Legge federale concernente la modifica del decreto federale sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20061, decreta: I Il decreto federale del 9 ottobre 19812 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo è modificato come segue: Titolo Legge federale sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo (Legge sulle preferenze tariffali) Ingresso visto l'articolo 28 della Costituzione federale3, Art. 5

Referendum ed entrata in vigore

1

Il presente decreto, di obbligatorietà generale4, sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° marzo 1982.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Entra in vigore il 1° marzo 2007 qualora il termine di referendum scada inutilizzato; altrimenti, l'entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

2

1 2 3 4

FF 2006 2759 RS 632.91 La presente disposizione corrisponde all'articolo 133 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Ora: legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost.; RS 101).

2006-0009

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Modifica del decreto federale sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo. LF

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