Legge federale di diritto processuale penale minorile

Disegno

(Procedura penale minorile, PPMin) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20052, decreta:

Capitolo 1: Oggetto e principi Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto penale federale commessi da minori ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20033 sul diritto penale minorile (DPMin), nonché l'esecuzione delle relative sanzioni.

Art. 2

Competenza

I Cantoni hanno la competenza esclusiva per il perseguimento e il giudizio dei reati, nonché per l'esecuzione delle relative sanzioni.

Art. 3

Applicabilità del Codice di procedura penale

In quanto la presente legge non contenga disposizioni specifiche, sono applicabili le disposizioni del Codice di procedura penale del ...4 (CPP).

1

2

1 2 3 4

Non sono applicabili le disposizioni del CPP concernenti: a.

le autorità penali delle contravvenzioni e la procedura penale in materia di contravvenzioni (art. 17 e 361­364);

b.

la giurisdizione federale (art. 23­29);

c.

il foro (art. 29 e 30) e i fori speciali in caso di concorso di più persone (art. 31) e in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi (art. 32);

RS 101 FF 2006 989 RS ...; RU ... (FF 2003 3844) RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

2005-2320

1457

Procedura penale minorile

d.

la pubblicazione (art. 86);

e.

la procedura abbreviata (art. 365­369);

f.

la procedura in materia di cauzione preventiva (art. 379­381);

g.

la procedura applicabile agli imputati penalmente incapaci (art. 382­383).

In quanto sia applicabile il CPP, le sue disposizioni vanno interpretate nel senso dei principi di cui all'articolo 4.

3

Art. 4

Principi

La presente legge s'impronta alla protezione e all'educazione del minore. L'età e il grado di sviluppo del minore vanno considerati a suo favore.

1

2 In ogni fase del procedimento le autorità penali rispettano i diritti della personalità del minore, lo sentono personalmente e gli permettono di partecipare attivamente al procedimento.

Esse provvedono affinché il procedimento penale non interferisca più del necessario nella vita privata del minore e nella sfera d'influenza dei genitori o dell'altro rappresentante legale.

3

Qualora appaia opportuno, le autorità penali coinvolgono i detentori dell'autorità parentale o, in loro assenza, l'altro rappresentante legale o l'autorità civile, se questa dispone di un diritto di intervento.

4

Art. 5 1

Rinuncia al procedimento penale

L'autorità penale competente prescinde dal procedimento penale se: a.

sussistono le condizioni per l'impunità di cui all'articolo 21 capoverso 1 DPMin5 e non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già disposto provvedimenti appropriati;

b.

una conciliazione o una mediazione ha avuto successo.

2 L'autorità

penale competente può prescindere dal procedimento penale se lo Stato estero nel quale il minore dimora abitualmente ha già avviato un procedimento a causa del fatto commesso dal minore o si è dichiarato disposto a farlo.

3

5 6

Per il rimanente si applica l'articolo 8 CPP6.

RS ...; RU ... (FF 2003 3844) RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1458

Procedura penale minorile

Capitolo 2: Autorità penali minorili Art. 6 1

Autorità di perseguimento penale

Sono autorità di perseguimento penale: a.

la polizia;

b.

il giudice dei minorenni;

c.

il pubblico ministero minorile.

Il pubblico ministero minorile può sostenere l'accusa in giudizio. In tal caso redige l'atto d'accusa.

2

Art. 7 1

2

Autorità giudicanti di primo grado

Fungono da giudice di primo grado: a.

il giudice dei minorenni;

b.

il tribunale dei minorenni.

Il tribunale dei minorenni è composto del presidente e di due giudici a latere.

Il giudice dei minorenni può essere membro del tribunale dei minorenni o fungervi da pubblico ministero minorile; sono fatte salve le disposizioni sull'incompatibilità e sulla ricusazione (art. 10 della presente legge e art. 58 CPP7).

3

Art. 8 1

Autorità di ricorso

Sono autorità di ricorso: a.

il giudice dei minorenni;

b.

il tribunale dei minorenni;

c.

la giurisdizione di reclamo in materia penale minorile;

d.

la giurisdizione d'appello in materia penale minorile.

I Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo alla giurisdizione d'appello.

2

Art. 9

Organizzazione

L'organizzazione e il funzionamento delle autorità penali minorili sono retti dal diritto cantonale.

1

2

7

I Cantoni possono prevedere autorità penali minorili competenti per più Cantoni.

RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1459

Procedura penale minorile

Capitolo 3: Norme procedurali generali Art. 10 1

2

Incompatibilità

Il giudice dei minorenni non può essere membro del tribunale dei minorenni se: a.

ha già ordinato la carcerazione preventiva del minore, l'ha sottoposto a osservazione o ne ha ordinato il collocamento in via cautelare;

b.

i fatti sono controversi;

c.

egli stesso è oggetto di un reclamo per atti procedurali compiuti nel corso dell'istruzione o dell'esecuzione.

È fatto salvo il consenso espresso del minore imputato.

Art. 11

Foro

Per il perseguimento e il giudizio dei reati è competente l'autorità del luogo in cui il minore imputato dimora abitualmente al momento dell'apertura del procedimento.

Le autorità del luogo in cui il fatto è stato commesso compiono soltanto le indagini urgenti.

1

2

Se il minore imputato non dimora abitualmente in Svizzera, è competente: a.

per i fatti commessi in Svizzera, l'autorità del luogo in cui il fatto è stato commesso;

b.

per i fatti commessi all'estero, l'autorità del luogo d'origine del minore imputato o, per il minore straniero, l'autorità del luogo nel quale egli è stato reperito per la prima volta nell'ambito del perseguimento del fatto contestatogli.

Su richiesta dell'autorità estera, l'autorità svizzera può assumersi il perseguimento penale se:

3

a.

i presupposti per il perseguimento penale secondo gli articoli 4­7 del Codice penale8 (CP) non sono adempiuti;

b.

il minore imputato dimora abitualmente in Svizzera o è cittadino svizzero; e

c.

l'atto commesso all'estero è punibile anche in virtù del diritto svizzero.

Nei casi di cui al capoverso 3 l'autorità svizzera applica esclusivamente il diritto svizzero.

4

Per l'esecuzione delle sanzioni è competente l'autorità del luogo del giudizio. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati intercantonali.

5

Art. 12 1

Disgiunzione dei procedimenti

I procedimenti contro adulti e minori sono svolti separatamente.

Si può eccezionalmente prescindere dalla disgiunzione dei procedimenti se l'istruzione ne risulterebbe notevolmente ostacolata.

2

8

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1460

Procedura penale minorile

Art. 13

Collaborazione del rappresentante legale

Il rappresentante legale o, se del caso, l'autorità civile deve collaborare al procedimento se l'autorità penale minorile lo dispone.

1

In caso d'inosservanza, il giudice dei minorenni e il tribunale dei minorenni possono ammonire il rappresentante legale, denunciarlo all'autorità tutoria o infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi. La multa disciplinare può essere contestata presentando reclamo alla giurisdizione di reclamo.

2

Art. 14

Persona di fiducia

Il minore imputato può far capo a una persona di fiducia in tutte le fasi del procedimento, sempre che questo non contrasti con gli interessi dell'istruzione.

Art. 15

Porte chiuse

Il procedimento penale si svolge a porte chiuse. Al termine del procedimento il giudice dei minorenni e il tribunale dei minorenni possono diffondere un'informazione scritta.

1

2 Il giudice dei minorenni e il tribunale dei minorenni possono disporre che il dibattimento sia pubblico se:

a.

il minore imputato o il suo rappresentante legale lo richiede o l'interesse pubblico lo esige; e

b.

questo non contrasta con gli interessi del minore imputato.

Art. 16

Limitazione dell'esame degli atti

L'accesso a informazioni riguardanti la situazione personale del minore imputato può nel suo interesse venir limitato nei confronti:

1

a.

del minore stesso;

b.

del rappresentante legale;

c.

dell'accusatore privato;

d.

dell'autorità civile.

Il difensore e il pubblico ministero minorile possono esaminare la totalità degli atti, ma non possono rivelare il contenuto dei documenti il cui esame è limitato.

2

Art. 17

Conciliazione

Il giudice dei minorenni e il tribunale dei minorenni possono tentare una conciliazione tra il danneggiato e il minore imputato, segnatamente per i reati a querela di parte e in caso di impunità a seguito di riparazione giusta l'articolo 53 CP9.

1

Se si giunge a una conciliazione o il querelante ingiustificatamente non si presenta all'udienza di conciliazione, il procedimento viene abbandonato.

2

9

RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

1461

Procedura penale minorile

Art. 18

Mediazione

Il giudice dei minorenni e il tribunale dei minorenni possono sospendere in ogni momento il procedimento e affidare l'incarico di svolgere una procedura di mediazione a un'organizzazione o persona riconosciuta se: 1

2

a.

non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già disposto provvedimenti adeguati;

b.

non sussistono le condizioni di cui all'articolo 21 capoverso 1 DPMin10.

Se la mediazione ha successo, il procedimento viene abbandonato.

Capitolo 4: Parti e difesa Sezione 1: Parti Art. 19

Definizione

Sono parti: a.

il minore imputato e il suo rappresentante legale;

b.

l'accusatore privato;

c.

il pubblico ministero minorile, se sostiene l'accusa dinanzi al tribunale o interpone appello contro una sentenza di primo grado.

Art. 20

Minore imputato

Il minore imputato è rappresentato dal suo rappresentante legale. È tuttavia personalmente responsabile delle sue azioni e può esprimere la sua opinione autonomamente.

1

In considerazione dell'età del minore e al fine di non turbarne lo sviluppo, l'autorità può limitare il diritto del minore imputato di partecipare a determinati atti procedurali. Tali limitazioni non si applicano al difensore.

2

Art. 21

Accusatore privato

L'accusatore privato può partecipare all'istruzione se questo non contrasta con l'interesse del minore imputato.

1

L'accusatore privato non prende parte al dibattimento, salvo che circostanze particolari lo impongano.

2

Art. 22 1

Pubblico ministero minorile

Il pubblico ministero minorile può partecipare al dibattimento.

Il pubblico ministero minorile è tenuto a parteciparvi nel caso in cui il tribunale lo ordini.

2

10

RS ...; RU ... (FF 2003 3844)

1462

Procedura penale minorile

Sezione 2: Difesa Art. 23

Difensore di fiducia

Il minore imputato capace di discernimento ha il diritto di difendersi da sé in ogni fase del procedimento.

1

2 Il minore imputato capace di discernimento o il suo rappresentante legale può anche affidare la difesa a un avvocato.

Art. 24

Difesa obbligatoria

Il minore dev'essere difeso se: a.

è imputato di un crimine o di un grave delitto;

b.

non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi e il suo rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;

c.

è stata disposta la carcerazione preventiva o di sicurezza di durata superiore alle 24 ore;

d.

è stato posto sotto osservazione o, in via cautelare, è stato collocato in un istituto;

e.

il pubblico ministero minorile interviene personalmente al dibattimento.

Art. 25

Difesa d'ufficio con gratuito patrocinio

Qualora il minore imputato e il suo rappresentante legale siano sprovvisti dei mezzi necessari, l'autorità competente designa un difensore d'ufficio con gratuito patrocinio se: a.

la difesa è obbligatoria; o

b.

la difficoltà della causa lo giustifica.

Capitolo 5: Procedura Sezione 1: Istruzione Art. 26

Polizia

Gli organi di polizia che indagano contro un minore imputato sono soggetti all'autorità cantonale competente per la giurisdizione penale minorile.

Art. 27

Giudice dei minorenni

Il giudice dei minorenni dirige il procedimento penale e procede a tutti gli atti istruttori necessari all'accertamento della verità.

1

1463

Procedura penale minorile

Durante l'istruzione il giudice dei minorenni assume i compiti che in virtù del CPP11 incombono al pubblico ministero in questa fase del procedimento.

2

3

Il giudice dei minorenni è competente per disporre: a.

i provvedimenti coercitivi previsti dalla legge;

b.

le misure protettive cautelari giusta gli articoli 12­15 DPMin12;

c.

le misure d'osservazione giusta l'articolo 9 DPMin.

Art. 28

Collaborazione

Per accertare la situazione personale del minore imputato il giudice dei minorenni collabora con tutte le autorità giudiziarie penali e civili, con le autorità amministrative, con enti pubblici e privati e con persone attive nel campo medico o sociale; chiede loro le informazioni di cui necessita.

1

Questi enti, autorità e persone sono tenuti a fornire le informazioni richieste; sono fatti salvi il segreto d'ufficio e il segreto professionale.

2

Art. 29

Misure protettive cautelari e misure d'osservazione

Le misure protettive cautelari e le misure d'osservazione sono disposte per scritto e motivate.

1

Se è disposta l'osservazione in un istituto, la sua durata è computata in un'eventuale pena detentiva.

2

Art. 30

Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza

La carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sono disposte soltanto in casi eccezionali e unicamente dopo che sono state esaminate tutte le possibilità di misure sostitutive.

1

La carcerazione preventiva è disposta dal giudice dei minorenni; la carcerazione di sicurezza dal tribunale dei minorenni presso il quale il caso è pendente.

2

Dopo sette giorni di carcerazione preventiva il giudice dei minorenni può presentare al tribunale dei minorenni una richiesta di proroga. Quest'ultimo decide entro tre giorni dalla ricezione della richiesta. La carcerazione preventiva può essere prorogata più volte, ogni volta però al massimo per un mese.

3

4 Il minore imputato può in ogni momento chiedere di essere rimesso in libertà all'autorità che ne ha ordinato la carcerazione. L'autorità decide entro tre giorni dalla ricezione della richiesta.

5

Il minore imputato può impugnare la decisione di cui al capoverso 4:

11 12

a.

presso il tribunale dei minorenni, nel caso della carcerazione preventiva;

b.

presso la giurisdizione di reclamo, nel caso della carcerazione di sicurezza.

RS ...; RU ... (FF 2006 1291) RS ...; RU ... (FF 2003 3844)

1464

Procedura penale minorile

Il tribunale dei minorenni e la giurisdizione di reclamo conducono un contraddittorio e decidono quanto prima.

6

Le decisioni con le quali si dispone, proroga o conferma la carcerazione preventiva o la carcerazione di sicurezza sono rese per scritto e motivate.

7

Art. 31

Esecuzione della carcerazione preventiva e della carcerazione di sicurezza

La carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sono eseguite in un istituto riservato ai minori o in un reparto speciale di uno stabilimento carcerario, dove i minori sono separati dai detenuti adulti. Va garantita un'assistenza appropriata.

1

A sua richiesta il minore può svolgere un'occupazione, se questo non pregiudica il procedimento e la struttura dello stabilimento lo consente.

2

Art. 32

Procedura del decreto d'accusa

Nel decreto d'accusa possono essere disposte misure e pene non riservate al tribunale dei minorenni.

1

Se durante l'istruzione il minore imputato ha confessato i fatti o questi sono stati chiariti sufficientemente in altro modo e il caso non è di particolare gravità, il giudice dei minorenni può chiudere l'istruzione ed emanare un decreto d'accusa; prima di emanare il decreto d'accusa può interrogare il minore imputato.

2

Nel decreto d'accusa il giudice dei minorenni può decidere anche in merito a pretese civili non contestate.

3

Il decreto d'accusa può essere impugnato con opposizione scritta; la procedura è retta dagli articoli 33­36.

4

Sezione 2: Dibattimento Art. 33

Competenza

Il giudice dei minorenni giudica come autorità di primo grado in procedura ordinaria tutti i reati che:

1

a.

non sono oggetto di un decreto d'accusa;

b.

sono oggetto di un'opposizione a un decreto d'accusa;

c.

giusta il capoverso 2 non sono riservati al tribunale dei minorenni.

Il tribunale dei minorenni giudica come autorità di primo grado tutti i reati per i quali entra in considerazione:

2

a.

il collocamento;

b.

una multa superiore a 1000 franchi;

c.

una privazione della libertà di durata superiore ai tre mesi.

1465

Procedura penale minorile

Se ritiene che un reato rientra nella competenza del giudice dei minorenni, il tribunale dei minorenni può giudicarlo esso stesso o rimettere il caso al giudice dei minorenni.

3

Il giudice dei minorenni e, se il caso è pendente presso di esso, il tribunale dei minorenni sono competenti per disporre i provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.

4

Il giudice dei minorenni e il tribunale dei minorenni possono decidere in merito a pretese civili che possono essere giudicate senza svolgere un'istruzione particolare.

5

Art. 34

Comparizione personale ed esclusione

Il minore imputato e il suo rappresentante legale sono tenuti a comparire personalmente al dibattimento dinanzi al giudice dei minorenni, al tribunale dei minorenni e alla giurisdizione d'appello, salvo che, su loro richiesta, ne siano stati dispensati.

1

Il tribunale può escludere il minore, il rappresentante legale e la persona di fiducia da una parte o dalla totalità del dibattimento.

2

Art. 35

Procedura contumaciale

La procedura contumaciale è possibile soltanto se: a.

il minore imputato non si è presentato al dibattimento dopo due citazioni infruttuose;

b.

il minore imputato è stato sentito dal giudice dei minorenni;

c.

la situazione probatoria permette la pronuncia di una sentenza anche in assenza del minore imputato; e

d.

entra in linea di conto unicamente una pena.

Art. 36

Comunicazione e notificazione della sentenza

Per quanto possibile la sentenza è comunicata e motivata oralmente subito dopo la deliberazione. In seguito è motivata per scritto e notificata.

1

2

Si può rinunciare alla motivazione scritta e alla notificazione se: a.

la sentenza dichiara l'impunità o si limita a un'ammonizione;

b.

in una dichiarazione messa a verbale il minore vi ha rinunciato; e

c.

i diritti delle parti sono salvaguardati.

Capitolo 6: Mezzi di ricorso Art. 37

Legittimazione

Il minore capace di discernimento e il suo rappresentante legale o, in sua assenza, l'autorità civile possono ricorrere ciascuno a titolo indipendente.

1

1466

Procedura penale minorile

Il pubblico ministero minorile può interporre appello se ha sostenuto l'accusa dinanzi al giudice di primo grado.

2

Art. 38

Reclamo

Oltre ai motivi di reclamo di cui all'articolo 401 CPP13, può essere interposto reclamo contro:

1

2

a.

la disposizione in via cautelare di misure protettive;

b.

la disposizione di misure d'osservazione;

c.

la decisione che limita la consultazione degli atti.

La decisione sul reclamo spetta: a.

nel caso di provvedimenti coercitivi della polizia, al giudice dei minorenni;

b.

nel caso di atti procedurali del giudice dei minorenni, al tribunale dei minorenni;

c.

nel caso di atti procedurali del tribunale dei minorenni, all'autorità di reclamo.

Art. 39 1

Appello

La giurisdizione d'appello decide su: a.

gli appelli contro sentenze di primo grado del giudice dei minorenni e del tribunale dei minorenni;

b.

la sospensione di una misura protettiva disposta in via cautelare.

La giurisdizione d'appello presso la quale il caso è pendente è competente per disporre i provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.

2

Art. 40

Revisione

Sulle domande di revisione decide il tribunale dei minorenni.

Capitolo 7: Esecuzione delle sanzioni Art. 41 1

2

Competenza

Per l'esecuzione delle pene e delle misure è competente: a.

il giudice dei minorenni;

b.

il presidente del tribunale dei minorenni, se quest'ultimo ha inflitto la sanzione.

Per l'esecuzione si può far capo a enti privati e pubblici, nonché a privati.

13

RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1467

Procedura penale minorile

Art. 42 1

Ricorsi

Sono impugnabili: a.

la modifica della misura;

b.

il rifiuto o la revoca della liberazione condizionale;

c.

il trasferimento in un altro istituto;

d.

la disposizione della fine della misura.

Il ricorso si interpone presso il tribunale dei minorenni o, se la sanzione è stata pronunciata da quest'ultimo, presso la giurisdizione di reclamo.

2

Capitolo 8: Spese Art. 43

Spese procedurali

Le spese procedurali sono a carico del Cantone nel quale il minore imputato è domiciliato al momento dell'apertura del procedimento.

1

La totalità o parte delle spese procedurali può essere addossata al minore condannato o ai suoi genitori, se dispongono dei mezzi necessari.

2

Art. 44 1

Spese di esecuzione

Sono spese di esecuzione: a.

le spese di esecuzione delle misure protettive e delle pene;

b.

le spese derivanti da misure di osservazione o da un collocamento in via cautelare disposti nel corso del procedimento.

2 Le spese di esecuzione delle misure protettive e delle misure di osservazione sono a carico del Cantone nel quale il minore è domiciliato al momento dell'apertura del procedimento.

3

Il Cantone nel quale la sentenza è stata pronunciata si assume le spese: a.

di esecuzione delle misure protettive e delle misure di osservazione per i minori non domiciliati in Svizzera;

b.

di esecuzione delle pene.

Sono fatti salvi i disciplinamenti convenuti dai Cantoni in merito alla ripartizione delle spese.

4

I genitori contribuiscono alle spese delle misure protettive nei limiti dell'obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile.

5

Se dispone di un reddito lavorativo regolare o di un patrimonio, il minore può essere tenuto a contribuire in misura adeguata alle spese di esecuzione.

6

1468

Procedura penale minorile

Capitolo 9: Disposizioni finali Sezione 1: Modifica del diritto vigente Art. 45 1

Gli articoli 6­8, 21 capoverso 3 nonché 38­43 DPMin14 sono abrogati.

L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

2

Sezione 2: Disposizioni transitorie Art. 46

Diritto applicabile

I procedimenti pendenti e le misure esecutive in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

2 Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità.

Art. 47

Competenza

I procedimenti pendenti e le misure esecutive in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

I conflitti di competenza tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo in materia penale minorile del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi sono decisi dal Tribunale penale federale. La decisione non è impugnabile a titolo indipendente.

2

Art. 48

Procedura dibattimentale di primo grado

Se al momento dell'entrata in vigore della presente legge il procedimento è pendente dinanzi a un tribunale minorile competente secondo il diritto anteriore e in presenza di uno dei casi previsti dall'articolo 10 capoverso 1, il giudice dei minorenni può partecipare al dibattimento soltanto dietro approvazione espressa del minore.

1

Se già aperto prima dell'entrata in vigore della presente legge dinanzi a un'autorità giudicante monocratica o collegiale, il dibattimento è continuato secondo il diritto anteriore dalla medesima autorità giudicante di primo grado.

2

14

RS ...; RU ... (FF 2003 3844)

1469

Procedura penale minorile

Art. 49

Procedura contumaciale

Le procedure contumaciali avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono continuate secondo il diritto anteriore.

1

2 Se il diritto cantonale non prevede la procedura contumaciale, si applica il nuovo diritto.

Art. 50

Ricorsi

Le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere impugnate secondo il diritto anteriore. Esse vengono giudicate secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

1

Nei Cantoni che non prevedono possibilità di ricorso i ricorsi sono retti dal nuovo diritto.

2

3

Per il rimanente si applica l'articolo 459 capoverso 2 CPP15.

Art. 51

Riserva dei principi procedurali del nuovo diritto

Nei casi in cui dopo l'entrata in vigore della presente legge si applica il diritto anteriore le autorità tengono conto dei principi della presente legge; esse vegliano segnatamente al rispetto dei principi procedurali concernenti: a.

la rinuncia al procedimento penale (art. 5);

b.

l'incompatibilità (art. 10 cpv. 1);

c.

la collaborazione del rappresentante legale (art. 13);

d.

la qualità di parte (art. 19);

e.

la difesa del minore (art. 23­25);

f.

la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza (art 30­31).

Art. 52

Esecuzione

L'esecuzione delle misure protettive che all'entrata in vigore della presente legge stanno per concludersi può essere portata a termine dall'autorità competente in virtù del diritto anteriore. Tuttavia quest'ultima esamina in ogni caso l'opportunità di rimetterla all'autorità competente in virtù della presente legge.

1

L'esecuzione delle misure di osservazione o di collocamento in via cautelare in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge è retta dal nuovo diritto.

2

15

RS ...; RU ... (FF 2006 1291)

1470

Procedura penale minorile

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 53 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1471

Procedura penale minorile

1472