Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 28 aprile 2006, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re: NEO Società svizzera di neonatologia, Klinik für Neonatologie, Ospedale universitario di Zurigo, progetto di ricerca «Erhebung aus den Geburtenbüchern aller Schweizer Spitäler betreffend perinatal verstorbener Kinder im Zeitrahmen 2000 bis 2004 (Dissertazione)» concernente la domanda del 19 marzo 2006 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale, in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione a)

Al prof. dr. med. H.U. Bucher, Klinik für Neonatologie, Ospedale universitario di Zurigo, in qualità di capoprogetto responsabile, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale, in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la consultazione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3.

Il prof. Bucher deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e farla pervenire alla Commissione peritale.

b)

Alla cand. med. Nadja Fischer, dottoranda, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la consultazione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3. La signora Fischer deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e farla pervenire alla Commissione peritale.

2. Portata dell'autorizzazione particolare a)

Ai medici attivi negli ospedali e nelle cliniche svizzere nonché al personale paramedico è rilasciata l'autorizzazione a consentire ai titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 di prendere visione dei dati relativi a bambini deceduti di morte perinatale che sono stati ricoverati in un reparto di neonatologia con un peso corporeo inferiore a 1500 g o dopo un periodo di gestazione inferiore a 32 settimane. La consultazione è limitata ai dati del periodo di tempo che va dal 2000 al 2004.

b)

Il rilascio dell'autorizzazione non comporta per nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

2006-2001

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3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali comunicati in virtù della presente autorizzazione che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP devono servire unicamente al progetto di ricerca «Erhebung aus den Geburtenbüchern aller Schweizer Spitäler betreffend perinatal verstorbener Kinder im Zeitrahmen 2000 bis 2004».

4. Protezione dei dati comunicati I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi previsti dalle disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati al fine di proteggere i dati dalla consultazione non autorizzata.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Al capoprogetto, prof. dr. med. H. U. Bucher della Clinica per neonatologia dell'Ospedale universitario di Zurigo, spetta la responsabilità della protezione dei dati personali comunicati.

6. Oneri a)

Alle persone non autorizzate non può essere concesso il diritto di prendere visione dei dati non anonimizzati.

b)

I risultati del progetto possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire alle persone direttamente interessate.

c)

I titolari dell'autorizzazione sono obbligati a informare per scritto i medici degli ospedali e delle cliniche coinvolti nel progetto in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Tale comunicazione deve far presente che non possono essere resi noti i dati di pazienti che ne hanno vietato l'utilizzazione a scopo di ricerca. Prima dell'invio, il documento deve essere fatto pervenire per conoscenza al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del presidente.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

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8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere conoscenza dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (telefono 031 322 94 94).

25 luglio 2006

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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