Procedura di consultazione Dipartimento federale delle finanze Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali La base per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è costituita dall'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.). Contrariamente alla vecchia Cost., tale disposizione è stata formulata in modo meno particolareggiato al fine di poter disciplinare i dettagli a livello di legge. Il presente progetto di legge si adegua a tale esigenza e sostituisce le disposizioni transitorie della Cost. nonché l'ordinanza del 26 ottobre 1994 sul contrassegno stradale. Esso disciplina ad esempio il sistema di riscossione (contrassegno) o l'importo della tassa, che costa, come sinora, 40 franchi. In tal modo la legge sul contrassegno stradale riprende perlopiù le odierne disposizioni. Per combattere maggiormente gli abusi, l'importo della multa in caso di infrazione verrà raddoppiato a 200 franchi.

Termine di consultazione: 31 gennaio 2007 La documentazione spedita in consultazione può essere ottenuta presso: Direzione generale delle dogane, Sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, telefono 031 324 92 24, fax 031 323 92 79 www.ezv.admin.ch La documentazione spedita in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

19 settembre 2006

6938

Cancelleria federale

2006-2359