Legge federale Disegno sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArm) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 1, 39 capoverso 1, 40 capoverso 2, 65 capoverso 2, 121 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

2

La presente legge ha lo scopo di semplificare: a.

la rilevazione dei dati per la statistica mediante l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone (registri);

b.

lo scambio, previsto dalla legge, di dati personali tra i registri.

A tal fine la legge stabilisce: a.

gli identificatori e le caratteristiche che devono essere gestiti nei registri;

b.

la competenza dell'Ufficio federale di statistica (UST) di unificare le definizioni, le caratteristiche e le modalità delle caratteristiche;

c.

il principio della completezza e dell'esattezza dei registri;

d.

l'obbligo di aggiornare i registri degli abitanti.

Art. 2 1

1 2

Scopo e oggetto

Campo d'applicazione

La presente legge si applica ai seguenti registri: a.

il registro informatizzato dello stato civile (INFOSTAR) gestito dai Cantoni ed esercitato dall'Ufficio federale di giustizia;

b

il sistema d'informazione SIMIC dell'Ufficio federale della migrazione;

c.

il sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);

RS 101 FF 2006 397

2005-2012

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Legge sull'armonizzazione dei registri

2

d.

il registro d'immatricolazione delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero del DFAE, gestito nel sistema d'informazione Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (VERA);

e.

il registro centrale degli assicurati (VR), il registro centrale delle rendite (RR), il registro delle prestazioni in natura (SlR) dell'Ufficio centrale di compensazione.

Si applica inoltre: a.

ai registri cantonali e comunali degli abitanti;

b.

ai cataloghi elettorali cantonali e comunali utilizzati come base per le votazioni federali e le elezioni del Consiglio nazionale.

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge, le seguenti espressioni significano: a.

Registro degli abitanti: registro gestito manualmente o elettronicamente dal Cantone o dal Comune, in cui sono iscritte tutte le persone domiciliate o dimoranti nel Cantone o nel Comune;

b.

Comune di residenza: Comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi; una persona è considerata come domiciliata nel Comune in cui ha depositato il documento richiesto e può avere soltanto un Comune di residenza;

c.

Comune di soggiorno: Comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi una scuola o il collocamento in un istituto di educazione, un ospizio, una casa di cura, di pena o di correzione costituiscono un luogo di soggiorno;

d.

Economia domestica: insieme di tutte le persone che vivono nella stessa abitazione;

e.

Identificatore: numero che non esprime alcuna caratteristica, ma funge da elemento funzionale per consentire l'identificazione di una persona o di una cosa all'interno di un insieme di dati;

f.

Caratteristica: qualità di una persona o di una cosa che può essere registrata e descritta obiettivamente;

g.

Modalità della caratteristica: valore concreto che una caratteristica può assumere;

h.

Nomenclatura: sistema di ordinamento per classificare e rappresentare le modalità delle caratteristiche;

i.

Lista di codici: raccolta di codici che serve a tradurre le modalità espresse sotto forma di testo in valori elaborabili nei sistemi informatici.

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Legge sull'armonizzazione dei registri

Art. 4

Compito dell'UST

L'UST definisce gli identificatori e le caratteristiche di cui agli articoli 6 lettere b-t, 7 e 13 capoverso 2, nonché le modalità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti. L'iscrizione nei registri di dati dello stato civile avviene conformemente agli articoli 39­49 del Codice civile3.

1

Nell'elaborare le definizioni, l'UST tiene conto dei requisiti e dei bisogni dei Cantoni e dei Comuni, nonché dei servizi federali che gestiscono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 1 o che si basano su di essi.

2

Mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali di cui all'articolo 2 capoverso 1 le necessarie definizioni, nomenclature e liste di codici.

3

4 Pubblica regolarmente un catalogo ufficiale delle caratteristiche, contenente le modalità, nonché le nomenclature e le liste di codici.

Art. 5

Completezza dei registri

In relazione al gruppo di persone iscritto, i registri devono essere attuali, esatti e completi.

Sezione 2: Registri degli abitanti Art. 6

Contenuto minimo

Per ogni persona domiciliata o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche:

3 4

a.

numero di assicurazione conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

b.

numero UST del Comune e nome ufficiale del Comune;

c.

identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'UST;

d.

identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e tipo di economia domestica;

e.

cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;

f.

tutti i nomi nell'ordine corretto;

g.

indirizzo della residenza e indirizzo postale, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;

h.

data di nascita e luogo di nascita;

i.

per gli Svizzeri, luoghi di attinenza; RS 210 RS 831.10; RU ...; (FF 2006 505)

461

Legge sull'armonizzazione dei registri

j.

sesso;

k.

stato civile;

l.

appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico;

m. nazionalità; n.

per gli stranieri, tipo di permesso;

o.

residenza o soggiorno nel Comune;

p.

Comune di residenza o Comune di soggiorno;

q.

in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;

r.

in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;

s.

in caso di trasloco nel Comune: data;

t.

diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;

u.

data del decesso.

Art. 7

Altre caratteristiche

La gestione di una caratteristica non menzionata all'articolo 6 è retta dai requisiti del catalogo di cui all'articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.

Art. 8

Determinazione e aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione e dell'economia domestica d'appartenenza

Per determinare e aggiornare l'identificatore dell'abitazione e dell'economia domestica d'appartenenza di una persona possono essere riportate nei registri degli abitanti le caratteristiche contenute nel REA, necessarie alla loro gestione.

1

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché le aziende industriali e altri servizi responsabili della gestione di registri forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i dati necessari alla determinazione e all'aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione di una persona.

2

Per la determinazione e l'aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione possono introdurre una numerazione fisica delle abitazioni. I numeri fisici delle abitazioni sono gestiti nel REA come numero cantonale o comunale dell'abitazione.

3

I Cantoni possono emanare altre norme per assicurare la determinazione e l'aggiornamento degli identificatori delle abitazioni.

4

Art. 9

Organo responsabile

I Cantoni designano un servizio ufficiale responsabile per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell'armonizzazione.

462

Legge sull'armonizzazione dei registri

Art. 10

Scambio di dati in caso di trasloco

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché nel caso di arrivi e partenze di abitanti, i dati di cui all'articolo 6 siano scambiati tra i registri degli abitanti.

1 2

Lo scambio ha luogo per via elettronica e in forma codificata. La codificazione dei dati avviene conformemente alla legge del 19 dicembre 20035 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale stabilisce le modalità dello scambio dei dati e le interfacce.

La Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali e delle autorità competenti una piattaforma informatica e di comunicazione per lo scambio dei dati.

3

Art. 11

Obbligo di notifica

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché: a.

le persone fisiche si annuncino presso il servizio ufficiale competente per la gestione del registro degli abitanti entro 14 giorni dal trasloco;

b.

le persone soggette all'obbligo di notifica forniscano informazioni veritiere sui dati di cui all'articolo 6 e, se del caso, documentino le loro indicazioni.

Art. 12

Obbligo d'informare

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, su richiesta, nei casi in cui l'obbligo di notifica personale ai sensi dell'articolo 11 non è adempiuto, le seguenti persone forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti informazioni sulle persone soggette all'obbligo di notifica:

1

a.

i datori di lavoro sulle persone alle loro dipendenze;

b.

i locatori e le amministrazioni immobiliari sugli inquilini residenti, in arrivo e in partenza;

c.

gli alloggiatori sulle persone che abitano nella loro economia domestica.

Possono emanare ulteriori norme concernenti l'obbligo delle persone di informare ai sensi del capoverso 1.

2

3 Su richiesta, nei casi in cui l'obbligo di notifica personale ai sensi dell'articolo 11 non è adempiuto, la Posta comunica gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti gli indirizzi postali degli abitanti.

5

RS 943.03

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Legge sull'armonizzazione dei registri

Sezione 3: Registri federali e cantonali Art. 13 1 Gli organi che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a­d gestiscono il numero di assicurato conformemente all'articolo 50c della LAVS del 20 dicembre 19466.

La gestione di altre caratteristiche è retta dalle disposizioni della Confederazione corrispondenti, nonché dai requisiti del catalogo di cui all'articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.

2

3

L'UST è consultato in caso di modifiche del contenuto di un registro.

Sezione 4: Approntamento, utilizzazione e comunicazione dei dati Art. 14

Approntamento di dati per scopi statistici da parte dei Cantoni e dei Comuni

I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'UST i dati di cui all'articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell'invio dei dati.

1

Per alleggerire l'onere delle persone interrogate nell'ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'UST dati di cui all'articolo 7, a meno che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l'utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.

2

I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati. La criptazione dei dati avviene conformemente alla legge del 19 dicembre 20037 sulla firma elettronica.

3

L'UST disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le modalità e le condizioni tecniche generali della consegna dei dati, nonché la creazione delle interfacce.

4

Definisce, in collaborazione con i Cantoni, i controlli e gli standard di qualità necessari.

5

Art. 15

Approntamento dei dati per scopi statistici da parte di organi federali

Gli organi federali di cui all'articolo 2 capoverso 1 mettono gratuitamente i dati a disposizione dell'UST.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.

6 7

464

RS 831.10; RU ... (FF 2006 505) RS 943.03

Legge sull'armonizzazione dei registri

Art. 16

Utilizzazione da parte dell'UST dei dati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione

1

I dati servono all'UST per rilevazioni e utilizzazioni statistiche.

2

Sulla base dei dati, l'UST può estrarre campioni per rilevazioni statistiche.

Può utilizzare i dati di cui all'articolo 6 lettera a­h, j, k ed m quale elenco di indirizzi per l'esecuzione di rilevazioni statistiche.

3

Per adempiere ai suoi compiti statistici, può collegare e conservare durevolmente i dati senza denominazioni personali con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS).

4

Art. 17

Comunicazione dei dati da parte dell'UST per scopi di statistica, ricerca e pianificazione

Per permettere ai servizi di statistica e di ricerca della Confederazione come pure agli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni di effettuare elaborazioni statistiche, l'UST comunica gratuitamente i dati senza denominazioni personali o consente un accesso a questi dati tramite procedura di richiamo.

1

L'UST mette gratuitamente a disposizione degli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni i dati di cui all'articolo 6 lettera a­h, j, k ed m concernenti il loro territorio per l'esecuzione di proprie rilevazioni statistiche.

2

L'UST può comunicare i dati senza denominazioni personali e senza numero d'assicurato ad altri servizi ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché a privati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.

3

Al termine dei lavori, i destinatari di cui al capoverso 3 sono tenuti a restituire all'UST i dati ricevuti o a confermargliene per iscritto la distruzione. La trasmissione dei dati a terzi è consentita soltanto con l'approvazione scritta dell'UST.

4

L'UST comunica i dati solo se è garantita la protezione dei dati e sono stati presi i necessari accordi contrattuali.

5

Art. 18

Pubblicazione dei dati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione

I risultati delle elaborazioni possono essere pubblicati soltanto in modo da non permettere l'identificazione delle persone interessate.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 19

Termini per l'armonizzazione

Il Consiglio federale stabilisce i termini per l'armonizzazione tenendo conto delle esigenze legate al censimento della popolazione del 2010.

1

Esso può protrarre oltre il censimento del 2010 i termini per l'introduzione delle caratteristiche di cui all'articolo 6 lettere a e d nei registri degli abitanti e incaricare l'UST di emanare le direttive per disciplinare i particolari.

2

465

Legge sull'armonizzazione dei registri

Art. 20

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 21

Disposizioni d'esecuzione cantonali

I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione e le rendono note al Dipartimento federale dell'interno.

1

Se le disposizioni d'esecuzione non possono entrare in vigore nella forma giuridica prevista dal diritto cantonale entro il 1° gennaio 2009, i governi cantonali sono autorizzati a emanare le disposizioni transitorie necessarie ai fini dell'esecuzione.

2

Art. 22

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente viene disciplinata nell'allegato.

Art. 23

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

466

Legge sull'armonizzazione dei registri

Allegato

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 20038 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 5 (nuovo) Il numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

5

2. Codice civile10 Art. 48 cpv. 2 2

8 9 10 11

Esso disciplina in particolare 1.

i registri da gestire e i dati da inserire;

2.

l'utilizzazione del numero di assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194611 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone;

3.

la gestione di registri;

4.

la sorveglianza.

RS 142.51; RU ... (FF 2003 3887) RS 831.10; RU ... (FF 2006 505) RS 210 RS 831.10; RU ... (FF 2006 505)

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Legge sull'armonizzazione dei registri

3. Legge federale del 24 marzo 200012 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Art. 4 cpv. 2bis (nuovo) I dati sulle persone di cui al capoverso 2 lettera a contengono il numero di assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194613 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

2bis

Art. 5 cpv. 6 (nuovo) Il numero di assicurato conformemente all'articolo 50c della LAVS del 20 dicembre 194614 serve ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

6

4. Legge del 9 ottobre 199215 sulla statistica federale Art. 14 a (nuovo) Collegamento di dati Per adempiere ai suoi compiti statistici, l'Ufficio federale può collegare dati tra loro se questi vengono resi anonimi. Se si tratta di dati che richiedono una particolare protezione o se dal collegamento emergono profili di personalità, allora i dati collegati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

1

Per adempiere ai loro compiti statistici, i servizi statistici cantonali e comunali possono collegare dati dell'Ufficio federale con altri dati soltanto previa approvazione scritta da parte di quest'ultimo e in ottemperanza delle condizioni stabilite dallo stesso.

2

Art. 15 cpv. 4 I dati possono essere conservati e archiviati presso il servizio statistico competente della Confederazione, l'Ufficio federale o, previa approvazione scritta da parte di quest'ultimo e in ottemperanza delle condizioni stabilite dallo stesso, presso il servizio statistico cantonale purché non contengano nomi o numeri di identificazione delle persone interessate.

4

12 13 14 15

468

RS 235.2 RS 831.10; RU ... (FF 2006 505) RS 831.10; RU ... (FF 2006 505) RS 431.01