Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

La Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria, desiderose di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata l'ultima volta con il Protocollo del 20 luglio 2000 (qui di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I L'articolo 12 della Convenzione è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «(1) I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato».

2. Il paragrafo 2 è abrogato.

3. I paragrafi 3 a 6 diventano i paragrafi 2 a 5.

4. Nel nuovo paragrafo 2, è stralciata l'espressione «come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche».

5. Nel nuovo paragrafo 4, è stralciato il rinvio al paragrafo 2».

Art. II L'articolo 13 paragrafo 4 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «(4) Nel caso di una persona fisica che era residente di uno Stato contraente ed è divenuta residente dell'altro Stato contraente, il paragrafo 3 non pregiudica il diritto del primo Stato contraente di tassare fino al momento del cambiamento della residenza, secondo il diritto interno di detto Stato, la plusvalenza derivante dalle quote di partecipazione a società, nel caso in cui queste quote vengano alienate o misure prese da questa persona comportino la perdita del diritto d'imposizione da parte del primo Stato. Il solo cambiamento di residenza non comporta una tassazione. Se il

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Dal testo originale tedesco.

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primo Stato contraente impone la plusvalenza in funzione del primo periodo del presente paragrafo, l'altro Stato contraente ammetterà a titolo di spese di acquisto l'importo che il primo Stato contraente ha considerato quale ricavo come base per la determinazione dell'utile da alienazione».

Art. III L'articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione è abrogato.

Art. IV L'articolo 17 della Convenzione è sostituito dall'articolo seguente: «Art. 17 (1) Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

(2) Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora né l'artista, né lo sportivo, né persone a lui associate abbiano un interesse economico agli utili di quest'altra persona o qualora quest'altra persona non abbia in un'influenza diretta sull'attività culturale dell'artista o sportivo in detto Stato contraente.

(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi dell'attività esercitata da un artista o uno sportivo in uno Stato contraente, qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato interamente o per la maggior parte da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione territoriale o da un'istituzione riconosciuta d'interesse pubblico. In questo caso tutti redditi possono essere tassati solo nello Stato contraente di cui la persona è residente. Ciò vale anche per le orchestre, compagnie di teatro, balletto e simili nonché per i membri di detti enti culturali, nel caso in cui tali enti esercitano permanentemente la loro attività senza scopo di lucro e questa circostanza è confermata dall'autorità competente dello Stato di residenza».

Art. V L'articolo 23 della Convenzione è modificato come segue: 1. Il paragrafo 2 è modificato come segue:
«(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'Austria può imporre i redditi di cui all'articolo 15 paragrafo 1 nonché i redditi di cui all'articolo 19 (ad eccezione delle pensioni) che un residente dell'Austria percepisce da casse pubbliche svizzere in corrispettivo di un'attività esercitata in Svizzera. Se un residente dell'Austria ritrae redditi di cui agli articoli 10, 15 e 19, che giusta le disposizioni della presente 4734

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Convenzione sono imponibili in Svizzera e in Austria, l'Austria computa nell'imposta gravante i redditi di questo beneficiario una somma corrispondente all'imposta pagata in Svizzera; la somma computata non può però eccedere la parte d'imposta, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi riscossi in Svizzera.» 2. Nel paragrafo 3 il rinvio agli articoli «10, 11 e 12» è sostituito con il rinvio all'articolo «10».

Art. VI L'articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «(1) a) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano su richiesta le informazioni che le legislazioni fiscali dei due Stati consentono di ottenere, necessarie per applicare la presente Convenzione nonché, in aggiunta, per l'applicazione del diritto interno nel caso di società holding, nella misura in cui si tratta di imposte che sono oggetto della Convenzione.

b)

Per l'applicazione del diritto interno è garantita l'assistenza amministrativa in caso di frode fiscale. Gli Stati contraenti adottano le pertinenti misure di diritto interno per l'attuazione di queste disposizioni.

Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone incaricate dell'accertamento, della riscossione, della giurisdizione e del perseguimento penale in materia di imposte che sono oggetto della presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni che possano rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali. Sono fatte salve le restrizioni del segreto bancario in caso di frode fiscale menzionate nel Protocollo».

Art. VII Dopo l'articolo 26 della Convenzione è inserito l'articolo seguente: «Art. 26a (1) Gli Stati contraenti prestano reciprocamente assistenza amministrativa nell'esecuzione di pretese fiscali concernenti rimunerazioni, che una persona ha conseguito con l'esercizio di un'attività dipendente nello Stato contraente richiesto, qualora gli importi riscossi siano dovuti allo Stato richiedente, in quanto passati in giudicato, e questa persona abbia adottato misure per eludere la riscossione di questi importi.

(2) L'assistenza in materia di esecuzione avviene mediante costituzione in pegno e pignoramento del salario.

(3) Il presente articolo non deve essere interpretato come un obbligo per uno Stato contraente a a)

eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali o alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; 4735

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b)

eseguire misure contrarie all'ordine pubblico;

c)

prestare assistenza amministrativa quando l'altro Stato contraente non ha esaurito tutti i provvedimenti d'esecuzione e di garanzia sostenibili di cui dispone secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa;

d)

prestare assistenza amministrativa nei casi in cui l'onere amministrativo per detto Stato contraente fosse chiaramente sproporzionato rispetto ai benefici per l'altro Stato contraente.»

Art. VIII Alla Convenzione è aggiunto il seguente Protocollo finale: «1. Ad articolo 17 paragrafo 2 Resta inteso che le persone che si occupano unicamente di mediare o pubblicizzare artisti o sportivi non rientrano nelle disposizioni dell'articolo 17 paragrafo 2. In questi casi sono tassate solo le rimunerazioni di artisti o sportivi ai sensi dell'articolo 17 conseguite nello Stato in cui tali artisti o sportivi hanno svolto la loro prestazione.

2. Ad articolo 26 2.1 Entrambi gli Stati partono dal presupposto che, conformemente al paragrafo 1 lettera a, vengono scambiate solo le informazioni in possesso delle autorità fiscali e che non richiedono l'esecuzione di provvedimenti speciali d'inchiesta.

2.2 In Svizzera sono considerate società holding le società ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette e in Austria le società analoghe alle società holding svizzere.

2.3 Resta inteso che l'espressione «frode fiscale» rappresenta in entrambi gli Stati contraenti un delitto fiscale punibile con la pena privativa della libertà.

2.4 Resta inteso che il segreto bancario non impedisce in caso di frode fiscale di reperire presso le banche prove documentali e di trasmetterle all'autorità competente dello Stato richiedente. Una comunicazione di informazioni presuppone tuttavia una relazione diretta tra il comportamento fraudolento e l'auspicato provvedimento di assistenza amministrativa e che sia avviato il previsto procedimento penale inteso a punire la frode fiscale.

2.5 Le parti convengono che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 paragrafo 1 lettera b nonché del presente Protocollo presuppone la reciprocità giuridica ed effettiva. È inoltre convenuto che l'assistenza amministrativa ai sensi di detto paragrafo non comprende nessun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove.

3. Ad articolo 26a Vi è una misura volta a eludere la riscossione di pretese fiscali anche quando la persona consegue redditi da attività dipendente e non impiega detti redditi per estinguere le imposte gravanti tali redditi, sebbene sia economicamente in grado di farlo.

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4. Per le persone residenti dell'Austria e di cui all'articolo 15 paragrafo 1, la Confederazione Svizzera versa annualmente al Ministero federale delle finanze una compensazione pari al 12,5 per cento delle entrate fiscali svizzere dall'imposizione del reddito delle persone che esercitano un'attività dipendente. Qualora il rapporto dei movimenti di frontalieri tra gli Stati contraenti dovesse mutare considerevolmente, sarà esaminata la questione di una perequazione fiscale bilaterale.» Art. IX 1. Il presente Protocollo dev'essere ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati appena possibile.

2. Il Protocollo entra in vigore con lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni sono applicabili, fatti salvi i numeri 3 e 4, a partire dal 1° gennaio 2006. Per le persone, per le quali in base al presente Protocollo risulta un maggior onere fiscale complessivo rispetto a quello dello stato attuale della Convenzione, il presente Protocollo si applica a contare dal 1° gennaio 2007. Eventuali rettifiche avvengono mediante rimborso.

3. L'articolo II è applicabile ai cambiamenti di residenza dopo il 1° gennaio 2004.

4. L'articolo VI paragrafo 1 lettera a è applicabile alla frode fiscale commessa dopo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo di revisione.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Vienna il 21 marzo 2006, in duplice esemplare.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica d'Austria:

Johann Bucher

Martin Sajdik

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