Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Rimessa in vigore e modifica del 18 agosto 2006 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 10 luglio 20031 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo è rimesso in vigore.

II Viene conferita l'obbligatorietà generale2 alle disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato al decreto menzionato alla cifra I: Art. 3

Lavoro straordinario

Art. 4

Salario

Art. 6

Giorni festivi

Art. 15 cpv. 1

(Contributo per le spese di esecuzione)

III I datori di lavoro che a decorrere dal 1° gennaio 2005 hanno concesso un aumento generale del salario, possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 4 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2003 4473­4474 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2006-1969

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Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2006 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

18 agosto 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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