Legge federale sull'agricoltura

Disegno

(Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. bbis (nuova) 1

La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti: bbis. sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali;

Art. 3 cpv. 2 I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo si applicano all'orticoltura esercitata a titolo professionale.

2

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3 Qualora le misure di solidarietà di cui all'articolo 8 capoverso 1, decise collettivamente, siano o rischino di essere pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l'organizzazione: ...

1

Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un'organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell'articolo 8 capoverso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l'organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà. I contributi non devono servire a finanziare l'amministrazione dell'organizzazione.

2

Nel settore dell'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali.

3

1 2

FF 2006 5815 RS 910.1

2006-0554

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Legge sull'agricoltura

Art. 15 cpv. 2 I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica soltanto se l'intera azienda è gestita secondo il modo di produzione ecologica. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni ad aziende con colture perenni a condizione che l'integrità del modo di produzione biologica e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.

2

Art. 16b (nuovo)

Difesa delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale

La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche svizzere.

1

La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all'estero su domanda di organizzazioni di categoria o organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

2

Art. 20 cpv. 2 e 4 Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo3. Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato.

2

Il Dipartimento determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).

4

Art. 22 cpv. 2 lett. e L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti:

2

e.

conformemente all'ordine delle tassazioni;

Art. 22a (nuovo) Ripartizione del contingente doganale delle patate Il contingente doganale delle patate, comprese le patate da semina e i prodotti di patate, è messo all'asta.

Sezione 4 (art. 26) Abrogata

3

Tenore secondo la cifra III della LF del 24 marzo 2000 concernente l'abrogazione della legge sui cereali, in vigore dal 1° luglio 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).

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Legge sull'agricoltura

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 4: Osservazione del mercato Art. 27 cpv. 1 Il Consiglio federale sottopone ad osservazione sul mercato, a diversi stadi, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Esso disciplina la collaborazione degli operatori del mercato.

1

Art. 36b cpv. 1 I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore di latte, a una comunità di produttori o a un'organizzazione di produttori.

1

Sezione 3 (art. 37) Abrogata Art. 44 Abrogato Art. 51bis Abrogato Art. 54

Zucchero

La Confederazione può versare contributi alla produzione di barbabietole da zucchero al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di zucchero indigeno.

1

2

Gli zuccherifici consentono alla Confederazione di esaminare il conto annuale.

Art. 56

Semi oleosi e leguminose a granelli

La Confederazione può versare contributi per la produzione di semi oleosi e leguminose a granelli al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di oli vegetali e proteine indigeni.

Art. 57 Abrogato Titolo prima dell'art. 60 («Sezione 1: Viticoltura») Abrogato

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Legge sull'agricoltura

Art. 63 1

Classificazione e designazione

I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: a.

vini a denominazione d'origine controllata;

b.

vini con indicazione geografica tipica;

c.

vini da tavola.

Il Consiglio federale definisce le tre categorie di cui al capoverso 1. Esso stabilisce i requisiti applicabili alla produzione, in particolare per quanto attiene all'area geografica di produzione, ai vitigni, al tenore minimo naturale in zucchero e alla resa per unità di superficie.

2

Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a stabilire requisiti supplementari in materia di produzione per i vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio. Esso emana le pertinenti disposizioni.

3

Il Consiglio federale può definire termini vinicoli specifici, in particolare per le designazioni tradizionali e la loro utilizzazione.

4

Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi.

5

Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e di altri vini con indicazione geografica.

6

Art. 64

Controlli

Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incantina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denominazioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli.

1

2 Per facilitare la collaborazione degli organi di controllo, il Consiglio federale può prevedere l'istituzione di una banca dati centrale. Esso stabilisce i requisiti riguardo al contenuto e all'esercizio della banca dati, nonché alla qualità dei dati e disciplina le condizioni per l'accesso e l'utilizzo dei dati.

L'esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni. La Confederazione può partecipare con un contributo forfettario ai costi cantonali di tale controllo. L'ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone.

3

L'esecuzione del controllo del commercio dei vini è affidata a un organo di controllo designato dal Consiglio federale.

4

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Legge sull'agricoltura

Art. 65 Abrogato Sezione 2 (art. 67­69) Abrogata Art. 70 cpv. 6 lett. b Per i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici, il Consiglio federale può:

6

b.

versare i pagamenti diretti per superfici nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane;

Art. 73 cpv. 5 lett. d Abrogata Titolo prima dell'art. 77a (nuovo)

Titolo terzo a: Impiego sostenibile delle risorse naturali Art. 77a (nuovo) Principio La Confederazione versa contributi, nell'ambito dei crediti stanziati, per progetti regionali o settoriali intesi a migliorare la sostenibilità nell'impiego delle risorse naturali.

1

2

I contributi sono versati agli enti responsabili se: a.

le misure previste nel progetto sono state coordinate;

b.

appare verosimile che in tempi brevi le misure potranno essere finanziate in modo autonomo.

Art. 77b (nuovo) Importo dei contributi L'importo dei contributi è stabilito in funzione dell'efficacia ecologica e agronomica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell'efficienza nell'impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all'80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure.

1

Qualora la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità per le medesime misure sulla stessa superficie secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio o

2

4 5

RS 631.0; RU ... (FF 2005 2057) RS 451

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Legge sull'agricoltura

indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili.

Art. 78 cpv. 2 I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un'azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.

2

Art. 79 cpv. 1bis (nuovo) 1bis L'aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessazione dell'attività al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d'investimento esistenti o i contributi che soggiacciono all'obbligo del rimborso, purché il livello d'indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.

Art. 80 cpv. 1, frase introduttiva I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale di cui all'articolo 79 capoverso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni: ...

1

Art. 82

Rimborso in caso di alienazione con utile

Se l'azienda o parte dell'azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata.

Art. 88, rubrica Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata Art. 89 cpv. 2 Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a:

2

a.

per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento;

b.

in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.

Art. 91 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b Se l'azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:

1

b.

6

le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate.

RS 814.20

6084

Legge sull'agricoltura

Art. 97 cpv. 3 e 4 Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.

3

Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell'ambiente e sui percorsi pedonali.

4

Art. 98

Stanziamento dei mezzi finanziari

L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l'importo massimo entro il quale i contributi secondo l'articolo 93 capoverso 1 possono essere assegnati per l'anno in questione.

Art. 106 cpv. 1, frase introduttiva, lett. d (nuova) e cpv. 2 lett. e (nuova) I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda o la gestiranno essi stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:

1

d.

2

per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.

Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: e.

per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.

Art. 107 cpv. 1 lett. b e d (nuova) 1

I crediti d'investimento sono accordati segnatamente per: b.

la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende, facilitare la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione o produrre energia da biomassa;

d.

progetti di sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante.

Art. 115 cpv. 2 (nuovo) Le stazioni di ricerche e di esperimenti possono offrire prestazioni commerciali.

L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

2

a.

le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d'esecuzione della stazione di ricerca;

b.

le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.

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Legge sull'agricoltura

Art. 136 cpv. 3bis (nuovo) 3bis La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell'ambito di accertamenti preliminari in vista della realizzazione di progetti nell'ambito di iniziative collettive.

Art. 147 cpv. 3 (nuovo) L'istituto può offrire prestazioni commerciali. L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

3

a.

le prestazioni devono avere una stretta attinenza con le attività dell'istituto;

b.

le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.

Art. 169 cpv. 1 lett. h, nonché cpv. 2 e 3 (nuovi) In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: 1

h.

addossamento di un importo di 5000 franchi al massimo.

Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all'ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.

2

Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:

3

a.

divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o denominazioni;

b.

confisca ed eliminazione.

Art. 170 cpv. 3 (nuovo) Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale.

3

6086

Legge sull'agricoltura

Art. 172

Delitti e crimini

Chiunque usa illecitamente una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta secondo l'articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l'articolo 63 è punito a querela di parte con la detenzione fino a un anno o la multa fino a 100 000 franchi. In materia di classificazione o designazione secondo l'articolo 63, il diritto di querela spetta anche all'organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4 e agli organi di controllo istituiti dai Cantoni.7

1

2 Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. La pena è la reclusione fino a cinque anni, la detenzione o la multa fino a 600 000 franchi.8

Art. 173 cpv. 1 lett. a, cbis (nuova), gbis (nuova), gter (nuova), gquater (nuova), i, k, kbis (nuova), kter (nuova) e cpv. 3 lett. a 1 Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con l'arresto o con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente9:

a.

contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute secondo gli articoli 14 capoverso 1 lettere a-c ed e nonché 15;

cbis. non si conforma alle esigenze di cui all'articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d'autorizzazione istituito in virtù dell'articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate; gbis. non ottempera alle condizioni stabilite secondo l'articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni; gter. contravviene alle prescrizioni emanate secondo l'articolo 146a in merito all'allevamento, all'importazione e alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati; gquater. contravviene alle misure preventive emanate secondo l'articolo 148a;

7

8

9

i.

non osserva le istruzioni per l'uso secondo l'articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l'uso secondo l'articolo 159a;

k.

senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre in vendita o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti

All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), il capoverso assumerà il tenore seguente: Chiunque usa illecitamente una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta secondo l'articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l'articolo 63 è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. In materia di classificazione o designazione secondo l'articolo 63, il diritto di querela spetta anche all'organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4 e agli organi di controllo istituiti dai Cantoni.

All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), il capoverso assumerà il tenore seguente: Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), il periodo assumerà il tenore seguente: Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con una pena pecuniaria sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

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Legge sull'agricoltura

all'obbligo d'omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l'impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8); kbis. senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre in vendita o pubblicizza mezzi di produzione; kter. contravviene alle disposizioni emanate secondo l'articolo 161 concernente la caratterizzazione e l'imballaggio dei mezzi di produzione.

Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente:

3

a.

abrogata

Art. 179 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese Art. 181 cpv. 1 e 1bis (nuovo) Gli organi d'esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni fondate su di esse.

1

1bis Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell'esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all'agricoltura siano garantiti un'attività di controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d'informazioni tra gli organi di controllo competenti.

Art. 182 cpv. 1 Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge del 9 ottobre 199210 sulle derrate alimentari, della legge del 18 marzo 200511 sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.

1

Art. 185 cpv. 5 e 6 (nuovi) La Confederazione può rilevare i dati mediante un sistema in rete, automatizzato e gestito centralmente e renderli accessibili agli organi d'esecuzione competenti, nonché ad altre persone, mediante una procedura di richiamo.

5

Essa può trattare dati relativi a indagini e sanzioni amministrative, nonché a perseguimenti penali e, all'occorrenza, a fini di controllo e d'inchiesta, renderli accessibili agli organi d'esecuzione competenti mediante una procedura di richiamo.

6

10 11

RS 817.0 RS 631.0; RU ... (FF 2005 2057)

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Legge sull'agricoltura

Art. 187c (nuovo)

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

I vini dell'annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

1

Per l'anno di contingentamento 2008, le quote di contingente doganale per le patate sono attribuite in ragione del 50 per cento secondo il diritto anteriore e del 50 per cento mediante vendita all'asta.

2

La trasformazione del raccolto di barbabietole da zucchero 2008 è retta dal diritto anteriore.

3

Art. 188 cpv. 3 3

Gli articoli 39­42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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