Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità

Il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, qui di seguito le «Parti contraenti», nell'intento di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali, nel convincimento che la cooperazione di polizia in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità, segnatamente la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffico di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori, sia di essenziale importanza, animati dal desiderio di realizzare e perfezionare la cooperazione di polizia esistente tra le autorità svizzere e albanesi, nel rispetto dei diritti e dei doveri dei loro cittadini e in osservanza degli impegni internazionali e delle disposizioni legali nazionali, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Scopo dell'Accordo Art. 1 Il presente Accordo si prefigge di rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia tra le Parti contraenti per prevenire, scoprire e chiarire i reati, segnatamente mediante lo scambio di informazioni di natura strategica e operativa nonché mediante contatti periodici tra le autorità competenti a tutti i livelli corrispondenti.

RS 0.361.123.1 2005-1971

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Cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità.

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Titolo II Campo d'applicazione Art. 2

Forme di criminalità

1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo si riferisce a tutte le forme di criminalità, segnatamente a: a.

criminalità organizzata;

b.

terrorismo e finanziamento del terrorismo;

c.

tratta di esseri umani e traffico di migranti;

d.

reati sessuali su minori;

e.

criminalità informatica;

f.

traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;

g.

acquisto, possesso e traffico illegali di armi, munizioni, sostanze esplosive, materiali chimici, biologici, radioattivi e nucleari, beni e tecnologie di importanza strategica o tecnologia militare;

h.

reati contro oggetti di valore storico-culturale;

i.

falsificazione o contraffazione di denaro, mezzi di pagamento e documenti ufficiali;

j.

riciclaggio di denaro e criminalità economica;

k.

corruzione;

l.

reati connessi con veicoli a motore.

2. Al di fuori delle forme di criminalità di cui al capoverso 1, il presente Accordo non autorizza le autorità competenti delle Parti contraenti a cooperare in affari di natura politica, militare o fiscale.

Art. 3

Diritto applicabile

La cooperazione ai sensi del presente Accordo è disciplinata dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti e dalle disposizioni del diritto internazionale.

Titolo III Procedura e forme della cooperazione Art. 4

Cooperazione generale

La cooperazione tra le autorità competenti conformemente al presente Accordo comprende i settori seguenti: a.

lo scambio di informazioni;

b.

il coordinamento di interventi operativi;

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c.

l'istituzione di gruppi di lavoro comuni;

d.

la formazione e il perfezionamento professionale.

Art. 5

Scambio di informazioni

Le Parti contraenti si aiutano vicendevolmente con lo scambio di dati personali e di dati e materiale in generale, segnatamente concernenti: a.

i reati, in particolare gli autori e altri partecipanti nonché le modalità dei reati e le misure adottate;

b.

la pianificazione di atti criminali, in particolare di atti terroristici diretti contro gli interessi delle Parti contraenti;

c.

gli oggetti che presentano una relazione con un reato, compresi i loro campioni;

d.

le operazioni e gli interventi speciali previsti, di possibile interesse per l'altra Parte contraente;

e.

i documenti progettuali e analitici nonché la letteratura specializzata;

f.

le disposizioni della legislazione nazionale delle Parti contraenti rilevanti ai fini della cooperazione, e la loro modifica;

g.

le esperienze acquisite in base all'attività delle autorità competenti, in particolare in merito a nuove forme di criminalità.

Art. 6

Coordinamento

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti adottano, se necessario, le misure per garantire il coordinamento degli interventi operativi sui rispettivi territori concernenti: a.

la ricerca di persone e oggetti, compreso il sequestro di oggetti che presentano una relazione con un reato;

b.

l'attuazione di particolari tecniche d'indagine, quali la consegna sorvegliata, l'osservazione e l'inchiesta mascherata;

c.

la garanzia della protezione dei testimoni, delle vittime, di altre persone e dei membri delle autorità di perseguimento penale, per prevenire in casi specifici una minaccia per la vita e l'integrità personale o altre gravi minacce connesse a un procedimento penale;

d.

la pianificazione e l'esecuzione di programmi comuni per la prevenzione della criminalità.

2. Le autorità competenti decidono nel singolo caso e di comune accordo se l'esecuzione del presente articolo giustifica una ripartizione speciale dei costi.

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Art. 7

Gruppi di lavoro comuni

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono costituire, se necessario, gruppi misti di analisi e di lavoro nonché gruppi misti di controllo e di osservazione, in cui gli agenti di una Parte contraente partecipano a interventi sul territorio dell'altra Parte contraente, fornendo consulenza e assistenza, ma senza assumere competenze ufficiali. Gli agenti si attengono alle indicazioni fornite dalla Parte contraente sul cui territorio hanno luogo gli interventi.

2. Le autorità competenti decidono nel singolo caso e di comune accordo se l'esecuzione del presente articolo giustifica una ripartizione speciale dei costi.

Art. 8

Assistenza e rapporti di servizio

1. Durante l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 7, le Parti contraenti sono tenute a garantire agli agenti distaccati la stessa protezione e assistenza usate nei confronti dei propri agenti.

2. Nell'ambito del loro rapporto di servizio o di lavoro e in materia disciplinare, gli agenti delle Parti contraenti sottostanno alle proprie disposizioni nazionali.

Art. 9

Responsabilità civile degli agenti

1. Quando gli agenti di una Parte contraente partecipano a interventi sul territorio dell'altra Parte contraente conformemente all'articolo 7, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente alla legislazione nazionale della Parte contraente sul cui territorio operano.

2. La Parte contraente sul cui territorio sono causati i danni di cui al capoverso 1 provvede alla loro riparazione alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte contraente, i cui agenti hanno causato danni sul territorio dell'altra Parte contraente, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi causa.

4. Senza pregiudicare l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il capoverso 3, ogni Parte contraente rinuncia, nel caso di cui al capoverso 1, a chiedere all'altra Parte contraente il rimborso dei danni subiti.

Art. 10

Responsabilità penale degli agenti

In caso di interventi conformemente all'articolo 7, gli agenti che operano sul territorio dell'altra Parte contraente sono parificati, per quanto concerne i reati commessi da loro o nei loro confronti, agli agenti della Parte contraente sul cui territorio hanno luogo gli interventi.

Art. 11

Formazione e perfezionamento professionale

1. Le Parti contraenti si aiutano vicendevolmente attuando misure nel settore della formazione e del perfezionamento professionale, segnatamente mediante: 2054

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a.

la partecipazione a corsi di formazione nelle lingue ufficiali dell'altra Parte contraente o in inglese;

b.

lo svolgimento di seminari, esercitazioni e corsi d'allenamento comuni;

c.

la formazione di specialisti;

d.

lo scambio di esperti e di programmi di formazione;

e.

la partecipazione di osservatori alle esercitazioni.

2. Le Parti contraenti promuovono inoltre lo scambio di esperienze e di conoscenze in qualsiasi altra forma.

Art. 12

Procedura e costi

1. Le richieste d'informazione, di coordinamento di misure o altre richieste di assistenza sono presentate e motivate in forma scritta. Se necessario e ove lo consenta il contenuto, la richiesta può essere presentata tramite fax o posta elettronica. In casi urgenti, le Parti contraenti possono presentare la richiesta anche oralmente; in tal caso la conferma scritta segue senza indugio.

2. In casi specifici le autorità competenti possono comunicarsi senza richiesta le informazioni ritenute importanti per sostenere il destinatario nella prevenzione di minacce concrete alla sicurezza e all'ordine pubblici o nella lotta contro i reati.

3. Le autorità competenti si forniscono direttamente assistenza, salvo nel caso in cui la legislazione nazionale riservi la richiesta alle autorità giudiziarie. Se l'autorità di polizia richiesta non è competente per l'esecuzione trasmette la richiesta all'autorità competente.

4. Le autorità competenti della Parte contraente richiesta rispondono senza indugio a una richiesta presentata conformemente al capoverso 1. Se necessario, l'autorità richiesta può domandare ulteriori informazioni per evadere la richiesta.

5. Se una Parte contraente ritiene che l'esecuzione di una richiesta di assistenza conformemente al presente Accordo potrebbe compromettere la propria sovranità, minacciare la propria sicurezza o altri interessi di Stato essenziali oppure violare la propria legislazione o gli obblighi derivanti da accordi internazionali, può, nel caso concreto, rifiutare l'assistenza integralmente o parzialmente, oppure vincolarla all'adempimento di determinate condizioni.

6. La Parte contraente richiesta comunica senza indugio per iscritto alla Parte contraente richiedente il rifiuto totale o parziale della richiesta, indicando i motivi.

7. I costi per l'esecuzione di una richiesta sono a carico della Parte contraente richiesta. Sono fatti salvi gli articoli 6 capoverso 2 e 7 capoverso 2, secondo cui in casi specifici le autorità competenti decidono di comune accordo come ripartire i costi.

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Titolo IV Addetti di polizia Art. 13 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stipulare accordi relativi all'invio presso l'altra Parte contraente, a tempo determinato o indeterminato, di addetti di polizia, con lo statuto di agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche.

2. L'invio di addetti di polizia ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione di polizia, segnatamente mediante il sostegno in caso di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

3. Gli addetti di polizia forniscono consulenza e assistenza senza assumere competenze ufficiali. Forniscono informazioni e svolgono i loro compiti nell'ambito delle direttive impartite dalla Parte contraente che li ha inviati.

Titolo V Protezione dei dati e trasmissione di dati a terzi Art. 14

Protezione dei dati

La protezione dei dati personali trasmessi in virtù del presente Accordo è disciplinata, nel rispetto delle vigenti legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali, dalle disposizioni seguenti: a.

i dati sensibili su singole persone e i profili della personalità ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (Strasburgo, 28 gennaio 1981) possono essere trasmessi unicamente se strettamente necessario e solo insieme ad altri dati;

b.

l'uso dei dati ad opera della Parte contraente destinataria è consentito unicamente per gli scopi indicati nel presente Accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte contraente mittente. L'uso dei dati per altri scopi da parte della Parte contraente destinataria è consentito solo previo consenso scritto della Parte contraente mittente e nel rispetto della legislazione nazionale di quest'ultima;

c.

su richiesta della Parte contraente mittente, la Parte contraente destinataria informa in merito all'uso dei dati comunicati e ai risultati ottenuti grazie a questi ultimi;

d.

i dati possono essere utilizzati esclusivamente da autorità giudiziarie, di polizia o da un'altra autorità preposta dalle Parti contraenti alla lotta contro la criminalità. Le Parti contraenti si trasmettono vicendevolmente i relativi elenchi. La trasmissione di dati ad altre autorità è consentita solo previo consenso scritto della Parte contraente mittente;

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e.

la Parte contraente mittente veglia sull'esattezza dei dati da trasmettere nonché sulla necessità e proporzionalità della trasmissione, tenendo conto dello scopo perseguito. Vanno osservate le disposizioni nazionali che potrebbero limitare la trasmissione di dati. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere trasmessi, se ne informa immediatamente il destinatario. Quest'ultimo rettifica o distrugge immediatamente i dati;

f.

la persona interessata dalla trasmissione di dati ha il diritto di ottenere su richiesta informazioni in merito ai dati che la riguardano e all'uso previsto.

Per il rilascio di informazioni è applicabile la legislazione nazionale della Parte contraente a cui è presentata la richiesta. Una richiesta è accolta soltanto previo consenso scritto dell'altra Parte contraente;

g.

in occasione della trasmissione la Parte contraente mittente può indicare i termini di cancellazione vigenti secondo la propria legislazione nazionale.

Indipendentemente da questi termini, i dati trasmessi sono cancellati appena non sono più necessari allo scopo per cui sono stati trasmessi. La Parte contraente destinataria informa la Parte contraente mittente della cancellazione dei dati e dei relativi motivi. In caso di denuncia del presente Accordo, tutti i dati trasmessi in virtù di quest'ultimo sono cancellati.

h.

le Parti contraenti registrano agli atti la trasmissione, la ricezione e la cancellazione di dati. La registrazione indica segnatamente i motivi della trasmissione, le autorità interessate e i motivi della cancellazione;

i.

nell'ambito della propria responsabilità ai sensi della legislazione nazionale, una Parte contraente non può avvalersi a suo discarico, nei confronti della persona lesa, del fatto che l'altra Parte contraente ha trasmesso dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere trasmessi. Se la Parte contraente destinataria risarcisce un danno causato dall'uso di dati inesatti o trasmessi illecitamente, la Parte contraente mittente le rimborsa l'importo totale del risarcimento versato;

j.

le Parti contraenti proteggono efficacemente i dati trasmessi dall'accesso, dalla modifica e dalla comunicazione non autorizzati.

Art. 15

Protezione di informazioni classificate e trasmissione a terzi

1. In caso di trasmissione di informazioni classificate in virtù della propria legislazione nazionale, la Parte contraente mittente stabilisce le condizioni per il loro uso.

La Parte contraente destinataria garantisce la protezione richiesta per le informazioni classificate. La Parte contraente mittente può modificare in ogni momento le condizioni o revocare la classificazione.

2. Le informazioni classificate possono essere utilizzate unicamente dalle autorità di polizia o da altre autorità preposte alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità che sono autorizzate a trattare informazioni classificate. Le informazioni classificate sono trasmesse a altre autorità o a Stati terzi solo previo consenso scritto della Parte contraente mittente. Questi dati possono essere trattati solo da persone che ne hanno 2057

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bisogno per svolgere il loro lavoro e che sono autorizzate ad accedervi in virtù della legislazione nazionale.

3. Ogni violazione relativa a informazioni classificate è notificata senza indugio per iscritto.

Titolo VI Disposizioni finali Art. 16

Autorità competenti

1. Per l'esecuzione del presente Accordo sono competenti per la Confederazione Svizzera l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e per la Repubblica di Albania la Direzione generale della polizia statale del Ministero per la pubblica sicurezza. Queste autorità sono autorizzate a cooperare direttamente e a livello operativo in base alle relative competenze.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo le Parti contraenti si trasmettono reciprocamente i numeri di telefono e telefax importanti o altri collegamenti e denominano, se possibile, una persona di contatto che conosca la lingua dell'altra Parte contraente.

3. Le autorità competenti si notificano reciprocamente senza indugio ogni modifica di competenza o di denominazione delle autorità di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 17

Lingua

Per l'esecuzione del presente Accordo è utilizzata la lingua inglese, salvo intesa diversa delle autorità competenti.

Art. 18

Riunione di esperti

Un gruppo comune di esperti, costituito da eminenti rappresentanti delle Parti contraenti, si riunisce quando è necessario ed esamina l'applicazione del presente Accordo e la qualità della cooperazione, elabora strategie nuove e determina l'eventuale necessità di disposizioni complementari o di un ulteriore sviluppo.

Art. 19

Accordi aggiuntivi

Sulla base e nel rispetto del presente Accordo, le autorità competenti delle Parti contraenti possono stipulare ulteriori accordi per lo svolgimento e la promozione della cooperazione di polizia.

Art. 20

Rapporto con altre convenzioni internazionali

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altre convenzioni internazionali, multilaterali o bilaterali, delle quali esse sono parti contraenti.

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Art. 21

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica in cui le Parti contraenti si informano che sono soddisfatte le condizioni legali necessarie a livello nazionale per l'entrata in vigore.

2. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo in ogni momento, mediante notifica scritta. Esso è abrogato sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.

Fatto a Tirana, il 21 settembre 2005, in due esemplari, nelle lingue albanese e tedesca, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania:

Christoph Blocher

Sikol Olldashi

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