ad 06.436 Iniziativa parlamentare Messa a disposizione elettronica dei verbali e dei documenti delle commissioni Rapporto del 1° settembre 2006 dell'Ufficio del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 13 settembre 2006

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto del 1° settembre 2006 dell'Ufficio del Consiglio nazionale concernente la messa a disposizione elettronica dei verbali e dei documenti delle commissioni.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 settembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-2353

6907

Parere 1

Genesi

I documenti inerenti alla gestione degli affari nelle commissioni parlamentari e nelle delegazioni dovranno essere resi disponibili in forma elettronica in vista del cambiamento di legislatura nel 2007. I test effettuati nell'ambito del progetto pilota con il prototipo per la messa a disposizione dei documenti su supporto elettronico hanno dato esito positivo. La prevista revisione dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare crea il quadro giuridico necessario a tale riguardo.

2

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale accoglie in linea di massima con favore l'obiettivo di promuovere la gestione elettronica degli affari, perseguito dal progetto. Ritiene da parte sua che spetti al Parlamento decidere le modalità di adempimento dei suoi compiti.

Desidera tuttavia rilevare due incongruenze insite nel progetto di revisione dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare: Il vigente articolo 6 capoverso 4, frase introduttiva, recita «I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono inoltre distribuiti alle segreterie dei gruppi parlamentari e, su richiesta, ai membri delle due Camere». Il progetto di revisione completa la disposizione concernente i gruppi parlamentari aggiungendovi la proposizione condizionale «per quanto non siano disponibili in Extranet» ma stralciando il termine «inoltre» della versione vigente, il quale chiarisce che, oltre alle persone di cui ai capoversi 1-3 dell'articolo 6, anche quelle menzionate nelle lettere a-f dell'articolo 6 capoverso 4 ricevono determinati documenti. Il Consiglio federale suppone che, a tale riguardo, la nuova disposizione non intenda scostarsi dall'attuale; di conseguenza raccomanda, ai fini della certezza del diritto, di mantenere nel nuovo testo l'avverbio «inoltre».

L'articolo 6a capoverso 4 prevede la possibilità di rinunciare eccezionalmente alla messa a disposizione elettronica di documenti qualora interessi privati o pubblici lo giustifichino. Quando una norma include un'eccezione a una regola occorre specificare che siffatta eccezione non è giustificabile da qualsivoglia interesse bensì da interessi privati o pubblici preponderanti. Nel commento di tale disposizione, anche il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale si riferisce a interessi privati o pubblici preponderanti. Il Consiglio federale raccomanda di conseguenza di integrare l'aggettivo «preponderanti» nel testo dell'articolo 6a capoverso 4.

6908