrale dello Stato richiesto lo informa in merito alla data e al luogo dell'esecuzione della domanda. Le autorità e le persone chiamate in causa possono assistere all'esecuzione, a condizione che lo Stato richiesto vi acconsenta espressamente.

Art. 8

Deposizione di testimoni nello Stato richiesto

1. I testimoni sono ascoltati conformemente al diritto dello Stato richiesto. Tuttavia essi possono rifiutare di testimoniare se è ammesso dal diritto dello Stato richiedente.

2. Nella misura in cui il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto dello Stato richiedente, lo Stato richiesto gli trasmette l'incarto per decisione. Quest'ultima deve essere motivata.

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3. Se fa valere il diritto di rifiutare di testimoniare, il testimonio non può, per tale ragione, essere oggetto di alcuna sanzione legale nello Stato richiedente.

Art. 9

Consegna di atti, incarti o mezzi di prova

1. Lo Stato richiesto consegna allo Stato richiedente, su domanda di quest'ultimo, gli oggetti, gli atti, gli incarti o i mezzi di prova.

2. Lo Stato richiesto può limitarsi a trasmettere copie di atti, incarti o mezzi di prova richiesti. Se lo Stato richiedente domanda espressamente la consegna degli originali, lo Stato richiesto ottempera alla domanda nella misura del possibile.

3. Lo Stato richiedente restituisce gli originali di detti documenti non appena possibile, ma al più tardi alla chiusura del procedimento, a meno che lo Stato richiesto non vi rinunci.

4. I diritti fatti valere da terzi nello Stato richiesto in merito a oggetti, atti, incarti o mezzi di prova non impediscono la loro consegna allo Stato richiedente.

Art. 10

Consegna di informazioni ufficiali

1. Lo Stato richiesto può fornire allo Stato richiedente copie di documenti ufficiali che sono a disposizione del pubblico nello Stato richiesto.

2. Conformemente al suo diritto interno, lo Stato richiesto può fornire estratti di registri e di informazioni non accessibili al pubblico, alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui lo farebbe nei confronti delle sue autorità giudiziarie, compreso per gli Stati Uniti messicani il Ministero pubblico.

Art. 11

Incarti di tribunali o di procedura istruttoria

1. Su domanda, lo Stato richiesto mette a disposizione delle autorità dello Stato richiedente gli incarti di tribunali o di procedura istruttoria ­ comprese sentenze e decisioni ­ se detti documenti sono importanti per un procedimento giudiziario o una procedura d'istruzione.

2. I documenti, gli incarti e i mezzi di prova sono consegnati solo se si riferiscono esclusivamente a un caso archiviato o nella misura giudicata ammissibile dall'Autorità centrale dello Stato richiesto.

Art. 12

Restituzione di oggetti e di beni

1. Gli oggetti e i beni che sono all'origine di un'infrazione o che costituiscono provento di un reato commesso e perseguito dallo Stato richiedente e confiscati dallo Stato richiesto nonché i beni di rimpiazzo il cui valore corrisponde a tale reato, possono altresì essere restituiti allo Stato richiedente, fatte salve le pretese su tali oggetti e beni avanzate in buona fede da terzi.

2. Di regola la restituzione avviene su decisione definitiva ed esecutoria dello Stato richiedente; la restituzione da parte dello Stato richiesto può tuttavia avvenire anche in una fase anteriore della procedura.

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Art. 13

Uso limitato

1. Nello Stato richiedente, le informazioni, i documenti e gli oggetti ottenuti mediante assistenza giudiziaria non possono essere utilizzati ai fini di un'indagine, né prodotti come mezzi di prova in un procedimento penale relativo a un reato per cui l'assistenza non è ammessa.

2. Qualsiasi altro uso sottostà all'assenso preventivo dell'Autorità centrale dello Stato richiesto. Tale assenso non è necessario se: a)

il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale può essere concessa l'assistenza giudiziaria;

b)

il procedimento penale estero è diretto contro altre persone che hanno partecipato alla commissione del reato;

c)

il materiale è utilizzato per un'indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.

Art. 14

Confidenzialità

1. Lo Stato richiedente può esigere dallo Stato richiesto che la domanda e il suo contenuto rimangano confidenziali, salvo nella misura necessaria per darvi seguito.

Se lo Stato richiesto non può conformarsi a tale condizione, ne informa immediatamente lo Stato richiedente.

2. Se richiesto e a condizione che non sia contrario ai principi fondamentali del suo diritto interno, lo Stato richiedente deve mantenere confidenziali i mezzi di prova e le informazioni comunicati dallo Stato richiesto, salvo nella misura necessaria alle indagini o alla procedura descritta nella domanda.

Titolo III: Notifica e citazione Art. 15

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

1. Lo Stato richiesto provvede, conformemente alla sua legislazione, alla notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che gli sono trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente.

2. La notifica può essere effettuata per semplice trasmissione dell'atto o della decisione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richiesto effettua la notifica in una delle forme previste dalla sua legislazione per trasmissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

3. La prova della notifica avviene mediante una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una dichiarazione dello Stato richiesto accertante il fatto, la forma e la data della notifica. L'uno o l'altro di questi documenti è trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda di quest'ultimo, lo Stato richiesto precisa se la notifi-

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ca è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la notifica non ha avuto luogo, lo Stato richiesto ne comunica senza indugio il motivo allo Stato richiedente.

4. La domanda per la notifica di una citazione a comparire per una persona perseguita che si trova nello Stato richiesto deve giungere all'Autorità centrale di quest'ultimo il più tardi 45 (quarantacinque) giorni prima della data stabilita per la comparizione.

Art. 16

Comparizione di testimoni o di periti nello Stato richiedente

1. Se lo Stato richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimonio o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie o al Ministero pubblico sia particolarmente necessaria, ne fa menzione nella domanda di notifica della citazione e lo Stato richiesto invita il testimonio o il perito a comparire nello Stato richiedente.

2. Il destinatario è invitato a dare seguito alla citazione. Lo Stato richiesto fa avere senza indugio allo Stato richiedente la risposta del destinatario.

3. Il destinatario che accetta di comparire sul territorio dello Stato richiedente può esigere da tale Stato un acconto sulle spese di viaggio e di soggiorno.

4. Le indennità nonché le spese di viaggio e di soggiorno sono pagate al testimonio o al perito dallo Stato richiedente, calcolate a partire dal luogo di residenza e accordate secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nello Stato ove l'audizione deve avere luogo.

Art. 17

Non comparizione

Il testimonio o il perito che non ottempera a una citazione a comparire, non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi spontaneamente sul territorio dello Stato richiedente e ivi sia regolarmente citato di nuovo.

Art. 18

Salvacondotto

1. Nessun testimonio o perito, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione davanti alle autorità giudiziarie o al Ministero pubblico dello Stato richiedente, può essere perseguito né detenuto né sottoposto ad alcuna restrizione della libertà personale sul territorio di detto Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

2. Nessuna persona, di qualsiasi cittadinanza, citata davanti alle autorità giudiziarie o al Ministero pubblico dello Stato richiedente per rispondere di fatti per i quali è oggetto di perseguimento può essere perseguita né detenuta né sottoposta ad alcuna restrizione della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.

3. Nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere costretta a testimoniare nel quadro di una procedura diversa da quella oggetto della domanda di assistenza, a meno che non vi acconsenta espressamente.

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4. La protezione prevista dal presente articolo cessa quando la persona che ne ha usufruito, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente durante 30 (trenta) giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta, è nondimeno rimasta su questo territorio oppure vi è ritornata dopo averlo lasciato.

Art. 19

Testimonianza nello Stato richiedente

1. La persona che compare su citazione nello Stato richiedente non può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova se il diritto di una delle Parti contraenti le consente di rifiutare.

2. Per effetto del presente articolo, si applicano per analogia le disposizioni di cui agli articoli 8, paragrafo 2, e 13.

Art. 20

Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimonio o per un confronto, è trasferita temporaneamente sul territorio in cui deve aver luogo l'audizione, a condizione che sia riconsegnata nel termine indicato dallo Stato richiesto e fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, nella misura in cui queste possano essere applicate.

2. Il trasferimento può essere rifiutato se: a)

la persona detenuta non vi acconsente;

b)

la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto;

c)

il trasferimento è suscettibile di prolungare la sua detenzione, o

d)

altre considerazioni imperative si oppongono al suo trasferimento nello Stato richiedente.

3. La persona trasferita deve restare in detenzione sul territorio dello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto ne domandi la messa in libertà.

4. Il periodo di tempo durante il quale la persona è detenuta al di fuori dello Stato richiesto è preso in considerazione nella detenzione preventiva e nella pena.

Art. 21

Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimonio o di perito dalle autorità giudiziarie o dal Ministero pubblico dello Stato richiedente, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza conformemente ai paragrafi 2­7 del presente articolo.

2. Lo Stato richiesto acconsente all'audizione mediante videoconferenza a condizione che il ricorso a questo metodo non sia contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga dei mezzi tecnici per svolgere l'audizione. Se lo

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Stato richiesto non dispone dei mezzi tecnici, lo Stato richiedente può metterli a disposizioni dello Stato richiesto con il consenso di quest'ultimo.

3. Le richieste di assistenza giudiziaria che comportano il ricorso alla videoconferenza contengono, oltre ai dati di cui all'articolo 25, l'indicazione del motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimonio o del perito, il nome dell'autorità competente nonché delle persone che procederanno all'audizione.

4. L'autorità competente dello Stato richiesto emana la citazione a comparire per la persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.

5. All'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole: a)

all'audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell'autorità competente dello Stato richiesto che provvederà anche all'identificazione della persona da ascoltare, nonché al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Se l'autorità competente dello Stato richiesto giudica che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto di quest'ultimo, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché la stessa continui a svolgersi conformemente a tali principi;

b)

le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

c)

l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria o dal Ministero pubblico dello Stato richiedente, o sotto la sua direzione, conformemente al proprio diritto;

d)

su domanda dello Stato richiedente o della persona da ascoltare, lo Stato richiesto provvede a che la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;

e)

la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente.

6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, all'esito dell'audizione l'autorità competente dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo, le generalità della persona ascoltata, le generalità e le qualifiche di tutte le altre persone dello Stato richiesto che hanno partecipato all'audizione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche alle quali si è svolta l'audizione. Il verbale è trasmesso dall'Autorità centrale dello Stato richiesto all'Autorità centrale dello Stato richiedente.

7. Ciascuno degli Stati contraenti prende le misure necessarie per assicurare che, nel caso di testimoni o di periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo, che si rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

8. Se lo desiderano, gli Stati contraenti possono altresì applicare le disposizioni del presente articolo alle audizioni per videoconferenza alle quali partecipa la persona perseguita penalmente. Tale decisione deve essere motivata e approvata dalle rispet8401

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tive autorità competenti. La decisione di svolgere la videoconferenza e le modalità di svolgimento sono oggetto di un accordo tra gli Stati contraenti e devono essere conformi al loro diritto interno nonché agli strumenti internazionali in materia, in particolare al Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici. Le audizioni alle quali partecipa la persona perseguita penalmente possono avvenire solo con il suo consenso.

Titolo IV: Casellario giudiziale e scambio di decisioni di condanna Art. 22

Casellario giudiziale e scambio di decisioni di condanna

1. Lo Stato richiesto trasmette allo Stato richiedente, nella misura in cui le sue autorità possono ottenerli in un caso simile, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le informazioni relative al medesimo che gli sono chieste dallo Stato richiedente ai fini di una causa penale.

2. Nei casi non previsti al paragrafo 1 del presente articolo, è dato seguito a simile domanda alle condizioni previste dalla legislazione, dai regolamenti o dalla prassi dello Stato richiesto.

3. Almeno una volta l'anno ciascuno degli Stati contraenti notifica all'altro Stato le sentenze penali e le misure posteriori che concernono i cittadini di questo Stato e che sono state iscritte nel casellario giudiziale.

Titolo V: Procedura Art. 23

Autorità centrale

1. Per l'applicazione del presente Trattato, l'Autorità centrale è per la Confederazione Svizzera, l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e per gli Stati Uniti messicani, l'Ufficio del Procuratore generale della Repubblica.

2. L'Autorità centrale dello Stato richiesto dà seguito nel più breve tempo possibile alle domande di assistenza giudiziaria o le trasmette, se del caso, alle altre autorità competenti in vista dell'esecuzione, pur mantenendo il coordinamento dell'esecuzione di dette domande di assistenza.

3. Le Autorità centrali degli Stati contraenti comunicano direttamente tra di loro.

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Art. 24

Vie di trasmissione

1. La domanda di assistenza giudiziaria deve essere formulata per scritto.

2. In casi urgenti può essere trasmessa per fax o mediante qualsiasi altro mezzo ammesso dallo Stato richiesto, il quale prende le misure necessarie in vista dell'esecuzione. La conferma formale fa seguito quanto prima.

Art. 25

Contenuto della domanda

1. La domanda di assistenza giudiziaria in materia penale deve contenere le indicazioni seguenti: a)

il nome dell'autorità che la presenta, e all'occorrenza, dell'autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente;

b)

l'oggetto e il motivo della domanda;

c)

una descrizione precisa dei mezzi di prova, delle informazioni richieste o delle misure di assistenza richieste;

d)

nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l'indirizzo della persona oggetto del procedimento penale al momento della presentazione della domanda;

e)

il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze alle quali è stato commesso il reato) che danno luogo all'indagine nello Stato richiedente, salvo se si tratta di una domanda di notifica ai sensi dell'articolo 15.

2. La domanda deve inoltre contenere: a)

in caso di applicazione di una procedura specifica al momento dell'esecuzione (art. 4 par. 2), il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente e il motivo della sua applicazione;

b)

in caso di partecipazione di persone (conformemente all'art. 7), la designazione di tali persone e il motivo della loro presenza;

c)

il probabile luogo e la descrizione degli oggetti e dei beni all'origine del reato o che costituiscono i proventi di reato (art. 12) o il motivo principale per il quale si presume che tali oggetti e beni si trovino sul territorio dello Stato richiesto;

d)

in caso di notifica di atti procedurali (art. 15 e 16), il nome e l'indirizzo del destinatario dei documenti e delle citazioni da consegnare;

e)

in caso di citazione di testimoni o periti (art. 16), un'indicazione secondo la quale lo Stato richiedente prende a carico le spese di viaggio e di soggiorno nonché le indennità;

f)

in caso di trasferimento di persone detenute (art. 20), il nome di queste ultime;

g)

in caso di audizione mediante videoconferenza (art. 21), il motivo per il quale non è opportuno o possibile al testimonio o al perito comparire nonché il 8403

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nome dell'autorità competente e delle persone che procederanno all'audizione; h)

Art. 26

tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della domanda secondo il diritto interno dello Stato richiesto.

Esecuzione della domanda

1. Se la domanda di assistenza giudiziaria non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto ne informa senza indugio l'Autorità centrale dello Stato richiedente e chiede una modifica o un complemento.

L'invito, da parte dello Stato richiesto, di modificare o completare la domanda di assistenza giudiziaria non pregiudica l'adozione di eventuali misure provvisorie ai sensi dell'articolo 6 del presente Trattato.

2. Se la domanda risulta conforme al Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette immediatamente all'autorità competente per l'esecuzione.

3. Eseguita la domanda, l'autorità competente trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto la domanda nonché le informazioni e i mezzi di prova ottenuti.

L'Autorità centrale dello Stato richiesto si accerta che l'esecuzione sia completa e regolare e comunica i risultati all'Autorità centrale dello Stato richiedente.

4. Il paragrafo 3 non impedisce un'esecuzione parziale della domanda di assistenza giudiziaria.

Art. 27

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

1. I documenti, gli incarti, le deposizioni o i mezzi di prova trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti dalla legalizzazione, dall'autenticazione o da altre formalità.

2. I documenti, gli atti, le deposizioni o i mezzi di prova trasmessi dall'Autorità centrale dello Stato richiesto sono accettati come prove senza altra formalità, giustificazione o attestato di autenticazione.

3. La lettera di trasmissione dell'Autorità centrale garantisce l'autenticità dei documenti trasmessi.

Art. 28

Lingua

1. Le domande di assistenza giudiziaria presentate ai sensi del presente Trattato nonché i documenti allegati indirizzati agli Stati Uniti messicani devono essere redatti in spagnolo. Per la Confederazione Svizzera, l'Autorità centrale determina caso per caso, se la domanda e i documenti allegati devono essere presentati in tedesco, francese o italiano.

2. La traduzione dei documenti allestiti o ottenuti nel quadro dell'esecuzione della domanda è a carico dello Stato richiedente.

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Art. 29

Spese di esecuzione della domanda

1. Su domanda dello Stato richiesto, lo Stato richiedente prende a carico, per l'esecuzione della domanda, unicamente le spese seguenti: a)

le indennità, le spese di viaggio e di soggiorno dei testimoni e di eventuali rappresentanti;

b)

le spese relative al trasferimento di persone detenute;

c)

gli onorari, le spese di viaggio e di soggiorno dei periti;

d)

i costi per stabilire il collegamento video, per provvedere al collegamento nello Stato richiesto, per retribuire gli interpreti e per corrispondere le indennità ai testimoni nonché per coprire le loro spese di trasferta nello Stato richiesto, a meno che gli Stati contraenti non convengano altrimenti.

2. Se risulta che l'esecuzione della domanda è connessa con spese straordinarie, le Autorità centrali si consultano per stabilire a quali condizioni sarà assoggettata l'esecuzione della domanda.

Titolo VI: Trasmissione spontanea e denuncia ai fini di perseguimento e di confisca Art. 30

Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni

1. Per il tramite delle Autorità centrali, e nei limiti del loro diritto interno, le autorità giudiziarie o il Ministero pubblico di ciascuno Stato contraente possono, senza richiesta preventiva, scambiarsi informazioni e mezzi di prova concernenti fatti penalmente perseguibili, se ritengono che tale trasmissione possa consentire all'altro Stato contraente di : a)

presentare una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;

b)

promuovere un procedimento penale; o

c)

facilitare un'istruzione penale in corso.

2. L'autorità che fornisce l'informazione può, conformemente al proprio diritto interno, porre determinate condizioni d'uso dell'informazione. Tali condizioni devono essere rispettate dall'autorità destinataria.

Art. 31

Denuncia ai fini di perseguimenti e di confisca

1. Ogni denuncia inoltrata da uno Stato contraente in vista di perseguimenti davanti ai tribunali dell'altro Stato o di confisca di beni provenienti da un reato è oggetto di comunicazioni fra le Autorità centrali.

2. L'Autorità centrale dello Stato richiesto rende noto il seguito dato alla denuncia e, ove occorra, trasmette una copia della decisione presa.

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3. Le disposizioni dell'articolo 27 sono applicabili alle denunce previste nel presente articolo.

Art. 32

Traduzione

La trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni nonché la denuncia a cui si riferisce l'articolo 31 sono tradotti secondo quanto previsto dall'articolo 28. I documenti e le prove allegati a una trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni (art. 30) nonché a una denuncia (art. 31) sono esenti da traduzione.

Titolo VII: Disposizioni finali Art. 33

Altri accordi o strumenti giuridici

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano un'assistenza giudiziaria più estesa che gli Stati contraenti hanno concluso o potrebbero concludere in altri accordi o strumenti giuridici o che risulterebbe dal loro diritto interno.

Art. 34

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie che potrebbero sorgere tra gli Stati contraenti in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Trattato sono oggetto di una comunicazione diretta tra le Autorità centrali. Se le Autorità centrali non giungono ad un accordo amichevole, la controversia è risolta per via diplomatica.

2. Se gli Stati contraenti non giungono ad una risoluzione della controversia entro i dodici (12) mesi dal momento in cui è sorta, quest'ultima è sottoposta, su richiesta dell'uno o dell'altro Stato contraente, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuno dei due Stati contraenti designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che non deve essere cittadino di alcuno dei due Stati contraenti.

3. Se uno dei due Stati contraenti non ha designato l'arbitro e non ha dato seguito all'invito dell'altro Stato di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultimo Stato, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

4. Se i due arbitri non possono accordarsi sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, il presidente è nominato, su richiesta di uno dei due Stati contraenti, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

5. Se, nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia non può esercitare il mandato oppure è cittadino di uno dei due Stati contraenti, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo è impedito o cittadino di uno dei due Stati contraenti, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuno dei due Stati contraenti.

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani

6. Se i due Stati non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale fissa la propria procedura.

7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e obbligatorie per gli Stati contraenti.

Art. 35

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Trattato entra in vigore il sessantesimo (60) giorno dopo la data di ricezione dell'ultimo avviso trasmesso per via diplomatica, mediante il quale gli Stati contraenti si notificano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne richieste a tale effetto.

2. Il presente Trattato può essere modificato con il consenso di entrambi gli Stati contraenti. Le modifiche convenute entrano in vigore conformemente alla procedura che figura al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuno dei due Stati contraenti può mettere fine al presente Trattato mediante avviso scritto inviato sei (6) mesi prima all'altro Stato per via diplomatica.

4. La fine del presente Trattato non pregiudica l'esecuzione delle domande di assistenza in corso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Trattato.

Fatto a Berna, l'11 novembre 2005, in due esemplari in francese e spagnolo, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per gli Stati Uniti messicani:

Christoph Blocher Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández Procuratore generale della Repubblica

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani

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